CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 54

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Parere alle Commissioni I e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Sottolinea preliminarmente che gli oneri derivanti dall'accordo con l'Albania sono ascritti in alcuni casi al Protocollo e in altri casi a una corrispondente disposizione attuativa del disegno di legge, rendendo con ciò poco leggibile il quadro delle spese ascrivibili ai singoli interventi. Analogamente, il prospetto riepilogativo ascrive, a volte, gli oneri a disposizioni diverse rispetto a quelle cui la relazione tecnica ascrive effetti.
  Nel rinviare per una valutazione esaustiva dei profili finanziari del provvedimento all'apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, in relazione agli articoli 3, 11 e 13 del Protocollo e all'allegato 1 del Protocollo medesimo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame stabiliscono che la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree ovvero i beni immobili di proprietà demaniale individuati dall'Allegato 1 del Protocollo, ovvero l'area di Shengjin e l'area di Gjader. Le aree, come stabilito all'articolo 3 del Protocollo, sono concesse a titolo gratuito per tutta la durata del Protocollo e al termine, come stabilito all'articolo 11 del Protocollo stesso, la Parte italiana dovrà restituire le aree e allontanare tutti i migranti dal territorio albanese. Osserva che viene inoltre previsto, all'articolo 13 del Protocollo, che quest'ultimo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando – con particolare riferimento all'obbligo di allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del Protocollo – che si tratta di una disposizione ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo, che disciplinano trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito alla concessione e alla restituzione delle aree, mentre in merito all'obbligo di allontanare i migranti alla scadenza del Protocollo ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'allontanamentoPag. 55 di tutti i migranti all'atto della cessazione del Protocollo possa avvenire con modalità tali da assicurare – attraverso, ad esempio, una tempestiva programmazione dei rientri e il contestuale progressivo esaurimento dei nuovi arrivi – che non si verifichino aggravi di oneri rispetto a quelli previsti per i trasferimenti ordinari nel corso della durata del Protocollo. Con specifico riferimento alla durata del Protocollo, evidenzia che gli oneri derivanti dalle attività previste dallo stesso – quali, ad esempio, la realizzazione delle strutture di accoglienza dei migranti, la manutenzione e la gestione delle stesse di cui all'articolo 4 del Protocollo ed una serie di oneri di funzionamento – stimati dalla relazione tecnica ed esposti nel prospetto riepilogativo sono quantificati limitatamente al periodo 2024-2028, quindi solamente per il periodo di 5 anni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 6, comma 7, del disegno di legge di ratifica dispone che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Alla luce di quanto sopra, rileva che andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviano a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero, per regola, essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.
  Relativamente agli articoli 4, 5 e 9 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme del Protocollo in esame stabiliscono che la Parte italiana può realizzare nelle aree individuate nel territorio albanese le strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti, stabilendo inoltre che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese non potrà essere superiore a 3.000. Osserva che le autorità albanesi consentiranno l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture citate solo al fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse.
  Sono inoltre individuate le attività le cui spese sono a carico della Parte italiana, quali ad esempio: all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Protocollo, la realizzazione e la gestione delle strutture; all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo, i trasferimenti dei migranti da e per le strutture, all'articolo 4, paragrafo 4, del Protocollo, i mezzi per l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio dell'Albania; all'articolo 4, paragrafo 5, del Protocollo, l'allestimento di una o più strutture d'ingresso; all'articolo 4, paragrafo 6, del Protocollo, l'istituzione delle strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari; infine, all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, del Protocollo, il rimborso dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese, in caso di particolari esigenze sanitarie che non possono essere soddisfatte dalle strutture sanitarie istituite dalla Parte italiana ed altre. In proposito, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica espone dettagliatamente l'insieme delle varie voci di costo che potrebbero derivare dall'attuazione delle norme del Protocollo ora in esame, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Relativamente a talune voci di spesa ritiene tuttavia necessario acquisire ulteriori elementi. In particolare, con riferimento alla realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture, nonché alle esigenze di mezzi ed equipaggiamenti – con particolare riferimento al nolo di navi – la relazione tecnica riporta un elenco delle spese senza esplicitare i dati e i parametri alla base della loro stima, affermando che la stessa è effettuata sulla base dei sopralluoghi e in considerazione dei costi storici relativi ad analoghe infrastrutture. In proposito, rileva che andrebbero acquisiti dati più specifici volti a consentire la verifica parlamentare delle quantificazioni.
  In relazione all'articolo 6 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenziaPag. 56 preliminarmente che la norma disciplina la ripartizione delle competenze tra le autorità albanesi ed italiane in materia di ordine e sicurezza all'interno e all'esterno delle aree previste dal Protocollo, disponendo – ai paragrafi da 1 a 4 – che le prime siano responsabili con riguardo al perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti che si svolgono in territorio albanese, mentre le seconde sono tenute ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree e – al paragrafo 5 – a mantenere all'interno i migranti ivi trattenuti laddove, nel caso di loro uscita non autorizzata, le autorità albanesi – al paragrafo 6 – provvederanno a ricondurli all'interno delle aree con costi a carico della Parte italiana, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo. Osserva che le autorità italiane sono tenute, in base a quanto previsto dal paragrafo 7, a sostenere altresì ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti nelle aree. È infine prevista, al paragrafo 8, l'immunità della documentazione ufficiale detenuta dalle autorità italiane e dal personale italiano rispetto a sequestro o misure analoghe da parte delle autorità albanesi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito alle norme di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 8, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica. Rileva che in merito al paragrafo 6 la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri, di natura eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge, comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica, la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.
  In riferimento all'articolo 7 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma – ai paragrafi da 1 a 10 – reca la disciplina concernente l'impiego del personale italiano in Albania per le finalità del Protocollo medesimo. In particolare, viene previsto – al paragrafo 3 – che le condizioni di lavoro del suddetto personale vengano regolate esclusivamente dalla normativa italiana e che le relative retribuzioni restino esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese. Per le cure urgenti, il medesimo personale – in base a quanto stabilito dal paragrafo 7 – può accedere alle strutture sanitarie albanesi, con costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana. Al riguardo, evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione, relativi ai costi di missione, viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, riferiti all'impiego di personale interforze facente capo al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia, con specifico riguardo a quello del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e al Ministero della salute, nonché alle polizze assicurative sanitarie da stipulare in favore del medesimo personale impiegato in Albania per le esigenze del Protocollo, sono quantificati dalla relazione tecnica in esame, in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascun anno del quinquennio 2025-2028. Tali importi corrispondono a quelli degli oneri individuati, in termini valutati, per le medesime finalità dal comma 10 dell'articolo 5 del disegno di legge, a loro volta contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del medesimo disegno di legge. Al riguardo, nel ribadire quanto già osservato in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo del provvedimento in esame, non ha osservazioni Pag. 57da formulare in merito alla quantificazione dei suddetti importi che si possono considerare confermati e verificati alla luce dei dati e dei parametri a tal fine forniti dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni da formulare, altresì, con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo – ovvero i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 – concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle relative disposizioni confermate dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 8 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma, ai paragrafi 1 e 2, disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Viene altresì previsto, al paragrafo 3, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, il rimborso alle autorità albanesi dei costi relativi all'impiego di mezzi e personale albanese. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse riferite dalla relazione tecnica. Osserva, in merito al paragrafo 3, che la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.
  Rispetto all'articolo 10 del Protocollo e all'Allegato 2 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme stabiliscono l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2. Osserva che l'articolo 6, comma 3, del disegno di legge valuta gli oneri riferiti all'articolo 10 del Protocollo in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Rileva che la relazione tecnica non indica, neppure in via indiretta o per rinvio, le stime poste alla base della quantificazione del Fondo, né espone valutazioni circa l'idoneità delle somme previste a coprire i rimborsi che l'Italia dovrà versare, limitandosi a ripercorrere gli stanziamenti previsti dalle norme e ad esporne gli effetti finanziari sul primo esercizio di vigenza. Detti rimborsi, al sussistere delle circostanze che vi danno diritto, costituiscono per l'Italia un obbligo internazionale che non risulta limitato all'entità dello stanziamento o oggetto di negoziazione fra le Parti, ma è solamente oggetto di accertamento dei presupposti e di verifica delle pretese risarcitorie. Nel rinviare, pertanto, a quanto già osservato in merito alle disposizioni del Protocollo che prevedono oneri a carico del Fondo – ovvero gli articoli 4, paragrafo 9, 6, paragrafo 6, 8, paragrafo 3 e 12, paragrafo 2 –, e le cui relazioni tecniche rinviano a quantificazioni, in effetti non presenti, riferite all'articolo 10 del Protocollo, conferma la necessità di acquisire ulteriori elementi circa le stime che hanno condotto a ritenere l'importo fissato nel Protocollo idoneo per fronteggiare i rimborsi.
