CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 334

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la versione corretta del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  Passando quindi alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, assicura che le disposizioni dell'articolo 3, in materia di concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, non si pongono in contrasto con la normativa dell'Unione europea, in quanto non incidono sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
  Con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, recante misure di incentivazione alle regioni per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, fa presente che la limitazionePag. 335 al solo anno 2024 della copertura dei costi, nel limite di 5 milioni di euro, sostenuti dal Gestore dei servivi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività volte a garantire l'effettiva operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 è motivata dal fatto che nel primo anno di attuazione della disciplina in oggetto il Gestore medesimo dovrà procedere agli adempimenti propedeutici ad assicurare l'efficace esecuzione dei compiti gestionali e amministrativi ad esso attribuiti dalle disposizioni in esame, laddove per gli anni successivi al 2024 il GSE provvederà alla gestione delle predette misure nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza in tali settori, troveranno applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 3, in quanto, per lo svolgimento delle predette attività, il medesimo Ministero si avvarrà prioritariamente del supporto tecnico di società ed enti pubblici già coinvolti a vario titolo nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ferma restando la possibilità di avvalersi eventualmente, a titolo esclusivamente gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata.
  Segnala, altresì, che alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), che includono tra le attività del Parco tecnologico lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di decommissioning dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022.
  Rileva, poi, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, nonché le risorse del Patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Chiarisce, quindi, che le disposizioni dell'articolo 16, che prevedono una deroga ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nei casi di ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, non si pongono in contrasto con le previsioni della normativa dell'Unione europea.
  Fa infine presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese agricole che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, l'utilizzo delle economie di spesa registrate dalla regione Toscana, nel limite di 6 milioni di euro, rispetto a precedenti assegnazioni di risorse in suo favore, non determina effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto detti effetti risultano già scontati nell'andamento dei citati saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1606, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabiliPag. 336 di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   considerato che il Governo ha depositato una versione corretta del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni dell'articolo 3, in materia di concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, non si pongono in contrasto con la normativa dell'Unione europea, in quanto non incidono sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica;

    con riferimento al comma 3 dell'articolo 4, recante misure di incentivazione alle regioni per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, la limitazione al solo anno 2024 della copertura dei costi, nel limite di 5 milioni di euro, sostenuti dal Gestore dei servivi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività volte a garantire l'effettiva operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 è motivata dal fatto che nel primo anno di attuazione della disciplina in oggetto il Gestore medesimo dovrà procedere agli adempimenti propedeutici ad assicurare l'efficace esecuzione dei compiti gestionali e amministrativi ad esso attribuiti dalle disposizioni in esame, laddove per gli anni successivi al 2024 il GSE provvederà alla gestione delle predette misure nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga un apposito studio in materia di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza in tali settori, troveranno applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 3, in quanto, per lo svolgimento delle predette attività, il medesimo Ministero si avvarrà prioritariamente del supporto tecnico di società ed enti pubblici già coinvolti a vario titolo nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ferma restando la possibilità di avvalersi eventualmente, a titolo esclusivamente gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata;

    alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), che includono tra le attività del Parco tecnologico lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di decommissioning dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022;

    le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, nonché le risorse del Patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

    le disposizioni dell'articolo 16, che prevedono una deroga ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nei casi di ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, non si pongono in contrasto con le previsioni della normativa dell'Unione europea;

Pag. 337

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese agricole che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, l'utilizzo delle economie di spesa registrate dalla regione Toscana, nel limite di 6 milioni di euro, rispetto a precedenti assegnazioni di risorse in suo favore, non determina effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto detti effetti risultano già scontati nell'andamento dei citati saldi di finanza pubblica a legislazione vigente;

