CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che l'esame del decreto-legge n. 212 del 2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le proposte emendative ad esso riferite sarà svolto al termine dell'esame degli altri provvedimenti all'ordinePag. 25 del giorno, al fine di consentire al Governo di ultimare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che, rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 16 gennaio, contiene l'emendamento Cerreto 3.100. In proposito, segnala che detto emendamento è volto a introdurre tra le categorie di merito alle quali conferire il premio annuale di «Maestro dell'arte della cucina italiana» l'ulteriore categoria «casearia», conseguentemente introducendo la decorazione di «Maestro dell'arte casearia italiana» e stabilendo che, in via di prima applicazione, al conferimento dei premi, che passano da cinque a sei, provveda la Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che la proposta emendativa prevede, inoltre, che i soggetti insigniti del primo premio annuale costituiscano, per il triennio iniziale di applicazione della presente legge, il Comitato di selezione di cui all'articolo 7.
  Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che, in linea con quanto chiarito in occasione dell'esame del testo originario del presente disegno di legge nella seduta dello scorso 10 gennaio, alla suddetta integrazione dell'elenco delle categorie di merito e delle relative decorazioni possa darsi attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 11.
  Con riferimento, invece, alla composizione del Comitato di selezione non ha osservazioni da formulare, considerato che, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 7, ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che alle spese di funzionamento del Comitato stesso si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto già evidenziato dal Governo in occasione della citata seduta del 10 gennaio scorso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che l'emendamento Cerreto 3.100 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché all'integrazione dell'elenco delle categorie di merito in cui è articolato il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» e delle relative decorazioni si farà comunque fronte nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 11 del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sull'emendamento Cerreto 3.100.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e che il testo all'esame della Commissione non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva che le norme introducono nuovi istituti o estendono istituti vigenti in favore dei lavoratori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare. In particolare, per i citati lavoratori: al comma 1 si introduce un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi; al comma 3 si incrementa da 150 a 300 giorni la sospensione della prestazione dell'attività svolta da parte di un lavoratore autonomo; al comma 5 si estende da 30 a 45 giorni il congedo per cure per gli invalidi previsto dalla normativa vigente.
  Evidenzia, quindi, che il nuovo istituto del congedo non retribuito di 24 mesi non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e pertanto lo stesso, in analogia con il congedo non retribuito per gravi motivi e documentati motivi familiari già disciplinato dalla normativa vigente, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, non sembra suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'estensione da 30 a 45 dei giorni di congedo per cure per gli invalidi previsto dalla normativa vigente per i soli lavoratori affetti dalle malattie oggetto della presente legge, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa eventuali oneri che potrebbero derivare per i datori di lavoro inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui al cosiddetto elenco ISTAT, posto che la normativa vigente prevede che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente abbia diritto a percepire il trattamento a carico del datore di lavoro – come specificato nell'interpello al Ministero del lavoro dell'8 marzo 2010 n. 10 – calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
  Non formula invece osservazioni con riferimento all'incremento da 150 a 300 giorni della sospensione della prestazione dell'attività svolta da parte di un lavoratore autonomo, in quanto alla norma che ha introdotto la disciplina originaria ora oggetto di modifiche – vale a dire l'articolo 14, comma 1, della legge n. 81 del 2017 – non erano ascritti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme prevedono che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Per la fruizione di tali ore il datore di lavoro privato richiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre le amministrazioni pubbliche provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Evidenzia che il beneficio introdotto comporta una maggiore spesa per effetto sia dei rimborsi chiesti nel settore privato dai datori di lavoro all'ente previdenziale sia per le sostituzioni effettuate dalla pubblica amministrazione, i cui oneri sono valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  In proposito, al fine di poter verificare la quantificazione degli oneri valutati dal provvedimento in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi da parte del Governo in merito alla platea dei soggetti cui è potenzialmente applicabile la norma, tenuto conto che la nozione di «malattie invalidanti e croniche, anche rare» non trova una definizione univoca a livello Pag. 27normativo, mentre l'articolo 5 del provvedimento in esame demanda ad un futuro decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, la definizione di un elenco delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, che danno titolo alla fruizione dei permessi, fermo restando che per le malattie oncologiche, invece, le medesime disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Inoltre, ritiene che andrebbero fornite informazioni di dettaglio sulle amministrazioni che sono tenute alla sostituzione del personale nonché i dati circa le retribuzioni di riferimento delle diverse tipologie di lavoratori potenzialmente interessati dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, autorizzando conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Nel segnalare che, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, il citato Fondo reca uno stanziamento di competenza pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026, fa presente tuttavia che, in base ad un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2024 allo stato risultano disponibili circa 43,9 milioni di euro.
  Fermo quanto rilevato rispetto ai profili di quantificazione, osserva pertanto che il predetto Fondo non reca disponibilità sufficienti a far fronte nel medesimo anno 2024 agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, anche considerando l'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dal successivo articolo 4, comma 2. Per quanto attiene alle successive annualità, ritiene invece necessario acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime, tenendo conto anche per tali annualità dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dal successivo articolo 4, comma 2.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'integrazione delle commissioni mediche di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nei casi in cui gli accertamenti riguardino soggetti affetti da patologie oncologiche, con un oncologo, specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato, e con uno psicologo avente esperienza nel sostegno ai malati oncologici. Al riguardo, osserva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi all'integrazione prevista dalle disposizioni in esame, conseguenti all'erogazione di emolumenti agli ulteriori componenti delle commissioni mediche. In proposito, ritiene che andrebbero quindi acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, segnala che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno Pag. 282024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, autorizzando conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Come già evidenziato con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 4, rileva che il citato Fondo reca per il triennio 2024-2026 uno stanziamento di competenza pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026 e che allo stato risultano disponibili, per l'anno 2024, circa 43,9 milioni di euro. Pertanto, considerando l'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 2, comma 4, del presente provvedimento, segnala che il predetto Fondo non reca disponibilità sufficienti a far fronte nell'anno 2024 agli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Per quanto attiene alle successive annualità, ritiene invece necessario acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime, tenendo conto anche per tali annualità dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dal citato articolo 2, comma 4.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'adozione di due decreti ministeriali attuativi della normativa in esame. In particolare, il comma 1 demanda a un decreto del Ministro della salute l'individuazione dell'elenco delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi, mentre il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina attuativa e di dettaglio riferita alla fruizione dei permessi, disciplinata dall'articolo 2.
  In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo riguardo alla individuazione del personale da sostituire nella pubblica amministrazione che sembrerebbe rinviata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo limitatamente al personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva, posto che la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche è già puntualmente prevista all'articolo 2, comma 2, lettera b).

