CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

  La seduta comincia alle 8.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Alle Commissioni riunite I e III)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonino MINARDO, presidente, ricorda che nella seduta dell'Ufficio di presidenza che si è appena conclusa, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto di svolgere esclusivamente l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, rinviando ad altra seduta l'altro punto all'ordine del giorno.

  Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), relatore, riferisce, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Affari esteri (III), che il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, fatto a Roma il 6 novembre 2023, è composto da 14 articoli e due allegati ed è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi in Pag. 50materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
  Osserva, quindi, che per il raggiungimento dello scopo, la Parte albanese, ai sensi dell'articolo 3, riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo di un'area ubicata presso il porto di Shengjin e di un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër, concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo e destinate, ai sensi dell'articolo 4, alla realizzazione da Parte italiana delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Viene inoltre stabilito che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non possa essere superiore a tremila.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree. In particolare, le competenti autorità della Parte albanese dovranno assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese, mentre le competenti autorità della Parte italiana il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree.
  L'articolo 7 contiene le disposizioni relative al personale italiano, che non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese, ed è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
  Ai sensi dell'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, mentre l'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana.
  L'articolo 13 stabilisce che il Protocollo resta in vigore per 5 anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo. Al termine della durata prevista dal Protocollo, l'Italia dovrà procedere alla restituzione delle aree alla Parte albanese e all'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese (articolo 11).
  Venendo al disegno di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 reca, invece, le norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo. Le disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane sono contenute nell'articolo 4, mentre l'articolo 5 detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 10 prevede che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applichi, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il regime del trattamento di missione del personale inviato nelle missioni internazionali (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 2016) e, quanto al regime assicurativo, il trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del Decreto del PresidentePag. 51 della Repubblica n. 18 del 1967. Si dispone, inoltre, l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni regolate dal comma in esame.
  L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie. Al riguardo, segnala che agli oneri per la realizzazione delle strutture e delle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, pari a 47,68 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi ad alcuni Ministeri, tra cui anche il Ministero della difesa per un importo di 2.297.905 euro. I commi 2 e 3 dispongono, invece, le autorizzazioni di spesa per gli oneri valutati di parte corrente diversi dalle spese di missione oggetto di specifica previsione al citato comma 10 dell'articolo 5, mentre per le restanti spese di parte corrente, viene costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 6, comma 4), con la dotazione di 89.112.787 euro per l'anno 2024 e di 118.565.373 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, cui il Ministero della difesa contribuisce per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  Infine, ricorda che l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, evidenziando il forte disappunto del gruppo del Partito democratico su un provvedimento che non condivide.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.