   rilevata la necessità di modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 4, al fine di assicurare alla disposizione la necessaria prescrittività, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), con riferimento ai chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sul comma 3 dell'articolo 4, ravvisa la palese incongruenza tra la previsione di un onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, connesso ai primi adempimenti cui è chiamato il GSE ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, e la previsione secondo cui per le successive annualità la medesima società dovrà invece provvedere ai compiti ad esso affidati ai sensi delle predette disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda, invece, i chiarimenti forniti sull'articolo 7, comma 3, considera assai inverosimile che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa concretamente pervenire alla predisposizione dello studio propedeutico ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto della rilevanza e dell'innovatività delle attività sottostanti. Per altro verso, reputa quantomeno inopportuno che il medesimo Dicastero possa all'uopo eventualmente avvalersi, a titolo gratuito, anche del contributo fornito da altre società di natura privata, giacché queste ultime potrebbero ad ogni evidenza versare in una situazione di conflitto di interesse ovvero trarre, da tale specifica previsione normativa, un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto ad altri operatori del settore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo iniziale del disegno di legge di ratifica nella seduta dello scorso 17 gennaio, ai fini dell'espressione del parere all'indirizzo delle Commissioni riunite I e III, senza tuttavia pervenire in quella sede, in assenza dei chiarimenti Pag. 338richiesti al Governo, alle deliberazioni di propria competenza. Rammenta, inoltre, che in pari data le predette Commissioni riunite hanno quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando la sola proposta emendativa 3.80 del Governo, volta a sostituire la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
  Ferme dunque restando le richieste di chiarimento in ordine alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento già formulate nella citata seduta del 17 gennaio scorso, in merito ai profili di quantificazione segnala che, per effetto della suddetta modifica apportata dalle Commissioni riunite in sede referente, viene indicata come competente per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, anche mediante l'istituzione di ulteriori sezioni – fino a 5 – da istituire presso la medesima Commissione territoriale, in virtù di quanto già previsto dal testo originario del disegno di legge di ratifica.
  Al riguardo, segnala che la relazione tecnica concernente l'emendamento governativo che ha modificato la disposizione riferisce che il maggior onere retributivo determinato dall'attuazione della disposizione sarà assolto mediante il reclutamento, già previsto dall'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, di appositi funzionari da assegnare alle istituende sezioni, che permangono nella struttura organizzativa delineata, senza che, peraltro, ad esse sia attribuita una specifica competenza per territorio. Per tali ragioni, l'integrazione apportata alla norma non modifica gli oneri indicati nella relazione tecnica originaria e conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, pur concordando con quanto testé evidenziato, rammenta che la relazione tecnica relativa al testo originario del disegno di legge di ratifica, con riguardo alla disposizione in parola, ha stimato oneri per i servizi di interpretariato, pari a 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, per i gettoni di presenza, pari a 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, e per i costi di gestione dei nuovi collegi, pari a 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
  In proposito, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera d), pur alla luce delle modifiche apportate al testo, continuano ad essere ascrivibili sul prospetto riepilogativo in corrispondenza dell'articolo 3 del Protocollo, osserva che dalla complessiva documentazione tecnica fornita con riguardo al comma 1, lettera d), non appaiono, comunque, desumibili i dati e i parametri sottostanti la stima di tali importi.
  Tanto premesso, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di quanto dianzi evidenziato, nonché di fornire gli ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la stima dei suddetti importi.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oggetto di ratifica, che prevedono l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese all'atto della cessazione del Protocollo medesimo, saranno attuate nell'ambito delle risorse destinate ai trasferimenti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, del Protocollo medesimo.
  Precisa, quindi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo, relativi alla realizzazione nel territorio albanese delle strutture di competenza del Ministero dell'interno, è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari, e che, con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti Pag. 339per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato.
  Chiarisce, inoltre, che le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo saranno sostenute nell'ambito delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese per l'attuazione del Protocollo italo-albanese, istituito in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo Protocollo, la cui dotazione è stata fissata sulla base delle indicazioni fornite da parte delle autorità albanesi circa le risorse che potranno rendersi necessarie al fine di far fronte, nell'arco di un anno, alle spese preventivabili per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania in caso di domande di asilo presentate alle autorità albanesi oltre che a quelle italiane, il cui importo è stato calcolato sulla base del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania, tenendo conto anche del carattere eventuale di alcune delle spese previste.
  Segnala, poi, che nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli oneri imputati all'articolo 3 del Protocollo devono intendersi riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
  Per quanto riguarda la stima dei costi connessi al servizio di interpretariato e alla corresponsione di gettoni di presenza per i componenti delle cinque nuove sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del disegno di legge di ratifica, osserva che essa si basa sulla media della spesa storica per le medesime voci sostenuta nel biennio 2022-2023 dai collegi di Roma, Milano, Genova e Catania, ritenuti rappresentativi, pari a 200.000 euro l'anno per i servizi di interpretariato e a 98.000 euro annui per i gettoni di presenza, opportunamente maggiorata in base al numero medio di funzionari in servizio presso i medesimi collegi e ipotizzando lo svolgimento di una doppia seduta collegiale giornaliera.
  In tale ambito, fa presente che la stima dei costi relativi alle spese di funzionamento delle predette cinque nuove sezioni è stata effettuata considerando sia i costi medi di gestione ordinaria dei collegi ritenuti rappresentativi, opportunamente maggiorati in considerazione del numero medio di funzionari assegnati, quantificando conseguentemente una spesa annua di 90.000 euro, sia le spese per l'allestimento di dieci postazioni aggiuntive, quantificate in complessivi 80.000 euro.
  Con riferimento, invece, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, che prevede l'approntamento di locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze, chiarisce che per gli interventi da realizzare in Italia la spesa è classificata di parte corrente in quanto si tratta di oneri per canoni di locazione per l'utilizzo temporaneo di locali da adibire ad attività giudiziaria, mentre per gli interventi da realizzare in Albania la spesa è classificata in conto capitale, giacché si tratta di oneri riferiti all'approntamento di aule da destinare alla celebrazione delle udienze, mediante acquisizione di moduli abitativi, arredi e attrezzature.
  Segnala, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, del disegno di legge di ratifica, che, come riportato dalla relazione tecnica, prevede la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, sono riconducibili, quanto a 3.784.173 euro annui, a spese di parte corrente, riferite al funzionamento della struttura, e, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024, a spese in conto capitale, riferite alla realizzazione della struttura stessa.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, precisa che gli oneri correlati allo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 45 unità di funzionari presso il Ministero dell'interno sono stati quantificati sulla base della spesa storica riferita ad analoghe procedure, tenendoPag. 340 in considerazione il costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, ai quali sarà affidata l'organizzazione e la gestione della predetta procedura, mentre le spese di funzionamento derivanti dai reclutamenti di personale autorizzati ai sensi dell'articolo 5 sono state quantificate dalla relazione tecnica in maniera forfetaria sulla base dei dati riferiti alla spesa storica.
  Assicura, quindi, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 6, lettera a), nonché quelle del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera b), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che il rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ha carattere eventuale, essendo attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di non procedere al rinnovo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1620-A, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oggetto di ratifica, che prevedono l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese all'atto della cessazione del Protocollo medesimo, saranno attuate nell'ambito delle risorse destinate ai trasferimenti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, del Protocollo medesimo;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo, relativi alla realizzazione nel territorio albanese delle strutture di competenza del Ministero dell'interno, è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari;

