CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 17 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1633 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da 20 articoli, per un totale di 119 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di Pag. 4“incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità di “adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni”; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); peraltro, con specifico riferimento a tale ulteriore finalità, che appare di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia portata, la “materia finanziaria”, come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all'articolo 16 (che definisce i criteri per la ripartizione di risorse pubbliche fra le agenzie di stampa iscritte nell'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale);

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 119 commi, 5 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     il comma 9 dell'articolo 3 dispone che non si tenga conto, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, per i procedimenti gestiti, tramite strutture informatiche, della regione Molise e dai suoi enti strumentali, che risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data; ciò in conseguenza di un attacco hacker subito dal sistema informatico di tale regione; sono esclusi dall'applicazione della disposizione i procedimenti relativi al raggiungimento di traguardi ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del Piano nazionale complementare (PNC); al riguardo, si ricorda che con riferimento a un'analoga disposizione presente nel decreto-legge n. 61 del 2023, relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023, il Comitato, nel parere reso nella seduta del 22 giugno 2023, aveva invitato, con un'osservazione, ad un approfondimento sull'opportunità di individuare più puntualmente i termini oggetto di sospensione ed a circoscrivere meglio la fattispecie dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC;

     l'articolo 8, al comma 6, lettera e), prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     quindici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 1 (in tema di utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica), commi 2 e Pag. 53 (in tema di assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), comma 4 (in tema di assunzioni presso amministrazioni dello Stato), comma 14 (in tema di assunzioni nella Guardia di finanza) e comma 15 (in tema di assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 2, comma 1 (in tema di autocertificazioni cittadini non UE); l'articolo 3, comma 1 (in tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive) e comma 8 (in tema di intermediari finanziari non professionali); l'articolo 4, comma 3 (proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale); l'articolo 5, comma 1 (in tema di fondazione “I Lincei per la scuola”); l'articolo 6, comma 2 (in tema di differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria); l'articolo 6, comma 12, lettera c) (in tema di proroga dell'incarico commissariale per lo stabilimento Ilva di Taranto); l'articolo 7, commi da 1 a 3 (in tema di durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016); l'articolo 11, comma 8 (in tema di proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari); l'articolo 19, comma 1 (in tema di proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e comma 2 (in tema di colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C.888 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di “approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga”;

     l'articolo 1, ai commi 14 e 15, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nel Corpo della Guardia di finanza (comma 14), nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 15), già autorizzati sia in via ordinaria, con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma in esame; tra queste (al comma 14) è annoverato anche l'articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021 che, diversamente dalle altre disposizioni cui fa rinvio, non individua in modo puntuale il contingente assunzionale e l'anno di riferimento oggetto di proroga, ma reca un'autorizzazione all'assunzione nel corpo della Guardia di finanza secondo un articolato cronoprogramma che si sviluppa dal 2022 al 2055; analoghe considerazioni trovano applicazione con riferimento a talune disposizioni cui il comma 15 fa rinvio; si tratta nello specifico dei commi 961-ter, 961-quater e 961-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che rideterminano rispettivamente, gli organici dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria; dell'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022, che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza peraltro indicare espressamente alcun termine entro il quale le assunzioni debbano essere effettuate; dei commi 7, 9 e 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, rispettivamente, rideterminano a regime le consistenze organiche complessive dei Carabinieri e quelle del relativo contingente per la salute e quantificano gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento derivanti dalle correlate assunzioni; inoltre, le disposizioni del comma 15 relative alle proroghe di autorizzazioni assunzionali afferenti al Corpo della Guardia di finanza – ad esclusione della proroga relativa all'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 e di quella di Pag. 6cui all'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 istitutiva del fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – sembrano parzialmente riprodurre la proroga prevista al comma 14, con riferimento alle assunzioni del medesimo Corpo della Guardia di finanza, così ponendosi un'esigenza di coordinamento tra i commi 14 e 15 dell'articolo 1;

     l'articolo 2, al comma 9, lettera b), numero 2), prevede un decreto del Ministro dell'interno del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura “non regolamentare” come “atti dall'inqualificabile natura giuridica” (sentenza n. 116 del 2006);

     l'articolo 8, al comma 10, fissa la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica alla data del 31 ottobre 2028, specificando che tale scadenza non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio; in proposito, si ricorda che, in materia di “leggi provvedimento”, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e ha affermato, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, che in materia di leggi-provvedimento l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa ma impone alla Corte di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”, interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”;

     il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle quindici disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni, richiamate in premessa;

  il Comitato osserva inoltre:

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 8, comma 6, lettera e);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 14 e 15, dell'articolo 2, comma 9, lettera b), numero 2) e dell'articolo 8, comma 10;

  il Comitato raccomanda infine:

   provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, Pag. 7nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, perché contestualmente impegnata nella formulazione di un'interrogazione a risposta immediata in Aula, chiede alla deputata Catia Polidori di assumerne le funzioni.

  Catia POLIDORI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1630 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da quattro articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, 2 richiedono l'adozione di 2 decreti ministeriali;

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     l'articolo 2, al comma 2, prevede che i contribuenti che usufruiscano dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, rimettendo ad un decreto interministeriale “del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy” la definizione delle modalità di attuazione di tale disciplina; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine “di concerto” nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri);

     l'articolo 3, al comma 3, consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): a) risulti presentata la Pag. 8richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo; il comma 4 del medesimo articolo, invece, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023; ciò premesso, la formulazione dei commi in esame potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di meglio definire l'esatto perimetro del regime temporale della disciplina tracciata dai commi 3 e 4 dell'articolo 3, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur essendo le spese sostenute dopo il 30 dicembre 2023 (come prescritto dal comma 4) ricorrano in concreto i requisiti sanciti alla lettere a) e b) del comma 3 (cioè precedentemente al 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ovvero siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo tra le parti e sia stato versato un acconto);

     il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, commi 3 e 4.»

  Alfonso COLUCCI manifesta la propria convinta adesione alla proposta di parere formulata dalla relatrice con particolare riguardo alla necessità di porre rimedio ai problemi interpretativi che sorgono dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Tiene infatti a ribadire che si tratta di un problema di notevole rilevanza, specialmente per la categoria notarile, non essendo chiaro quali siano i presupposti, a ricorrere dalle condizioni previste nel decreto, per ottenere lo sconto in fattura.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.20.