CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 20.15.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che sono state presentate circa 1.200 proposte emendative al provvedimento in esame (vedi allegato). In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale». In tale contesto Pag. 6ricorda che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre disposizioni ulteriori rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto–legge. Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Zinzi 1.1, che elimina la necessità dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, previsto dal testo unico del pubblico impiego, nel caso di domanda di trasferimento tra amministrazioni pubbliche qualora siano appartenenti alla stessa regione;

   Iezzi 1.5, che prevede che i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni e ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva siano inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge;

   Comba 1.6, che include gli interventi per la realizzazione di servizi igienici e serramenti tra quelli finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per i quali sono concesse le detrazioni d'imposta di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e che consente le opzioni per la cessione o lo sconto delle detrazioni fiscali relative alle spese per il superamento delle barriere architettoniche sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da ex IACP in relazione ad immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni;

   gli identici Alfonso Colucci 1.7 e Ubaldo Pagano 1.8, i quali stabiliscono che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia sulla base del quale determinare le facoltà assuzionali degli enti locali e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale;

   Roggiani 1.10, che modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 maggio 2023 estendendo da centoventi a duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei segretari comunali il periodo entro il quale i comuni entro 5000 abitanti che hanno provveduto alla nomina del segretario hanno diritto all'erogazione del contributo previsto dalla legge 197 del 2022; ciò avviene peraltro apportando una modifica frammentaria a una fonte non legislativa in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

   Boschi 1.14, che autorizza le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, di lavoratori socialmente utili di aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro;

   Boschi 1.20, che dispone che i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare nel Servizio civile universale da bandire nel 2024 prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023;

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   Lancellotta 1.23, che dispone che alla questura di Campobasso sia preposto, con funzioni di questore, un dirigente generale di pubblica sicurezza;

   Lacarra 1.31, limitatamente al capoverso 6-bis, che modifica il beneficio della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori sordomuti di cui legge n. 388 del 2000, articolo 80, comma 3;

   Casu 1.33, 1.34 e 1.35, limitatamente alle lettere b), c) e d), che modificano la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

   Casu 1.36, 1.37 e 1.38, che modificano a regime la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

   Casu 1.39, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto entro due anni dall'assunzione e non entro sei mesi come attualmente previsto;

   Casu 1.40, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto entro tre anni dall'assunzione e non entro sei mesi come attualmente previsto;

   Casu 1.41, che modifica la disciplina in materia di scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, prevedendo che lo scorrimento possa avvenire in caso di dimissioni del dipendente assunto anche se decorso il termine dei sei mesi dall'attuazione;

   Casu 1.45, che modifica la disciplina sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

   Varchi 1.54, limitatamente al comma 1-bis e 1-ter, che interviene sulla gestione del servizio di pubblica utilità 1500;

   Romano 1.57, che modifica la disciplina del trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento;

   Tassinari 1.58, che aumenta le percentuali della riserva dei vigili del fuoco volontari del personale che può essere assunto dal Corpo nazionale di vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia;

   Scotto 1.59, che modifica la disciplina per il riconoscimento dei benefici combattentistici e assegni personali di godimento ai vigili del fuoco;

   Morfino 1.66, che autorizza le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di personale per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico;

   Pastorino 1.68, che, limitatamente alle elezioni regionali del periodo 2015-2020, per la mancata presentazione entro il 15 giugno di ogni anno dei rendiconti dei partiti politici, consentono la presentazione di tali rendiconti entro il 30 giugno 2024 e sospendono le relative sanzioni; si prevede altresì che gli obblighi di rendicontazione non si applichino ad associazioni di dimensione regionale di determinate caratteristiche;

   Ottaviani 1.79, che consente agli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di rimodulare o di riformulare il suddetto piano, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti;

   Carotenuto 1.80, il quale stabilisce che il personale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 227 del 2012, nonché il personale dipendente dei gruppi parlamentari e i collaboratori dei parlamentari che, nel Pag. 8corso degli ultimi 15 anni, abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, può usufruire della riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;

   Loizzo 1.82, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

   Ottaviani 1.91, che consente ai comuni di destinare parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga alle disposizioni vigenti;

   Malavasi 1.102, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

   Calderone 1.104, che esclude dal calcolo del valore soglia sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali degli enti territoriali le spese di personale riferite alle assunzioni o ai processi di stabilizzazione già conclusi o in itinere finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e procedure di stabilizzazione previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse;

   Giovine 1.106, che modifica l'ambito di applicazione della disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo la quale, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso;

   Ottaviani 1.107, che esclude l'applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali in caso di tardiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2024, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   gli identici Congedo 1.109 e Loizzo 1.110, che estendono agli enti pubblici associativi non inseriti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni l'esclusione dall'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001 già prevista per gli ordini professionali;

   Cangiano 1.115, che dispone l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza con riferimento alle indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione delle Regioni o in virtù di incarichi conferiti dalle stesse;

   Torto 1.129, che prevede l'applicazione delle disposizioni per la stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e quelle per l'utilizzo del personale sanitario di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, al personale assunto mediante le ordinarie procedure concorsuali previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