    con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato;

    le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo saranno sostenute nell'ambito delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese per l'attuazione del Protocollo italo-albanese, istituito in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del medesimo Protocollo, la cui dotazione è stata fissata sulla base delle indicazioni fornite da parte delle autorità albanesi circa le risorse che potranno rendersi necessarie al fine di far fronte, nell'arco di un anno, alle spese preventivabili per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania in caso di domande di asilo presentate alle autorità albanesi oltre che a quelle italiane, il cui importo è stato calcolato sulla base del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania, tenendo conto anche del carattere eventuale di alcune delle spese previste;

Pag. 341

    nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli oneri imputati all'articolo 3 del Protocollo devono intendersi riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica;

    la stima dei costi connessi al servizio di interpretariato e alla corresponsione di gettoni di presenza per i componenti delle cinque nuove sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del disegno di legge di ratifica, si basa sulla media della spesa storica per le medesime voci sostenuta nel biennio 2022-2023 dai collegi di Roma, Milano, Genova e Catania, ritenuti rappresentativi, pari a 200.000 euro l'anno per i servizi di interpretariato e a 98.000 euro annui per i gettoni di presenza, opportunamente maggiorata in base al numero medio di funzionari in servizio presso i medesimi collegi e ipotizzando lo svolgimento di una doppia seduta collegiale giornaliera;

