CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 30 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.55.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Emendamenti C. 1630.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, dopo aver dato preliminarmente conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1630, recante «DL 212/2023: misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, evidenzia come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Emendamenti testo unificato C. 799 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 799 e abb.-A, recante «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale».

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che le predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Formula conseguentemente una proposta di nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Emendamenti testo unificato C. 153 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 153 e abb.-A, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche».

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, sottolineando come le predette proposte emendativePag. 9 risultano pienamente compatibili con il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Emendamenti C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva.
C. 534.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il testo della proposta di legge C. 534. Evidenzia che la proposta, che consta di un solo articolo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la promozione dello sport, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In base al comma 1, il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, di investimenti nei settori sportivi giovanili e delle attività del Comitato italiano paralimpico. Rileva che i successivi commi 2 e 3 stabiliscono che alla copertura si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le risorse rinvenienti dall'incremento, disposto dalla medesima proposta di legge, delle aliquote dell'imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche – sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza – nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati. A tale proposito ricorda che l'imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della Pag. 10somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
  Più nel dettaglio, fa presente che la proposta di legge finanzia il Fondo con i seguenti incrementi delle imposte: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, l'imposta è fissata nella misura del 30 per cento, rispetto al vigente 25 per cento, delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore. Per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento – rispetto al 20 per cento attuale – se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento – rispetto al 24 per cento –, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Infine, per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 24 per cento – rispetto all'attuale 22 per cento – della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
  Evidenzia quindi che il comma 4 dell'articolo unico della proposta di legge demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, il compito di stabilire annualmente, entro il 30 giugno, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, rileva che, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative, la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento sportivo» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia «sistema tributario» di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Quanto alla materia «ordinamento sportivo», di competenza legislativa concorrente, fa presente che la proposta di legge istituisce e disciplina il Fondo per la promozione dello sport e prevede che le modalità di riparto delle risorse sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani. In proposito, ricorda come secondo la giurisprudenza costituzionale l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi incidenti sulle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale impone la previsione di atti volti a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni. Richiama in tal senso, ad esempio, le sentenze della Corte costituzionale n. 40 e n. 123 del 2022, con le quali sono stati dichiarate parzialmente illegittime disposizioni riguardanti il riparto di risorse in ambito sportivo nella parte in cui non prevedevano la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo previsto dall'articolo 1, comma 4, della proposta di legge e che in particolare potrebbe essere approfondita l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 11

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, il disegno di legge C. 1560, recante disposizioni per il settore florovivaistico, adottato come testo base, e dell'abbinata proposta di legge C. 389 Molinari.
  In qualità di relatore evidenzia che il testo del disegno di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, è composto di 5 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto e la finalità dell'intervento, delegando il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Rileva che il successivo articolo 2 elenca i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Si tratta di: disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica, comprendendo non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio (lettera a)); definire l'attività agricola florovivaistica, in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore (lettera b)); prevedere un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico (lettera c)); prevedere l'adozione di atti di indirizzo e di coordinamento, anche avvalendosi degli esperti del Tavolo tecnico di settore (lettera d)); prevedere la predisposizione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico (lettera e)); prevedere che il Piano individui iniziative finalizzate all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale alla ricerca e alla innovazione tecnologica (lettera e-bis)), nonché azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche (lettera f)); predisporre con cadenza annuale un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore (lettera g)); prevedere l'istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione e movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi (lettera h)); prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale (lettera i)); prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto anche promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali (lettera l)); disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica (lettera m)); definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (lettera n)); promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento (lettera o)); favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico (lettera p)); prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera q)); prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, al fine di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali (lettera r)); includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato nell'ambito della produzionePag. 12 e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale (lettera s)); definire e incentivare le filiere produttive di livello regionale (lettera s-bis)); definire le condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica (lettera s-ter)).
  Rammenta poi che l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. È precisato che, se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza di quello previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il comma 2 specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. Gli articoli 4 e 5 recano rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «agricoltura», che la Corte costituzionale ha individuato tra quelle di competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 1, la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge in esame. Segnala inoltre che il criterio direttivo di cui alla lettera q) dell'articolo 2 prevede che dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche vengano inseriti nei piani di sviluppo regionale, previo accordo da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Filiberto ZARATTI (AVS) chiede all'onorevole Sbardella ulteriori dettagli in relazione alla proposta di parere testé formulata.

  Alfonso COLUCCI (M5S), analogamente al deputato Zaratti, invita il relatore a integrare l'illustrazione del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente come sia possibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento in quanto le disposizioni del testo del disegno di legge che incidono su materie di competenza legislativa esclusiva statale e materie di competenza legislativa residuale regionale prevedono adeguate forme di raccordo con il sistema delle autonomie locali.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia l'onorevole Sbardella per il chiarimento sulla proposta di parere che lo induce ad esprimere un voto favorevole.

  Alfonso COLUCCI (M5S), fa presente che voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
C. 882.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Luca SBARDELLA, presidente, avverte che l'esame della proposta di legge C. 882 in materia di riconoscimento dell'interesse Pag. 13storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio è rinviato ad altra seduta, avendo la relatrice, onorevole Montaruli, rilevato l'esigenza di svolgere un ulteriore approfondimento sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 gennaio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Giuliano Scarselli, professore di diritto processuale civile presso l'Università di Siena; Maurizio Fumo, già presidente della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, e Beniamino Migliucci, presidente del Comitato promotore separazione delle carriere (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.