CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 59

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Relativamente all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Osserva, altresì, che con la disposizione di cui al comma 2 si riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.
  In proposito, con riferimento al comma 1 prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che, ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato, non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall'intervento normativo e pertanto il mancato recupero dei benefici fruiti non comporterebbe modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica. Ciò posto, evidenzia comunque l'opportunità di disporre di un quadro informativo completo e aggiornato relativo agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del superbonus.
  Con riferimento invece al comma 2, rileva, da un lato, che la misura opera nei limiti delle risorse disponibili, certificate dalla relazione tecnica pari a 16,4 milioni, e, dall'altro, che la disposizione prevede un'apposita compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò stante, ai fini della puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo, reputa necessario che il Governo chiarisca, fermo restando il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, se il richiamo ai «soggetti di cui al comma 1», contenuto al comma 2, consenta di erogare il contributo medesimo solo a coloro che non hanno ultimato i lavori e che sono esclusi dalle procedure di recupero ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1 o se, invece, il contributo stesso debba essere erogato a tutti coloro che non hanno ultimato i lavori di cui al comma 1, anche se non hanno alcunché da restituire all'erario a causa della mancata fruizione dello sgravio fiscale, ad esempio per incapienza.
  Ritiene che tale chiarimento sia opportuno in quanto, testualmente, il rinvio al comma 1 appare consentire entrambe le letture, posto che il citato comma 1 individua una fattispecie piuttosto che una categoria di soggetti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal precedente comma 2, pari a 16.441.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazionePag. 60 di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, nel segnalare che il citato Fondo, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca per l'anno 2024 una dotazione iniziale in termini di cassa pari a euro 206.601.989, fa presente che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dal citato stanziamento risulta già detratto un importo equivalente indicato dalla presente disposizione e che sul medesimo Fondo residua al momento una disponibilità di 91.160.989 euro per l'anno 2024. Ciò premesso, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati, per il medesimo anno 2024, a valere sulla dotazione del Fondo stesso.
  In relazione all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Evidenzia che, a legislazione previgente, questi interventi erano ricompresi nella deroga al divieto generalizzato di sconto in fattura e di cessione del credito. Osserva pertanto che, per effetto della norma ora introdotta, la deroga resta applicabile ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, come sopra qualificati, per i quali sia già stato richiesto il titolo abilitativo.
  Rileva, quindi, che il successivo comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, cosiddetto superbonus, per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
  Tanto premesso, con riferimento al comma 1 non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica secondo cui l'intervento è volto a restringere l'ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura o cessione del credito ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento al comma 2, evidenzia invece che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione risulterebbe neutrale dal punto di vista finanziario dal momento che l'effetto positivo correlato al pagamento dell'imposta sui premi assicurativi sarebbe più che sufficiente a compensare l'effetto negativo derivante dalla detrazione per oneri ai fini IRPEF del 19 per cento. In proposito, rileva tuttavia che, a legislazione vigente, oltre alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento, è prevista l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per le polizze contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie riferiti ad unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 11-bis della tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dal comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, al fine di verificare l'effettiva compensatività degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame e la conseguente neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero quindi forniti, da un lato, chiarimenti in merito alla tassazione applicabile alla fattispecie in esame e, dall'altro, i dati e gli elementi informativi posti alla base di quanto rilevato dalla relazione tecnica.
  Relativamente, infine, all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di restringerne l'ambito applicativo nonché di limitare il ricorso alla sua fruizione mediante cessione del credito e sconto in fattura. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma appare suscettibile di determinare effetti Pag. 61positivi sui saldi di finanza pubblica prudenzialmente non stimati.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
C. 799 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato di richiedere una relazione tecnica sul testo in esame. Essendo decorso il termine di sei giorni stabilito per la trasmissione della predetta relazione tecnica, chiede alla rappresentante del Governo se la relazione richiesta sia disponibile.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura è al momento in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e sono altresì in atto interlocuzioni tra gli uffici interessati volte ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti finanziari della proposta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo in esame.
  Essendo da tempo decorso il termine di trenta giorni stabilito per la trasmissione della predetta relazione tecnica, chiede alla rappresentante del Governo se la relazione richiesta sia disponibile.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti è al momento in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha richiesto ulteriori elementi di valutazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la Pag. 62sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 102.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, ed è corredato di relazione tecnica.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.