    in tale ambito, la stima dei costi relativi alle spese di funzionamento delle predette cinque nuove sezioni è stata effettuata considerando sia i costi medi di gestione ordinaria dei collegi ritenuti rappresentativi, opportunamente maggiorati in considerazione del numero medio di funzionari assegnati, quantificando conseguentemente una spesa annua di 90.000 euro, sia le spese per l'allestimento di dieci postazioni aggiuntive, quantificate in complessivi 80.000 euro;

    con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, che prevede l'approntamento di locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze, per gli interventi da realizzare in Italia la spesa è classificata di parte corrente in quanto si tratta di oneri per canoni di locazione per l'utilizzo temporaneo di locali da adibire ad attività giudiziaria, mentre per gli interventi da realizzare in Albania la spesa è classificata in conto capitale, giacché si tratta di oneri riferiti all'approntamento di aule da destinare alla celebrazione delle udienze, mediante acquisizione di moduli abitativi, arredi e attrezzature;

    gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, del disegno di legge di ratifica che, come riportato dalla relazione tecnica, prevede la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, sono riconducibili, quanto a 3.784.173 euro annui, a spese di parte corrente, riferite al funzionamento della struttura, e, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024, a spese in conto capitale, riferite alla realizzazione della struttura stessa;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica, gli oneri correlati allo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 45 unità di funzionari presso il Ministero dell'interno sono stati quantificati sulla base della spesa storica riferita ad analoghe procedure, tenendo in considerazione il costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, ai quali sarà affidata l'organizzazione e la gestione della predetta procedura;

    le spese di funzionamento derivanti dai reclutamenti di personale autorizzati ai sensi dell'articolo 5 sono state quantificate dalla relazione tecnica in maniera forfetaria sulla base dei dati riferiti alla spesa storica;

    le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 6, lettera a), nonché quelle del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera b), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

    il rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ha carattere eventuale,Pag. 342 essendo attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di non procedere al rinnovo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo stesso;

   ritenuto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del disegno di legge, all'eventuale rinnovo del Protocollo, al termine della sua vigenza quinquennale, si potrà procedere solo a seguito dell'approvazione di un provvedimento legislativo che provveda alla relativa copertura finanziaria;

   rilevata l'esigenza di:

    specificare che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno riconosciuto all'avvocato del migrante, si applicano anche con riferimento all'attività che dovrà essere svolta dall'interprete, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica e con la corrispondente quantificazione degli oneri;

    esplicitare che l'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è riferita all'anno 2024;

    modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento contenute nell'articolo 6, al fine di assicurare una più puntuale indicazione, in tale ambito, delle disposizioni che determinano gli oneri oggetto di copertura;

    aggiornare le disposizioni di copertura di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, lettera c), che prevedono la riduzione – rispettivamente – dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente, al fine di riferire le medesime disposizioni al corrente bilancio triennale 2024-2026,

  esprime su testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del Protocollo aggiungere le seguenti: e all'interprete.

  All'articolo 5, comma 10, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

   b) al comma 4, sostituire le parole: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo con le seguenti: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: 8 milioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2024.

  All'articolo 6, comma 5, alinea, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di Pag. 343riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

