CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 119

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 16 gennaio 2024.

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 1548 Bruzzone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, invita il relatore ad illustrare il provvedimento in esame.

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  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame della proposta di legge a sua prima firma che reca modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante disciplina della protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio. Sottolinea che le modifiche apportate alla legge n. 157 del 1992, che riguardano il calendario venatorio, le sanzioni, la fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, l'esercizio dell'attività venatoria, la licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché i dispositivi di rilevazione termica, hanno l'obiettivo di rendere talune disposizioni più aderenti alla realtà in conseguenza dei cambiamenti sopravvenuti dal tempo nel quale tale legge fu approvata.
  Passando al contenuto della proposta di legge, segnala che essa si compone di 8 articoli.
  In particolare, rileva che l'articolo 1, introducendo il comma 2-ter all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, prevede che le disposizioni della legge non si applicano alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica.
  Osserva che nello stesso senso sono dirette le modifiche che l'articolo 5 della proposta di legge prevede all'articolo 17, comma 1, della legge n. 157 del 1992.
  In proposito, ricorda che in Italia l'attività di allevamento di esemplari faunistici a scopo di ripopolamento, amatoriale od ornamentale viene praticata generalmente in forma di impresa agricola o individualmente. Sottolinea che gli esemplari allevati e detenuti a scopo amatoriale e ornamentale o utilizzati come richiami passano la propria vita in cattività, non essendo peraltro nemmeno consentita la loro liberazione in natura. Evidenzia che vi sarebbe, infatti, il rischio di contaminare geneticamente le popolazioni selvatiche, mettendo in pericolo la conservazione della specie d'origine, come avvenuto nel caso del colombo selvatico, che ha subìto, nel tempo, l'ibridazione con il piccione torraiolo di origine domestica, o come potrebbe avvenire nel caso del lupo, che può accoppiarsi con il cane dando origine a ibridi fertili. Sottolinea, pertanto, che risulta importante stabilire con legge lo status giuridico degli animali allevati che, a differenza della fauna selvatica, non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ma sono di proprietà privata dell'allevatore o del detentore, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza in materia.
  Fa presente che l'articolo 2, al fine di prevedere una corretta programmazione venatoria, sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992. Evidenzia che il nuovo testo del citato articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome, con propria legge, e non con provvedimento amministrativo come è tuttora, provvedono alla programmazione e al coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria con i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla medesima legge n. 157 del 1992 e dagli statuti regionali in materia di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
  Rileva che anche l'articolo 6 della proposta di legge, che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, interviene in materia di calendario venatorio e di validità delle abilitazioni. In particolare:

   la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 2 del citato articolo 18, prevedendo che le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con legge regionale approvano la programmazione venatoria quinquennale, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, nonché il calendario venatorio regionale. Viene, inoltre, previsto che entro il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblichino le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali;

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   la lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 18, prevedendo che, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini relativi ai periodi di attività venatoria in relazione a specie determinate, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito, che viene reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

   la lettera c) del comma 1 abroga i commi 5 e 6 del citato articolo 18 relativi ai calendari venatori le cui competenze, con la presente proposta di legge, vengono demandate alle regioni;

   la lettera d) del comma 1 aggiunge il comma 7-bis al citato articolo 18, disponendo che le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale.

  Segnala che l'articolo 3 della proposta di legge, che modifica il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, così come l'articolo 7, che sopprime la lettera a), del comma 1 dell'articolo 31 della medesima legge n. 157 del 1992, e l'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), che sopprime il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 32 della stessa legge n. 157 del 1992, hanno l'obiettivo di eliminare l'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva. Segnala, infatti, che oggi il numero di cacciatori praticanti si è notevolmente ridotto rispetto al 1992 e la loro azione positiva nel controllo delle popolazioni della fauna, che offre un contributo prezioso limitando i danni al comparto agricolo nonché all'incolumità pubblica a causa di incidenti stradali o della diffusione di patologie come la peste suina africana, non dovrebbe essere limitata dal vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio.
  Osserva che l'articolo 4 della proposta di legge introduce il comma 6-bis dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, consentendo l'uso di strumenti termici nella caccia di selezione degli ungulati.
  Infine, fa presente che l'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 1), modificando il primo periodo del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, prevede l'applicazione del provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia in caso di reiterazione delle violazioni previste alle lettere b), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 31 della stessa legge n. 157 del 1992. In proposito, segnala che le citate lettere riguardano le violazioni relative, rispettivamente, all'esercizio della caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione, all'esercizio senza autorizzazione della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, all'esercizio della caccia in fondo chiuso, ovvero alla violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome per la protezione delle coltivazioni agricole e all'esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti o all'abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a cinque.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) auspica che sul provvedimento possa svolgersi un approfondito ciclo di audizioni che coinvolga anche associazioni ambientaliste, quali il WWF ed altre.

  Mirco CARLONI, presidente, fa presente che la questione sarà affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che potrà meglio definire il calendario delle audizioni sul provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.30.

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DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
  Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute agli articoli 1, comma 21, 12, comma 5, e 13.
  Osserva che l'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubblica amministrazione. In particolare, segnala che il comma 21 dispone che le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. Sottolinea che, in base alla relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria in quanto i bandi di concorso sono stati approvati soltanto il 13 dicembre 2023, non consentendo la chiusura delle procedure entro l'anno appena concluso.
  Evidenzia che l'articolo 12 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Segnala che, in tale ambito, la disposizione di cui al comma 5, che modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, riguarda anche la competenza della Commissione Agricoltura, poiché prevede la proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, del termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste.
  Rileva che l'articolo 13 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, evidenzia che il comma 1, modificando l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, che reca misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dal medesimo articolo 78, alla regolarità contributiva e fiscale.
  Segnala che il comma 2, novellando l'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, proroga anche all'anno 2024 le misure previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8-ter in materia di contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. In particolare, sottolinea che vengono prorogate a tutto il 2024 la misura volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la misura finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'assenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.
  Evidenzia che il comma 3, modificando l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, sottolinea che la disposizione proroga di un anno, fino al 31 Pag. 123dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019. In proposito, fa presente che la relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria in quanto si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione.

  Mirco CARLONI, presidente, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea che le osservazioni contenute nel parere del relatore, in materia di esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari e di riduzione delle accise sulla birra, ricalcano talune proposte emendative presentate dal suo gruppo nelle Commissioni di merito, che, a suo avviso, riguardano temi prioritari per il settore agricolo, a differenza, invece, del disegno di legge in discussione oggi in Assemblea recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». Segnala, inoltre, che il suo gruppo ha presentato nelle Commissioni di merito anche altre proposte emendative rivolte al comparto agricolo, riguardanti, tra l'altro, la proroga del bonus carburante agricolo, la riapertura dei termini per la moratoria per l'accesso al credito nel settore agricolo e l'esonero contributivo a favore dei giovani imprenditori agricoli. Nell'auspicare che le Commissioni di merito possano approvare tali proposte emendative, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che condivide in parte, ma che non reputa sufficiente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.