  Con riguardo all'articolo 12 del Protocollo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma al paragrafo 1 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave dal proprio personale inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Viene inoltre previsto, al paragrafo 2, che la Parte italiana sostenga gli eventuali oneri processuali e risarcitori Pag. 58in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del Protocollo. In merito al paragrafo 2, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia, ovvero nell'ambito delle dotazioni del Fondo per il rimborso spese, previsto dalla Sezione B dell'Allegato 2 la cui costituzione, in virtù dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge comporta oneri valutati in 28 milioni di euro per il 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tanto premesso, rileva che poiché, contrariamente a quanto riferito dalla relazione tecnica la stessa non reca alcuna quantificazione dei suddetti oneri nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari dell'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo, appare necessario acquisire elementi di stima circa gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, i cui oneri non risultano necessariamente contenuti nel limite delle disponibilità ma hanno carattere di spese obbligatorie.
  Passando quindi alle disposizioni del disegno di legge di ratifica, in relazione all'articolo 3, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative finalizzate all'esecuzione del Protocollo. In particolare, il prefetto e il questore di Roma sono individuati – al comma 1, rispettivamente, lettere a), b) e c) – come autorità di riferimento per i provvedimenti di rispettiva competenza e la questura di Roma quale struttura responsabile per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate. Inoltre, il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio è indicato – al comma 1, lettera h) – quale autorità competente per i provvedimenti del provveditore dell'amministrazione penitenziaria. La relazione tecnica riferisce che tali disposizioni non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente. Osserva che, al comma 1, lettera d), vengono, altresì, indicate come competenti fino a cinque nuove apposite sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in merito alle quali la relazione tecnica stima oneri per servizi di interpretariato – in 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 –, per i gettoni di presenza – 1 milione di euro per il 2024 e 1,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 – e per i costi di gestione dei nuovi collegi – 570.000 euro per il 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera d) sono riportati sul prospetto riepilogativo in corrispondenza dell'articolo 3 del Protocollo, che non sembra disciplinare direttamente la suddetta fattispecie, ma il mero utilizzo di alcune aree in territorio albanese, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri sottostanti la stima di tali importi. Tanto premesso, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni di quanto dianzi evidenziato e di fornire gli ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la stima dei suddetti importi. Osserva che vengono, altresì, indicate le seguenti strutture di nuova istituzione: al comma 1, lettera e), un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma; al comma 1, lettera f), un nucleo di polizia giudiziaria; al comma 1, lettera g), uno di polizia penitenziaria; infine, al comma 1, lettera i), uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera operanti in territorio albanese. Con riguardo agli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni, la relazione tecnica rinvia a quanto dalla stessa riferito in merito a specifiche disposizioni del Protocollo e del disegno di legge, rendendo in tal modo più complessa la ricostruzione degli oneri ascrivibili a ciascun intervento. Rileva che viene, altresì, previsto che nelle aree e nelle strutture in territorio albanese individuate dal Protocollo per le finalità dello stesso possano essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di Pag. 59altri Stati membri dell'Unione europea, anche – in base al comma 2 – a seguito di operazioni di soccorso e che, ai sensi del comma 3, le medesime aree sono equiparate, a tal fine, alle zone di frontiera o di transito. Con riguardo alle disposizioni da ultimo citate non ha osservazioni da formulare, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle stesse e la relativa neutralità finanziaria.
  Relativamente all'articolo 3, commi da 4 a 8, del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme, di cui al comma 4, equiparano le strutture da realizzare nel territorio albanese – in particolare, il sito portuale di Shengjin (punto A), struttura per l'arrivo dei migranti, e il sito di Gjader (punto B), struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle previste per il rimpatrio – ai centri di prima accoglienza e ai centri di permanenza per i rimpatri previsti dalla normativa italiana, in particolare dal testo unico sull'immigrazione. Osserva che, al comma 5, si prevede, inoltre, il rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti e, al comma 6, la disciplina del trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure di richiedente protezione internazionale, nonché, al comma 7, l'autorizzazione alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, con alcune eccezioni e, al comma 8, l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano in esecuzione del Protocollo. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che, in merito al comma 6, la relazione tecnica precisa che, oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo. Con riferimento al comma 5, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti è già prevista a legislazione vigente e gli adattamenti introdotti non comportano modifiche nei sistemi informatici. In relazione ai commi 4, 7 e 8, la relazione tecnica afferma che non comportano oneri in quanto di natura ordinamentale. In proposito non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che l'articolo 4 del disegno di legge ai commi da 1 a 5 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane per le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti nelle aree individuate dal Protocollo in territorio albanese. In particolare, al comma 2 viene previsto il ricorso a modalità di trasmissione telematica delle documentazioni afferenti ai suddetti procedimenti e, al comma 3, che il diritto di conferire con il difensore venga esercitato con modalità audiovisive da remoto. Al comma 5, viene altresì previsto che il difensore partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con modalità audiovisive da remoto e, quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree previste per le finalità del Protocollo in territorio albanese, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura, comunque, non superiore a euro 500. La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dall'articolo con riguardo alle seguenti disposizioni. Con riferimento all'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze processuali in virtù del comma 1, i relativi oneri sono stimati, per quelli da realizzare in Italia, in euro 420.000 per il 2024 e in euro 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, Pag. 60per la parte corrente, e per gli interventi da realizzare in Albania in complessivi euro 1.080.000 per il 2024, per le spese in conto capitale. Con riferimento, invece, al complessivo ricorso a modalità telematiche per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo gli oneri sono quantificati in euro 1.550.000 per il 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale intervento di spesa è qualificato di parte corrente. In merito alle spese per la difesa in giudizio civile e penale dello straniero beneficiario di patrocinio gratuito a spese dello Stato, di cui al comma 5, le relative spese sono stimate in euro 3.240.000 per il 2024 e in euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, premesso che, come già osservato in merito all'articolo 3, gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni sono riportati nel prospetto riepilogativo in corrispondenza di altre norme, ai commi 1, lettera b), 2 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge, pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri, ritiene opportuno che vengano evidenziate le ragioni sottostanti la diversa qualificazione delle spese di parte corrente e di conto capitale per gli interventi infrastrutturali da realizzare in Italia, attributi alla spesa di parte corrente, e in Albania, qualificati come spesa in conto capitale, ai sensi del comma 1, e per quelli necessari per assicurare lo svolgimento con modalità telematiche dei procedimenti amministrativi e processuali derivanti dall'articolo, qualificati di parte corrente. Osserva, inoltre, che mentre il testo del comma 5 limita il rimborso delle spese per patrocinio gratuito a spese dello Stato a quelle sostenute dal solo avvocato del migrante, la relazione tecnica quantifica il relativo onere anche con riferimento alle attività dell'interprete. Tanto premesso, rileva l'opportunità di valutare l'integrazione del testo della norma al fine di ricomprendere nella stessa anche le fattispecie d'onere relative all'impiego dell'interprete; ciò allo scopo di renderla coerente con la prospettazione dei relativi effetti finanziari come prudenzialmente considerati dalla relazione tecnica.
  Ai commi da 6 a 18, viene, altresì, disciplinata la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trovi nelle aree previste dal Protocollo in territorio albanese e vi commetta un delitto. In tal caso viene previsto che l'indagato possa essere sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, con trasferimento in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate in Albania dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per le finalità di tale disposizione, la relazione tecnica riferisce che si rende necessaria la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese il cui onere, qualificato di parte corrente, viene dalla stessa quantificato in euro 1.892.086 per il 2024 e in euro 3.784.173 «annui». Anche in tal caso tali importi sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riferimento all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame che rinvia per relationem all'articolo 4 del Protocollo. Al riguardo, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti, rileva l'opportunità di chiarire la ragione della qualificazione di tale spesa come di parte corrente, laddove in considerazione dei dati forniti dalla stessa relazione tecnica, tale intervento di spesa sembrerebbe possedere prevalentemente natura di parte capitale.