CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
Esame emendamenti C. 1419-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Riccardo MAGI, presidente, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1419-A, recante Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala che le proposte emendative recate nel fascicolo n. 2 non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento in esame. Fa quindi presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere della Commissioni riunite VIII e X, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606). Segnala quindi che il provvedimento è composto da 21 articoli, il primo dei quali reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce – fino al 31 dicembre 2030 – priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per l'approvvigionamento energetico delle imprese elettrivore, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica. Il comma 2 prevede la definizione – da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame – di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da rinnovabili da parte di tali imprese. Il meccanismo consente alle imprese di richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di potenziamento, nelle more della loro entrata in esercizio, da restituirsi successivamente. Il comma 3 prevede che i relativi oneri trovino copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A.
  Evidenzia che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 16 decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), al fine di ridefinire la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico per superare le criticità della disciplina in questione, manifestatesi in sede attuativa (comma 1). L'articolo qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2).
  L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermiche contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. In particolare, il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera a), numero 2)) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera a), numero 1)). Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non Pag. 313oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni.
  Fa presente che l'articolo 4 riconosce alle regioni un incentivo finanziario ad ospitare impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato, in parte, con i proventi delle aste CO2, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e, in parte, con contributi (10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto) versati dai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, il cui titolo per la costruzione degli impianti stessi sia stato acquisito nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. Un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse. Il versamento del contributo è escluso per i titolari di impianti geotermici e per i titolari di impianti idroelettrici, già tenuti al pagamento dei contributi disposti dalla pertinente disciplina.
  L'articolo 5 introduce misure per favorire il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili. A tal fine istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. L'articolo prevede inoltre che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Quanto all'articolo 6, segnala che esso prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica, sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cosiddetta di pre-screening; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.
  L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio della CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa del provvedimento, l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi difficili da riconvertire (cosiddetti «Hard To Abate») ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.Pag. 314
  L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
  Segnala che l'articolo 9 prevede, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA e alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. Il medesimo articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di taluni interventi sulle reti di distribuzione finanziati dal PNRR siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, rilasciata a valle di una conferenza di servizi asincrona, con tempi abbreviati e modalità semplificate di rilascio del provvedimento finale.
  L'articolo 10, comma 1, stanzia 96,7 milioni di euro per il finanziamento di progetti di realizzazione o ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Il comma 2, invece, dispone che il 50 per cento dei proventi delle aste CO2 maturate nel 2022 sia assegnato ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy: nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del deposito che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI). Il nuovo procedimento prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
  L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
  Evidenzia che l'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie.
  L'articolo 14, al comma 1, stanzia un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico. Il comma 2 prevede il trasferimento del fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato – di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005 – alimentato con le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'ARERA, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che sia quest'ultimo, anziché il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) ad approvare i progetti proposti dall'ARERA. Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati Pag. 315tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Il comma 4 prevede, anziché l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali a favore del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, che le imprese esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla aggiudicazione del servizio di vulnerabilità. Il comma 5 prevede che l'addebito diretto per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità. Il comma 6 dispone che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori sia stabilito tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni praticate ai clienti domestici nonché la corretta erogazione del servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività.
  Evidenzia che l'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
  L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
  L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative (comma 1). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).
  L'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione – nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e stanzia a tal fine sino a 50 milioni di euro.
  Fa presente che l'articolo 19, al comma 1, consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili. Il medesimo articolo 19, al comma 2, dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico. Il comma 3 dell'articolo 19 sopprime la previsione dettata dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 17 del 2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali. Il comma 4 prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge n. 176 del 2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.Pag. 316
  L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto, indicandola nel 10 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 14) del provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia nella misura in cui attiene alla regolazione dei profili concorrenziali dei mercati (si vedano gli articoli 3 e 14 del decreto-legge), sia nella misura in cui comprende (come chiarito nella sentenza n. 14 del 2003) la disciplina di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (si vedano gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 10).
  In merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, segnala che la Corte costituzionale ha chiarito che «l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale"». A tale proposito, la Corte costituzionale ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022). Sempre con riguardo al Capo I del provvedimento, rilevano, inoltre, la materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), alla quale sono riconducibili le disposizioni del decreto-legge volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili (articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 12) e il ricorso a tecnologie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinate attività (articoli 7, 10, 11 e 13).