  All'articolo 6, comma 6, lettera c), sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 6, comma 8, sopprimere le parole: Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge,».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene improprio dal punto di vista metodologico che, con riferimento alle spese sostenute, ad esempio, per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture costruite dall'Italia nel territorio albanese per le finalità del Protocollo oggetto di ratifica, la rappresentante del Governo abbia dichiarato che la stima dei relativi oneri sia stata effettuata sulla base dei fabbisogni registrati in relazione a strutture similari realizzate nel nostro Paese e non abbia invece fatto esplicito riferimento, in linea con quanto correttamente precisato in rapporto alle spese derivanti dagli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 2, del Protocollo medesimo, a stime che tengano conto del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania.
  Osserva, infatti, che nell'ipotesi in cui lo Stato italiano sia chiamato a sostenere direttamente determinate spese in un Paese estero, come nel caso di specie, non possa prescindersi, ai fini della relativa quantificazione, dal livello dei costi registrati in quest'ultimo Paese, con riguardo, ad esempio, sia al prezzo dei materiali o dei servizi prestati sia alle retribuzioni per il personale, motivo per cui ritiene che l'insieme delle stime contenute nella relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa potrebbero risultare anche sensibilmente inesatte, per eccesso o difetto, rispetto agli effettivi fabbisogni.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), nel rammentare preliminarmente che sul provvedimento in esame la posizione del Partito Democratico è di assoluta contrarietà e che sullo stesso si registra, come noto, un forte dissenso politico, intende nella presente sede affrontare taluni aspetti relativi alla cornice finanziaria del testo, prescindendo dunque da valutazioni di merito, che attengono più direttamente al dibattito politico che accompagna la discussione sul Protocollo oggetto di ratifica.
  Pur apprezzando l'impegno profuso dalla relatrice e le proposte di modifica del testo contenute nel parere dianzi formulato, richiama in primo luogo l'attenzione sul fatto che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, come dettagliata nella relazione tecnica lungo un orizzonte temporale di cinque anni, eventualmente prorogabile di ulteriori cinque anni, appare difficilmente verificabile, dal momento che nel corso della vigenza del Protocollo oggetto di ratifica è assai ragionevole ipotizzare che possano intervenire eventi di varia natura, anche a livello internazionale, tali da richiedere inevitabilmente un aggiornamento delle voci di costo associate all'attuazione del Protocollo medesimo.Pag. 344
  A titolo di esempio, osserva infatti che, con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo, la relazione tecnica stima un onere per il noleggio delle navi pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, laddove è del tutto evidente che il costo del noleggio delle navi subisce variazioni anche sensibili in relazione alla situazione internazionale, come si dimostra nell'attuale situazione di crisi che sta interessando l'area del Mar Rosso, e all'andamento di voci di costo imputabili a ulteriori variabili di mercato di cui non è dato al momento prevedere gli sviluppi. Ritiene, pertanto, che le previsioni contenute nella relazione tecnica dovranno necessariamente essere aggiornate nel corso del periodo di vigenza del Protocollo.
  Analogamente, rileva che anche il numero dei migranti di cui è previsto il trattenimento presso le strutture che il Governo italiano si impegna a realizzare nel territorio albanese, sulla cui base è stata effettuata la valutazione degli oneri a carico del nostro Paese, non viene indicato se non in maniera approssimativa, con la conseguenza che, qualora le presenze in un dato momento dovessero risultare superiori a quelle ipotizzate ai fini della stima dei costi, questi ultimi sarebbero inevitabilmente destinati a lievitare.
  Per tale complesso di ragioni, reputa indispensabile prevedere che il Parlamento venga periodicamente reso edotto, nelle forme che saranno ritenute opportune, anche attraverso la presentazione di periodiche relazioni alle Camere, circa l'andamento delle spese che saranno effettivamente sostenute per l'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica durante l'intero corso della sua vigenza, peraltro al momento subordinata alle decisioni che saranno assunte dalla Corte costituzionale albanese, sulla base di un attento monitoraggio delle spese stesse, al fine di verificare la perdurante validità delle quantificazioni operate dal Governo e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.
  Infine, chiede un chiarimento tecnico in ordine alla circostanza che le spese a carico della Parte italiana destinate alla realizzazione delle strutture in territorio albanese siano qualificate in conto capitale giacché, in virtù della sua pregressa esperienza di amministratore locale, ha sempre ritenuto che potessero classificarsi in conto capitale esclusivamente le spese di investimento aventi a oggetto beni di appartenenza dell'ente che le sostiene, mentre il provvedimento in esame prevede che le strutture realizzate in territorio albanese, una volta cessata l'applicazione del Protocollo, ritornino al Paese ospitante. Osserva che, qualora tale ricostruzione fosse corretta, le spese al riguardo sostenute dallo Stato italiano avrebbero dovuto essere più pertinentemente considerate di parte corrente, alla stregua di un contributo o di un rimborso riconosciuto alla controparte albanese.
  In conclusione, preannunzia il voto convintamente contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, in risposta al deputato Dell'Olio, segnala che aver quantificato gli oneri per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sulla base dei dati storici riferiti a analoghi interventi realizzati in Italia determina, con ogni probabilità, una stima estremamente prudenziale dei costi da sostenere, evidenziando al riguardo che la circostanza per cui gli oneri derivanti da un provvedimento siano quantificati in misura superiore rispetto a quelli effettivi, purché opportunamente coperti, non rappresenta una violazione della disciplina contabile. Non ritiene, pertanto, che sussistano profili problematici rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento.
  Per quanto attiene al rilievo sollevato dal deputato Mancini riguardo alla possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica aumentino nel corso dei cinque anni di efficacia del Protocollo, osserva che gli oneri derivanti dalle leggi approvate possono variare nel tempo, anche discostandosi sensibilmente dalle previsioni iniziali, ricordando al riguardo quanto accaduto in merito alle spese derivanti dal superbonus, e che, ovviamente, sarà compito del Legislatore intervenire Pag. 345tempestivamente qualora si verifichino oneri maggiori stanziando le necessarie risorse finanziarie. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a valutare eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate al fine di prevedere una periodica informativa al Parlamento circa gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
  Con riferimento alla copertura finanziaria delle spese previste dal provvedimento per la realizzazione delle strutture nel territorio albanese mediante risorse in conto capitale, sottolinea che si tratta di oneri derivanti da investimenti per la realizzazione di interventi che saranno effettuati dal nostro Paese.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'osservare che la Commissione Bilancio non valuta soltanto l'idoneità delle coperture finanziarie previste nei provvedimenti al suo esame, ma anche la congruità della quantificazione degli oneri da essi recati, ribadisce il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta di parere della relatrice.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), chiede alla rappresentante del Governo di precisare i motivi della qualificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione delle strutture in Albania come spese in conto capitale.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in relazione al quesito posto dal deputato Mancini, chiede una breve sospensione al fine di condurre i necessari approfondimenti istruttori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, tenuto conto della richiesta della rappresentante del Governo, in assenza di obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Zaratti 3.16, che, nel prevedere tra le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo, anche uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, autorizza il Ministero della salute alla spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025 per provvedere agli oneri derivanti dall'assunzione del relativo personale, di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Boschi 4.60, che è volto a sopprimere, al comma 19 dell'articolo 4, la previsione secondo cui il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolgerà i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo all'esame di istanze o reclami, nelle aree del territorio albanese date in concessione all'Italia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Alfonso Colucci 4.61, che è volto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 in favore del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tenuto conto delle accresciute funzioni ad esso affidate dal provvedimento in esame, senza tuttavia indicare la copertura finanziaria dei predetti oneri;