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Nel rilevare che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione del disegno di legge e dell'Accordo rileva che parte degli oneri recati dall'Accordo sono valutati in 10.560 euro annui a decorrere dal 2025 e sono riferiti alle spese di missione correlate all'attività di una Commissione mista, istituita dall'articolo 13 dell'Accordo stesso, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun. Osserva che le rimanenti spese derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo sono invece pari a euro 230.000 annui a decorrere dal 2023. Evidenzia, inoltre, che le restanti disposizioni dell'Accordo sono assistite da una previsione di neutralità finanziaria, mentre agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo ossia, come precisato dalla relazione tecnica, da eventuali modifiche dell'Accordo comportanti nuovi o maggiori oneri, si farà fronte, all'occorrenza, con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare i suddetti importi nonché la tipologia degli oneri ad essi sottostanti, che risultano coerenti con altre leggi di ratifica di Accordi di analogo contenuto. Considera tuttavia necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la Commissione mista di cui all'articolo 13 si riunisca ogni 3 anni, come risulta dalla relazione tecnica, sebbene il testo dell'Accordo non rechi una precisazione in tal senso, e che essa si riunisca per la prima volta in Camerun.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 230.000 euro annui a decorrere dal 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione, nella misura di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 240.560 euro annui a decorrere dal 2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, con specifico riferimento alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, rileva preliminarmente che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Tanto premesso, anche prescindendo dalla possibile inclusione del provvedimento in esame nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, tenuto conto della tipologia delle spese previste dal provvedimento, rileva in primo luogo l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri da esso derivanti e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023. Per le medesime ragioni, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, considerando il carattere triennale delle spese di cui all'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva che dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di prevederne la decorrenza dall'anno 2026. Evidenzia che potrebbe, altresì, valutarsi l'opportunità di indicare distintamente nell'ambito della disposizione di copertura le disposizioni che determinano oneri configurati in termini di un limite massimo di spesa, di cui agli articoli 1, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo, e le disposizioni per le quali Pag. 30si formula una previsione di spesa, di cui all'articolo 13 dell'Accordo. Su tali aspetti, ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Osserva che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza, quindi, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione di quelle puntualmente richiamate al precedente articolo 3, oggetto di apposita copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle richiamate disposizioni.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che la Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun, e che la sua prima riunione si terrà in Camerun nel 2026.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1501, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun, e che la sua prima riunione si terrà in Camerun nel 2026;

   rilevata l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica:

