CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 gennaio 2024.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 gennaio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 956 Toni Ricciardi, C. 1099 Di Giuseppe e C. 1323 Onori, recanti «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCEM, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 956 Toni Ricciardi, C. 1099 Di Giuseppe e C. 1323 Onori, recanti «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836 Molinari.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Rubano, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), relatore, illustra il provvedimento in esame. Rammenta in primo luogo che la proposta, come chiarisce la relazione illustrativa, mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.
  Essa, a seguito delle modifiche apportate in Commissione Cultura, consta di otto articoli. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito, in questa sede intende evidenziare i profili di interesse per la Commissione Finanze.
  Preliminarmente ricorda che la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, all'articolo 1, comma 1, lettera n), delega espressamente il Governo a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche. Tale delega non risulta ancora attuata. In attuazione, invece, dell'articolo 5 della medesima legge n. 86 del 2019, è stato adottato il decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Pag. 56enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Le disposizioni di questo decreto sono entrate in vigore, con alcune eccezioni, il 1° luglio 2023.
  L'articolo 1 reca le finalità e i princìpi della proposta di legge in esame. Essa prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
  L'articolo 2, di interesse per la Commissione Finanze, reca le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. In particolare, il comma 1 prevede che sono assoggettate a partecipazione popolare: a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute; b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo articolo 3 in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva disciplinato al successivo articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale.
  Le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti di legge (previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) per le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Viene chiarito che le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni: che venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie; venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.
  L'articolo 3 disciplina gli enti di partecipazione popolare sportiva. Ai sensi del comma 1, questi enti assumono la forma giuridica di società cooperative o di associazioni e devono essere adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva.
  I relativi statuti debbono: a) stabilire che a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; b) contenere disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza; la proposta reca specifiche disposizioni per l'ammissione dei partecipanti; c) prescrivere l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti. Le norme precisano inoltre quali fattispecie si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili. La norma precisa che, ai fini dell'articolo 3 in esame, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni. Sono inoltre Pag. 57specificati i criteri per determinare la predetta media.
  L'articolo 4 prevede i requisiti per l'accesso alle agevolazioni contemplate all'articolo 5. Dispone infatti il comma 1 che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle agevolazioni predette qualora concorrano le seguenti condizioni: a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, in pieno rispetto dei requisiti per determinare l'assenza di fini di lucro di cui all'articolo 8 del già richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021; b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente; c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.
  Ai sensi del comma 2, il venir meno di una delle condizioni predette per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, nel medesimo anno.
  Ai sensi poi del comma 3, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni previste dalla proposta in esame si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva effettua la richiamata comunicazione di cui al primo periodo.
  L'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo. Si stabilisce in particolare che, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo al ricorrere di una serie di condizioni.
  L'articolo 6 disciplina la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, che viene affidata al Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 7 disciplina la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva. Infine l'articolo 8 reca le disposizioni finali, tra l'altro disponendo che la proposta di legge entri in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Demanda poi la relativa disciplina attuativa a norme di rango secondario.
  Preannuncia il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) sottolinea innanzitutto il proprio apprezzamento per lo scopo perseguito dalla proposta di legge in esame, che consente di razionalizzare ed incentivare la partecipazione alle società e alle associazioni sportive dei soggetti appassionati delle varie discipline.Pag. 58
  Ritiene tuttavia necessario concentrarsi su un aspetto specifico, ovvero la gestione degli impianti sportivi da parte delle società sportive e degli enti sportivi a partecipazione popolare. Rileva, al riguardo, che la questione appare in particolare rilevante ove la medesima struttura sia adibita allo svolgimento di più discipline sportive e che si debba procedere alla scelta del soggetto assegnatario tra più soggetti interessati.
  Evidenzia che la proposta in esame, nella sua originaria formulazione, all'articolo 6 consentiva l'assegnazione degli impianti, in via temporanea o definitiva, alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva. Tale norma non è tuttavia presente nel testo emendato, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi.
  Ritiene importante che il legislatore, già nella disciplina di rango primario, si occupi specificamente dell'assegnazione di strutture e impianti, in particolare regolando le procedure per la predetta assegnazione e salvaguardando, per quanto possibile, il principio dell'evidenza pubblica. Alla luce dell'esperienza maturata presso gli enti territoriali, esprime il timore che l'assenza di una indicazione in tal senso da parte del legislatore induca incertezze interpretative negli operatori e, in particolare, negli amministratori locali; evidenzia anche il rischio che, senza una disciplina di rango primario, tali regole potrebbero essere invece avocate dalla disciplina secondaria di attuazione.

  Marco OSNATO, presidente, nel riconoscere l'importanza della tematica sollevata dal collega D'Alfonso, evidenzia che la Commissione Finanze è chiamata a esprimersi su un testo nel quale detto argomento non è presente e che il tema, in ogni caso, non appare direttamente investire le competenze della VI Commissione.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che tale questione meriti ulteriori approfondimenti, anche alla luce del possibile impatto su beni pubblici di proprietà degli enti territoriali; chiede che tale profilo sia oggetto di un'osservazione da inserire nel parere che sarà reso alla Commissione di merito.

  Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), relatore, accoglie la proposta avanzata dal collega D'Alfonso e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice Matera a illustrare il provvedimento in esame.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, ricorda che il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.
  Ricorda che il 12 dicembre 2023 il disegno di legge è stato abbinato alla proposta di legge C. 389 Molinari, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. La proposta di legge C. 389 Molinari conteneva alcune disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. In Pag. 59particolare recava, all'articolo 13, la disciplina dei centri di giardinaggio, dotati di uno specifico regime tributario da precisare con disposizioni di rango secondario.
  Evidenzia tuttavia che tali disposizioni non sono contenute nel testo risultante dall'esame in sede referente, sul quale oggi viene richiesto il parere di questa Commissione; l'articolo 2, comma 1, lettera m) della proposta, tra i principi e i criteri della delega al Governo, contempla la disciplina dei centri per il giardinaggio – intesi come imprese agricole che possiedono i requisisti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica – senza che tuttavia ne venga prevista una specifica disciplina fiscale.
  Propone pertanto, alla luce di quanto esposto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per rilevare l'opportunità che, in una materia così specialistica come il florovivaismo, il legislatore utilizzi la leva fiscale con una specifica finalità, ovvero fornire incentivi tributari alle aziende di settore affinché esse si adoperino per fornire i propri beni agli istituti scolastici.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.