   Boschi 5.15, che è volto a sopprimere, al comma 7 dell'articolo 5, la previsione secondo cui all'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace in relazione alle accresciute esigenze dell'Ufficio Pag. 346del giudice di pace di Roma, il Consiglio superiore della magistratura provvederà nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   gli identici emendamenti Magi 6.1, Bonafè 6.2 e Soumahoro 6.1000, che sono volte a sopprimere l'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, che reca la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 9 dell'articolo 5, ivi inclusi quelli discendenti dal comma 1 del medesimo articolo 6;

   gli identici Bonafè 6.11, Magi 6.12 e Soumahoro 6.1007, che sono volte a sopprimere il comma 5 dell'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri connessi alle spese in conto capitale autorizzate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 6;

   Alfonso Colucci 6.15, che è volto a sostituire le clausola di copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 6, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 47,68 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a complessivi 625.921.768 euro per gli anni dal 2024 al 2032, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che hanno autorizzato una spesa in conto capitale per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. A tale riguardo, si rileva che l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla predetta abrogazione, sebbene quantitativamente congrue rispetto agli oneri di parte corrente oggetto di copertura, comporta una dequalificazione della spesa, non consentita dalla vigente disciplina contabile;

   Magi 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22 e Soumahoro 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013 e 6.1014, che sono volte a sopprimere la riduzione di specifici accantonamenti ministeriali del fondo speciale di conto capitale, a carico dei quali è posta, per gli importi indicati al comma 5 dell'articolo 6, la copertura finanziaria degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma 5;