  In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della Polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, reputa opportuno disporre di dati quantitativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di Polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera t), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di verbale di assunzione dei mezzi di prova, evidenzia, per quanto concerne i profili di quantificazione, che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti mentre d'ora innanzi avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti. A tale proposito, considerando che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale evitando discrasie applicative, andrebbe chiarito, a suo avviso, se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Segnala che andrebbe, inoltre, chiarita la parte della relazione tecnica che asserisce che dall'entrata a regime del processo penale telematico «si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività», chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.
  Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera d), che consentono, in casi di particolare urgenza specificamente individuati dalla norma, di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione alla persona offesa dal reato dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio, si potrà provvedere nell'ambito delle Pag. 63risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tale attività può essere ricondotta ai compiti istituzionali già svolti a legislazione vigente dalla medesima polizia giudiziaria.
  Segnala, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera t), che sopprimono il comma 3-bis dell'articolo 510 del codice di procedura penale, ai sensi del quale la trascrizione delle registrazioni audiovisive nella fase di istruttoria dibattimentale è disposta solo su richiesta delle parti, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che alle trascrizioni delle registrazioni con modalità digitali si potrà provvedere a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente alla transizione digitale dei servizi della giustizia, che, nell'ambito del bilancio triennale 2024-2026, ammontano a 329.872.552 euro per l'anno 2024, a 296.294.196 euro per l'anno 2025 e a 199.708.048 euro per l'anno 2026.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera d), che consentono, in casi di particolare urgenza specificamente individuati dalla norma, di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione alla persona offesa dal reato dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tale attività può essere ricondotta ai compiti istituzionali già svolti a legislazione vigente dalla medesima polizia giudiziaria;

    le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera t), che sopprimono il comma 3-bis dell'articolo 510 del codice di procedura penale, ai sensi del quale la trascrizione delle registrazioni audiovisive nella fase di istruttoria dibattimentale è disposta solo su richiesta delle parti, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che alle trascrizioni delle registrazioni con modalità digitali si potrà provvedere a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente alla transizione digitale dei servizi della giustizia, che, nell'ambito del bilancio triennale 2024-2026, ammontano a 329.872.552 euro per l'anno 2024, a 296.294.196 euro per l'anno 2025 e a 199.708.048 euro per l'anno 2026,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura.
Atto n. 110.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che lo schema di decreto in esame reca disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai Pag. 64sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), della legge n. 71 del 2022, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario, ed è corredato di relazione tecnica.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la relazione tecnica assicura che le norme predispongono interventi aventi mero rilievo ordinamentale, appare utile, a suo avviso, soffermarsi su alcune disposizioni che potrebbero comportare adempimenti e attività da valutare per le eventuali ricadute sui fabbisogni organizzativi degli uffici.
  Quanto all'integrazione disposta con l'inserimento all'articolo 7-bis del comma 1-bis, laddove si prevede che le proposte inerenti alle tabelle degli uffici giudiziari debbano essere corredate dei documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse umane e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento di ciascun ufficio giudiziario, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente, segnala che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per l'elaborazione dei citati documenti.
  Inoltre, posto che il nuovo comma 2.2 stabilisce che i documenti organizzativi, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, fa presente che andrebbero anche in questo caso fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici di realizzare tali modelli avvalendosi delle sole risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in tema di Scuola superiore della magistratura, in merito ai profili di quantificazione segnala che la relazione tecnica rassicura riguardo all'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della predetta Scuola, sia in termini di strutture sia in termini di personale, nei limiti delle risorse disponibili. Ciò posto, rammenta tuttavia che la mera certificazione di neutralità delle norme riportata dalla relazione tecnica riguardo all'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica non costituisce mai di per sé adeguato strumento di garanzia in ordine all'assenza di oneri aggiuntivi, a meno che tale certificazione non si accompagni all'esposizione di dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Evidenzia che andrebbero quindi esposti gli oneri complessivi da sostenersi da parte della Scuola per la strutturazione e l'avvio dei citati corsi, con riferimento, ad esempio, alla didattica e alle attività di segreteria, le risorse che la Scuola potrà trarre dal proprio bilancio e i costi che saranno posti a carico degli studenti, considerando che dovendo tenere conto delle condizioni reddituali degli studenti potrebbe non essere possibile un'integrale copertura dei costi a carico dei medesimi e quindi una parte degli oneri potrebbe gravare sulla dotazione annua prevista in bilancio. Segnala, in proposito, che la dotazione finanziaria della Scuola ha registrato una riduzione dal 2024 al 2026 rispetto a quanto previsto in origine per il suo funzionamento.
  Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di adozione di modelli standard stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, analogamente a quanto osservato all'articolo 1 fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli standard previsti. Inoltre, dal momento che la relazione tecnica attesta che per le finalità indicate le disposizioni sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, che allo stato attuale non sono quantificabili, osserva come andrebbero meglio specificati i profili organizzativi e di riassetto Pag. 65previsti rispetto alla disciplina vigente da cui potrebbero derivare risparmi.
  Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera d), capoverso 2.2, che prevedono l'elaborazione dei documenti organizzativi generali, delle tabelle degli uffici giudicanti e delle relative variazioni e la loro successiva trasmissione telematica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il ricorso a modelli standard, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, consente di semplificare e uniformare la redazione dei medesimi documenti.
  Rileva, altresì, che le disposizioni dell'articolo 3, che prevedono l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario da parte della Scuola superiore della magistratura, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di organizzazione dei corsi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17-octies, introdotto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3, graveranno sui partecipanti ai corsi medesimi, secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, e la Scuola medesima potrà far fronte agli eventuali oneri residui nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio autonomo.
  Evidenzia, infine, che i competenti uffici del Consiglio superiore della magistratura potranno provvedere all'elaborazione dei modelli standard previsti dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera d), capoverso 2.2, che prevedono l'elaborazione dei documenti organizzativi generali, delle tabelle degli uffici giudicanti e delle relative variazioni e la loro successiva trasmissione telematica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il ricorso a modelli standard, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, consente di semplificare e uniformare la redazione dei medesimi documenti;

    le disposizioni dell'articolo 3, che prevedono l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario da parte della Scuola superiore della magistratura, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di organizzazione dei corsi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17-octies, introdotto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3, graveranno sui partecipanti ai corsi medesimi, secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, e la Scuola medesima potrà far fronte agli eventuali oneri residui nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio autonomo;

    i competenti uffici del Consiglio superiore della magistratura potranno provvedere all'elaborazione dei modelli standard previsti dall'articolo 4 nell'ambito delle Pag. 66risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.
Atto n. 111.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.
  Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Tanto premesso, fa presente che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'adeguamento della capacità di supporto logistico delle Basi navali principali di Taranto, La Spezia, Augusta, nonché quella delle Basi secondarie e di supporto logistico di Brindisi, Messina, Cagliari, Ancona, Venezia, Napoli e Livorno, in termini sia di spazio disponibile per l'ormeggio in banchina sia di impianti destinati a fornire i principali servizi.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 1.760 milioni di euro, di cui 203 milioni di euro sono stati già impegnati con le delibere CIPE n. 51 del 2020 e n. 47 del 2021, mediante utilizzo delle risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto.
  Rileva, inoltre, che lo schema di decreto in esame, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, ha ad oggetto la prima fase del programma, che comporta una spesa pari a 559,36 milioni di euro. Osserva che l'avvio della prima fase era previsto nell'anno 2023 e dovrebbe concludersi nel 2033 e che tale fase è finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le seguenti modalità: per 9,44 milioni di euro per il 2023, 7,01 milioni di euro per il 2024, 18,68 milioni di euro per l'anno 2025, 14,97 milioni di euro per l'anno 2026, 41,84 milioni Pag. 67di euro per il 2027, 85,89 per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per il 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per il 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, assegnate al Ministero della difesa. Come precisato nella scheda tecnica, rammenta che le risorse a tal fine utilizzate risultano allocate sul piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 38.475.041 euro per il 2024, 68.827.003 per il 2025 e 12.271.482 euro per il 2026; per 5,80 milioni di euro per il 2024, 14,20 milioni di euro per il 2025, 12,10 milioni di euro per il 2026, 40 milioni di euro per il 2032 e 31 milioni di euro per il 2033 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per il 2018, assegnate al Ministero della difesa. Come precisato nella scheda tecnica, rammenta che le risorse a tal fine utilizzate risultano allocate sul piano gestionale n. 31 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 52.621.188 euro per il 2024, 38.667.906 per il 2025 e 20.000.000 euro per il 2026; per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 mediante utilizzo delle risorse allocate sul piano gestionale 20 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 462.148.589 euro per il 2024, 326.321.422 per il 2025 e 151.460.000 euro per il 2026.
  Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2033, ricorda che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  La scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 997,64 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
  A tale proposito, rileva che, a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, ritiene opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno Pag. 68o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, si evidenzia in primo luogo che il citato piano gestionale n. 26 del capitolo 7120, del quale si prevede l'utilizzo, reca nell'anno 2026 una dotazione di 12.271.482 euro, inferiore, quindi, alla spesa prevista per il medesimo anno pari a 14,97 milioni di euro. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 e le relative disponibilità.
  Ciò posto, reputa in ogni caso necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del programma in esame per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, considerato il divario esistente tra gli oneri imputati agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa di cui ai piani gestionali n. 26 e n. 31 del capitolo 7120 con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere, come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa, alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera «f», riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.
Atto n. 112.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al Pag. 69decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a Vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.
  Avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Tanto premesso, segnala che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità il rinnovo della componente Volo a vela, che si rende necessario al fine di dotarsi di nuovi velivoli con capacità acrobatica, sostituendo gradualmente l'attuale flotta di otto velivoli G103-A con altri otto velivoli con caratteristiche avanzate.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di presumibile avvio nell'anno 2023 e conclusione nell'anno 2029, reca un costo complessivo di 2 milioni di euro.
  Osserva, altresì, che il programma sarà integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.
  In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
  Rileva, altresì, che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  La scheda tecnica chiarisce, inoltre, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma – pari, come detto, a 2 milioni di euro –, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, Pag. 70che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, stante la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma circa la disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera «f», riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata a modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 4, per renderla conforme alla formulazione comunemente utilizzata.
  Nel soffermarsi sulle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente, segnala preliminarmente che la condizione contenuta nel parere espresso nella giornata di ieri è stata recepita dalle Commissioni di merito, evidenziando altresì che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 18.016 del Governo.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.Pag. 71
  In primo luogo, con riferimento all'articolo 4-sexies, rileva preliminarmente che la norma, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, porta da cinquanta a settanta il numero massimo dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui al comma 1, lettera a). Inoltre, nel confermare quanto già previsto nell'assetto vigente, cioè che alla copertura dei costi di funzionamento, comprensivi dei compensi dei componenti, della suddetta Commissione, nonché di quelli relativi alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le tariffe da applicare ai soggetti richiedenti l'avvio delle procedure VIA e VAS, segnala che viene espunto dal testo vigente il vincolo della determinazione dei suddetti costi di funzionamento in misura complessivamente non superiore all'ammontare di tali tariffe. Rileva come venga, altresì, precisato che i relativi proventi, versati all'entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino alla concorrenza dei suddetti costi, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, che reca un'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 in favore della Commissione tecnica VIA e VAS, e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti a regime da specifiche misure di contenimento delle spese dei Ministeri individuate dalla norma. Fa presente che viene, altresì, previsto che dal 2024 ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC i relativi compensi sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento, di cui al comma 1, lettera b). Al riguardo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di informazione da parte del Governo volti a consentire di verificare che le novelle disposte dalla norma in esame siano compatibili con il vincolo di neutralità finanziaria già recato dalla disposizione vigente e confermato dalla norma stessa.
  Rileva poi che l'articolo 4-octies incrementa, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la quota annua dei proventi delle aste di quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Rileva che alla disposizione, non corredata di relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari. Rammenta che a precedenti interventi normativi di destinazione delle «quote eccedenti» dei proventi delle aste CO2 non sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione del fatto che si trattava di destinazioni a specifiche finalità di quote di carattere eventuale, ossia utilizzabili solo qualora disponibili, che il Governo aveva rassicurato circa la mancanza di effetti sulla quota di proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale opera comunque nel limite delle disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque utile, a suo avviso, una conferma del Governo, che l'incremento delle quote eccedenti non comprometta il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Con riferimento all'articolo 5, commi da 3-ter a 3-quinquies, rileva che il comma 3-quater reca misure per la promozione del biometano, fra le quali l'applicazione delle agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1994, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. Fa presente che alla norma non sono ascritti effetti finanziari, e l'emendamento che l'ha introdotta non è corredato di relazione tecnica. In proposito, evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti finanziari per minor gettito da accise: circa tale punto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 2-bis, in merito ai profili di quantificazione,Pag. 72 rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Rileva che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari e l'emendamento che l'ha introdotta non era corredato di relazione tecnica. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire da parte del Governo elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la disposizione possa essere attuata in condizioni di invarianza.