   Pittalis 1.138, che modifica l'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale;

   Ubaldo Pagano 1.145, che sopprime le disposizioni recanti l'abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali e il collegio di conciliazione;

   gli identici Zaratti 1.019 e Pella 1.020, nonché Roggiani 1.031, che modificano la Pag. 9disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

   gli identici Sarracino 1.021, De Luca 1.022 e Auriemma 1.023, che istituiscono, a decorrere dal 1° marzo 2024, un Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione;

   Iezzi 1.029, che rimette agli statuti dei Comuni la definizione del regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme di decentramento istituite dai Comuni stessi;

   Pella 1.030, limitatamente al comma 2, che modifica le finalità per le quali sono destinate le risorse del fondo nazionale per le famiglie;

   Arruzzolo 2.1, il quale esclude gli incarichi dirigenziali attribuiti a personale non dirigenziale nei comuni con meno di 15.000 abitanti dall'applicazione della disciplina su incompatibilità e inconferibilità recata dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

   Lai 2.3, che interviene in materia di accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione per gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione;

   Pella 2.8, che rende permanente la durata dell'attribuzione, a segretari comunali iscritti nella fascia iniziale della carriera, di incarichi della fascia superiore, a determinate condizioni (comuni fino a 5.000 abitanti o comuni fino a 10.000 abitanti nelle isole minori);

   Roggiani 2.9, che interviene sull'applicazione dell'imposta di soggiorno nei comuni capoluogo di regione;

   Milani 2.12, che autorizza ad assumere vigili del fuoco attingendo dal personale volontario risultante dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario avviata con decreto del Ministro dell'interno n. 238 del 2018;

   Carmina 2.13, che destina alle isole minori della regione Sicilia parte dell'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco stabilita dal decreto-legge n. 69 del 2013;

   Mascaretti 2.14, il quale prevede che il 30 per cento delle nuove assunzioni dei vigili del fuoco avvenga mediante ricorso alla graduatoria del personale volontario prevista dall'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017;

   Iezzi 2.16, che prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, che tutti i comuni (e non sono quelli capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti) possano dotare la polizia municipale di armi comuni a impulso elettrico (cosiddetto taser);

   Iezzi 2.17, che prevede che tutti i comuni (e non sono quelli capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti) possano dotare la polizia municipale di armi comuni a impulso elettrico (cosiddetto taser);

   Schiano Di Visconti 2.18, che interviene su contenuti e attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico previsto dal decreto-legge n. 140 del 2023, disponendo anche assunzioni presso l'osservatorio vesuviano mediante riapertura di graduatorie e consentendo al Dipartimento della protezione civile di avvalersi anche di soggetti privati;

   Alfonso Colucci 2.19, che modifica la disciplina della sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, introdotta dalla legge di bilancio per il 2024;

   Trancassini 2.20, che riapre la possibilità di aumentare fino al 70 per cento dei Pag. 10residui perenti l'accantonamento del risultato di amministrazione, prevista per l'ultima volta dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014;

   Pisano 2.21, che disciplina la concessione di mutui a tasso agevolato ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, titolari di iscrizione al Patrimonio Unesco, anche immateriale, e che si trovino in stato di dissesto finanziario, per i quali sia in corso la gestione commissariale, al fine di valorizzarne il patrimonio storico e culturale;

   Giovine 2.32, che modifica i criteri per la liquidazione della spesa da parte degli enti territoriali previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

   Alfonso Colucci 2.33, che attribuisce alla commissione straordinaria degli enti locali disciolti il compito di includere nel piano di priorità per la realizzazione di interventi indifferibili anche i progetti finanziati dal PNRR;

   Cannata 2.40, che estende l'incremento delle indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo, espleta la predette funzioni specialistiche;

   Iezzi 2.43, che disciplina la concessione dell'onorificenza di vittima del dovere;

   Bordonali 2.44, che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere;

   gli identici Cannata 2.47 e Lai 2.48, nonché Carmina 3.56, che consentono ai comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dandone comunicazione entro il 31 gennaio 2024;

   D'Attis 2.49, che prevede l'istituzione della dirigenza della Polizia locale per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

   Nisini 2.50, che estende alle vittime del dovere le norme in favore delle vittime del terrorismo previste dalla legge n. 206 del 2004;

   Rosato 2.52, che modifica da tre a quattro mesi dalla data delle elezioni il termine entro il quale la dichiarazione sulle spese elettorali sostenute deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale e detta disposizioni sulle sanzioni relative alla dichiarazione resa fuori termine;

   Tirelli 2.60, Di Giuseppe 9.1 e Di Sanzo 9.2, che riaprono un termine scaduto nel 1994 riguardante la possibilità di riacquisto della cittadinanza;

   gli identici Iezzi 2.09 e Trancassini 2.011, limitatamente ai commi da 3 a 8, che modificano a regime la disciplina dei corsi di formazione della Polizia di Stato;

   Maiorano 2.012, che autorizza l'assunzione di unità di allievi agenti della Polizia di Stato attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame di un concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato già bandito;

   gli identici Roggiani 2.013 e Palombi 2.014, che consente agli enti locali che hanno pro ceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano da parte della Corte dei conti, di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti;

