CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, espone il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 153, C. 202, C. 844, C. 1104 e C. 1128, adottato dalla XI Commissione in sede referente, che reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
  Fa presente che il testo si compone di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, dispone circa la conservazione del posto dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare durante il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi che questi possono richiedere. Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa e il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Il comma 2 dispone circa la certificazione delle malattiePag. 114 in oggetto mentre il comma 3 estende le guarentigie anche al lavoratore autonomo per l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente fino a un massimo di 300 giorni per anno solare. Decorso il predetto periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 4). Per tali malattie il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è esteso a quarantacinque giorni (comma 5). Inoltre, ai sensi del comma 6, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.
  Riferisce che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche. Il comma 1 prevede che i soggetti in questione possano fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna. Il comma 2 specifica che, per la fruizione di tali ore di permesso aggiuntive, nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale mentre nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Il comma 3 dispone che tali lavoratori possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). Inoltre, la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, mentre qualunque misura adottata in violazione di tale diritto è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. I commi 4 e 5 dispongono in materia di copertura finanziaria e di riassegnazione alle medesime finalità delle somme irregolarmente fruite.
  Rileva che l'articolo 3 reca una disposizione volta ad integrare le Commissioni mediche della ASL chiamate, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad accertare lo stato di invalidità o handicap. In particolare, nei casi in cui i suddetti accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, si prevede che le predette commissioni mediche siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.
  Fa poi presente che l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche e ne dispone la copertura finanziaria.
  Riferisce, infine, che l'articolo 5 reca le disposizioni attuative, subordinando l'applicazione delle disposizioni dei primi due articoli – relativamente alle sole malattie invalidanti o croniche, anche rare e non anche a quelle oncologiche per le quali le disposizioni previste si applicano dalla data Pag. 115dell'entrata in vigore della legge – alla successiva individuazione di tali malattie mediante decreto del Ministro della salute (comma 1), mentre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale sono previsti, in particolare, i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, l'incumulabilità del beneficio con altri benefìci riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti – sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2 concernente permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (comma 2). Entrambi i previsti decreti sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia tuttavia che la seduta si sta svolgendo mentre in Assemblea è in corso la commemorazione di Giulio Santagata, esponente di spicco dell'Ulivo e tra i suoi fondatori, la cui figura rappresenta una significativa parte del patrimonio politico del Partito democratico. Esprime quindi una valutazione critica sulla scelta effettuata che impedisce ai deputati della Commissione di presenziare alla commemorazione e ricorda che quando si stanno svolgendo lavori in Assemblea le Commissioni non si riuniscono, sottolineando altresì che, comunque, in passato si è sempre proceduto in modo diverso.
  Annuncia poi che, in conseguenza di quanto accaduto ieri notte nel corso della seduta in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2023, il suo Gruppo non parteciperà alle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, almeno fino a quando non avrà ottenuto risposta a quanto ha rappresentato al Presidente della Camera dei deputati nel suo intervento di questa mattina in Assemblea.

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si associa poi a quanto dichiarato dall'onorevole Peluffo circa la convocazione della Commissione contestualmente allo svolgimento di attività dell'Assemblea, che ritiene contraria alle regole, e segnala che tale modo di procedere si è verificato diverse volte anche in passato.
  Annuncia poi che, in conseguenza di quanto accaduto ieri notte nel corso della seduta in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X, anche il suo Gruppo non parteciperà alle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fino a quando non avrà ottenuto risposta dal Presidente della Camera dei deputati circa quanto doverosamente segnalato dal MoVimento 5 Stelle questa mattina in Assemblea, auspicando peraltro che simili fatti non succedano più.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, pur comprendendo le osservazioni dei colleghi in merito alla concomitanza della commemorazione di Giulio Santagata con la seduta della Commissione, fa presente che le Commissioni parlamentari possono certamente convocarsi se in Assemblea non siano in corso sedute con votazioni. Segnala, inoltre, che essendo la nostra Commissione impegnata tra pochi minuti in Assemblea per la discussione generale del cosiddetto decreto energia, la convocazione è stata programmata nell'unico orario compatibile con la possibilità di esprimere in sede consultiva il parere di competenza su proposta di legge assai rilevante quale quella in discussionePag. 116
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.