  Con riferimento all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per un importo di 5 milioni di euro per il 2024. In proposito non ha osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 14-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, osserva preliminarmente che il predetto Fondo – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di 226.852.684 euro. In proposito, segnala che – sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto Fondo al momento risultano disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14-ter, rileva preliminarmente che la norma modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di ridefinire il quadro dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane istituito dalla medesima disposizione. Segnala, in particolare, che viene previsto che il Commissario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di cui al comma 1, lettera a). Inoltre, con specifico riguardo agli interventi rientranti nei siti che costituiscono la rete Natura 2000, rileva che viene prevista la nomina di un commissario ad acta – per tali funzioni può essere nominato il Commissario unico – al quale attribuire, in caso di inerzia dell'autorità competente, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che la disposizione esclude espressamente la corresponsione al commissario ad acta di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato, di cui al comma 1, lettera a), capoverso 11-ter.
  In proposito, per quanto riguarda i poteri del Commissario unico, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che, dall'ambito di applicazione della predetta deroga di cui può avvalersi il commissario medesimo nell'esercizio dei suoi poteri, siano comunque esclusi i vincoli di finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1, lettera a), capoverso 11-ter stante l'espressa esclusione disposta dalla norma della corresponsione di qualsiasi emolumento o rimborso spesa in favore del Commissario ad acta di cui si prevede la nomina.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera b), capoverso 11-ter, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter stabilisce che al commissario ad acta eventualmente nominato ai sensi Pag. 73del medesimo capoverso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 14-quater, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Regione Siciliana quale Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento della rete impiantistica integrata che consenta il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute. Segnala che gli investimenti, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021–2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari, riferibili alla medesima regione. Rileva che per la realizzazione degli interventi urgenti è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse prima indicate. Fa presente che la regione può dare supporto al Commissario straordinario con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari.
  Al riguardo, prende atto che le risorse volte al finanziamento degli interventi sono previste come limite di spesa; la norma non individua le annualità di riferimento, in quanto si tratta di utilizzi di risorse: riguardo a tale questione, sarebbe utile acquisire elementi informativi da parte del Governo, anche al fine di valutare la coerenza di tale utilizzo, che riguarda risorse di entità non trascurabile, con gli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Riguardo alle risorse individuate a copertura, andrebbe inoltre acquisita, a suo avviso, conferma che le finalizzazioni previste dalle norme in esame non pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo alla facoltà per la Regione Siciliana di istituire un'apposita struttura eventualmente comprensiva di due sub-commissari, non ha osservazioni da formulare, dal momento che detta istituzione si configura come facoltativa e pertanto la Regione potrà darvi esecuzione al sussistere delle necessarie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 14-quinquies, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma integra il comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i cui compiti, funzioni e composizione sono disciplinati dal medesimo comma, possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. Posto che nell'assetto vigente la definizione annuale con decreto interministeriale dei costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi dei componenti, viene disposta, in condizioni di neutralità finanziaria, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo volta a confermare che l'eventuale articolazione organizzativa della Commissione consentita dalla norma possa essere disposta nel rispetto del suddetto vincolo di neutralità finanziaria. Segnala che la richiesta appare opportuna anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo dall'articolo 4-sexies.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate sui profili finanziari del provvedimento, fa presente che, all'articolo 4-sexies, le novelle legislative ivi apportate all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-Pag. 74PNIEC, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi di funzionamento dei predetti organismi saranno coperti a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, e 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 4-octies, che incrementano di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro che potrà essere destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non sono suscettibili di incidere sulla quota dei predetti proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Evidenzia che l'estensione delle agevolazioni in materia di accisa, attualmente previste per il gasolio, al biodiesel utilizzato tal quale, disposta dal comma 3-quater dell'articolo 5, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito erariale, dal momento che allo stato il predetto combustibile non risulta impiegato in ragione del suo prezzo elevato e conseguentemente non si registrano entrate ascrivibili alle accise ad esso riferite.