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   Trancassini 2.017, che detta disposizioni concernenti la Scuola superiore di polizia, con particolare riferimento all'incarico di direzione della Scuola;

   Trancassini 2.018, che prevede che la quota dei compensi spettante ai dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi non affluisce, come previsto dalla normativa vigente, al Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale e la corresponsione dell'emolumento è subordinata alla riassegnazione delle occorrenti risorse al pertinente capitolo di spesa;

   gli identici Squeri 3.2 e Barabotti 3.4, che escludono a regime la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN) dalla applicazione delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti;

   Onori 3.8, che riduce l'importo della tariffa rifiuti per i soggetti iscritti all'AIRE;

   Onori 3.9, che riduce l'importo dell'IMU per i soggetti iscritti all'AIRE;

   Maccanti 3.12, che modifica la disciplina vigente sul cosiddetto Superbonus con riguardo agli immobili nella disponibilità di enti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziale;

   Roggiani 3.19, che modifica il regime di ammissibilità previsto per gli incentivi edilizi di cui al decreto-legge n. 63 del 2013 estendendo la platea dei beneficiari potenziali;

   Lomuti 3.31, che estende il regime concernente le cause di scioglimento senza liquidazione ai consorzi con attività esterna;

   Ubaldo Pagano 3.34, che prevede l'applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo se espressamente previsto anche ai soci pubblici diretti o indiretti;

   Gruppioni 3.48, che modifica le modalità di applicazione del credito di imposta della ZES unica previsto dal decreto-legge n. 124 del 2023 per il solo anno 2024;

   gli identici Gnassi 3.52 e Zucconi 3.53, limitatamente al comma 12-ter, che recano una norma di interpretazione autentica relative alle procedure di nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio;

   Ziello 3.59, limitatamente al comma 12-ter, che estende la proroga prevista dal comma 12-bis anche ai soggetti residenti nelle province di Massa Carrara e Lucca;

   D'Attis 3.74, limitatamente al comma 12-ter, che estende a regime la possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità fino al 31 dicembre 2025 dall'obbligo di garantire il versamento dell'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina mediante la costituzione di cauzioni anche ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati;

   Bonetti 3.80, che ripristina e rifinanzia, per il 2024, il Fondo per i caregiver familiari, soppresso dalla legge di bilancio 2024;

   Vaccari 3.81, che estende ai pellet l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento;

   Romano 3.85, che esclude dall'applicazione delle norme in materia di tassazione separata i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché non residenti e privi di stabile organizzazione in altro Stato membro dell'Unione europea che partecipano in qualità di espositori alle mostre mercato;

   Lai 3.86, che abroga le disposizioni che dispongono una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento Pag. 12economico accessorio del personale dipendente delle Autorità indipendenti;

   Carloni 3.88 e Ziello 3.90, che estendono la disciplina relativa all'utilizzo della detrazione fiscale delle spese in misura pari al 110 per cento per gli interventi di efficientamento energetico consentita per il sisma Abruzzo 2009 anche agli immobili di aree previste in diversi stati di emergenza per calamità naturali aperti;

   gli identici Roggiani 3.91, Torto 3.92 e Pella 3.93, che abrogano le disposizioni che connettono una riduzione delle risorse trasferite ai comuni alla mancata tempestiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza pandemica;

   De Luca 3.97, che introduce un termine per l'adozione da parte dell'AGCOM di standard tecnici per il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti in determinate aree geografiche;

   gli identici Deborah Bergamini 3.98 e Iezzi 3.99, che dispongono che, in relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, le variazioni compensative possano essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035;

   Romano 3.102, che modifica la portata delle norme in materia di regolarizzazione degli inadempimenti formali di cui alla legge di bilancio per il 2023;

   Bordonali 3.103, che include tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo quelli finalizzati alla partecipazione all'attività politica europea, nazionale, regionale e locale;

   Loizzo 3.107, che eleva il reddito al di sopra del quale è prevista l'iscrizione alla gestione separata per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio;

   Palombi 3.115, che introduce disposizioni volte a regolare l'ipotesi in cui un'obbligazione pecuniaria di natura risarcitoria intercorrente fra pubbliche amministrazioni comporti l'elevata probabilità di determinare il dissesto finanziario dell'amministrazione pubblica debitrice;

   Deborah Bergamini 3.116, che disciplina la tariffa applicabile agli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

   gli identici Ruffino 3.117, Ottaviani 3.118 e Roggiani 3.120, limitatamente alla lettera a), che dispone l'estensione dei criteri di riparto del contributo degli enti locali alla finanza pubblica anche al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 850, della legge di bilancio per il 2021;

   gli identici Squeri 3.122 e Matera 3.123, che modificano l'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di revoca dell'autorizzazione dell'attività di confidi;

   gli identici Zaratti 3.126 e Pagano Ubaldo 3.127, nonché Donno 3.128, che prevedono la possibilità di utilizzo ultrannuale della quota di credito d'imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura per spese sostenute negli anni 2022 e 2023;

   Messina 3.136, che estende il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno effettuati nelle Zone economiche speciali all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità;