    di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

    di individuare separatamente, nell'ambito delle disposizioni recanti la copertura finanziaria del provvedimento, le disposizioni per le quali si indica la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, e quelle per le quali si formula una previsione di spesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, già approvato dal Senato della Repubblica, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo, evidenzia che quest'ultimo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato del Qatar e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra Qatar e singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi coinvolti e da una progressiva convergenza regolamentare primariamente nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Al riguardo, prende atto che la relazione tecnica rileva che la ratifica dell'Accordo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  A tale proposito, rappresenta inoltre che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge stabilisce che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, mentre il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Con specifico riferimento alle esenzioni doganali previste dall'articolo 9 dell'Accordo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale l'ambito applicativo dell'articolo in questione non prevede fattispecie aggiuntive rispetto a quelle ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile – già ratificata dall'Italia – e, pertanto, gli effetti di gettito derivanti dalle previste esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.
  Per quanto concerne, inoltre, la partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 22 dell'Accordo, segnala che secondo la relazione tecnica l'ENAC prenderà parte al Comitato e provvederà agli adempimenti che ne conseguono, con particolare riguardo a quelli relativi alle consultazioni tra le parti previste dall'Accordo, nei limiti delle proprie risorse, senza quindi ulteriori spese per il bilancio dello Stato. In merito a tale previsione nonché per quanto riguarda, più in generale, le attività a carico dell'ENAC in materia di opportunità commerciali, di oneri d'uso, di scambio reciproco di informazioni e statistiche, di cooperazione nel settore della sicurezza aerea e di cooperazione nel settore della sicurezza dell'aviazione, di cui rispettivamente agli articoli 8, 10, 12, 13 e 14, ricorda che in un appunto presentato alla 5a Commissione Bilancio del Senato il Governo ha confermato che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ente medesimo, senza peraltro fornire ulteriori informazioni al riguardo. Su tale aspetto, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.Pag. 32
  Per quanto riguarda, infine, l'articolo 23 dell'Accordo, che introduce la possibilità del ricorso all'arbitrato in caso di controversie, segnala che la relazione tecnica rileva che le spese relative ad un eventuale ricorso all'arbitrato in linea teorica graverebbero sul Qatar, da una parte, e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri, dall'altra. Si tratta quindi di spese solo eventuali e di modestissima entità, a cui la relazione tecnica ritiene si possa far fronte nei limiti delle risorse disponibili, rilevando altresì che agli eventuali oneri derivanti dallo stesso articolo 23 non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente si provvederà mediante apposito provvedimento. Rammenta che detti elementi sono stati ribaditi dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura, con il citato appunto presentato nella seduta del 9 ottobre 2023, senza peraltro fornire ulteriori informazioni al riguardo.
  In proposito, considerato che in precedenti accordi di analogo contenuto alle clausole arbitrali non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame ascriva effetti, sia pure eventuali, per il bilancio italiano laddove per analoghe fattispecie detti effetti erano stati esclusi in quanto gravanti comunque sul bilancio unionale e non su quello nazionale.
  Infine, rileva che il rinvio contenuto nella relazione tecnica alle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri eventuali derivanti dall'articolo 23 – e, ove tali risorse non risultino sufficienti, ad un successivo provvedimento legislativo – non appare coerente con la disciplina contabile vigente. Infatti, mentre il rinvio a un successivo provvedimento legislativo implica che l'onere non sia al momento definito né nell'an né nel quantum, il rinvio alle risorse disponibili a legislazione vigente implica la necessità che sia attualmente noto l'effetto finanziario atteso dalle disposizioni in modo che si possa valutare l'effettiva possibilità delle risorse disponibili a legislazione vigente di potervi fare fronte. Su tale aspetto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i primi due periodi del comma 1 recano una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione delle disposizioni.
  Segnala che il terzo periodo del medesimo comma 1 stabilisce, inoltre, che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo oggetto di ratifica a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non formula osservazioni.
  Infine, rappresenta che il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Anche a tale riguardo, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che l'ENAC potrà provvedere alle attività di cui agli articoli 8, 10, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. Precisa, inoltre, che gli oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, che prevede la possibilità del ricorso all'arbitrato per specifiche controversie, hanno carattere meramente eventuale e alla relativa copertura finanziaria si provvederà con apposito provvedimento legislativo, salvo che i predetti oneri gravino esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene opportuno approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell'articolo 23 dell'Accordo,Pag. 33 posto che i chiarimenti forniti al riguardo dalla sottosegretaria Savino non appaiono a suo giudizio idonei a rispondere puntualmente ai rilievi in precedenza formulati sul punto dal relatore.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, pur considerando sufficienti i chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo sull'articolo 23 dell'Accordo, che ha evidenziato come i relativi oneri abbiano carattere meramente eventuale, fa presente che, qualora su tale specifica questione il Governo ritenesse opportuno svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, non vi sarebbe da parte sua alcuna obiezione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alla richiesta di ulteriori approfondimenti sugli aspetti finanziari dell'articolo 23 dell'Accordo formulata dal deputato Grimaldi, anche in virtù del potenziale contrasto rispetto alla vigente disciplina contabile del rinvio contenuto nella relazione tecnica all'adozione di un successivo provvedimento legislativo per provvedere agli eventuali oneri da esso derivanti, qualora all'uopo risultassero insufficienti le risorse disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, preso atto delle richieste avanzate dai deputati Grimaldi e Dell'Olio, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ogni utile verifica tecnica sui profili segnalati.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, con riferimento al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, segnala che il decreto-legge non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente e che, pertanto, restano ferme, nella presente sede, le richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 24 gennaio 2024 con riferimento al testo originario del provvedimento medesimo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta (vedi allegato).
  Nel rinviare per una più approfondita valutazione agli elementi contenuti nella documentazione depositata, fa in particolare presente che il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, che ammontano a 16,441 milioni di euro, in favore di contribuenti che realizzano interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del medesimo articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
  Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, utilizzato con finalità di copertura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, per un importo pari a 16.441.000 euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il Pag. 34loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Evidenzia, infine, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, che introducono l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, determineranno un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli stipulati ordinariamente, che comporterà effetti di segno opposto in termini di gettito, legati entrambi al numero di contratti assicurativi che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione, riferibili, da un lato, all'incremento delle detrazioni ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per i medesimi contratti assicurativi e, dall'altro, al maggior gettito delle imposte a carico delle assicurazioni, con un effetto di compensazione che garantisce la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al predetto articolo 2, comma 2.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ravvisata l'opportunità di consentire ai componenti della Commissione di valutare i contenuti della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.05.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera in via preliminare indispensabile acquisire un chiarimento in merito all'effettivo ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che testualmente prevedono che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus, per le quali sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, non siano oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche. Ritiene, infatti, tale precisazione essenziale anche al fine di poter compiutamente valutare le implicazioni finanziarie del provvedimento.
