CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 215

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in considerazione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare alla seduta odierna l'esame dei provvedimenti programmati per domani, modificando conseguentemente la convocazione delle giornate di oggi e di domani.

  La Commissione concorda.

DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione, entrato in vigore il 31 dicembre scorso, consta di 20 articoli e proroga termini in materie di competenza di numerosi Ministeri.
  Ai fini degli ambiti di competenza di questa Commissione, particolare rilievo, riveste l'articolo 8, comma 10, che dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.
  La disposizione interviene sull'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali. Più nel dettaglio, la norma chiarisce che la scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028, indipendentemente dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.
  A tale proposito ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 settembre 2019 (C-526/17), ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
  La disposizione, pertanto, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla Società Autostrada Tirrenica è fissata alla data del 31 ottobre 2028.Pag. 216
  Parimenti rilevanti, nell'ambito dell'articolo 9, appaiono le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che prorogano dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti d'importo limitato).
  Conclude formulando l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
C. 882 Loizzo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, riferisce sulla la proposta di legge C. 882, sulla quale la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, intesa a dettare una serie di disposizioni, anche di carattere finanziario, volte ad assicurarne la tutela e la promozione dell'area storica della Magna Grecia.
  La proposta di legge si pone in linea di continuità con analoghi testi depositati nelle precedenti legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.
  L'articolo 1 determina le finalità della proposta di legge. In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale: l'area copre i territori di 54 comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto, Calabria, Basilicata, Sicilia.
  Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la conclusione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.
  L'articolo 3 prefigura una serie d'interventi. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

   a) recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio;

   b) manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;

   c) valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;

   d) interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

   e) attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio;

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   f) programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

  L'articolo 4, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza:

   a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

   b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

  L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.
  L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione».
  In relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione, ricorda che, sebbene la politica culturale e la cura del patrimonio culturale siano unicamente di competenza degli Stati membri, l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
  L'importanza del patrimonio culturale è inoltre chiaramente riconosciuta nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui articolo 167 definisce il ruolo dell'UE in quest'ambito come quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e di sostenere il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea.
  La natura specifica del patrimonio culturale è altresì riconosciuta all'articolo 107 del TFUE, che afferma che gli aiuti di Stato destinati a promuovere la conservazione del patrimonio culturale sono compatibili con le norme del mercato interno se non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza.
  Propone l'espressione di un parere favorevole dal momento che il provvedimento appare pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea ed ai suoi indirizzi nell'ambito della promozione del patrimonio culturale europeo (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

