CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per Pag. 28i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630). Fa altresì presente che il decreto-legge n. 212 del 2023, composto di quattro articoli, contiene misure volte a evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1); riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2); limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1); prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Nel dettaglio segnala che l'articolo 1, al comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus e per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta (di cui all'articoli 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La norma introdotta prevede che, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi medesimi, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che l'intervento in esame non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il comma 2 dell'articolo 1 riconosce l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Precisa che si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il comma 3 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro Pag. 2916.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
  Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce le finalità dell'intervento precisando che con tale norma si intende limitare l'ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell'edificio per cui si intenda procedere al recupero. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
  Fa presente che l'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni IRPEF per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le norme in esame, intervenendo al comma 1 sull'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Come precisato dal comma 4 del medesimo articolo 3, tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 2 dell'articolo 3, modificando l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limita al 31 dicembre 2023 la possibilità di continuare ad avvalersi, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, in deroga al più generale divieto posto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023. Ai sensi del comma 3, tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. In particolare, la misura si applica alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
  L'articolo 4 in fine disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

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Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 1315 Mollicone, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente. Segnala quindi che il provvedimento è composto da 8 articoli, il primo dei quali al comma 1 prevede che, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota percentuale dell'importo totale dei lavori, variabile dal 2 allo 0.5 percento sulla base dell'entità di tale importo. Il comma 2 precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Il comma 3 specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (il nuovo codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.
  Rileva che l'articolo 2, composto di un solo comma, dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro. Il medesimo comma precisa che il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra finalità.
  Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In particolare, il comma 1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici. Il comma 2 introduce una norma speciale, prevedendo che, qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. In base al comma 3, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Il comma 4, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone al comma 1 che all'atto del collaudo il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame. Secondo il comma 2, in caso di inadempimento il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzionePag. 31 di risultato. Ai sensi del comma 3, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.
  Segnala che l'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. In base al comma 1, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura. A tal fine, il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Come previsto dal comma 4, le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Fa presente che l'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione del provvedimento. In base al comma 1, le disposizioni introdotte non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.
  Evidenzia che l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 dispone che il provvedimento si applica a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che la legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1. Dall'attuazione del provvedimento – secondo il comma 3 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala che l'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia. Ai sensi del suo unico comma, le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge in esame appare riconducibile, per ambiti disciplinati e finalità, alla materia «ordinamento civile», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia «governo del territorio» di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Pag. 32Costituzione). Viene inoltre in rilievo la materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). A questo proposito, evidenzia che l'articolo 5, nell'istituire il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, prevede, al comma 3, che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al comma 4 del medesimo articolo 5 si dispone inoltre che le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Segnala infine che l'istituzione del Fondo sembra qualificabile come esercizio da parte dello Stato della chiamata in sussidiarietà, legata a ragioni di esercizio unitario, controbilanciata dal ricorso agli strumenti della leale collaborazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (nuovo testo C. 565 Nevi), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Segnala che il provvedimento si compone di diciotto articoli suddivisi in cinque capi. Fa quindi presente che il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge. Tra le finalità si segnalano tra l'altro: la coltivazione sostenibile dei castagneti, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche; il sostengo alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali; la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva. L'articolo 2 reca le definizioni.
  Segnala che il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 9, interviene in materia di rappresentanza e coordinamento istituzionale. L'articolo 3 disciplina il Piano di settore della filiera castanicola che ha durata triennale ed è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore. L'articolo 4 disciplina l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Tavolo è composto da rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni professionali agricole, dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia. Nell'ambito del Tavolo, i cui Pag. 33componenti durano in carica tre anni, è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore. L'articolo 5 prevede l'istituzione, nell'ambito del Tavolo, del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti. L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura che provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill; le procedure per l'iscrizione al registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro inoltre individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, la cui attività è finalizzata alla conservazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto. L'articolo 9, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  Evidenzia che il Capo III, recante interventi pubblici per la filiera castanicola, è composto dagli articoli da 10 a 15. Nel dettaglio, l'articolo 10 prevede che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di primalità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare, con priorità i castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. La ripartizione di tale Fondo è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 11 prevede che i criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune sono individuati, con decreto, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo di filiera per la frutta in guscio e in base alle indicazioni del Piano di settore della filiera castanicola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala che tali criteri di premialità sono volti a favorire in via prioritaria la costituzione di organizzazioni di produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno. L'articolo 12 prevede che, in attuazione del citato Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui,Pag. 34 con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze. Inoltre, per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 13 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano di settore della filiera castanicola. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili. Inoltre, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione. L'articolo 14 prevede che, in attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del «Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura». L'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.