  In particolare, reputa fondamentale ricevere maggiori delucidazioni dalla sottosegretaria Savino al fine di appurare se, come sembrerebbe potersi desumere dal tenore letterale della norma, la cui formulazione non appare peraltro di senso univoco, coloro che non abbiano optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito, avendo piuttosto deciso di fruire direttamente della detrazione del superbonus, siano destinati a perdere il beneficio maturato al 31 dicembre 2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori assistiti dalle predette agevolazioni fiscali.
  Sottolinea, infatti, che, qualora si rivelasse esatta tale sua ipotesi interpretativa, si verrebbe a determinare una situazione assurda, che sarebbe foriera di un'inaccettabile disparità di trattamento tra i contribuenti italiani in base alle scelte da questi ultimi compiute circa le modalità di fruizione dell'agevolazione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede un'ulteriore sospensione dei lavori al fine di acquisire elementi utili alla definizione della questione sottoposta dalla deputata Guerra.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.25.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alla questione sollevata dalla deputata Guerra in merito al comma 1 dell'articolo 1, rileva che il Governo con l'introduzione della citata disposizione ha inteso compiere una scelta politica ben precisa, finalizzata ad assicurare prioritaria tutela a coloro che hanno optato per lo Pag. 35sconto in fattura o la cessione del credito, dal momento che tali soggetti appartengono alle fasce economicamente più deboli della popolazione, che presentano una minore capacità fiscale. Per quanto concerne, invece, la posizione di coloro che hanno deciso di fruire direttamente della detrazione relativa al cosiddetto superbonus, avverte che il Governo si riserva di valutare l'adozione di eventuali iniziative legislative una volta acquisiti i dati finanziari concernenti l'ammontare delle predette detrazioni, che potranno verosimilmente essere disponibili nei prossimi mesi di marzo o aprile.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Savino per la chiarezza delle risposte testé fornite, rileva tuttavia che i chiarimenti non fanno che confermare i dubbi che il gruppo Partito Democratico aveva avanzato in ordine al contenuto sostanziale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Ciò posto, contesta fortemente le affermazioni rese dalla rappresentante del Governo circa la presunta maggiore capacità fiscale dei contribuenti che hanno deciso di fruire direttamente delle detrazioni legate al cosiddetto superbonus, senza cioè optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Al contempo, ritiene tutt'altro che pacifica l'assunzione in base alla quale i soggetti che hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito sarebbero per ciò solo riconducibili alle fasce economicamente più vulnerabili della popolazione, anche tenuto conto dei comportamenti individuali registrati prima che venissero introdotte per legge limitazioni all'utilizzo dei predetti strumenti nella fruizione delle agevolazioni fiscali in parola.
  In conclusione, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 corrisponde palesemente a una precisa scelta politica del Governo, destinata a generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti, sulla quale esprime la più netta contrarietà del gruppo Partito Democratico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) condivide integralmente l'analisi svolta sul punto dalla deputata Guerra, ritenendo anch'egli affatto discutibile e semplicistica l'affermazione secondo cui coloro che hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito apparterrebbero a fasce della popolazione caratterizzate da una minore capacità fiscale. Pur prendendo atto della scelta politica compiuta dal Governo con il varo delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 1, osserva tuttavia che la ricostruzione del quadro complessivo fornita dalla rappresentante del Governo non appare supportata da alcun dato puntualmente riscontrabile. Invita, pertanto, la sottosegretaria Savino a rendere disponibili, in proposito, informazioni più dettagliate, che sarebbero, a suo avviso, particolarmente utili anche ai fini di una migliore ricostruzione dell'utilizzo del superbonus.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva che, come peraltro già ben rappresentato dalla deputata Guerra, la risposta fornita dalla sottosegretaria Savino non fa che consolidare fortemente i dubbi e le perplessità che il gruppo Partito Democratico aveva già avuto modo di maturare rispetto al contenuto sostanziale del comma 1 dell'articolo 1. Rileva, in particolare, che il presupposto da cui muove il ragionamento svolto dalla rappresentante del Governo nella presente seduta è profondamente errato, dal momento che è del tutto evidente che coloro che hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito non sono necessariamente inquadrabili nelle fasce di popolazione che presentano una minore capacità fiscale.
  Nel rammentare che, a seguito delle specifiche limitazioni introdotte dagli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo, già nell'anno 2023 si è registrata una notevole difficoltà nel ricorso agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito, rileva altresì che ad effettuare la cessione del credito sono stati in moltissimi casi operatori professionali che avevano già operato lo sconto in fattura a favore dei rispettivi clienti. Tali operatori hanno quindi ceduto il credito a intermediari finanziari, scontando su tali operazioni un aggio assai elevato.Pag. 36
  In tale quadro, a suo giudizio è del tutto evidente che un piccolo risparmiatore difficilmente avrebbe potuto trovare conveniente l'opzione per la cessione del credito, che avrebbe comportato la rinuncia a una non trascurabile percentuale della detrazione, di cui avrebbe invece potuto integralmente beneficiare in assenza della cessione medesima.
  Tanto premesso, ritiene che il Governo avrebbe dunque ben dovuto tutelare anche la posizione dei contribuenti che hanno deciso di fruire direttamente delle detrazioni fiscali in parola, senza cioè ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, valorizzando il requisito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, già contemplato a legislazione vigente. La situazione che ora – per effetto delle decisioni inopinatamente adottate dall'Esecutivo – viene delineandosi determina una palese disparità di trattamento tra contribuenti a seconda della modalità di fruizione dei benefici prescelte a livello individuale, che, a suo giudizio, difficilmente potrà essere sanata ex post con futuri interventi legislativi, come prospettato dalla sottosegretaria Savino.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), in riferimento ai rilievi sollevati dai deputati dei gruppi di opposizione, sottolinea che gli effetti finanziari delle detrazioni relative al cosiddetto superbonus non sono immediati, ma si ripercuotono negli anni successivi a quello della maturazione del credito e, pertanto, come ricordato dalla sottosegretaria Savino, il Governo giustamente ha scelto di intervenire in questa sede con riferimento alle fattispecie per le quali è possibile determinare con certezza l'ammontare delle agevolazioni riconosciute, mentre per le altre fattispecie si è riservato di intervenire successivamente una volta acquisiti i dati finanziari definitivi relativi alle detrazioni, che verosimilmente saranno disponibili nei prossimi mesi di marzo e aprile.
  In relazione alle osservazioni della deputata Guerra, secondo la quale le disposizioni dell'articolo 1 comporterebbero una disparità di trattamento tra i soggetti che hanno optato per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura e quelli che, invece, hanno scelto di fruire direttamente della detrazione, afferma che, se è vero che anche contribuenti abbienti hanno optato per la cessione del credito, è altrettanto vero che la fruizione diretta delle detrazioni è di solito scelta dai soggetti che hanno maggiore capienza fiscale.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge n. 212 del 2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, che ammontano a 16,441 milioni di euro, in favore di contribuenti che realizzano interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del medesimo articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento;