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  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, rileva che la proposta di legge all'esame della Commissione si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di potere essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.
  Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda), recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, provvedimento che non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività d'ippicoltura.
  A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.
  Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.
  In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. In particolare, per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 5,5 per cento. Ciò è in coerenza con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto la cui attuazione, nel nostro ordinamento, è prevista dal disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, che ha inserito, nell'allegato III, punto 11-bis, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.
  L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
  Ricorda, per i profili di competenza della Commissione, che la legislazione europeaPag. 219 è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Segnala in particolare il progetto europeo Animal Welfare Indicators (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiama inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.
  Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE) ringrazia il deputato Pietrella per l'accurata relazione svolta ed esprime il convinto voto favorevole del suo Gruppo ad un provvedimento presentato da una collega del suo Gruppo parlamentare che interviene in un importante settore della nostra vita produttiva, colmando una lacuna legislativa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Parere alle Commissioni I e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, fa presente che il Protocollo in esame si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995: in particolare, l'articolo 19 del Trattato del 1995 impegna i due Paesi ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana».
  L'Intesa – che si compone di quattordici articoli e due allegati – all'articolo 1 contiene le definizioni, mentre all'articolo 2 ne dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
  Ai sensi dell'articolo 3 la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, ovvero l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. L'Allegato 1 le identifica, rispettivamente: in un'area ubicata presso il porto di Shengjin ed in un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër.
  In tali aree, la Parte italiana potrà realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'Allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
  Il medesimo articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non potrà essere superiore a 3 mila.
  Al riguardo, fa presente che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontieraPag. 220 o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.
  L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. La Parte italiana sostiene, inoltre, le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari.
  L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.
  La Parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Segnala, peraltro, che tali spese sostenute dalla Parte italiana sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali.
  L'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree, prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti.
  L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano. Tra le altre cose, segnala quanto segue: l'ingresso e il soggiorno in Albania per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione; le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese; il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi, al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
  Secondo l'articolo 8 l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree; i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana.
  L'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con costi a carico della Parte italiana.
  Al fine di assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
  L'articolo 10 riguarda le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.
  L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia: restituzione delle aree alla Parte albanese, che non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate; allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del Protocollo.
  Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da Pag. 221dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.
  In base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. Precisa che ciascuna delle Parti, peraltro, può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi.
  Infine, secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
  Com'è noto, il Protocollo in questione è stato oggetto di ricorso preventivo di costituzionalità da parte di una minoranza dei parlamentari albanesi ai sensi dell'articolo 131.1. lettera b) della Costituzione, che verrà deciso nei prossimi giorni. Tali deputati contestano il mancato rispetto della procedura di negoziazione e conclusione, ritenendo che il Protocollo vada annoverato tra quelle categorie di accordi richiedenti l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, in quanto destinato ad incidere su questioni di territorio e diritti fondamentali, ai sensi dell'articolo 121,1 lettere a) e b) Cost.
  Passando sinteticamente agli articoli del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo, il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.
  In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: si tratta di prefettura, questura, commissione territoriale di asilo, provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio. Nello specifico, i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.
  Il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.
  In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale.
  Il comma 4 equipara entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate «strutture per le procedure di ingresso», e lettera B), denominate «strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano», agli hotspot.
  Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio.
  Sul punto occorre osservare che l'articolo 3, comma 4, fornisce una qualificazione delle strutture di cui è prevista la costruzione in quelle aree. Le strutture nella zona interna di Gjader opereranno come centri di permanenza per il rimpatrio (CPR); la struttura nella zona portuale di Shengjin, come «punto di crisi» o centro hotspot.
  Si chiarisce, in questo modo, un aspetto non precisato dal Protocollo ovvero che in territorio albanese si svolgeranno anche le operazioni di frontiera (cosiddette screening), successive allo sbarco e necessarie per assicurare il primo soccorso e l'identificazione dei migranti, nonché per fornire loro informazioni sul diritto di asilo e individuare caso per caso la procedura coercitiva (di asilo o rimpatrio) applicabile.
  Il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certificaPag. 222 la qualità di richiedente protezione internazionale mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dal comma 1 può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture.
  Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  Per quanto attiene ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane. In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti.
  Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile.
  Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello status di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
  Viene espressamente precisato che, per le procedure previste dalle già menzionate disposizioni, sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. Il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore.
  L'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti. Per quanto riguarda i loro compiti, i responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. L'articolo 6 reca infine le disposizioni finanziarie.
  Il Protocollo potrà produrre effetti degni di nota: da un lato disincentivare le partenze illegali (e dunque indebolire parzialmente le reti di trafficanti), dall'altro proporre un modello ben definito di collaborazione con Paesi terzi. Tale ipotesi, accompagnata da una più coerente e decisa azione europea in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i paesi di origine, può rappresentare uno strumento ulteriore nella gestione dei flussi migratori, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia.
  La gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non prefigura una fuga dalle responsabilità dell'Italia per l'accoglienza ed il rimpatrio dei migranti, ma prevede espressamente la giurisdizione italiana nei siti di sbarco e detenzione concessi dall'Albania: di conseguenza, non vi è un trasferimento della responsabilità per l'accoglienzaPag. 223 e il rimpatrio dei migranti in capo al Paese terzo (Albania), diversamente da quanto prevede ad esempio l'accordo del Regno Unito con il Ruanda.
  La giurisdizione italiana sui centri albanesi comporta l'applicazione alle persone ivi condotte delle ordinarie norme italiane ed unionali sull'immigrazione e sull'asilo. Secondo il Protocollo, infatti, i centri e le procedure in Albania saranno gestiti «secondo la pertinente normativa interna ed europea» e le controversie saranno «sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana» ed inoltre, avvocati, ONG e agenzie UE potranno accedere ai due centri, al fine di prestare consulenza e assistenza ai richiedenti asilo e, così, assicurare il diritto di difesa.
  Annuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, motivandolo con l'inadeguatezza delle soluzioni delineate dal Protocollo e dall'estrema scarsità di risorse che sono previste per la sua attuazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
C. 1585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, riferisce che la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come «Convenzione sull'Aria», è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, il provvedimento costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico. Alla Convenzione hanno fatto seguito una serie di Protocolli attuativi, che definiscono impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissano regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.
  Ricorda che uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Esso ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie. Il testo prevede limiti alle emissioni, differenziati per singolo Paese nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e di attività zootecniche. Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni ad alle polveri sottili (il materiale particolato PM2,5) e aggiornare gli allegati tecnici.
  A livello di Unione europea, gli impegni di cui al Protocollo del 1999 sono stati recepiti dalla direttiva 2001/81/CE, poi sostituita dalla direttiva (UE) 2016/2284 (cd. Direttiva NEC – National Emission Ceilings), concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che l'Italia ha provveduto a recepire con il decreto legislativo n. 81 del 2018. Mi preme pertanto rilevare che, nonostante non abbia ancora proceduto alla Pag. 224ratifica del Protocollo di Göteborg, il nostro Paese può già contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da questo strumento internazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.
  Venendo ad illustrare brevemente il contenuto degli atti oggetto di ratifica, il Protocollo – che si compone di 19 articoli e di nove allegati – persegue l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie (art. 2), portandole al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I.
  Gli obblighi principali per le Parti contraenti (articolo 3) concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili.
  L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.
  Sottolinea che ulteriori disposizioni riguardano:

   gli obblighi di informazione al pubblico (articolo 5), comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo;

   l'adozione di strategie e politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

   l'impegno a favorire ricerca e cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni;

   l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.

