CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, riferisce, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, sul decreto-legge n. 215 del 2023, recante la proroga di termini di prossima scadenza in diversi ambiti, soffermandosi innanzitutto sulle misure in materia di personale che prorogano le autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza e difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Richiama, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b), che dispongono la proroga – fino al 31 dicembre 2024 – delle autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, già prorogate, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2023. Più in dettaglio, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate per il comparto sicurezza e difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, mentre il comma 3, lettera b), proroga, sempre fino al 31 dicembre 2024, il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
  Rileva, poi, che – sempre con riguardo al personale del comparto sicurezza e difesa – l'articolo 2, comma 4, lettera b), estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse, non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia Pag. 21cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 73 del 2021, all'articolo 74-bis (per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e all'articolo 74-ter (per il personale delle Forze armate) ha previsto che con decreto ministeriale, rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, fossero individuati i soggetti fruitori del contributo e definite le misure applicative, anche al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno dei due Ministeri interessati. Poiché al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo, con il decreto-legge n. 228 del 2021 si è per la prima volta disposta la proroga di tale disposizione, ribadita poi con l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022 – che ha consentito l'erogazione di un contributo pari a 1 miliardo e 100 mila euro per l'anno 2023 – e ora dalla disposizione in esame, volta a consentire la conclusione, nel corso del 2024, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, a fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari. Le risorse a tal fine necessarie sono quantificate in 300.000 euro per l'anno 2024.
  Segnala, poi, l'articolo 10, che proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenute nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (decreto Sostegni-bis), precedentemente prorogate al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 8-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022. Al riguardo ricorda che l'articolo 75, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021, emanato nel corso dell'emergenza Covid, prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. La relazione illustrativa, nel segnalare che l'istituzione del processo penale militare telematico è in corso di attuazione, sottolinea che la comprovata efficacia delle procedure sinora attuate mediante l'uso della posta elettronica certificata comporta, nelle more dell'attuazione del processo telematico militare, la necessità di assicurare la continuità delle attività giurisdizionali nelle modalità semplificate già in essere e già più volte prorogate.
  Rileva, infine, che un'ultima proroga di interesse della Difesa è disposta dall'articolo 19, comma 1, che estende dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni introdotte in via transitoria dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Ricorda che la citata disposizione transitoria oltre ad autorizzare il personale dei servizi a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, ha previsto anche la possibilità di attribuire al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione e che le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate, disponendo, altresì che l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – possa autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse Pag. 22della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Conclude presentando una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

  Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.