CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1633, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi.
  Con esclusivo riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini.
  Il comma 2 e il comma 3, lettera b), recano una duplice proroga – al 31 dicembre 2024 – in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 3, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  La relazione illustrativa allegata al presente decreto-legge evidenzia la necessità di tale proroga al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'interno – già autorizzate con apposito decreto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – per unità di personale non dirigenziale di cui 150 di Area dei funzionari e 50 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.Pag. 171
  Il comma 6 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
  Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 sino al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.
  Il comma 8, lettera a), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.
  Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR.
  Il comma 8, lettera b), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.
  Il comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Le lettere b) e c) del comma 9 prorogano il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.
  Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.
  Il comma 11 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450), alle Commissioni tributarie (60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40).
  Il comma 12 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato.
  Il comma 13 proroga al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.Pag. 172
  Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.
  Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.
  Il comma 16 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il successivo comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che le novelle di cui al comma 16 sono intese a consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le necessarie attività di verifica della sussistenza dei rapporti di lavoro in determinati periodi temporali e di evitare le forme di contenzioso inerenti alla mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali.
  Il comma 18 consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.
  Il comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2024.
  Il comma 20 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
  Il comma 22 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
  L'articolo 2, al comma 3, differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.
  Il comma 4, lettera a) proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionalePag. 173 dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.
  I commi 7 e 8 destinano risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19.
  L'articolo 4, comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
  Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.
  Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
  L'articolo 5, comma 2, alla lettera a) proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.
  L'articolo 6, al comma 3, prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).
  Il comma 6 estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette «143».Pag. 174
  Il comma 7, lettera a), proroga (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.
  Il comma 8 consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'anno accademico 2023/2024, anche per l'anno accademico 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.
  L'articolo 8, comma 2, proroga di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti.
  Inoltre, prevede anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 11 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).
  Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.
  L'articolo 18, commi da 1 a 3, introduce modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza. Si tratta di funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni riguardanti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.
  Il comma 4 destina, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al finanziamento dell'attività dei patronati prevista nell'ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023 – in particolare, come sottolineato nella relazione illustrativa, ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica previste dall'articolo 4, commi 1 e 4, di tale decreto-legge – le risorse ammontanti a cinque milioni di euro già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2020) per l'attività degli istituti medesimi nell'ambito del reddito e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge in oggetto, la disposizione in commento interviene, quindi, sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell'aggiornamento e dell'efficientamento del sistema.
  La disposizione in commento prevede, poi, che le modalità ed i criteri di ripartizione siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da Pag. 175adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
  L'articolo 19, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS).
  Il comma 2 proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Dario GIAGONI (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1587, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
  Rileva, in premessa, che l'intesa in oggetto regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. Nello specifico l'Accordo sostituisce tutti gli accordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea (Unione) con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo. L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo UE in materia di aviazione con un partner della regione del Golfo e fa parte del processo definito nella comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.
  L'accordo è composto da 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.
  L'accordo copre tre principali aree di cooperazione: cooperazione economica; cooperazione in campo normativo (sicurezza dell'aviazione, protezione della navigazione aerea e gestione del traffico); norme istituzionali (gestione e attuazione).
  Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, assume rilievo, nell'ambito della cooperazione in campo normativo, l'articolo 20 che reca disposizioni di protezione sociale del lavoro, prevedendo, tra l'altro, l'impegno delle parti a rispettare e promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale di tale organizzazione (e quindi anche attraverso attività mirate a valutare l'efficacia delle azioni intraprese) e cooperandoPag. 176 sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
C. 1588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Immacolata ZURZOLO (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1588, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
  Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.
  L'Accordo è composto di 16 articoli, tra cui, quanto alle competenze della XI Commissione, assumono rilievo: l'articolo 5, relativo alla responsabilità dell'EASO per atti o omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statutario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni; l'articolo 10, che accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne; l'articolo 11, che regola le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO; gli articoli 12, 13 e 14, che dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale, stabilendo la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO (FDI), presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1589, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.
  Rileva, in premessa, che l'Accordo in esame regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. In particolare, l'Accordo mira: all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea (Unione) e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata, quali: sicurezza aerea; protezione; diritti dei passeggeri; gestione del traffico aereo; regolamentazione economica; ambiente e rumore; tutela dei consumatori; aspetti sociali; non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.
  L'accordo copre le seguenti tre principali aree di cooperazione: norme economiche; cooperazione regolamentare (comprese la sicurezza aerea, la protezione del trasporto aereo e la gestione del traffico aereo, l'ambiente, la tutela dei consumatori e gli aspetti sociali); norme istituzionali (gestione e attuazione).
  L'accordo si compone di 31 articoli e di due allegati.
  Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, assume rilievo, nell'ambito della cooperazione in campo normativo, l'articolo 21 che regola gli aspetti sociali, di cui all'allegato II, parte G. Si prevede, tra l'altro, che le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1620, che prevede la ratifica e l'esecuzione del ProtocolloPag. 178 Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
  Rileva preliminarmente che il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995, che, nel coprire tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, da quelli politici a quelli economici, scientifici e culturali e migratori, sottolinea la comune volontà dei due Paesi di favorire la costruzione dell'Europa, nonché il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione europea. Tale trattato, all'articolo 19, impegna i due Paesi ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana».
  Segnala, inoltre, che Albania e Italia sono legate dalla comune appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo.
  Il Protocollo in esame è composto da 14 articoli e due allegati. L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel Protocollo.
  L'articolo 2 ne esplicita le finalità.
  L'articolo 3 disciplina la concessione in uso gratuito al Governo della Repubblica Italiana di alcune aree di proprietà dello Stato albanese nel territorio albanese, individuate nell'allegato 1 al Protocollo.
  Gli articoli 4 e 5 recano la disciplina relativa alle strutture realizzate su tali aree. L'articolo 6 concerne le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree.
  L'articolo 7 prevede alcune facilitazioni per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto.
  L'articolo 8 disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e le modalità di svolgimento dei trasferimenti dei migranti tra le due aree concesse all'Italia nel territorio albanese.
  L'articolo 9 contiene disposizioni relative al periodo di permanenza massima dei migranti.
  L'articolo 10 e il connesso Allegato 2 recano la regolazione degli oneri e delle spese.
  L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo.
  L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi.
  L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo.
  Infine, l'articolo 14 prevede la risoluzione in via amichevole delle eventuali controversie interpretative e applicative sul Protocollo e sulle intese.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 1620, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma: Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.
  Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.
  Il comma 8 prevede l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano.Pag. 179
  L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane.
  Quanto ai profili di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 5, al comma 8, primo periodo, stabilisce che – per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del presente disegno di legge – il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo.
  Secondo il comma 8, secondo periodo, il Ministero della salute procede al reclutamento del personale in questione mediante: indizione di appositi concorsi pubblici (senza necessità di previo esperimento delle procedure di mobilità, secondo quanto disposto dal periodo precedente); utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche; procedure di mobilità (indicate solo per il personale dirigenziale).
  Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando.
  Il comma 9 dispone che, nelle specifiche aree demaniali individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 28 unità di personale utili al completamento della propria dotazione organica. Le assunzioni sono a valere sul proprio finanziamento corrente e sono effettuate mediante l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità di personale già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato.
  Il comma 10 prevede il regime del trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, rinviando alla disciplina di cui alla legge n. 145 del 2016 e, quanto al regime assicurativo, al trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del d.P.R. n. 18 del 1967. Si dispone inoltre l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni regolate dal comma in esame.
  L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.
  L'articolo 7 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo sbagliato ricondurre le complesse questioni dei fenomeni migratori, in relazione ai quali si consumano quotidianamente delle tragedie umane, ad accordi bilaterali che, nell'operare una sorta di esternalizzazione nella gestione di tali problematiche, peraltro concentrandosi esclusivamente su forme di collaborazione di carattere economico o in altri ambiti, rischiano di determinare differenziazioni tra Paesi, senza affrontare in modo organico le questioni in gioco.
  Fa notare, peraltro, che le recenti dichiarazioni del Primo Ministro albanese hanno di fatto ridimensionato la portata dell'accordo in questione.

  Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che l'Accordo in esame sia inutile e oneroso per la collettività e non risolva i problemi connessi alla gestione dei fenomeni migratori.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo Pag. 180sulla proposta di parere del relatore, facendo notare che con l'Accordo in esame si rischia di procedere ad una sorta di delocalizzazione di vite umane, facendo rientrare la questione complessa dei fenomeni migratori in processi di semplificazione negativi, che tendono a rappresentare il migrante come un male assoluto.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi, recante norme per la valorizzazione della castanicoltura, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Quanto al contenuto del provvedimento, composto da 18 articoli suddivisi in 5 Capi, per quanto concerne le norme che possono presentare un'attinenza con le competenze della Commissione, si rileva che l'articolo 1 stabilisce le finalità, i princìpi e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano di settore della filiera castanicola, inteso come strumento nazionale programmatico strategico del settore castanicolo, stabilendo tra gli interventi individuati prioritariamente da tale Piano l'istituzione di una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura nonché la previsione di forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Tavolo di filiera per la frutta in guscio, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne e l'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill, mentre l'articolo 8 istituisce il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola.
  L'articolo 9 istituisce i Centri regionali per la conservazione, la premoltiplicazione e il controllo genetico e sanitario del castagno.
  L'articolo 10 prevede interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola, stabilendo, tra l'altro, l'adozione di misure di aiuti forfettari all'avviamento di attività imprenditoriali da parte dei giovani agricoltori interessati alla tutela, alla valorizzazione e alla coltivazione dei castagneti.
  L'articolo 11 interviene in materia di criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, mentre l'articolo 12 interviene in tema di lotta alle fitopatie del castagno.Pag. 181
  L'articolo 13 prevede interventi per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, mentre l'articolo 14 prevede il riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza.
  L'articolo 15 interviene in tema di qualità delle produzioni e marchi, mentre l'articolo 16 riguarda le sanzioni e i controlli.
  L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 18 prevede che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

  Walter RIZZETTO (FDI), presidente, ricordato che è stata prospettata dal relatore e condivisa dai gruppi la necessità di un approfondimento istruttorio, con particolare riferimento agli oneri finanziari recati dal provvedimento e alla relativa copertura finanziaria, e rilevato che non risultano allo stato novità significative su tale tema, ritiene opportuno che sia valutata nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto come successivo punto dell'ordine del giorno della giornata odierna, la possibilità di uno slittamento di una settimana della calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 22 gennaio 2024.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 17 gennaio 2024.

Audizione del professor Fabrizio D'Ascenzo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 38).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

Audizione dell'avvocato Gabriele Fava, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 39).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.55.