    le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, utilizzato con finalità di copertura ai sensi di quanto previsto dall'articoloPag. 37 1, comma 3, per un importo pari a 16.441.000 euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

    le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, che introducono l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, determineranno un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli stipulati ordinariamente, che comporterà effetti di segno opposto in termini di gettito, legati entrambi al numero di contratti assicurativi che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione, riferibili, da un lato, all'incremento delle detrazioni ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per i medesimi contratti assicurativi e, dall'altro, al maggior gettito delle imposte a carico delle assicurazioni, con un effetto di compensazione che garantisce la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al predetto articolo 2, comma 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Santillo 1.4, che è volta a prorogare la detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei casi in cui è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa in esame non provvede, tuttavia, alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   gli identici emendamenti Pastorino 1.6 e Simiani 1.7, che sono volte a prorogare la detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei casi in cui è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Al riguardo, fa presente che le citate proposte non provvedono, tuttavia, alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ubaldo Pagano 1.13, che, nel modificare l'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, è volta a prevedere che, nel caso di interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le detrazioni previste dal richiamato articolo 119 si applichino alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, anziché fino al 30 giugno 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ubaldo Pagano 1.18, che è volta a prevedere che, in riferimento alle detrazioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute dagli IACP e dagli istituti ad essi assimilati e dalle cooperative di Pag. 38abitazione a proprietà indivisa, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le sostenute entro il 31 marzo 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Al riguardo, fa presente che la citata proposta emendativa non provvede, tuttavia, alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 1.17, che, nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che la detrazione di cui al richiamato articolo 119 spetti nella misura del 110 per cento fino al 31 marzo 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, della legge di bilancio per il 2023, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori del 60 per cento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ubaldo Pagano 1.32, che è volta a prevedere che per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 894, della legge di bilancio del 2023, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento sia estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   L'Abbate 1.22 e 1.23, che sono volte a prevedere che, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua a operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori rispettivamente per almeno il 60 per cento e per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Stefanazzi 1.16, che, nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Santillo 1.30 e 1.29, che sono volte a prevedere che per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 continua ad operare, rispettivamente nella misura del 110 per cento e nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Merola 1.35, che, nel modificare l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 61 del 2023, è volta a prevedere che per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la detrazione del 110 per cento, di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, sia estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anziché fino al 31 dicembre 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Toni Ricciardi 1.46 e 1.47, che, nel prevedere che il contributo erogato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sia maggiorato per i beneficiari residenti rispettivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Pag. 39Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per i residenti delle regioni del Mezzogiorno, provvedono alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e quanto a 16.441.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, omettendo di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri in termini di saldo netto da finanziare;