  Rileva che il Capo IV, relativo a controlli e sanzioni, è costituito dal solo articolo 16, in base al quale le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale. Sono previste altresì sanzioni nei confronti del castanicoltore o dell'azienda castanicola beneficiari dei contributi, che realizzino gli interventi in modo parziale o carente o che non realizzino gli interventi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.
  Evidenzia che il Capo V, composto dagli articoli 17 e 18, reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 17 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal provvedimento, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 18 prevede la clausola di salvaguardia.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonché alla materia «agricoltura», ricondotta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.Pag. 35
  Segnala che, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 3 prevede che il Piano di settore della filiera castanicola sia adottato con decreto del MASAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 7 prevede che i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio siano individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 9 prevede che l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill avvenga sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni; l'articolo 10 prevede che gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di primalità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale siano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 11 prevede che i criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune sono individuati, con decreto, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; l'articolo 12 prevede che le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze, siano individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 14 prevede che le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno siano individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli; l'articolo 16 infine rimette alle regioni la programmazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del provvedimento.
  Ciò premesso, segnala che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, chiamato a definire le modalità attuative per il finanziamento dei progetti di miglioramento della competitività e della produzione vivaistica nazionale nel settore castanicolo. In particolare, potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 153 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidantiPag. 36 e croniche, ricordando che il provvedimento, iscritto nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione, si compone di cinque articoli.
  Passando a descrivere il contenuto del testo unificato, evidenzia che l'articolo 1 riconosce ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. La disposizione specifica che durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici, economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (in tal senso dispone il comma 1). Spetta al medico di medicina generale o al medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata certificare la sussistenza di tali malattie (così il comma 2). Con riferimento al lavoro autonomo, il medesimo articolo 1 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dalla normativa vigente (comma 3). Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile e non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, pena la nullità della decisione presa (comma 4). Si prevede inoltre a favore del lavoratore dipendente affetto dalle malattie in oggetto, l'estensione da 30 a 45 giorni del periodo di congedo per cure previsto dalla normativa vigente (comma 5). Il lavoratore, per il periodo in cui si sottopone alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia, può chiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia (comma 6).
  Rileva poi che il successivo articolo 2 prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute, possano fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 1). Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale (comma 2). Ai lavoratori dipendenti si riconosce altresì la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). Anche in questo caso il provvedimento prevede che lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non possa subire demansionamenti o altri trattamenti discriminatori (comma 3). Il comma 4 quell'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie e il comma 5 prevede le disposizioni applicabili al caso di fruizione irregolare dei benefici della proposta di legge.
  Fa presente poi che l'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 104 del 1992, integra le Commissioni mediche della ASL chiamatePag. 37 ad accertare lo stato di invalidità o handicap prevedendo che quando l'accertamento riguarda pazienti oncologici debbano entrare a far parte della commissione un oncologo specializzato nella particolare patologia tumorale e uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.
  Infine, evidenzia che l'articolo 4 istituisce un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche mentre l'articolo 5 detta disposizioni attuative. In particolare l'articolo 5 prevede che per le malattie oncologiche la legge produrrà effetti a decorrere dalla sua entrata in vigore, mentre per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, ciò avverrà previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'individuazione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle ore di permesso è invece demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale decreto individuerà in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione nonché le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
  Passando ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni recate dal testo unificato paiono essenzialmente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Evidenzia che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (richiama, a tal proposito, le sentenze n. 359 del 2003, e n. 50 del 2005). In particolare, secondo la Corte costituzionale, rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (sentenza n. 50 del 2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, «la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli articoli 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)». Premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, ritiene che possano dirsi coinvolte altresì le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «previdenza sociale», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 527 De Luca e C. 644 Deidda.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale e all'adozione del testo base. Rilevato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, in qualità di relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 1306 approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

  La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1306 approvata, in un testo unificato, dal Senato, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà definito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta in sede referente. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.
C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 novembre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Dopo aver sottolineato che la seduta odierna è dedicata alla discussione generale, prende atto che nessuno chiede di intervenire e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.