  Quanto alle misure contenute nel Capo II (articoli da 15 a 18), queste sono prevalentemente riconducibili, nel loro complesso, alla materia «protezione civile», definita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) come l'insieme di competenze e attività volte a tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da eventi calamitosi. Tale materia è demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Le misure del Capo II sono inoltre riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale (ai sensi, come già ricordato, dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).
  Il Capo III (articoli da 19 a 21) contiene anch'esso, all'articolo 19, disposizioni riconducibili alla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione).
  Segnala quindi che, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articoloPag. 317 4, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili; l'articolo 8, comma 2, stabilisce che le aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti; l'articolo 9, comma 2, prevede l'accesso delle regioni al Portale digitale sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili; l'articolo 9, comma 7, rinvia alla vigente normativa regionale per la disciplina del procedimento di autorizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi; l'articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto per l'individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente in sostituzione della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
C. 1588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, l'esame del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (C. 1588), già approvato dal Senato. Segnala che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella XVIII Legislatura dalla Commissione Affari esteri del Senato, che non poté concluderne l'iter a causa della fine anticipata della precedente Legislatura.
  Ricorda inoltre che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (European Asylum Support Office – EASO) è un'agenzia dell'Unione europea con sede principale a La Valletta, a Malta. L'agenzia è stata istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Altri compiti sono quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione Pag. 318internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.
  Aggiunge che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento della sede che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento istitutivo dell'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.
  Passando al contenuto dell'Accordo – che si compone di sedici articoli – fa presente che il testo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio (articolo 2). Si prevede, inoltre che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO. L'Italia si impegna tuttavia a rendere disponibili i servizi di pubblica utilità necessari per il suo funzionamento, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane (articolo 3). In attuazione del citato Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, sono escluse da censura o altre forme di intercettazione o interferenza (articolo 4). In linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, l'Accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio. In particolare, si dispone che nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza. Si riconosce inoltre – in via generale e fatte salve le eccezioni espressamente previste – l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà, stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (articoli da 5 a 7). Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie – in particolare, quelle fiscali – assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9); accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali (articolo 10); regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale (articolo 11); dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13); stabiliscono, infine, la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14). Si dispone infine in ordine alla risoluzione delle controversie (articolo 15) e all'entrata in vigore dell'Accordo alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni (articolo 16).
  Fa altresì presente che è parte integrante dell'Accordo la Dichiarazione interpretativa del luglio 2021, finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'Intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento istitutivo dell'EASO, ed in particolare relativi alla figura del Capo dell'ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalitàPag. 319 giuridica separata dell'ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.
  Quanto al disegno di legge, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1589, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021». Il disegno di legge, già approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Più nel dettaglio, l'Accordo si compone di 31 articoli e di 2 allegati. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi approfondita del provvedimento, evidenzia come l'Accordo – dopo gli articoli 1 e 2, che recano l'obiettivo e le definizioni – preveda disposizioni che incidono su tre aree principali di cooperazione. Il Titolo I include le norme di natura economica, volte a disciplinare i diritti di traffico (tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione europea e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra parte per scopi non commerciali), la flessibilità operativa, le autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell'altra parte e i relativi permessi tecnici, le opportunità commerciali, la garanzia di una concorrenza leale, norme sui diritti di utenza. Il Titolo II dell'Accordo contempla disposizioni di cooperazione regolamentare, relative alla sicurezza aerea e alla protezione del trasporto aereo, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente e alla tutela dei consumatori, all'uso di sistemi telematici di prenotazione e ad aspetti sociali come l'impatto dell'Accorso sulla forza lavoro, le condizioni lavorative e la tutela sociale. Infine, il Titolo III include le disposizioni istituzionali e finali, inerenti alla gestione e attuazione dell'accordo, con riferimento alla composizione di un ComitatoPag. 320 misto, al meccanismo di risoluzione delle controversie, alle misure di salvaguardia, all'entrata in vigore, alla registrazione e applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si fa presente, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.