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni organizzative finalizzate all'attuazione del Protocollo di competenza del Ministero dell'interno quali l'istituzione di un responsabile italiano per ciascuna delle due aree in territorio albanese individuate dal medesimo Protocollo al comma 1 e l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della questura di Roma, come specificato al comma 2 del Protocollo. Sul punto, la relazione tecnica afferma che le suddette disposizioni possiedono carattere ordinamentale e che gli oneri relativi al Pag. 61comma 1 sono stati considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo e rientrano, pertanto, nei complessivi oneri per spese di missione di cui al comma 10, i cui effetti finanziari sono altresì ascritti sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge. Sul punto, preso atto di quanto testé riferito dalla relazione tecnica, nel ribadire quanto già osservato, in riferimento a precedenti disposizioni, in merito alle peculiari modalità redazionali che caratterizzano la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, ritiene comunque opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito agli oneri concernenti le generali attività di coordinamento svolte dal nucleo di cui viene disposta l'istituzione in virtù del comma 2. Ciò in quanto la relazione tecnica del presente articolo rinvia alla relazione tecnica dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, ma quest'ultima non sembra esporre le attività di coordinamento fra quelle calcolate. Le norme recano, altresì, le seguenti autorizzazioni all'assunzione di personale per finalità attuative del Protocollo: al comma 3, di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale presso il Ministero dell'interno; al comma 4, di 10 funzionari presso il Ministero della giustizia, Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria; al comma 5, di 18 funzionari e 30 assistenti dell'amministrazione giudiziaria; al comma 8, di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e 6 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della salute per le esigenze dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera istituito in territorio albanese. Al comma 6, viene disposto, inoltre, un incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria per un numero di 10 magistrati. Le disposizioni in parola recano, altresì, le pertinenti autorizzazioni di spesa relative agli oneri retributivi – comprensivi, nel caso del comma 3, anche di quelli riferiti alle spese per lavoro straordinario e buoni pasto –, a quelli correlati allo svolgimento delle procedure di reclutamento concorsuale e alle spese di funzionamento. Inoltre, al comma 9, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 28 unità complessive di personale di varie qualifiche dirigenziali e non, nell'ambito di uno specifico limite di spesa individuato dalla medesima disposizione che tiene conto degli oneri retributivi, di quelli di reclutamento concorsuale e di funzionamento. Al riguardo, pur preso atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi autorizzati o indicati come limiti di spesa dalle suddette disposizioni con specifico riferimento agli oneri retributivi del personale oggetto di assunzione, in merito ai commi 3, 4, 8 ritiene che andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione degli importi indicati per far fronte alle spese concorsuali e alle spese di funzionamento – in tal caso anche con riguardo al comma 5-, posto che la relazione tecnica a riguardo si limita a confermarne la dimensione quantitativa.
  Infine, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e al personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo viene prevista l'applicazione anche di specifiche indennità di missione indicate dalla norma nonché della copertura assicurativa sanitaria prevista in favore del personale dell'amministrazione degli affari esteri che presti servizio all'estero. I relativi oneri, valutati in euro 29.000.000 per il 2024 e in euro 57.800.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, sono contabilizzati sul prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge, suddivisi in più righe per ciascuna categoria di personale, laddove per i profili di quantificazione dei medesimi la relazione tecnica rimanda a quanto dalla stessa riportato con riguardo all'articolo 7 del Protocollo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma – pari a Pag. 62euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni ivi previste, a euro 100.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, nonché a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, osserva che il predetto Fondo, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, presenta una dotazione iniziale di 226.852.684 euro per l'anno 2024, di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026. Ciò posto, pur considerando la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione operata per l'anno 2024 dalla lettera a) del comma 6 dell'articolo 6.
  Per quanto concerne i commi da 1 a 6 dell'articolo 6 del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'articolo 6 del disegno di legge autorizza le spese per la costruzione delle strutture e per le loro dotazioni, per il patrocinio a spese dello Stato e per la costituzione di un Fondo di garanzia sui rimborsi dovuti dalla Parte italiana. Esso, inoltre, costituisce un Fondo da ripartire per fare fronte a una pluralità di oneri di parte corrente derivanti sia dal Protocollo sia dal disegno di legge di ratifica. Nel rilevare, sul piano metodologico, che le autorizzazioni di spesa sono classificate in modo non sempre coincidente sia rispetto agli oneri esposti dalla relazione tecnica sia rispetto al prospetto riepilogativo, rinvia comunque per i profili di quantificazione a quanto esposto in relazione alle singole disposizioni del disegno di legge e del Protocollo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.
  In particolare, il comma 1 autorizza, alla lettera a), la spesa di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia per la realizzazione delle strutture previste nel territorio albanese e, alla lettera b), la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo oggetto di ratifica. In proposito, appare necessario precisare nel testo della predetta lettera a) che la spesa di 8 milioni di euro autorizzata in favore del Ministero della giustizia è anch'essa riferita all'anno 2024.
  Il comma 2 prevede che gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, concernenti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato e valutati in 3,24 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,48 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del successivo comma 4.
  Analogamente, il seguente comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e a quelli connessi al rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provveda ai sensi del richiamato comma 4.
  In tale quadro, il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, al fine di far fronte agli oneri derivanti dai citati commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge, nonché agli oneri di parte Pag. 63corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo. Con riferimento alla formulazione del comma 4 dell'articolo in esame rappresenta, in primo luogo, che il richiamo ivi contenuto agli oneri derivanti dall'articolo 4 sembrerebbe doversi riferire, più opportunamente, ai soli oneri riconducibili all'articolo 4 diversi da quelli riferibili al comma 5 del medesimo articolo, posto che tale ultima disposizione è già considerata nell'ambito degli oneri indicati dal comma 4 dell'articolo 6, in virtù del richiamo ivi operato al comma 2 del presente articolo.
  In proposito, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, le ulteriori disposizioni onerose contenute nell'articolo 4 potrebbero essere rinvenute: nel comma 1, cui viene associato un onere di 420.000 euro per l'anno 2024 e 625.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per le spese di locazione di spazi supplementari nel comune di Roma da destinare alla celebrazione delle udienze civili telematiche; nei commi 2 e 3, relativi alla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici per un onere quantificato in 1,55 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; nel comma 11, per le spese di funzionamento afferenti alla sezione detentiva da realizzare nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, pari a euro 1.892.087 per l'anno 2024 e a euro 3.784.173 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Sul punto, ritiene in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In secondo luogo, segnala altresì l'esigenza di verificare il richiamo – contenuto al medesimo comma 4 dell'articolo 6 – agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 10, relativi al trattamento economico e all'assistenza sanitaria dovuti al personale inviato in missione in Albania per l'attuazione del Protocollo e valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024 e in 57,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Al riguardo, si osserva, infatti, che gli effetti finanziari dell'articolo 5, comma 10, primo periodo, alla luce dei dati riportati nella relazione tecnica, costituirebbero solo una parte del più ampio aggregato delle voci di costo che la medesima relazione tecnica quantifica nel medesimo importo con riferimento all'attuazione dell'articolo 7 del Protocollo e che comprendono, oltre alle spese relative al trattamento economico e all'assistenza sanitaria del personale in missione, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio del medesimo personale.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione, anche al fine di valutare l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5 e di sopprimere, nel comma 4 dell'articolo 6, il riferimento al medesimo articolo 5, comma 10, posto che, come detto, gli oneri derivanti da tale ultima disposizione risulterebbero già assorbiti nella quantificazione riferita all'articolo 7 del Protocollo in esame.
  Fatte salve le considerazioni che precedono, fa quindi presente che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame – ad eccezione di quelli di cui al comma 9 dell'articolo 5, che, come in precedenza illustrato, risultano corredati di un'autonoma disposizione di copertura – in relazione, rispettivamente, alle spese in conto capitale e alle spese di parte corrente connesse all'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica.
  In particolare, il comma 5 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri in conto capitale derivanti dalle autorizzazioni di spesa introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1, per un ammontare complessivo di 47,68 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro; Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro; Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro; Ministero delle infrastrutturePag. 64 e dei trasporti per 1.558.267 euro; Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro; Ministero della difesa per 2.297.905 euro; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro; Ministero della cultura per 3.844.975 euro; Ministero della salute per 3.204.146 euro; Ministero del turismo per 1.967.581 euro.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che ciascuno dei menzionati accantonamenti presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, e che la somma degli importi imputati ad ognuno di essi corrisponde all'onere complessivo oggetto di copertura.
  Ciò posto, segnala tuttavia che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023, occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale previsto nel bilancio triennale 2024-2026.
  Il comma 6, lettere da a) a c), dell'articolo 6 provvede, invece, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal comma 4 del medesimo articolo, nonché dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 5, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033. In particolare, ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità:

   quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

   quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi della lettera c), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e Pag. 65424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025; Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Al riguardo, dà preliminarmente atto della piena corrispondenza tra l'importo degli oneri indicati all'alinea del comma 6 e quello risultante dalla somma delle risorse indicate alle lettere da a) a c) del medesimo comma 6.
  Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rinviare alle indicazioni fornite in merito alla copertura di cui al comma 9 dell'articolo 5, fa presente che – sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul Fondo per interventi strutturali di politica economica risultano allo stato disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Al riguardo, anche considerando l'ulteriore decremento disposto dal suddetto comma 9 dell'articolo 5, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, rammenta che, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2024, il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, ritiene nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse per l'intero arco temporale di utilizzo, con particolare riferimento agli anni successivi al 2026.
  Con riferimento alla terza modalità di copertura, segnala preliminarmente che ciascuno dei richiamati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all'ammontare delle risorse indicate all'alinea della lettera c) del comma 6 dell'articolo 6. Ciò posto, rileva tuttavia che – in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023 – occorre modificare la clausola di copertura in esame al fine di richiamare lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2024-2026.
  Con riguardo all'articolo 6, comma 7, del disegno di legge, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma stabilisce che, in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo: a sua volta, l'articolo 13 del Protocollo stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi e la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto. In proposito, come già rilevato con riguardo all'articolo 13 del Protocollo, ritiene che andrebbe confermato esplicitamente che il rinnovo del Protocollo ha carattere eventuale: ciò in quanto, per prassi, le leggi di ratifica rinviano a leggi future la copertura di oneri di carattere eventuale, e su tali clausole la Commissione Bilancio non formula osservazioni o condizioni, laddove gli oneri di carattere sufficientemente prevedibile dovrebbero per regola essere quantificati e coperti contestualmente, ossia in sede di approvazione della disposizione dalla quale essi derivano.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva infine che il comma 8 dell'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto – rectius: della presente legge –, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti dal Governo in merito alle ragioni che hanno motivato l'inserimento di tale previsione normativa, posto che il riferimento all'«immediata attuazione» del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività, anche in pendenza dell'iter parlamentare di conversione in legge.