   Bonafè 6.23 e Soumahoro 6.1015, che sono volte a sopprimere il comma 6 dell'articolo 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri di parte corrente del provvedimento in esame;

   Bonafè 6.24 e Soumahoro 6.1016, che sono volte a sopprimere il comma 7 dell'articolo 6, ai sensi del quale, in caso di rinnovo del Protocollo alla sua scadenza quinquennale per un ulteriore periodo di cinque anni, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

   Bonafè 6.25 e Soumahoro 6.1017, che sono volte a sopprimere il comma 8 dell'articolo 7, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Alfonso Colucci 3.4, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate alla sua attuazione svolgano sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree e delle erigende strutture destinate allo svolgimento delle procedure di ingresso, di cui all'Allegato 1 al Protocollo, con l'applicabilità della disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'effettività dei diritti conseguenti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa e sulla possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento;

Pag. 347

   Zaratti 3.12, che è volta a prevedere che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma assicuri ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa e sulla possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Zaratti 3.17, che è volta ad aggiungere uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che la stessa non reca alcuna copertura finanziaria;

   Fratoianni 3.18, che è volta ad aggiungere uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che la stessa non reca alcuna copertura finanziaria;

   Bonafè 3.1000, che è volta ad aggiungere tra le autorità competenti all'esecuzione del Protocollo, individuate dal comma 1 dell'articolo 3, un ufficio di frontiera di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, incaricato di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

   Bonafè 3.56, che è volta a prevedere che il provvedimento di accompagnamento e permanenza del migrante sia adottato con atto scritto e motivato del competente questore, che sia inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese e che il giudice, entro le 48 ore successive, sentito l'interessato e il suo difensore, comunichi il provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

   Bonafè 3.60, che è volta a prevedere che, a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, possa essere trasferito in un centro di permanenza per i rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche al fine di verificare se tali trasferimenti possano essere realizzati nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo;

   Bonafè 3.61, che è volta a prevedere che nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e nei casi di presentazione della domanda di protezione internazionale, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania sia immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed acceda Pag. 348alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche al fine di verificare se le attività ivi previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo;

   Alfonso Colucci 3.79, che è volta a prevedere che il Ministro dell'interno disponga l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e in quelle per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire indicazioni dal Governo circa le risorse mediante le quali si provvederà al previsto incremento delle attività ispettive, di controllo e di monitoraggio sulla gestione delle strutture realizzate;

   Zaratti 4.22, che è volta a prevedere che lo straniero presente nelle strutture date in concessione all'Italia e sottoposto alle procedure previste dal Protocollo oggetto di ratifica possa rilasciare la procura speciale al difensore anche mediante sottoscrizione apposta su documento cartaceo, qualora ne faccia richiesta. Al riguardo, considerato che il comma 2 dell'articolo 4 reca una specifica procedura per il rilascio da parte dello straniero della procura speciale al difensore basata esclusivamente sull'utilizzo di modalità telematiche, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine ad eventuali effetti finanziari aggiuntivi derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bonafè 4.24, che è volta a prevedere, da un lato, che il presidente del Tribunale di Roma metta a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati tra cui lo straniero può nominare il proprio difensore e, dall'altro, che lo straniero acceda di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni della presente proposta emendativa, che introducono adempimenti ulteriori rispetto a quelli i cui oneri sono quantificati nella relazione tecnica e generalizzano l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bonafè 4.28, integralmente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 4, che è volta a prevedere che allo straniero sottoposto alle procedure di cui al Protocollo oggetto di ratifica sia altresì garantito il diritto di ricevere, in una lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, nonché il diritto di conferire – attraverso modalità audiovisive in collegamento da remoto – con il difensore, il familiare, il ministro di culto, il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino ovvero con il rappresentante dell'UNHCR e degli enti operanti a tutela degli stranieri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni recate dalla presente proposta emendativa, che introducono adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Lomuti 4.29, che è volta a prevedere che lo straniero, nell'esercizio del proprio diritto alla difesa, sia assistito nel corso del collegamento audiovisivo da remoto da un interprete e da un mediatore culturale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa senza oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica, tenuto conto che la figura del mediatore culturale, a differenza di quelle dell'avvocato e dell'interprete, non compare tra quelle Pag. 349di cui si prevede il coinvolgimento ai sensi del provvedimento in esame;