   Toni Ricciardi 1.53, che è volta a prevedere che per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Alifano 1.54, che è volta a prevedere che l'aumento del limite di spesa ammesso alle detrazioni, di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sia riconosciuto anche nel caso in cui i beni oggetto degli interventi siano detenuti a titolo di contratto di locazione anche finanziaria o di altro titolo idoneo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Fenu 1.55, che è volta a prevedere che l'aumento del limite di spesa ammesso alle detrazioni, di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sia riconosciuto anche nel caso in cui i beni oggetto degli interventi siano detenuti a titolo di contratto di locazione anche finanziaria o di altro titolo idoneo, sopprimendo per il contratto di comodato gratuito il requisito della data certa anteriore, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Iaria 1.56, che è volta a prevedere che l'aumento del limite di spesa ammesso alle detrazioni, di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sia riconosciuto anche nel caso in cui i beni oggetto degli interventi siano posseduti in base ad una concessione o convenzione disposta da enti pubblici a condizione che sia registrata in data certa anteriore alla presente disposizione, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Torto 1.60, che, nel prevedere che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati, provvede ai relativi oneri mediante incremento dal 3 per cento al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia quantificare l'importo degli oneri oggetto di copertura;

   Ubaldo Pagano 1.61, che è volta ad estendere l'applicazione della detrazione di cui all'articolo 1, comma 76, della legge n. 197 del 2022, riconosciuta in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da organismi di Pag. 40investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite, agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2025, anziché fino al 31 dicembre 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ubaldo Pagano 1.62, che è volta a prevedere, in relazione all'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati nelle regioni del Meridione d'Italia, al comma 3-bis, l'incremento dal 36 per cento al 90 per cento della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e, al comma 3-ter, ad estendere le detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo nonché ad estendere la detrazione del 110 per cento anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Raffa 1.02, che è volta a prevedere che la detrazione riferita agli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate continui ad operare fino al 31 dicembre 2026 in misura pari al 100 per cento delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

  Osserva che la citata proposta emendativa prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui non viene peraltro quantificata la dotazione finanziaria, volto alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che, per incapienza fiscale, non possono usufruire della predetta detrazione. Per tali ragioni, rileva che la proposta emendativa medesima appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Curti 2.01, che è volta a prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 il termine finale di riferimento delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici in relazione ai quali è riconosciuta la detrazione del 110 per cento, risultando pertanto suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Merola 1.24, che prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute nell'anno 2024. Essa, nel modificare l'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede altresì che per gli interventi effettuati dagli IACP e dagli istituti ad essi assimilati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, che devono essere approvati mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo 2024, in modo da assicurare corrispondenti minori spese. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Pag. 41

   Stefanazzi 1.20, che, nel prevedere che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione del 110 per cento sia prorogata per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Si prevede, inoltre, che su opzione del contribuente le predette possono essere fruite in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2024 e si consente di utilizzare i crediti fiscali maturati negli anni 2022 e 2023 a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, che devono essere approvati mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo 2024, in modo da assicurare corrispondenti minori spese. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Bonelli 1.1, che, nel prorogare l'applicabilità, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, della detrazione prevista in favore dei condomini e delle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, provvede ai relativi oneri, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, che dovrebbero avere carattere pluriennale, e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Ubaldo Pagano 1.21, che, nel prevedere che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua a operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, provvede ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, che devono essere approvati mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo 2024, in modo da assicurare corrispondenti minori spese. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Fenu 1.1000, che è volta a prevedere che le detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 spettino nella misura del 60 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 quando la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata a decorrere dal 1° marzo 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Casu 1.14 e 1.15, che, nel prevedere che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 Pag. 42del 2020 si applichino nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, quando i medesimi interventi siano effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, provvedono ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria per gli anni successivi al 2024;

   Fenu 1.1001, che è volta a prevedere che, in riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data inviate al sistema di interscambio (SDI) entro i termini previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta emendativa;

   gli identici emendamenti Del Barba 1.26 e Fenu 1.1002, che sono volti a prevedere che le quote dei crediti d'imposta, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non sono oggetto di cessione e non sono non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative;

   Ubaldo Pagano 1.31, che è volta a consentire ai contribuenti aventi un ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di determinare una restrizione dell'applicazione del divieto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;