Pag. 66

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
C. 1539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la convenzione è già stata ratificata dall'Italia e che la relazione tecnica rileva che la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente. Segnala, inoltre, che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa indicano puntualmente e molto dettagliatamente le norme nazionali volte a prevenire e contrastare il lavoro forzato, a proteggere le vittime e a collaborare con gli altri Stati. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non ha osservazioni.
  Segnala, infine, che il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, con una formulazione analoga a quella recata da altri provvedimenti di ratifica già approvati in via definitiva. Al riguardo, non formula osservazioni.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2023.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario del testo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le interlocuzioniPag. 67 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni competenti, con particolare riferimento al Ministero della salute, al fine di disporre di tutti gli elementi utili alle necessarie verifiche in ordine alle implicazioni finanziarie del testo. Chiede, pertanto, un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nel rilevare che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento rileva preliminarmente che l'articolo 1 individua il campo di applicazione della legge e, oltre a talune disposizioni di carattere ordinamentale, prevede alcune agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale.
  In particolare, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 riconduce una serie di attività di gestione degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, fra le attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma del codice civile, mentre il comma 4 riconduce una serie di ulteriori operazioni svolte dall'imprenditore fra le attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Fa presente, quindi, che il comma 3 dell'articolo 1 applica alle attività di ippicoltura le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo, mentre il comma 5 applica ai redditi delle attività di ippicoltura svolte a favore di terzi il regime delle «altre attività agricole» di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Il successivo comma 6, invece, applica alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA agevolata del 5,5 per cento, anziché quella del 22 per cento attualmente vigente. Da ultimo, il comma 7 prevede che gli operai delle imprese di ippicoltura siano considerati quali lavoratori agricoli dipendenti agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1 in misura pari a 5 milioni di euro, da intendersi in ragione d'anno, configurandoli come tetto di spesa. In proposito, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione dei predetti oneri, ai fini di una sua verifica. In questo quadro, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'IVA ridotta al 5,5 per cento, evidenzia che una recente direttiva dell'Unione europea consente agli Stati membri, al sussistere di taluni presupposti, di applicare un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5 per cento, sulla voce «equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi»: la direttiva non è stata ancora recepita. Sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio della possibilità di applicare l'IVA ridotta, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, rileva che, essendo l'esercizio finanziario 2022 concluso da tempo, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ciò posto, segnala che, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, il citato Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili reca uno stanziamento di 88.659.781 euro per l'anno 2024, 106.371.658 euro per l'anno Pag. 682025 e 268.515.522 euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il medesimo Fondo reca per l'esercizio in corso una disponibilità di circa 50,2 milioni di euro. Fermo restando quanto segnalato in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ribadisce che si pone comunque l'esigenza di acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza nell'ambito del predetto Fondo delle occorrenti disponibilità finanziarie e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle relative risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sui medesimi stanziamenti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, tenuto anche conto degli specifici rilievi formulati dal relatore, segnala la necessità di acquisire sul provvedimento in esame un'apposita relazione tecnica, sulla cui base poter svolgere una compiuta valutazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del testo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto prospettato dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la trasmissione della relazione tecnica sul testo in esame possa aver luogo nel termine di ventuno giorni, considerato che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo mese di febbraio.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame nel termine di ventuno giorni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Nel rinviare per un'analisi più ampia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, fa presente che la norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine ultimo di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica e conseguentemente proroga al 31 dicembre 2024 il termine di avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni in essere e consente al concessionario uscente, a determinate condizioni, la rimodulazione della concessione in essere, anche prolungandone la durata purché entro il limite di vent'anni. In proposito segnala che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la compatibilità con l'ordinamento unionale delle proroghe di concessione in essere e del rinvio delle procedure competitive di assegnazione delle stesse.
  Per quanto attiene all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo da ripartire tra le regioni per l'adozionePag. 69 di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e alimentato da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e da contributi posti a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, esclusi gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici già tenuti al versamento di distinti contributi in base alla normativa vigente, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, stabilito in misura pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Rileva inoltre che le norme prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra il Gestore servizi energetici – GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la disciplina delle attività necessarie all'operatività delle misure dal fondo e la copertura dei costi derivanti dalle attività di carattere gestionale ed amministrativo nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sui contributi riscossi dal GSE. A tale proposito, sarebbe opportuno, a suo avviso, avere chiarimenti circa l'imputazione al solo anno 2024 dei costi derivanti dalle attività necessarie all'operatività delle misure che, invece, parrebbero di carattere pluriennale. Evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alle norme alcun effetto sui saldi di finanza pubblica: in proposito non ha osservazioni da formulare trattandosi di utilizzi, ossia di nuove finalizzazioni di risorse. Evidenzia che la relazione tecnica reca alcuni elementi informativi circa la stima dei proventi derivanti dalle aste di CO2 nei prossimi anni e dei contributi che saranno versati dai titolari degli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Questi ultimi sono stimati complessivamente in misura pari a più di un miliardo di euro, assumendo prudenzialmente che solo metà dei nuovi impianti necessari per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 abbia potenza superiore a 20 kW. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che il fondo opererà nel limite delle risorse ad esso affluite.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma subordina, a determinate condizioni, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria nelle centrali termoelettriche alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e prevede, per i medesimi interventi, semplificazioni amministrative in materia di valutazioni ambientali, AIA e autorizzazione paesaggistica. In proposito, non ha osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle norme e alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il medesimo comma 4 dell'articolo 6 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di assicurare la necessaria prescrittività alla disposizione, rileva l'esigenza di sostituire le parole «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare», in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 7, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011, recante l'attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare, le novelle riguardano le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Non ha osservazioni da formulare riguardo alla disposizione transitoria, di cui al comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 162 del 2011, introdotto dalla norma in esame, che Pag. 70dispone in merito alla determinazione dell'entità della garanzia finanziaria, nelle more dell'entrata in vigore di un apposito decreto, dal momento che detta garanzia deve tenere conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato. Relativamente all'ulteriore disposizione transitoria, di cui al comma 2-bis dell'articolo 27 del citato decreto legislativo, anch'esso introdotto dalla norma in esame, che pone gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4, in materia di attività dell'organo tecnico, e 6, comma 1, concernente la gestione della banca dati centrale, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio, a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al fatto che già a legislazione vigente sono definite ed esercitate le relative competenze amministrative. Infine, con riferimento alla predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di uno studio propedeutico, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, appare utile, a suo avviso, acquisire maggiori dettagli circa lo svolgimento di detto avvalimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale, nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, intervenendo sugli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Rileva che le modifiche ora introdotte includono i seguenti interventi: lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato fra le attività del Parco Tecnologico; autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il riconoscimento di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico, da attuare in base a un programma degli interventi predisposto da Sogin S.p.a.; prevedono, nell'ambito della procedura di individuazione del sito del Parco Tecnologico, e del deposito nazionale, la possibilità di autocandidature da parte degli enti territoriali e, per le strutture militari, da parte del Ministero della difesa, aggiornando le procedure amministrative per tenere conto di questa ipotesi. Fa presente che alla norma sono ascritti effetti onerosi per il solo riconoscimento delle misure premiali e che alle restanti disposizioni non sono ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda le misure premiali, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità delle risorse stanziate, osserva, comunque, che il prospetto riepilogativo registra effetti di spesa e di copertura anche per l'esercizio 2023, mentre la norma autorizza la spesa solo a decorrere dal 2024: circa tale discrasia appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda le disposizioni afferenti l'individuazione del sito per il Parco tecnologico, rileva preliminarmente che le stesse aggiornano una procedura già prevista a legislazione vigente per tenere conto di eventuali autocandidature, e incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi: in proposito, non ha dunque osservazioni. Quanto, infine, all'inclusione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato fra le attività del Parco Tecnologico, evidenzia che la relazione tecnica si limita ad affermare che le norme ora introdotte prevedono un'estensione del perimetro delle attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico da svolgersi nel Parco Tecnologico e che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibiliPag. 71 a legislazione vigente. In proposito, osserva che la norma in esame, modificando il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010, prevede nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, non solo la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio degli stessi ma anche il relativo smaltimento. Segnala che a tale nuova attività sembrerebbe doversi provvedere, così come per tutti i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotte da Sogin S.p.a, funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi, mediante la componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, ossia a valere sugli oneri generali di sistema e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale profilo, non sufficientemente approfondito dalla relazione tecnica, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo 11, fa fronte agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 tramite le seguenti modalità: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che con riferimento alle disposizioni di copertura in esame il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari richiama erroneamente il comma 2 dell'articolo 11, anziché il comma 1 del medesimo articolo, con riferimento alla prima modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, invece, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano il fondo rotativo, denominato Fondo italiano per il clima, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di ingresso nei capitali, concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e che gli interventi cui possono essere destinate le risorse del fondo hanno natura di «operazioni finanziarie» ai sensi del SEC 2010 e, pertanto, non hanno impatto sull'indebitamento netto, come evidenzia il prospetto riepilogativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano. In proposito, nel segnalare che tale autorizzazione Pag. 72di spesa è stata rifinanziata per un ammontare pari a 2.540.900.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della seconda sezione della legge di bilancio per il 2024, segnala che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nei casi di ricostruzione privata, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applichino i requisiti in materia di prestazioni energetiche degli edifici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare utile, a suo avviso, acquisire conferma che la deroga in esame sia conforme alla normativa europea di settore – da ultimo, la direttiva (UE) 2018/844 relativa al rendimento energetico nell'edilizia – dal momento che gli obblighi cui si deroga sono attuativi della disciplina nazionale in materia di prestazione energetica nell'edilizia.
  Con riferimento all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole toscane, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni, nei limiti di 6 milioni di euro. Rileva che alla regione Toscana è altresì riconosciuta una proroga ai termini previsti per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici. Al riguardo, fa presente che andrebbero acquisiti maggiori chiarimenti circa le assegnazioni alla regione Toscana le cui economie sono utilizzate per la copertura degli oneri. Infatti, rileva che, qualora dette economie dovessero provenire da risorse riferite a esercizi precedenti, il conseguente trascinamento potrebbe determinare effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.
Atto n. 105.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimentoPag. 73 formulate dal relatore nella seduta dello scorso 9 gennaio (vedi allegato).
  Al riguardo, fa presente, in particolare, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'e-commerce riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema Intrastat. Osserva, in particolare, che la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio on line. Fermo restano il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci. In tale quadro, sottolinea che la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione.
  Assicura, inoltre, che l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, evidenzia che la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente.
  Precisa, quindi, che ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017.
  Assicura, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva poi che l'articolo 38, comma 2, destina in via prudenziale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono infatti volte a consentire che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica del decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  Fa presente che nell'ambito della metodologia di calcolo del tax gap, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla compliance fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo. In particolare, segnala che le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, Pag. 74comma 2, saranno opportunamente scomputate dal calcolo delle risorse destinate al predetto al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto n. 105);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'e-commerce riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema Intrastat;

    in particolare, la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio on line;

    fermo restano il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci;

    la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione;

    l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente;

    ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017;

    l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 38, comma 2, destina in via prudenziale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale;

    le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono volte a consentirePag. 75 che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

    nell'ambito della metodologia di calcolo del tax gap, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla compliance fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo;

    in particolare, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, saranno opportunamente scomputate dal calcolo delle risorse destinate al predetto Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 10, al fine di riferirla al complesso delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 e di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi;

    introdurre clausole di invarianza che escludano espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 34;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva, in primo luogo, che sullo schema di decreto in esame, adottato dal Consiglio dei ministri nello scorso mese di dicembre, secondo quanto trapelato da indiscrezioni di stampa il Governo avrebbe l'intenzione di recepire le osservazioni contenute nei pareri approvati dalle Commissione Finanze della CameraPag. 76 dei deputati e del Senato della Repubblica, volte ad ampliare sostanzialmente l'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale anche ai contribuenti che non raggiungano un indice di affidabilità fiscale pari a 8, al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati. Poiché l'eventuale estensione dell'ambito applicativo del provvedimento comporterebbe, con ogni evidenza, anche una diversa stima degli effetti finanziari in termini di entrate erariali derivanti dal nuovo istituto, si domanda attraverso quali procedure e strumenti la Commissione Bilancio potrà comunque essere messa nelle condizioni di esaminare ed esprimersi sulle predette ipotesi di modifica, stante la loro oggettiva rilevanza. In secondo luogo, rileva che le maggiori entrate attese dall'introduzione del concordato preventivo biennale, valutate in 1,16 miliardi di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025, sembrerebbero in qualche modo essere scomputate da quelle associate al miglioramento del cosiddetto tax gap, per essere invece destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, con la conseguenza che, innovando in modo assai significativo le regole di contabilità pubblica sul punto costantemente applicate in passato, risulterebbero di fatto iscritte nel bilancio dello Stato risorse derivanti da un provvedimento che di fatto è volto a contrastare l'evasione fiscale.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottopone all'attenzione del Governo, in primo luogo, una duplice problematica già rilevata dal relatore nella seduta dello scorso 9 gennaio. In proposito, richiama in primo luogo la palese incongruenza rappresentata dalla valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo biennale per le due sole annualità 2024 e 2025, a fronte del carattere strutturale del nuovo istituto. Per altro verso, ma in stretta connessione con la questione precedente, osserva che le predette maggiori entrate saranno destinate, sia pure subordinatamente all'effettuazione di uno specifico monitoraggio, ad alimentare il citato Fondo per l'attuazione della delega fiscale, le cui finalità presenterebbero invece natura permanente.
  Sollecita, inoltre, un'ulteriore precisazione di ordine tecnico in merito al chiarimento fornito dalla sottosegretaria Albano, laddove ha dichiarato che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il predetto Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020. In un contesto, a suo giudizio, improntato ad un criterio di eccessiva prudenzialità da parte del Governo circa la stima degli effetti finanziari associati al presente schema di decreto, ritiene infatti che tale aspetto particolare debba essere maggiormente approfondito ed esaminato, dal momento che esso appare parzialmente derogatorio rispetto alla costante prassi contabile e che nessuna informazione viene fornita circa l'ordine di grandezza, sia pure in via ipotetica, di tali ulteriori maggiori entrate, né in merito alla loro puntuale destinazione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si sofferma, in termini critici, sul chiarimento reso dalla rappresentante del Governo nel momento in cui ha precisato che, ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33, relativi al concordato preventivo biennale, è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile, che si riferisce all'anno 2017. Ritiene francamente discutibile l'adozione di tale metodologia di calcolo da parte del Governo, giacché a suo avviso occorre elaborare le stime sulla base di dati più recenti, quali ad esempio quelli riferiti al periodo d'imposta 2021, tanto più considerando che si tratta di effetti finanziari positivi per le finanza pubblica che, alla luce di informazioni meno risalenti nel Pag. 77tempo, potrebbero anche rivelarsi di entità superiore rispetto a quella indicata nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento. Ritiene che un simile modo di procedere denoti da parte delle istituzioni competenti un comportamento sciatto e inadeguato, che il nostro Paese non può certo permettersi, evidenziando come tale valutazione critica attiene non già al piano della polemica politica, bensì a quello di una corretta gestione della macchina statale nel suo complesso. Rimarca infine, sia pure incidentalmente, che dall'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale, su cui è prima intervenuto il deputato Marattin, anche a suo parere deriveranno minori entrate rispetto a quelle valutate dallo schema di decreto in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo su un aspetto strettamente connesso alle questioni da lei in precedenza sollevate, esprime profonde perplessità rispetto al chiarimento fornito dalla sottosegretaria Albano in merito alla mancata previsione di maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo biennale anche per gli anni successivi al 2025, laddove la rappresentante del Governo ha specificato che la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, tenuto conto inoltre che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente. Pur dando atto dell'approccio prudenziale adottato dal Governo, si domanda tuttavia per quale motivo, se le stime del Governo sono state correttamente elaborate, non sia possibile al momento ipotizzare che il maggior gettito atteso dal concordato preventivo biennale debba perlomeno mantenersi, anche per gli anni seguenti, allo stesso valore indicato per l'anno 2025, se non addirittura arrivare a un valore superiore a quest'ultimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione della seduta al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti sulle questioni a vario titolo richiamate dai deputati intervenuti nel corso della discussione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.10.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO tiene anzitutto a precisare che lo schema di decreto in esame, che si inserisce nel quadro della più ampia riforma del sistema fiscale italiano, considerato nella sua interezza risulta sostanzialmente neutrale dal punto di vista finanziario, senza comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne, invece, le richieste di ulteriori delucidazioni riguardanti la decisione del Governo di non quantificare le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per gli anni successivi al 2025, considera di per sé già chiari ed esaustivi gli elementi di risposta in precedenza forniti. Ribadisce infatti che, alla luce dello specifico meccanismo di funzionamento, che richiede la previa adesione da parte dei contribuenti, le previsioni degli effetti finanziari derivanti dal concordato preventivo non potevano che essere, anche in un'ottica prudenziale, limitate al primo biennio di applicazione. Osserva, peraltro, che le eventuali maggiori entrate di carattere permanente che, a seguito dell'introduzione del concordato preventivo biennale, dovessero registrarsi saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.
  Sottolinea inoltre, più in generale, la particolare complessità delle operazioni di stima degli effetti finanziari associati al citato nuovo istituto, che costituisce un assoluto inedito nel panorama del nostro sistema fiscale. Ritiene quindi che, alla luce dei chiarimenti sinora forniti, la CommissionePag. 78 sia nelle condizioni di addivenire alle deliberazioni di propria competenza sul testo in esame, fermo restando che eventuali rilievi o osservazioni che dovessero nella presente sede provenire dai gruppi al fine di implementare i contenuti della proposta di parere del relatore saranno naturalmente presi in debita considerazione da parte del Governo.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene imprecisa l'affermazione iniziale della sottosegretaria Albano, secondo cui il presente schema di decreto sarebbe sostanzialmente neutrale dal punto di vista finanziario, posto che da esso derivano invece sensibili effetti positivi in termini di maggiori entrate erariali.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che era sua intenzione evidenziare come il presente schema di decreto non sia suscettibile di determinare nel suo insieme oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), preso atto delle puntualizzazioni testé rese della sottosegretaria Albano, ribadisce che il concordato preventivo biennale disciplinato dal presente schema di decreto comporterà per le casse dello Stato un maggior gettito stimato per gli anni 2024 e 2025 complessivamente in quasi 1,8 miliardi di euro. Tanto premesso, si chiede pertanto in cosa il provvedimento in esame differisca da precedenti interventi normativi, quale, ad esempio, quello relativo all'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione al quale le risorse derivanti dalla nuova disciplina, che furono quantificate ex post in circa 2 miliardi di euro, non avevano naturalmente potuto essere preventivamente iscritte nel bilancio dello Stato, per il noto divieto di computare nel bilancio, ai fini della successiva destinazione a spesa, somme incerte, tanto più se rivenienti da azioni di recupero dell'evasione fiscale, per loro natura connotate da una ancor più elevata incertezza. Si domanda pertanto per quali aspetti il presente provvedimento si differenzi dal regime della fatturazione elettronica, dal momento che nel caso di specie le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale vengono ora finalizzate a rifinanziare l'apposito Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel sottolineare nuovamente la profonda innovazione costituita dallo strumento del concordato preventivo biennale, osserva che le stime relative alle maggiori entrate da esso derivanti sono state opportunamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, ad ulteriore testimonianza della correttezza delle elaborazioni effettuate, improntate ad un criterio di notevole prudenzialità. Non ravvisando pertanto criticità dal punto di vista finanziario, ribadisce che, qualora dai gruppi parlamentari dovessero nella presente sede provenire rilievi o osservazioni, questi ultimi saranno naturalmente presi in debita considerazione anche da parte del Governo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel confermare le proprie perplessità in merito alla mancata quantificazione delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per gli anni successivi al 2025, tenuto conto della natura strutturale di tale istituto fiscale, osserva che le predette maggiore entrate – sebbene abbiano carattere in linea teorica solo potenziale e il loro utilizzo per finalità di spesa sia subordinato per ragioni prudenziale al previo monitoraggio delle somme effettivamente affluite all'entrata del bilancio dello Stato – sono state cifrate in un importo tutt'altro che trascurabile, valutato, come detto, in quasi 1,8 miliardi di euro nel biennio 2024-2025. In tale contesto, stante la particolare delicatezza del tema, invita il relatore a valutare la possibilità di modificare la proposta di parere in precedenza formulata, allo scopo di inserirvi, eventualmente anche solo nella parte premissiva e senza comunque interferire con le decisioni al riguardo assunte da altre Commissioni permanenti, un ulteriore capoverso attraverso il quale esplicitare perlomeno che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate considerandoPag. 79 l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno ad otto, in modo da rendere chiaro che su tale specifico passaggio la Commissione Bilancio ha dedicato un'attenta e rigorosa riflessione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta l'affermazione della sottosegretaria Albano secondo cui il provvedimento in esame non è suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, giacché, anche considerando l'ipotetico ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che ottengano un punteggio di affidabilità fiscale inferiore ad otto, alle relative attività di accertamento affidate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 34 quest'ultima non potrà certamente fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonostante la proposta formulata dal relatore di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria, salvo presumere che l'attuale dotazione organica dell'Agenzia medesima sia sovradimensionata rispetto ai compiti svolti.
  Rileva, infine, che il fatto che lo schema di decreto in discussione sia stato verificato positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato sia una constatazione che può, al limite, rassicurare il solo Governo, ma che non può certamente condizionare le attività valutative istituzionalmente rimesse a questa Commissione nell'analisi dei profili finanziari dei singoli provvedimenti sottoposti al suo esame.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire all'onorevole Guerra di meglio precisare l'ipotesi di modifica della proposta di parere del relatore, nei termini dianzi succintamente indicati.