   Ottaviani 3.138, che esclude dall'ISEE le somme percepite a titolo risarcitorio o assimilabili conseguite dai figli minori, a seguito del decesso di uno dei genitori, per depositi vincolati e non disponibili fino alla maggiore età dei figli minori stessi;

   Deborah Bergamini 3.143, 3.154, 3.155, 3.171, 3.172, 3.173 e 3.188, che modificano Pag. 13la disciplina sostanziale delle agevolazioni e delle esenzioni riferite al canone unico degli enti locali, disciplinato dalla legge di bilancio 2020;

   Pizzimenti 3.157, che attribuisce alle regioni la competenza a provvedere, secondo i propri ordinamenti, alla definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società controllate dalle regioni medesime;

   Bicchielli 3.158, che riduce a 250 mila euro il limite minimo di fatturato conseguito dalle partecipazioni in società che devono essere rilevate nei piani di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

   Patriarca 3.163, che estende la disciplina fiscale di favore per il rientro in Italia di docenti e ricercatori anche al personale medico, sanitario non medico e delle professioni sanitarie;

   Ottaviani 3.165, che apporta modifiche alla disciplina sostanziale del trasporto e della circolazione dei tabacchi lavorati in regime di sospensione d'accisa;

   Stefanazzi 3.174, che incrementa di 50 milioni la dotazione del Fondo per il riequilibrio finanziario e strutturale dei comuni;

   Fenu 3.198, che incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

   gli identici Steger 3.01 e Comaroli 3.02, limitatamente alle lettere a) e b), che introducono modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

   gli identici Steger 3.03 e Pella 3.06, che introducono la facoltà, per gli enti locali che abbiano proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 e non abbiano concluso, alla data del 31 dicembre 2023, il relativo iter di approvazione, di rimodulare o riformulare il suddetto piano, in deroga ai termini previsti dalle normative vigente, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

   gli identici Pella 3.07, Steger 3.08 e Roggiani 3.09, in quanto recano un complesso di misure complessivamente volte a potenziare le entrate locali, consentendo di destinare parte del gettito di alcuni tributi al potenziamento delle strutture amministrative, ancorché i predetti enti locali trasmettano in ritardo i relativi rendiconti;

   Trancassini 3.010, che autorizza la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'interno e Equitalia Giustizia al fine di provvedere all'attività di recupero crediti;

   gli identici Zucconi 3.028 e Nevi 3.029, che consentono alle imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti da garanzie di legge e in situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, di richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti;

   D'Attis 3.030, in quanto reca disposizioni volte a disciplinare la distribuzione territoriale e l'operatività delle camere di commercio;

   Schifone 4.1, che modifica i poteri dei consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie;

   Quartini 4.6, che modifica i criteri per la nomina a direttore generale ASL;

   gli identici D'Attis 4.7 e Loizzo 4.8, che intervengono sulle modalità di nomina dei direttori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

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   Romano 4.9, che modifica gli importi del trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione per il direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

   gli identici Minardo 4.10, Ciancitto 4.11 e Calderone 4.12, che modificano i criteri per la stabilizzazione del personale medico;

   Loizzo 4.21, che detta norme a regime sul trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN in deroga ai limiti di quiescenza previsti dalla normativa vigente;

   Tosi 4.23, che detta disposizioni a regime sul trattenimento in servizio per il personale della dirigenza medica oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente;

   Ciocchetti 4.24, che modifica a regime la disciplina per il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN;

   Quartini 4.25, che incrementa il tetto di spesa previsto per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni;

   Loizzo 4.27, che modifica in via sperimentale il requisito dell'anzianità di servizio previsto per l'accesso al secondo livello della dirigenza medica;

   Loizzo 4.28, che estende ai ricercatori universitari di area medica e chirurgica del SSN le disposizioni previste per il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale;

   Loizzo 4.29, che estende ai responsabili di struttura complessa le disposizioni previste per il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale;

   gli identici Tremaglia 4.38, Lucaselli 4.39 e Palombi 4.40, che introducono disposizioni sulla sperimentazione del vaccino contro lo pneumococco;

   Trancassini 4.41, che detta norme sulla incompatibilità per lo svolgimento di attività libero-professionali al di fuori dell'orario di lavoro applicabili agli esercenti le professioni sanitarie che siano dipendenti dalle aziende e da enti del SSN;

   Lancellotta 4.55, che detta norme sulla disciplina del rilascio e verifica delle certificazioni sanitarie digitali da parte dell'apposita Piattaforma nazionale presso il Ministero della salute;

   Benigni 4.58, che detta specifiche disposizioni sulla pubblicazione da parte del Ministero della salute del «Piano nazionale di contrasto ai disturbi alimentari e all'obesità»;

   Loizzo 4.59, che detta disposizioni sui corsi regionali in materia di digitalizzazione di sanità pubblica e sul rilascio del corrispondente attestato di frequenza;

   Vietri 4.62, che detta norme sulla durata degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana (CRI), nonché reca specifiche norme sulla disciplina della remunerazione del personale;

