CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del vice presidente Pietro PITTALIS.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 102.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

  Pietro PITTALIS, presidente, avverte che il provvedimento – originariamente assegnato «con riserva» – è adesso corredato dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente trasmessi il 29 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024. Pertanto la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere, il cui termine scade il 5 febbraio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.
  Ricorda che la scorsa settimana è terminato il ciclo di audizioni programmato e sono pervenute le memorie dell'avvocato Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime del Reato, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza, Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Genova, Serena Quattrocolo, professoressa di diritto penale processuale presso l'Università degli studi Pag. 17del Piemonte orientale, Carlo Foglieni e Giuseppe Murone, presidente e coordinatore dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), Elisa Demma presidente dell'Associazione «Movimento Forense», Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa.
  Non essendovi richieste di intervento, chiede ai relatori, onorevole Bisa e onorevole Pellicini, se sono in grado di formulare una proposta di parere, fermo restando che la Commissione è convocata anche domani per l'eventuale votazione.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, anche a nome dell'altro relatore, si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

  Valentina D'ORSO (M5S) nel constatare che i relatori non hanno ancora messo a disposizione dei commissari una bozza della proposta di parere sul provvedimento in discussione, chiede se nella seduta di domani la Commissione procederà comunque alla votazione della proposta che è stata preannunciata dalla relatrice o se, invece, tale seduta sarà dedicata esclusivamente all'esame della stessa.

  Pietro PITTALIS, presidente, ricorda che la Commissione è già convocata con votazioni nella giornata di domani. Ritiene, tuttavia, che in tale sede si potrà valutare come procedere nei lavori, anche alla luce di eventuali anticipazioni della proposta di parere che i relatori potrebbero trasmettere per le vie brevi ai colleghi nella giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
C. 836.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Patriarca, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 8 articoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  Osserva quindi che l'articolo 1 esplicita la finalità della proposta di promuovere la partecipazione al capitale sociale delle società sportive – aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività a livello agonistico – da parte dei sostenitori delle stesse, mediante forme di partecipazione utilizzabili anche da enti territoriali e altri enti pubblici.
  L'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive sia dilettantistiche sia professionistiche
  Il comma 1-bis precisa che le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva – definito all'articolo 3 della proposta in esame – in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti necessari ai fini della costituzione di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  Il comma 2 pone alcune ulteriori condizioni per le società sportive professionistiche, quali la presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie (lettera b)) e il diritto del medesimo ente a nominare un componente del consiglio di amministrazione qualora detenga almeno il 30 per cento di azioni o quote del capitale sociale (lettera c)).Pag. 18
  L'articolo 3 definisce gli enti di partecipazione popolare sportiva, sotto il profilo della forma giuridica e fissa alcuni contenuti necessari dello statuto, tra cui il principio «una testa, un voto» e disposizioni che garantiscano una organizzazione interna partecipata e trasparente.
  Tra i contenuti necessari dello statuto figura l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed il divieto di una loro distribuzione ai singoli, anche nelle forme indirette che sono specificate – riproducendo integralmente quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) – nella lettera d) del comma 1, nel quale andrebbero in ogni caso corretti i riferimenti normativi interni recati ai numeri 2) e 4).
  Gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente i requisiti delle società sportive a partecipazione popolare per l'accesso alle agevolazioni e il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo in caso di sua perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento.
  L'articolo 6 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva affidando al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio il compito di istituire nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare e una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 (lettera c)).
  L'articolo 7 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.
C. 1658 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Buonguerrieri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati, rispettivamente: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America.
  La Presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali, tra cui il vertice in Puglia previsto dal 13 al 15 giugno. Avranno luogo altresì venti sessioni ministeriali in diverse località italiane, tra le quali si segnalano quelle relative alla Giustizia che si svolgeranno a Venezia il 9 e il 10 maggio.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del decreto-legge, che si compone di tre articoli, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.
  Rileva quindi che l'articolo 1 reca misure per la realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024.
  Il comma 1 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con gli eventi programmati.
  Il comma 2 prevede l'applicazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli Pag. 19appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea nonché l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale.
  Il comma 3 prevede per gli affidamenti indicati al comma 2 l'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, e precisa che per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 12011, si procede secondo le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità.
  Tale disposizione prescrive di procedere mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il «Sistema di indagine» gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
  Il comma 4 reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).
  Tale norma, che reca disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche, prevede che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e che, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuti anche l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Inoltre, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, salvo il caso di gravi violazioni.
  Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario di cui all'articolo 1, provvedendo alla copertura di tali oneri.
  L'articolo 3, in fine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.