  La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 16.35.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) propone di inserire tra le premesse della proposta di parere illustrata dal relatore la seguente precisazione: «rilevato che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate considerando l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del provvedimento, ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8».

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel dichiararsi favorevole alla proposta dalla deputata Guerra, riformula la propria proposta di parere nei seguenti termini:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto n. 105);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stata stimata sulla base di una analisi dei dati trasmessi dalle principali piattaforme dell'e-commerce riferiti all'anno 2022 e dei dati del sistema Intrastat;

    in particolare, la stima delle vendite mediante commercio elettronico è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme, considerando una percentuale di commissioni in misura pari al 20 per cento del venduto, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio on line;

    fermo restando il valore massimo del 20 per cento, superato solo per alcuni prodotti di nicchia, l'importo delle commissioni varia in funzione della tipologia dei prodotti commercializzati e della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quali lo stoccaggio e la spedizione delle merci;

Pag. 80

    la stima delle vendite considerata dalla relazione tecnica deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati si applichi la massima percentuale di commissione;

    l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza, di cui agli articoli 7, 8 e 9, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'attuazione degli articoli da 10 a 33, che disciplinano il concordato preventivo biennale, la scelta di non quantificare maggiori entrate anche per gli anni successivi al 2025 riveste carattere prudenziale in quanto, con riferimento a tali anni, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità di effettuazione di una nuova opzione per l'accesso al concordato, considerando altresì che al fine di quantificare eventuali maggiori entrate la nuova proposta di concordato dovrebbe essere superiore rispetto alla precedente;

    ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli articoli da 10 a 33 è stata considerata l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, in quanto la determinazione di detta aliquota non viene effettuata tutti gli anni e, trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce all'anno 2017;

    l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno svolgere le attività di accertamento di cui all'articolo 34 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 38, comma 2, destina in via prudenziale al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 solo quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale;

    le disposizioni dell'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sono volte a consentire che le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale, per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica allegata al decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, siano considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle quali le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo sono destinate al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

    nell'ambito della metodologia di calcolo del tax gap, utilizzata ai fini della stima delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo saranno, quindi, inclusi gli effetti sulla compliance fiscale derivanti dall'introduzione del concordato preventivo;

    in particolare, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, saranno opportunamente scomputate dal calcolo delle risorse destinate al predetto Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, mentre le eventuali entrate eccedenti la quantificazione riportata nella relazione tecnica non utilizzate con finalità di copertura, qualora abbiano carattere permanente, potranno essere destinate al medesimo Fondo;

    rilevato che le stime degli effetti finanziari del provvedimento sono state elaborate considerando l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del provvedimento, ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 10, Pag. 81al fine di riferirla al complesso delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 e di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi;

    introdurre clausole di invarianza che escludano espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 34;

    precisare il funzionamento del meccanismo contabile di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 2020, richiamato dall'articolo 38, comma 3, del provvedimento in esame, relativo alla destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'istituto del concordato preventivo biennale, ulteriori rispetto a quelle già utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 38, la cui natura permanente sia accertata nell'ambito del procedimento ricognitivo di cui al medesimo articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 38, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: trova applicazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della valutazione del carattere di permanenza di tali entrate per gli effetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono la possibilità per gli organi di governo degli ordini giudiziari di autorizzare lo svolgimentoPag. 82 di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, trovano applicazione esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizione di legge, fermo restando che l'esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie non determina vacanze organiche e, quindi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia, quindi, che le disposizioni di cui all'articolo 3 non introducono aspetti innovativi rispetto all'istituto dell'aspettativa senza assegni già previsto a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri derivanti dalla copertura di incarichi direttivi conseguente alla vacanza dei posti di provenienza, che potranno essere coperti da altri magistrati già in servizio in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di misure organizzative adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sono più che compensati dai risparmi derivanti dal collocamento in aspettativa;
  Rileva che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e) la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni.
  Sottolinea che, in questo contesto, non è possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applica la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, infine, fa presente che il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, precisa che la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono la possibilità per gli organi di governo degli ordini giudiziari di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, trovano applicazione esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizione di legge, fermo restando che l'esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie non determina vacanze organiche e, quindi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pag. 83

    le disposizioni di cui all'articolo 3 non introducono aspetti innovativi rispetto all'istituto dell'aspettativa senza assegni già previsto a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri derivanti dalla copertura di incarichi direttivi conseguente alla vacanza dei posti di provenienza, che potranno essere coperti da altri magistrati già in servizio in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di misure organizzative adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sono più che compensati dai risparmi derivanti dal collocamento in aspettativa;

    ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e) la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni;

    in questo contesto, non è possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applica la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Atto n. 106.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2024.