   Bordonali 4.65, che incrementa le risorse previste per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica ed estende la tipologia di associazioni che possono beneficiarne;

   Madia 4.66, che incrementa per il 2024 il finanziamento del cosiddetto bonus psicologo;

   D'Attis 4.68, gli identici De Monte 4.69 e Panizzut 4.71, nonché Rosato 4.72, che prevedono nuove norme per il contrasto del tabagismo;

   Donno 4.76, che incrementa le indennità del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso;

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   Marianna Ricciardi 4.79, che modifica a regime la disciplina relativa alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario;

   Schifone 4.84, che detta norme sull'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle aziende ospedaliere universitarie;

   De Palma 4.85, che modifica la disciplina sui criteri di accreditamento delle strutture sanitarie con riferimento alla valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno sanitario;

   gli identici Quartini 4.86 e Loizzo 4.87, che modificano disposizioni riguardanti l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie con riferimento alla valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno sanitario;

   Di Lauro 4.90, che prevede norme per il rimborso delle spese sostenute per esami, visite e terapie chemioterapiche da parte di pazienti residenti in isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano;

   Ciocchetti 4.91, che prevede norme per l'inserimento della professione sanitaria del massofisioterapista negli elenchi del Ministero della salute relativi alle professioni sanitarie ad esaurimento;

   Patriarca 4.99, che prevede l'aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione oncologica al fine di estendere il programma di screening mammografico per il tumore al seno;

   Malavasi 4.110, che modifica la disciplina sul pensionamento del personale sanitario introdotta dalla legge di bilancio per il 2024;

   Grippo 4.116, che dispone il rifinanziamento a decorrere dal 2024 del finanziamento a carattere sperimentale da parte del SSN finalizzato all'erogazione di ausili e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata per persone con disabilità fisica funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;

   Bonetti 4.117, che disciplina l'attribuzione a medici specializzandi di incarichi a tempo determinato nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;

   gli identici Magi 4.01 e Madia 4.02, nonché Pastorino 4.03 e Richetti 4.015, che prevedono un rifinanziamento per il 2024 del bonus psicologo prevedendo uno specifico credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro finanziato dall'omonimo Fondo;

   Steger 4.05, che abroga le disposizioni che connettono una riduzione delle risorse trasferite ai comuni alla mancata tempestiva trasmissione delle certificazioni relative alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza pandemica;

   gli identici Ciancitto 4.016 e Cannata 4.010, che dispongono norme sull'inquadramento a domanda nel primo livello dirigenziale veterinario dei Medici Veterinari Specialisti Convenzionali con determinati requisiti relativi a prestazioni di servizio presso aziende ed enti del SSN;

   Loizzo 4.013, volto ad istituire presso l'AGENAS un osservatorio permanente sulle terapie digitali;

   Richetti 4.014, che introduce una specifica procedura per lo smaltimento delle liste d'attesa che prevede la possibilità per l'assistito entro una determinata soglia reddituale di chiedere le prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata;

   Mattia 5.1, che modifica la disciplina del corso finalizzato al concorso per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico;

   Patriarca 5.2, che modifica i criteri di svolgimento di uno specifico concorso di Pag. 16dirigente scolastico del Ministero dell'istruzione;

   D'Attis 5.3, che modifica la disciplina del corso finalizzato al concorso per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico;

   Manzi 5.9, limitatamente al comma 3-bis, che reca una novella a un decreto ministeriale, differendo la decorrenza del termine di applicazione della disciplina;

   Caso 5.16, che interviene in materia di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche;

   Manzi 5.36, che interviene sui criteri di assegnazione dei dirigenti scolastici;

   Manzi 5.19, che interviene sulle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici;

   gli identici Latini 5.17 e Cangiano 5.18, che, al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, immette in ruolo docenti di scuola secondaria in possesso di determinati requisiti;

   Barabotti 5.39, che incrementa l'autorizzazione di spesa per le borse di studio per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

   Caso 5.35, che rifinanzia e modifica le modalità di finanziamento, escludendo la parte che si riferisce ai limiti per il PNRR, della facoltà di attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico;

   Caso 5.34, che modifica le modalità di finanziamento, escludendo la parte che si riferisce ai limiti per il PNRR, della facoltà di attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico;

   Loizzo 5.44, che, al fine di sanare contenziosi pendenti, immette nei ruoli della dirigenza scolastica soggetti partecipanti a un determinato concorso e in possesso di determinate caratteristiche;

   Morfino 5.47, che dispone la gratuità totale dei libri di testo agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui;

   Morfino 5.48, che dispone un bonus per l'acquisto di materiale scolastico per tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico;

   Morfino 5.49, che reca un'autorizzazione di spesa per finanziare la gratuità dei libri di testo;

   Amato 5.50, che interviene in materia di selezione del personale per le scuole italiane all'estero;

   gli identici Manzi 5.53 e Piccolotti 5.54, che modificano attraverso una novella un decreto ministeriale differendo la decorrenza del termine di applicazione della disciplina in materia di filiera formativa tecnologico-professionale;

   Amato 5.55, che interviene in materia di procedure di adeguamento a decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza di contratti di lavoro di docenti a tempo determinato e indeterminato;