   Stefanazzi 1.25, che è volta ad equiparare le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai soggetti che possono essere cessionari dei crediti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, e ad autorizzarle ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato, prevedendo inoltre che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle predette società. Al riguardo, considera necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Borrelli 1.27, che è volta a consentire che i crediti d'imposta derivanti dalla fruizione del superbonus possano essere ceduti dalle banche ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Al riguardo, reputa necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Fenu 1.1003, che è volta a prevedere che il limite alla compensazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 94, della Pag. 43legge n. 213 del 2023, concernente i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, non si applichi ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le quali sia stata esercitata l'opzione dello sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Fenu 1.48, che è volta a prevedere che il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 1 possa essere erogato anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di incidere sul profilo temporale degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2;

   Ubaldo Pagano 1.57, che prevede che il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nell'anno 2023 sia posticipato al 30 novembre 2024. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

   Morfino 1.58, che è volta a prevedere che, in deroga al divieto di cessione dei crediti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 23 del 2011, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Donno 1.59, che è volta a prevedere che la quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge n. 34 del 2020, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Curti 2.1, che è volta a sopprimere il comma 1 dell'articolo 2, che limita la deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito agli interventi agevolati che comportino la demolizione e la ricostruzione di edifici ubicati nei territori colpiti da eventi sismici e per i quali risulti presentata, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Al riguardo, reputa necessario acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla presente proposta emendativa, considerando che la relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni oggetto di soppressione, afferma che esse sono finalizzate ad evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

   gli identici emendamenti Pastorino 2.3, Simiani 2.4 e Santillo 2.5, che intervengono in via estensiva sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi agevolati che comportino la demolizione e la ricostruzione di edifici ubicati nei territori colpiti da eventi sismici, prevista dall'articolo 2, comma 1, eliminando la condizione in forza della quale per i medesimi interventi risulti presentata, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Le proposte recano, inoltre, norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articoloPag. 44 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, relative alle eccezioni al divieto di divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, anche considerando che la relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni oggetto di modifica, afferma che esse sono finalizzate ad evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la limitazione della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;

   Borrelli 2.7, che interviene sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi agevolati che comportino la demolizione e la ricostruzione di edifici ubicati nei territori colpiti da eventi sismici, prevedendo che tale deroga si applichi qualora, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori. Al riguardo, considera necessario acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, considerando che la relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni oggetto di modifica, afferma che esse sono finalizzate ad evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la limitazione della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;

   Toni Ricciardi 2.9, che è volta a prevedere che il divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto di agevolazioni fiscali, effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, che sostanzialmente comporta un'estensione della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;

   Fenu 2.1000, che è volta a prevedere che il divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non si applichi in relazione agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023;

   Fenu 2.02, che è volta a prevedere che per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme riscosse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possano utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   gli identici emendamenti Furfaro 3.1, Fenu 3.2 e Del Barba 3.3, nonché Malavasi 3.4 e Alifano 3.5, che sono volte a sopprimere – in tutto o in parte – l'articolo 3 del provvedimento, le cui disposizioni sono dirette, nello specifico al comma 1, a restringere, secondo quanto specificato nella relazione tecnica, l'ambito di applicazione Pag. 45delle detrazioni per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Al riguardo, fermo restando che – con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 – la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, considera tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione delle presenti proposte emendative, che ripristinano la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

   Malavasi 3.6, che è volta a ripristinare, rispetto alle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, l'ambito di applicazione delle detrazioni per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Al riguardo, fermo restando che – con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 – la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, reputa tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Zanella 3.16, che è volta ad ampliare l'ambito di applicazione delle detrazioni per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, estendendola anche agli interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, anche alla luce della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

   Fenu 3.1000, che è volta a prevedere che, qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità o con almeno 70 anni di età, le detrazioni per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche siano riconosciute per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche». Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, che sembra suscettibile di comportare un ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni in parola;

   Lovecchio 3.20, che è volta a sopprimere la lettera c) del comma 1, ripristinando le previsioni del comma 3 dell'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, a norma del quale le detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche spettano anche per gli interventi di automazione di specifiche tipologie di impianto degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi. Al riguardo, fermo restando che – con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 – la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, ritiene tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Furfaro 3.22 e Alfonso Colucci 3.23, che sono volte, tra l'altro, a sopprimere il comma 2, che reca disposizioni dirette a precludere dal 1° gennaio 2024 l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativa alle detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Al riguardo, fermo restando che – con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 – la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, considera tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione delle presenti proposte emendative;

