CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 gennaio 2024
234.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
Pag. 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. – Interviene in videoconferenza il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
  Comunica che è stata nel frattempo assegnata alle Commissioni riunite VI e XI la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare, concernente «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, le Presidenze ne dispongono l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Chiede ai relatori di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1573 testé abbinata.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, fa presente che la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare, testé abbinata alle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone, reca il titolo «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori».
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, segnala che la presente proposta di legge è composta da 22 articoli, suddivisi in 9 Capi.Pag. 10
  Nel capo I, l'articolo 1 reca le finalità della legge, ossia introdurre una disciplina normativa della partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.
  Il Capo II reca disposizioni sulla partecipazione gestionale dei lavoratori. In particolare, l'articolo 3 stabilisce che i contratti collettivi possano prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai consigli di sorveglianza nelle imprese che adottano il sistema dualistico di governance, prevedendo inoltre meccanismi premiali a favore delle imprese che incentivano tali forme di partecipazione.
  L'articolo 4 stabilisce che i contratti collettivi possano prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione delle società che non adottano il sistema dualistico, prevedendo inoltre meccanismi premiali a favore delle imprese che incentivano tali forme di partecipazione, mentre l'articolo 5 disciplina tale partecipazione nelle società a partecipazione pubblica.
  Nell'ambito del Capo III, sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori, l'articolo 6 prevede agevolazioni fiscali al fine di promuovere la distribuzione degli utili di impresa, mentre l'articolo 7 stabilisce che i contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori, su base volontaria, al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, disciplinando tale forma di partecipazione.
  L'articolo 8 introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto del cosiddetto voting trust, che qui viene considerato un accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria, mentre l'articolo 9 interviene in materia di obblighi di trasparenza di tale accordo di affidamento fiduciario.
  Nell'ambito del Capo IV, sulla partecipazione organizzativa dei lavoratori, l'articolo 10 prevede, attraverso un rinvio alla contrattazione collettiva, un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori in progetti innovativi e per gli stessi lavoratori che si impegnino a fornire contributi per l'innovazione o l'incremento dell'efficienza dei processi produttivi, prevedendo a tale fine che i contratti collettivi possano prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale, facendo riferimento all'articolo 11 ai soggetti di riferimento per sostenere tale forma di partecipazione.
  Nell'ambito del Capo V, sulla partecipazione consultiva dei lavoratori, l'articolo 12 disciplina le diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali, nell'ambito di commissioni paritetiche, hanno diritto di essere consultate in via preventiva e obbligatoria, estendendo tale disciplina con l'articolo 13 anche alle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 14 disciplina tale procedura di consultazione, mentre l'articolo 15 estende la partecipazione consultiva anche agli istituti bancari e alle aziende che forniscono servizi pubblici essenziali.
  L'articolo 16, infine, pone una clausola di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli previste nei contratti collettivi nazionali in materia di consultazione.
  Nell'ambito del Capo VI, sulla formazione e consulenza esterna, l'articolo 17 interviene in materia di obblighi di formazione dei lavoratori e degli amministratori coinvolti nella partecipazione gestionale e consultiva, mentre l'articolo 18 prevede la possibilità di ricorrere a consulenti esterni nell'ambito della partecipazione organizzativa e gestionale e nelle procedure di consultazione.
  Nell'ambito del Capo VII, sui meccanismi premiali, l'articolo 19 prevede agevolazioni fiscali al fine di promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese attraverso la formazione degli organismi paritetici.
  Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 20 prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle Pag. 11aziende, modificando la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 21 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante della sostenibilità sociale, che opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa, ai fini del riconoscimento della sua sostenibilità sociale, che deve avvenire anche attraverso la valutazione di fattori connessi alla partecipazione dei lavoratori.
  L'articolo 22, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.