Pag. 84

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che non è ancora pervenuto alla Commissione il prescritto parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.
  Pertanto, considerato che il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Atto n. 108.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ricordando che tanto il citato decreto legislativo n. 207 quanto il presente schema sono attuativi della legge di delegazione europea 2019-2020.
  Fa presente, altresì, che sia il codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 sia il decreto n. 207 del 2021 sono corredati di una generale clausola di neutralità finanziaria, osservando che anche lo schema di decreto legislativo in esame, che novella i due predetti decreti, reca, all'articolo 8, una generale clausola di neutralità finanziaria.
  In merito ai contenuti dello schema di decreto, per lo più di carattere ordinamentale, rileva che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 13, modificano l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, realizzata dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, specifica che la periodicità di aggiornamento della mappatura è di un anno in luogo dei tre attualmente previsti. A tal riguardo ritiene opportuno che il Governo assicuri che la maggiore frequenza dell'aggiornamento della mappatura non comporti un aggravio delle attività amministrative attualmente svolte.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 15, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle sanzioni, rileva che il testo introduce nuove sanzioni nonché una nuova fattispecie al verificarsi della quale è consentito il pagamento in misura ridotta. In proposito, non formula osservazioni, considerato che la relazione tecnica chiarisce che, nel complesso, dalle norme in esame potrebbe derivare un'accelerazione degli incassi, i cui effetti, prudenzialmente, non sono stimati.
  Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica non ascrive effetti all'articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che dispone, per le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti territoriali, il divieto di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel decreto. Rileva altresì che la relazione tecnica chiarisce che la nuova formulazione della disposizione intende escludere anche gli oneri istruttori: al fine di confermare l'assunzione di invarianza della disposizione, ritiene pertanto che andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate non abbiano scontato previsioni di Pag. 85incasso per far fronte ai predetti oneri istruttori. Sul punto considera opportuno acquisire le valutazioni del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 102 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta di violazione di obblighi, rileva che la disposizione dettaglia più specificamente le sanzioni connesse ad alcuni tipi di violazioni. A tal riguardo non formula osservazioni, considerato che il relativo gettito non appare scontato nei tendenziali e che la relazione tecnica precisa che tali specificazioni sono suscettibili di comportare potenziali effetti positivi.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta dei diversi tipi di autorizzazione, rileva che la disposizione stabilisce che l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, che concerne le attività di radioamatore, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. Rileva, altresì, che la norma non è considerata dalla relazione tecnica. A tal proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo posto che la disposizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri ove non risulti meramente ricognitiva della prassi amministrativa in essere.
  Con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo medesimo, rileva che la relazione tecnica ritiene che tali modifiche siano suscettibili di determinare maggiori entrate, pari a circa 1.653.210 euro, senza tuttavia esporre i dati e le ipotesi su cui si fonda tale quantificazione. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca informazioni in proposito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, considerando l'ambito applicativo del provvedimento, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'esigenza di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE.
Atto n. 109.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle Pag. 86realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.
  In merito all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale dei commi da 1 a 3, 14, 15, 17, da 19 a 21, 23, 24, da 26 a 28, da 31 a 34, da 36 a 38 e 41. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito ai seguenti commi dell'articolo 1: comma 18, attesa la natura ordinamentale della disposizione e considerato che il Ministero è già competente per il rilascio dell'autorizzazione in parola; comma 25, atteso il carattere delle modifiche e considerato che la disposizione prevede adempimenti a carico dei fornitori dei servizi; comma 39, atteso che all'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 non sono stati associati effetti di maggiori entrate derivanti dal sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità; comma 40, atteso i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e considerato che alle sanzioni previste dall'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021, oggetto della presente modifica, non sono stati associati effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica relativamente alle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 3151 del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzate alla promozione, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, atteso che la norma include nel periodo di sperimentazione anche l'esercizio 2023, ormai trascorso, e considerato che il presente schema di decreto sarà vigente solo nel corso dell'anno 2024, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle residue risorse dell'anno 2023 che se non utilizzate o impegnate per altre finalità dovrebbero costituire economia di spesa.
  Per quanto attiene ai commi 6 e da 8 a 13 del medesimo articolo 1, fa presente che andrebbe assicurato che l'ampliamento delle autorizzazioni per le attività di operatore di rete anche alla fattispecie della radiodiffusione digitale possa essere gestito dalle amministrazioni interessate dalle relative procedure amministrative nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito al comma 7 dell'articolo 1, atteso che le modalità di funzionamento e partecipazione al Comitato saranno definite con successivo decreto, oltre alle rassicurazioni già fornite dalla relazione tecnica, osserva che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'equivalenza dei carichi di lavoro e dei relativi oneri dell'istituendo Comitato consultivo e del precedente Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.
  Con riferimento al comma 16 dell'articolo 1, considerato che l'autorizzazione di messa in esercizio degli impianti di radiodiffusione deve essere adottata dal Ministero competente entro 90 giorni, a differenza di quanto previsto a legislazione vigente che non prevede alcun termine, a suo avviso andrebbe assicurato che l'apposizione di tale termine non determini un aggravio delle procedure e dei carichi di lavoro per il rilascio dell'autorizzazione e per le sue eventuali successivi modifiche, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito al comma 22 dell'articolo 1, posto che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 1962 , e che dovrebbe essere anche inclusa nella definizione di fornitore di servizi di media, segnala che andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilità dei nuovi obblighi di predisporre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 29 e 30, segnala che la norma sembra ampliare l'attività di vigilanza dell'Autorità garante per le comunicazioni, attesa l'estensione anche ai servizi di piattaformaPag. 87 per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi. A tal fine, ricorda che l'Autorità è inclusa nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Evidenzia altresì che in seguito all'introduzione del decreto legislativo n. 208 del 2021 è stato previsto un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità ovvero a carico delle piattaforme di condivisione dei video. Ciò premesso, ritiene che andrebbe chiarito se tale contributo dovrà essere versato, in seguito alle modifiche intervenute, anche dalle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, atteso che nessuna modifica viene recata al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 208 del 2021, relativo all'istituzione del predetto contributo e all'individuazione dei soggetti obbligati. Nel caso in cui tale contributo non risulti anche a carico delle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori chiarimenti circa la capacità dell'Autorità garante per le comunicazioni di poter gestire il presumibile ampliamento dell'attività di vigilanza a valere sulle proprie disponibilità di bilancio e senza pregiudizio dei propri equilibri di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 35, in merito all'assegnazione all'Autorità garante per le comunicazioni della competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, fa presente che andrebbe chiarito se l'Autorità sarà in grado di fare fronte a tale attività con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al comma 11-bis del medesimo articolo 1 e all'esenzione dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS e non più per dieci anni come previsto dalla legislazione vigente, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e che prudenzialmente le predette entrate non vengono stimate. Per quanto riguarda il comma 11-ter e l'esenzione dai diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS, pur se la relazione tecnica prudenzialmente non sconta effetti di maggiori entrate, andrebbero fornite, a suo avviso, maggiori delucidazioni in merito a quanto asserito dalla relazione tecnica secondo cui i soggetti obbligati fino ad oggi non hanno mai pagato e come tali effetti sono stati registrati nei saldi di finanza pubblica nel caso in cui le medesime entrate siano state scontate nei predetti saldi in sede di previsione normativa. Osserva che andrebbero infine chiarite le modalità di abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 2021 così come riferito dalla relazione tecnica, in quanto contrariamente all'articolo 3, comma 24, della legge n. 249 del 1997 che viene abrogato dall'articolo 3 del presente provvedimento, il provvedimento in esame non procede ad una esplicita abrogazione.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2, atteso il carattere formale delle modifiche recate dalla disposizione.
  Con riferimento all'articolo 3, atteso che le abrogazioni recate dalla presente disposizione conseguono a quanto previsto dal precedente articolo 1, commi 35 e 40, rinvia alle osservazioni recate ai predetti commi.
  In merito all'articolo 4, che reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, rinvia a quanto osservato nelle precedenti disposizioni.

Pag. 88

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 232 del 16 gennaio 2024, a pagina 71, prima colonna:

   alla sesta riga, sostituire le parole: «14.45» con le seguenti: «14.40»;

   alla dodicesima riga, sostituire le parole: «14.45» con le seguenti: «14.40».