   Amato 5.57, che interviene in materia di assegnazione dei docenti assunti a tempo determinato;

   Miele 5.59, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici relative alla definizione dell'importo da porre a base d'asta per i servizi di agenzia relativi a viaggi d'istruzione;

   Amato 5.65, che interviene sulle modalità di assegnazione provvisoria dei docenti;

   Orfini 5.66, che ammette la mobilità intercompartimentale al personale assunto Pag. 17nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi;

   Caso 6.7, che reca norme per l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca;

   Mulè 6.14, in quanto modifica la durata della carica dei Direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero;

   Orrico 6.19 e Orfini 6.20, che intervengono sui comparti di contrattazione collettiva nazionale nel settore della ricerca;

   gli identici Orfini 6.21, Piccolotti 6.23, Grippo 6.24 e Orrico 6.25, limitatamente ai commi da 8-bis a 8-sexies, che introducono norme sull'organico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali nell'ambito del loro processo di statizzazione e razionalizzazione;

   gli identici Orfini 6.27 e Amato 6.28, limitatamente alle parti consequenziali, che intervengono sul reclutamento dei docenti di posto comune e di sostegno;

   Serracchiani 6.41, che interviene sulla disciplina relativa ai soggetti che possono svolgere funzioni socioeducative presso le cooperative sociali ma non dispone la proroga di termini legislativi;

   gli identici Manzi 6.42 e Caso 6.43, che recano disposizioni in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

   gli identici Manzi 6.44 e Caso 6.45, che interviene sulla disciplina delle modalità di riparto delle risorse in favore del personale in servizio presso determinati enti;

   Pella 6.46, che interviene in materia di immissioni in ruolo del personale AFAM;

   Piccolotti 6.50, che interviene sulla disciplina dei concorsi ordinari per il personale docente;

   Latini 6.51, che interviene sul regime fiscale delle attività consentite ai professori a tempo pieno;

   Grippo 6.52 e Tassinari 6.53, che intervengono sulle aree contrattuali del comparto Istruzione e Ricerca;

   Grippo 6.56, che interviene in materia di immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali delle AFAM;

   gli identici Grippo 6.57 e Torto 6.58, che amplia i requisiti per l'accesso alle procedure di concorso per i docenti comuni e di sostegno includendovi anche personale docente con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione;

   Caiata 6.01, che prevede un finanziamento biennale al Centro sperimentale delle arti mediterranee;

   Manzi 7.1, limitatamente ai commi 4-bis e 4-ter, che prevedono specifici finanziamenti destinati a istituzioni culturali;

   Manzi 7.2, che prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'assegnazione di contributi statali alle istituzioni culturali;

   Toni Ricciardi 7.3 e Mollicone 7.23, che prevedono un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'Accademia Vivarium Novum di Frascati;

   Boschi 7.20, che introduce una nuova Carta elettronica per l'acquisto di biglietti di rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

   Deborah Bergamini 7.21, che incrementa i finanziamenti destinati all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia Chigiana di Siena e alla scuola di musica di Fiesole;

   Nevi 7.06, limitatamente ai commi da 3 a 6, che intervengono sulla disciplina delle associazioni musicali amatoriali;

   Mulè 7.013, che incrementa l'autorizzazione di spesa per enti e istituzioni culturali al fine di finanziare l'istituzione del Pag. 18teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli;

   Ciocchetti 8.3, che riconosce ai comuni nel cui territorio è presente un aeroporto internazionale il diritto all'incremento dell'addizionale comunale aeroportuale;

   Caroppo 8.2, che amplia il numero degli aeroporti destinatari di compensazioni finanziarie per l'onere di servizio pubblico;

   Torto 8.11, che prevede un nuovo finanziamento per l'autorità di sistema portuale e indennizzi alle società di lavoro portuale in conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel mar rosso, prevedendo inoltre la possibilità di destinare temporaneamente aree e banchine a funzioni diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti;

   gli identici Pastorella 8.46, Ghirra 8.47, Dell'Olio 8.48, Iezzi 8.49 e Barbagallo 8.51, che prevedono l'inclusione dell'autobus elettrico fra le tipologie di mezzi che ricevono finanziamenti pubblici per lo svolgimento di servizi in ambito extraurbano, in aggiunta a quelli alimentati con il metano e con l'idrogeno;

   Padovani 8.53, che consente, fino al 31 dicembre 2025, di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici;

   Traversi 8.77, che dispone che per gli anni 2024, 2025 e 2026 le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari;

   Zucconi 8.81, che modifica la disciplina relativa al conseguimento della patente di guida;

   Mollicone 8.121, limitatamente al capoverso comma 10-bis, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita commissione con il compito di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza;

   Semenzato 8.92, che reca disposizioni per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia;

   Roggiani 8.96 e Barabotti 8.107, che recano la novella a un decreto ministeriale con riferimento ai termini per ultimazione dei lavori, collaudo e certificazione di regolare esecuzione per interventi di messa in sicurezza della rete viaria;

   Maccanti 8.102, che reca disposizione relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi;

