CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 331

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Alle Commissioni riunite VIII e X)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco PADOVANI (FDI), relatore introduce l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) del decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023, osservando che il provvedimento del Governo si compone di 21 articoli, suddivisi in tre Capi. In particolare, il Capo I (articoli 1-14) reca misure in materia di energia, mentre il Capo II (articoli 15-18) contiene misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il Capo III, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie e l'entrata in vigore.
  In premessa evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, «l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici – solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro, l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione».
  Passando quindi alle disposizioni di interesse della Commissione Difesa, segnala il comma 2 dell'articolo 8, che dispone in materia di sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare e l'articolo 11, comma 1, lettera c) punto 2 e punto 4, in relazione alle modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito Pag. 332nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale.
  Più specificatamente, l'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'apposito avviso da parte del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai sensi del richiamato comma 2, è prevista l'individuazione – con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito anche il Ministro della difesa – delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione del polo strategico nazionale.
  L'articolo 11 interviene, invece, sulla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, apportando numerose modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e, in particolare, all'articolo 27. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento, che si innesta su quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA). Tra i soggetti che possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità, figura anche il Ministero della difesa per le strutture militari interessate. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni finalizzate a disciplinare la procedura per la localizzazione del sito del Parco tecnologico da seguire in caso di approvazione della CNAA in luogo della CNAI, si prevede che, entro 30 giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvii con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate o del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
  Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  Nicola CARÈ (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.