  Con riferimento al comma 2-bis dell'articolo 8, l'avvalimento del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, di controllo del rispetto delle regole ambientali e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati gli impianti eolici galleggianti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti compiti rientrano nel novero delle competenze attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ai sensi della legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 14-quater, comma 9, che prevede l'utilizzo di risorse, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in sede di attuazione dell'Accordo per la coesione che sarà stipulato con la Regione Siciliana, garantisce che verrà assicurata la coerenza del predetto utilizzo rispetto agli effetti già scontati, in relazione alle medesime risorse, negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse delle quali si prevede l'utilizzo.
  All'articolo 14-quinquies, segnala che la nuova articolazione in sottocommissioni e gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione medesima, trattandosi di una misura organizzativa di natura interna volta a consentire una maggiore efficienza del collegio.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sui profili finanziari del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1606-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 4-sexies, le novelle legislative ivi apportate all'articolo 8 del decretoPag. 75 legislativo n. 152 del 2006, concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi di funzionamento dei predetti organismi saranno coperti a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, e 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    le disposizioni di cui all'articolo 4-octies, che incrementano di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro che potrà essere destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non sono suscettibili di incidere sulla quota dei predetti proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

    l'estensione delle agevolazioni in materia di accisa, attualmente previste per il gasolio, al biodiesel utilizzato tal quale, disposta dal comma 3-quater dell'articolo 5, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito erariale, dal momento che allo stato il predetto combustibile non risulta impiegato in ragione del suo prezzo elevato e conseguentemente non si registrano entrate ascrivibili alle accise ad esso riferite;

    con riferimento al comma 2-bis dell'articolo 8, l'avvalimento del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, di controllo del rispetto delle regole ambientali e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati gli impianti eolici galleggianti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti compiti rientrano nel novero delle competenze attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ai sensi della legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 14-quater, comma 9, che prevede l'utilizzo di risorse, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in sede di attuazione dell'Accordo per la coesione che sarà stipulato con la Regione Siciliana verrà assicurata la coerenza del predetto utilizzo rispetto agli effetti già scontati, in relazione alle medesime risorse, negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse delle quali si prevede l'utilizzo;

    all'articolo 14-quinquies, la nuova articolazione in sottocommissioni e gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione medesima, trattandosi di una misura organizzativa di natura interna volta a consentire una maggiore efficienza del collegio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nell'annunziare il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere testé formulata, ribadisce le osservazioni critiche già formulate dal proprio gruppo durante l'esame nelle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive. In particolare sottolinea che la proposta emendativa dei relatori, con la quale è stato inserito nel testo l'articolo 14-quater concernente la nomina del presidente della Regione SicilianaPag. 76 quale Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti in tale regione, non solo ha introdotto un tema estraneo al contenuto originario del decreto, ma è stata approvata nell'ambito di una seduta nella quale, a suo giudizio, si sono verificate gravi violazioni del Regolamento della Camera.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le osservazioni della collega Roggiani, critica le modalità con cui la maggioranza e il Governo hanno condotto l'esame del provvedimento, che ha portato all'approvazione di proposte emendative che hanno sostanzialmente stravolto il contenuto del decreto presentato alla Camera. In particolare, nel far riferimento alle disposizioni dell'articolo 14-quater, comma 9, che prevedono un finanziamento di 800 milioni di euro per la realizzazione di due nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti in Sicilia, sostiene che, in considerazione della notevole rilevanza rivestita da tale intervento, sarebbe stato opportuno che le norme fossero inserite sin dal principio nell'ambito del decreto adottato dal Governo.
  Nell'annunziare il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere sul provvedimento, invita la maggioranza e il Governo, che rivendicano il merito di aver posto termine ai governi delle larghe intese, ad avere maggiore coraggio nell'adozione di provvedimenti di rilevante portata politica, sottoponendoli in modo aperto al confronto con l'opposizione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) annunzia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere, evidenziando che, ancora una volta, il Governo ha adottato un decreto in estrema fretta, senza svolgere la necessaria istruttoria, con un contenuto che, sin dall'inizio, non era omogeneo e si è arricchito nel corso dell'esame di disposizioni difficilmente riconducibili ad una ratio unitaria. Ritiene, invece, che le materie della sicurezza energetica e delle fonti rinnovabili, che rivestono un rilievo strategico, avrebbero meritato una maggiore considerazione nell'ambito della discussione parlamentare.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.