   Zinzi 8.108, che prevede la classificazione quali infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di tutte le linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed altri Paesi Esteri;

   Toni Ricciardi 9.3, che reca uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 euro a titolo di contributo agli enti gestori per sostenere le iniziative per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

   Toni Ricciardi 9.4, che reca uno stanziamento di 200 mila euro per l'anno 2024 a titolo di contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) e di 300 mila euro per l'anno 2024 come contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero – COMITES;

   Cattaneo 9.5, che autorizza la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine Pag. 19di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione;

   Marattin 9.7, che autorizza la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione;

   Porta 9.11, che riapre un termine, scaduto nel 2010, per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e dei loro discendenti;

   Milani 10.1, che elimina la condizione relativa alla prestazione di servizio senza demerito nell'ultimo quinquennio per la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio ai sensi dell'articolo 1084-bis del Codice dell'ordinamento militare;

   Maiorano 10.01, che autorizza, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria del concorso per l'ammissione di n. 1.230 allievi marescialli della Guardia di Finanza;

   Maiorano 10.02, che autorizza, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri;

   Maiorano 10.03, che autorizza lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare dell'11 febbraio 2022;

   Maiorano 10.04, che autorizza l'Arma dei carabinieri a determinare una pianta organica di n. 1246 unità di personale civile operaio e a provvedere alla copertura della pianta organica mediante corso-concorso riservato al personale operaio a tempo indeterminato per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa;

   Cangiano 11.1, che reca disposizioni in materia di conservazione dell'anzianità di servizio e di trattamento economico dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria;

   Zaratti 11.18, che reca modifiche al codice del processo amministrativo in materia di discussione da remoto della domanda cautelare;

   Zaratti 11.19, che reca modifiche al codice del processo amministrativo in materia di partecipazione da remoto all'udienza di discussione;

   Bordonali 11.21, che modifica le attribuzioni dell'assemblea dei condomini di cui all'articolo 1135 del codice civile;

   Torto 11.22, che prevede il ripristino a partire dal 1° gennaio 2026 delle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti;

   Bicchielli 11.25, che reca disposizioni in materia di versamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione ad alcuni albi professionali;

   gli identici Bonafè 11.31, Zaratti 11.32 e Ascari 11.33, che recano disposizioni in materia di durata in carica, elezione e composizione degli organi nazionali e regionali dell'ordine dei giornalisti;

   Iezzi 11.26, che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del tavolo di lavoro per le vittime di reato;

   Iezzi 11.27, che estende alle vittime del dovere le disposizioni di cui alla legge n. 206 del 2004, in materia di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

   Cavo 11.28, che reca disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita,Pag. 20 ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita;

   Scotto 11.01, che reca disposizioni in materia di onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici;

   gli identici Steger 12.21, Zaratti 12.22, Giorgianni 12.23, Ottaviani 12.24, Romano 12.25 e Pella 12.26, che assoggettano all'IVA al 5 per cento le somministrazioni di gas metano agli stabilimenti termali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;

   Ubaldo Pagano 12.14, che disciplina la destinazione dei proventi delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di abbandono di rifiuti;

   Zucconi 12.88, che disciplina la semplificazione delle procedure autorizzative e di concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di loro proprietà;

   Semenzato 12.89, che prevede contributi al Comune di Venezia per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei natanti;

   Cattoi 12.41, che reca disposizioni finalizzate alla valutazione dei costi connessi alla cessazione del servizio di tutela per i clienti domestici di energia elettrica e gas;

   De Palma 12.46, che reca disposizioni finalizzate a sostenere la produzione di biometano, ampliando l'applicazione dell'aggiornamento dei valori della tariffa incentivante all'inflazione media cumulata anche a specifiche procedure competitive;

   Trancassini 12.54, che reca una novella all'Allegato IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;

   Ziello 12.55, che prevede l'affidamento al Comune di Pisa dell'area protetta marina «Secche della Meloria»;

   Bagnai 12.60, che prevede, in caso di impossibilità dell'operatore di accedere all'infrastruttura per la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata, la disapplicazione del termine di prescrizione di due anni previsto dalla legge n. 205 del 2017 per esercitare il diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico;

   Semenzato 12.80, che prevede l'abrogazione di disposizioni volte a disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso;

   Pella 12.84, che riapre fino al 31 dicembre 2024 i termini già scaduti il 30 giugno 2006 e 31 dicembre 2007 per la concessione di acque pubbliche e per le denunce di pozzi;

   Osnato 12.86, che modifica la disciplina in materia di fanghi di depurazione;

   gli identici Squeri 12.01 e Barabotti 12.02, che prevedono l'applicazione delle semplificazioni degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione con capacità superiore a 13 metri cubi previste durante l'emergenza da COVID-19 anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

   Caramiello 13.27, che aumenta la dotazione per il 2024 del fondo per la sovranità alimentare;

   gli identici Vaccari 13.48 e Pavanelli 13.49, che rideterminano il valore del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente;