   Bonafè 4.32, che è volta a prevedere, da un lato, che l'udienza si tenga alla presenza del migrante e del suo difensore, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle strutture in territorio albanese date in concessione all'Italia e, dall'altro, che a quest'ultimo sia riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in una misura massima di 1.000 euro, superiore a quella di 500 euro indicata nel disegno di legge di ratifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, giacché quest'ultima appare suscettibile di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica con riferimento sia allo svolgimento delle udienze sia ai rimborsi riconosciuti;

   Bonafè 4.33, che è volta a prevedere che l'avvocato del migrante, nello svolgimento dell'incarico, partecipi alle udienze che si tengono direttamente nelle strutture in territorio albanese date in concessione all'Italia e, dall'altro, che a quest'ultimo sia riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in una misura massima di 1.000 euro, superiore a quella di 500 euro indicata nel disegno di legge di ratifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, giacché quest'ultima appare suscettibile di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica con riferimento sia allo svolgimento delle udienze sia ai rimborsi riconosciuti;

   Bonafè 4.34, Boschi 4.35, Bonafè 4.36 e gli identici Fratoianni 4.37 e Bonafè 4.38, che sono a vario titolo volte a incrementare – per importi differenti – il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno riconosciuto all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree in territorio albanese date in concessione all'Italia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle citate proposte emendativa, giacché queste ultime appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica ai fini del predetto rimborso;

   Bonafé 4.39, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero, quest'ultimo sia immediatamente trasferito nel territorio italiano con mezzi del nostro Paese o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Fratoianni 4.49, che è volta a prevedere che quando il giudice abbia applicato la misura cautelare della custodia in carcere l'indagato sia trattenuto nelle idonee strutture ubicate nelle aree del territorio albanese previste dal Protocollo oggetto di ratifica per il solo tempo necessario ai fini del suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto le medesime proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre non ha osservazioni da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva che in riferimento proposte emendative riguardo alle quali la relatrice ha ritenuto necessario Pag. 350acquisire l'avviso del Governo, come ad esempio l'emendamento Colucci 3.4, la rappresentante del Governo dovrebbe fornire maggiori elementi al fine di motivare la contrarietà sulle proposte emendative con riferimento ai profili finanziari.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta al deputato Dell'Olio, in riferimento all'emendamento Alfonso Colucci 3.4, fa presente che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.4, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.56, 3.60, 3.61, 3.79, 3.1000, 4.22, 4.24, 4.28, 4.29, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.49, 4.60, 4.61, 5.15, 6.1, 6.2, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.1000, 6.1007, 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013, 6.1014, 6.1015, 6.1016 e 6.1017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative.
  In riferimento alla domanda del deputato Mancini sui motivi per i quali agli oneri derivanti dal provvedimento si provvede con risorse in conto capitale, richiamando gli elementi istruttori acquisiti dai competenti uffici del Ministero dell'economia delle finanze, fa presente che tale contabilizzazione degli oneri deriva dall'applicazione delle regole del Sistema europeo dei conti (SEC), che si applicano a prescindere dal luogo in cui gli interventi saranno realizzati.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), in replica alla sottosegretaria Savino, fa notare che per quanto la Ragioneria generale dello Stato imputi le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica come spese in conto capitale, qualificandole come investimenti, in realtà si tratta di contributi a fondo perduto al Governo albanese, poiché i beni oggetto dell'investimento non sono di proprietà italiana ma estera.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione, la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Francesco MARI (AVS) annunzia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere della relatrice.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nell'annunziare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ritiene utile la collaborazione con l'Albania in materia migratoria. Auspica che il percorso intrapreso dal Governo italiano si estenda anche a livello europeo poiché il fenomeno migratorio sta radicalizzandosi, generando seri rischi per i sistemi democratici. In proposito, invita a riflettere sulla situazione politica che si sta configurando in Germania anche in relazione alla rilevante presenza di immigrati.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita testo del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, pone in votazione la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.15.