  L'Emendamento, per parte sua, estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM2,5; aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il cosiddetto Black Carbon (BC).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 225

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.30.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, accogliendo una richiesta della deputata Scutellà, sospende i lavori per consentire una valutazione della proposta di documento Proposta di direttiva, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, del Consiglio sui prezzi di trasferimento, il cui esame è stato anticipato alla seduta odierna.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Atto n. 108.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, comunica che la richiesta di parere sull'atto in esame, il cui termine è fissato per il 31 gennaio, non è corredata dal previsto parere della Conferenza unificata; la Commissione non sarà pertanto chiamata a pronunciarsi sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere in tal senso.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame deriva dal combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di emanare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.
  Si tratta di un decreto legislativo correttivo del vigente decreto legislativo n. 259 del 2003, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. 207 del 2021, relativo alle comunicazioni elettroniche.
  Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che «le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto.
  La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn.19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
  L'articolo 1, nei commi da 1 a 7, reca un corposo pacchetto di modificazioni testuali, in larga parte di carattere manutentivo, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
  Più in dettaglio, all'articolo 1 del citato codice, in tema di ambito di applicazione: al comma 1, lettera c), viene soppressa la parola «servizi», sicché il codice medesimo si applica alle reti private ma non anche ai servizi meramente privati; al comma 2, lettera b), in materia di esclusioni dall'ambito di applicazione, viene soppresso il riferimento espresso alle radio e alle TV digitali, restando chiarito che queste ultime sono ricomprese nell'ambito di applicazione del codice; al comma 7, il riferimento al decreto-legge n. 22 del 2021 è completato con la legge di conversione (n. 55 del 2021).
  All'articolo 2 del citato codice, in tema di definizioni, sono apportate 18 modifiche, le principali delle quali sono: la menzione espressa delle torri come infrastruttura fisicaPag. 226 delle comunicazioni elettroniche (articolo 2, comma 1, lettera b)). La novella è volta a prendere atto degli sviluppi produttivi e di mercato e ha riflessi applicativi essenzialmente sull'articolo 43 del medesimo codice, in tema di disciplina dell'esame, da parte delle competenti autorità, delle domande d'installazione delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche (rimanda anche all'articolo 1, commi da 17 a 20).
  L'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto correttivo è volto proprio a sostituire – ovunque ricorra nell'articolo 11 – la parola «dichiarazione» con «segnalazione», onde richiamare esplicitamente il regime giuridico della SCIA. Analogamente, la parola «notifica» presente nel comma 9 dell'articolo 11 viene sostituita con «segnalazione»; così anche la parola «istanza», presente nel comma 10. La segnalazione deve essere conforme al modulo presente nell'allegato 13-bis al decreto (e non più nell'allegato 14).
  L'articolo 1, comma 9, dello schema apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, attinente alla sperimentazione nelle comunicazioni elettroniche, in particolare riproponendo la sostituzione di «dichiarazione» con «segnalazione» e raddoppiando i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione all'impresa segnalante. In dettaglio, è allungato da 2 a 4 settimane il periodo per dare la numerazione e da 4 a 8 settimane il periodo per assegnare le frequenze.
  Il comma 10 modifica, a sua volta, l'articolo 13 del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cybersicurezza ma anche quello dell'AGCOM.
  L'articolo 1, nei commi da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di ingresso nel mercato e diffusione (vale a dire agli articoli da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche.
  All'articolo 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all'allegato 12, che viene anch'esso modificato.
  All'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito nel senso di prevedere che l'autorizzazione all'installazione di una rete pubblica comprende la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per l'installazione (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'articolo 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'installazione di infrastrutture è soggetta a vera e propria autorizzazione amministrativa, sia pure con la procedura del silenzio-assenso).
  All'articolo 44 risulta sostituito interamente il comma 2, in virtù del quale ora l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di tale portale l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il comma 11 dell'articolo 44 è novellato, prevedendo l'obbligatoria comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici.
  All'articolo 45, in tema di procedure semplificate per impianti minori e di tipologia particolare, sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta.
  Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nei mesi di maggio e giugno 2023, ha indetto una pubblica consultazione sui temi oggetto di revisione del codice delle comunicazioni elettroniche. A detta consultazione hanno partecipato numerosi operatori di mercato, stakeholder associativi ed esponenti accademici. La sintesi di detta consultazione è disponibile sul sito internet Pag. 227istituzionale del MIMIT. Alcuni contenuti emersi nella consultazione sono riscontrati nel testo dell'atto in esame, mentre ad altri non è stato dato riscontro.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE.
Atto n. 109.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo. Non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che, a due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive.
  Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.
  In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.
  Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.
  Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Unione europea nel 2010, le parole «persone con disabilità» in luogo di «persone diversamente abili».
  I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808.
  Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.
  Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e trasparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso Pag. 228di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).
  Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli stakeholders.
  Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta (articolo 55).
  Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi media (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista.
  Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione originale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.
  Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-bis, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.
  Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-bis, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui media audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.
  L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 229

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.
COM(2023) 529 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizione informale della dottoressa Paola Fico, Responsabile Regolamentazione Italia per il Gruppo Borsa Italiana, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.