   Grippo 3.24, Alfonso Colucci 3.25, Fenu 3.27, Borrelli 3.28, Bonelli 3.30, Merola Pag. 463.31, nonché Grippo 3.34 e 3.36, che sono volte ad estendere i casi di esclusione dall'ambito di applicazione del divieto introdotto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo, a partire dal 1° gennaio 2024, dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativa alle detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Al riguardo, fermo restando che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, reputa tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Fenu 3.40, che è volta a prevedere che le disposizioni in materia di detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche precedenti alle modifiche apportate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto continuino ad applicarsi, in ogni caso, alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata. Al riguardo, fermo restando che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, la relazione tecnica non quantifica espressamente effetti positivi per la finanza pubblica, ritiene tuttavia necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto le medesime proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, ad eccezione dell'emendamento Fenu 1.1000 sul quale esprime nulla osta. Non ha, invece, osservazioni da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere le motivazioni dei pareri contrari espressi dal Governo sugli emendamenti Bonelli 1.1 e Ubaldo Pagano 1.21, che prevedono una copertura finanziaria degli oneri mediante le maggiori entrate rivenienti, rispettivamente, dalla progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, si domanda se la contrarietà sia fondata su un giudizio sul merito politico delle proposte emendative presentate piuttosto che su una valutazione sugli effetti finanziari delle medesime.
  Allo stesso modo, afferma di non comprendere per quale ragione il relatore abbia chiesto chiarimenti al Governo sugli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Bonelli 1.27, riguardante la cessione dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che, come accade di frequente, le motivazioni poste dal Governo alla base delle valutazioni degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti e dalle proposte emendative all'esame della Commissione non appaiono chiare e, in proposito, si chiede su quali basi, nella relazione tecnica riferita alle disposizioni di cui all'articolo 1, il Governo abbia potuto affermare che il mancato recupero dei benefici fruiti non comporti modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.
  Riguardo al parere espresso con riferimento alle proposte emendative, non condivide il parere contrario formulato con riferimento all'emendamento Fenu 1.1001, poiché tale proposta emendativa si limita a prevedere che le fatture relative a pagamenti effettuati inviate al sistema di interscambio (SDI) entro i termini previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si intendano riferite al 31 dicembre 2023. Pag. 47Precisa, infatti, che la disciplina relativa al superbonus, e nello specifico quella relativa alla trasmissione delle fatture relative al pagamento degli interventi, dovrebbe implicitamente tener conto di tale disposizione, che l'emendamento Fenu 1.1001 si limita a richiamare.
  In riferimento all'emendamento Fenu 1.1003, sottolinea che la mancata applicazione ai crediti d'imposta derivanti dal superbonus del limite alla compensazione previsto nei casi in cui nei confronti del soggetto titolare del credito siano stati iscritti a ruolo per imposte non pagate importi superiori a 100 mila euro, come appunto previsto dall'emendamento, consente di limitare il contenzioso determinato dalla situazione di un soggetto che, nello stesso tempo, è creditore e debitore nei confronti dello Stato.
  Riguardo all'emendamento Morfino 1.58, che prevede che sia sempre ammessa la cessione del credito in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, ricorda che alcune leggi regionali già prevedono tale possibilità e, pertanto, la mancanza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale potrebbe creare differenze ingiustificate tra le regioni.
  Per quanto attiene all'emendamento Fenu 2.1000, ritiene che applicare il divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito agli istituti autonomi case popolari, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato impedisca di fatto ai soggetti di nuova istituzione di fruire delle agevolazioni fiscali derivanti dal superbonus.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO rappresenta la necessità di procedere ad un adeguato approfondimento istruttorio circa le richieste di chiarimento formulate dai deputati Grimaldi e Dell'Olio.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, considerando l'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo e l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che, ove non vi siano obiezioni, chiederà al Presidente dell'Assemblea di rinviare l'avvio dei lavori al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame delle proposte emendative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, sospende, quindi, la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.25.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste formulate dai deputati sulle alcune delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, fa presente che l'emendamento Fenu 1.1003 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge n. 213 del 2023 sono state introdotte al fine di contrastare gli utilizzi fraudolenti dell'istituto della compensazione.
  Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Fenu 1.10001 comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il riferimento ai termini previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è suscettibile di determinare un ampliamento degli interventi agevolati, consentendo di considerare ai fini dell'accesso al beneficio fatture che attualmente non sono oggetto di valutazione.
  Fa presente, quindi, di aver espresso parere contrario sull'emendamento Morfino 1.58 in quanto l'ampliamento della facoltà di cessione del credito di imposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Analogamente, il parere contrario sull'emendamento Fenu 2.1000 è giustificato dal fatto che l'ampliamento della facoltà di ricorrere all'opzione per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, quindi, che gli emendamenti Bonelli 1.1 e Ubaldo Pagano 1.21 recano una quantificazione degli oneri non verificabile, prevedendo, tra l'altro, una copertura finanziaria che non appare idonea.Pag. 48
  Conferma, infine, il parere contrario sull'emendamento Borrelli 1.27, ribadendo che l'ampliamento della facoltà di cessione dei crediti di imposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria Savino per aver motivato il parere contrario sulle proposte emendative per le quali era stato richiesto un approfondimento istruttorio, ritiene che la spiegazione fornita con riferimento all'emendamento Fenu 1.1001 non sia condivisibile poiché, motivando la contrarietà sulla base del fatto che tale emendamento comporterebbe un ampliamento degli interventi agevolati, in realtà legittima il mancato rispetto della normativa di cui al richiamato articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.46, 1.47, 1.48, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.1001, 1.1002, 1.1003, 1.02, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.1000, 2.01, 2.02, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.16, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.34, 3.36, 3.40 e 3.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative.

  La seduta termina alle 13.30.