Pag. 21

   Cerreto 13.59, che modifica la disciplina della professione del tecnico competente in acustica, regolamentata dal decreto legislativo n. 42 del 2017;

   gli identici Nevi 13.62 e La Salandra 13.63, nonché Gadda 13.75, che intervengono sulla disciplina del mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile in caso di mancato rispetto del criterio di prevalenza a causa di calamità naturali o eventi epidemiologici, prevedendo che tali disposizioni trovino applicazione per gli anni 2024 e 2025;

   gli identici Nevi 13.73 e La Salandra 13.74, che riapre termini scaduti nel 2000 per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale e per le denunce dei pozzi;

   Caretta 13.77, che modifica la disciplina per la soppressione e incorporazione delle stazioni sperimentali e di altri enti di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010;

   Carloni 13.78, che prevede l'incremento della dotazione di specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   Gadda 13.81, che estende l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 per un importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   Cerreto 13.012, che rimette a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura la definizione dei criteri di riparto delle risorse del programma nazionale pesca e acquacoltura 2022-2024;

   Cerreto 13.013, che prevede che a decorrere dal 1° marzo 2024 l'attività di supporto alle commissioni uniche nazionali – C.U.N. di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, sia svolta da ISMEA;

   Caretta 13.014, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativa alla disciplina del contributo in favore delle industrie conserviere della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

   Vaccari 13.029, che modifica la disciplina del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di beni strumentali nuovi e di beni immateriali connessi a investimenti Industria 4.0;

   Trancassini 14.4, che incrementa il contributo in favore di «Special Olympics Italia»;

   Lancellotta 15.01, che autorizza la Regione Molise ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale;

   Ubaldo Pagano 15.02, che reca una novella al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, in materia di struttura di missione della ZES unica;

   Soumahoro 16.7, che estende la disciplina in materia di prepensionamento, di cui all'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, ai lavoratori poligrafici in possesso di determinati requisiti;

   Maccanti 16.02 che reca modifiche alla legge sull'ordinamento della professione di giornalista;

   Lomuti 16.03 e Mattia 16.04, che recano disposizioni in materia di ripetibilità degli emolumenti percepiti dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa;

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   Lai 17.1, che prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi ai fini del rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, e consente ai comuni sedi di hotspot di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   Maiorano 17.013, che introduce disposizioni in materia di accesso al Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto;

   Morfino 17.014, che aumenta lo stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali;

   Santillo 17.016, che introduce disposizioni per l'applicazione della misura del Superbonus 110 per cento ai territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023;

   gli identici Mattia 18.16, Nevi 18.17 e Carloni 18.18, che riaprono, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro i quali i datori di lavoro agricolo possono presentare la denuncia aziendale, termini che ordinariamente scadono entro 90 o 30 giorni dall'inizio, cessazione o modifica dell'attività;

   Giaccone 18.19, che interviene in materia di collocamento obbligatorio con riferimento alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata;

   Lomuti 18.20, che autorizza le amministrazioni comunali della regione Basilicata ad inquadrare nelle relative piante organiche i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati;

   Pastorino 18.25, che amplia la platea dei soggetti che possono fruire delle risorse di cui al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali;

   Gribaudo 18.27, che prevede un requisito di anzianità contributiva minima per l'accesso al prepensionamento da parte dei soggetti titolari e coadiuvanti di panificio, che svolgono lavori notturni esposti a determinate condizioni;

   Sarracino 18.28, che prevede per gli anni dal 2024 al 2029 l'applicazione anche ad ex lavoratori occupati in aree di crisi complessa, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro per chiusura delle aziende e che siano stati esposti all'amianto, delle disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico già previste dalla legge n. 257 del 1992, disposizioni applicabili fino al 1994;

   Zinzi 18.36, che interviene sui limiti per la permanenza in servizio dei medici iscritti nelle liste speciali in relazione alle visite fiscali;

   Ruffino 18.47 e gli identici Torto 18.48 e Matone 18.49, che intervengono in materia di contribuzione figurativa a fini pensionistici per i lavoratori sordomuti;

   Scotto 18.51, che rende permanente a decorrere dal 2026 i contributi all'istituto italiano per gli studi storici e all'istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

   Centemero 18.63, che rende permanente il diritto al lavoro agile per i lavoratori privati con figli fino a 14 anni di età, attualmente valido fino al 31 marzo 2024;

   gli identici Steger 18.01, Zaratti 18.02, Lucaselli 18.03, Marattin 18.05, Ottaviani 18.06, Romano 18.07 e Pella 18.08, che recano disposizioni in materia di lavoro stagionale, definendo, tra l'altro, le attività stagionali con una norma di interpretazione autentica;

   Tenerini 18.09, che incrementa le risorse già previste per gli anni 2024 e 2025 del Fondo per la crescita sostenibile;

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   Maiorano 18.011, che modifica la composizione del tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

   Furgiuele 18.012, che incrementa le risorse già stanziate per gli anni dal 2023 al 2026 del Fondo per le vittime dell'amianto per i lavoratori che hanno contratto patologie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali;

   Sportiello 18.016, che incrementa la durata massima del contratto a termine delle lavoratrici in caso di gravidanza o di adozione o affidamento.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità e l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame saranno definiti nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, che si terrà al termine della seduta.

  La seduta termina alle 20.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 23 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.50.