CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 111

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, di: Stefano Scarperi, specialista in ginecologia e ostetricia presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; Carla Tomasini, pediatra e nutrizionista infantile; Ilaria Cinefra, puericultrice; Franco De Luca, presidente del Centro nascita Montessori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

RISOLUZIONI

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.50.

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7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2023.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Girelli n. 7-00181, che sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni già in discussione, in quanto vertente sulla stessa materia.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) segnala che, a quanto gli risulta, è in corso un'interlocuzione tra i presentatori delle altre due risoluzioni, volta alla predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni medesime. Al riguardo, fa presente che il suo gruppo condivide tale impostazione.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00172 Vietri, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 gennaio 2024.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Vietri ha illustrato il contenuto e le finalità della risoluzione di cui è prima firmataria.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) preannuncia che il suo gruppo parlamentare depositerà a breve una risoluzione sul tema della cosiddetta transizione reumatologica.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00183 Loizzo, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Simona LOIZZO (LEGA) illustra il testo della risoluzione a sua prima firma, segnalando come essa sia volta a stimolare il Governo ad andare oltre la mera istituzione del Fascicolo sanitario elettronico, garantendo che l'accesso ai dati sanitari, da parte dei ricercatori e degli operatori del settore, sia effettivamente libero, alla luce del contributo fondamentale che le informazioni, ivi incluse quelle provenienti dalla stessa voce dei pazienti, possono dare alla ricerca scientifica e alla cura delle diverse patologie.
  Segnala inoltre l'opportunità di procedere, nel corso dell'esame della risoluzione, allo svolgimento dell'audizione di rappresentanti della competente direzione generale del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenas, dell'Istat e delle associazioni dei pazienti, che potrebbero fornire importanti contributi sul tema in oggetto.

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  Luciano CIOCCHETTI, presidente, dopo aver segnalato che tra i possibili soggetti da audire sarebbe a suo avviso utile convocare anche il Garante per la protezione dei dati personali, precisa che la richiesta di svolgere audizioni sarà portata all'attenzione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Comunica che il relatore, deputato Benigni, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e che, pertanto, sarà da lui stesso sostituito.
  Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633 Governo), alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.
  In tal senso, nella relazione si soffermerà su una serie di disposizioni atte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione. Rileva quindi che l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga anche per l'anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche – tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – al fine di garantire la tutela dei dati personali, nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per tali soggetti.
  Il comma 12 dell'articolo 3 proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni, in scadenza al 31 dicembre 2023, previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dai relativi accordi convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). La finalità della disposizione in oggetto è di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.
  Il comma 1 dell'articolo 4 proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie, fissato al 31 dicembre 2023, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le assemblee e approvare il bilancio nei termini di legge, dato anche l'elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari.
  Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso Pag. 114formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Nell'ambito di tale regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Per entrambe le tipologie di incarichi – medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  Il comma 3 dell'articolo 4 dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
  L'articolo 4, comma 4, consente alle aziende e agli enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per fare fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
  In particolare, il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge di bilancio 2022, che – al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) – consentiva, fino a tutto il biennio 2022-2023, agli enti ed aziende del SSN di conferire incarichi nel rispetto di determinate condizioni. Il conferimento di tali incarichi resta possibile, dunque, anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso, fino a un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024, subordinatamente al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti e aziende del SSN e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
  L'articolo 4, comma 5, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del SSN di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.
  Il comma 6 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del SSN – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale. La Pag. 115sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Si specifica che la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN e che si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.
  Il comma 7 dell'articolo 4 prevede la prosecuzione della sperimentazione della farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro).
  Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio per il 2018, per dare concreta e omogenea applicazione al nuovo modello di farmacia dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, ha stanziato 36 milioni di euro per una sperimentazione triennale dei nuovi servizi in farmacia in nove regioni. È stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione. Le linee guida predisposte dal gruppo di lavoro sono state recepite dalla Conferenza Stato-regioni del 17 ottobre 2019. Tale sperimentazione è stata successivamente prorogata e ampliata e – come si legge nella relazione illustrativa – vista la sua importanza ai fini della valutazione dell'efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la disposizione in esame prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell'anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti.
  Osserva come un'altra disposizione di interesse per la XII Commissione sia quella recata dal comma 8 dell'articolo 4, che proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).
  Rileva, inoltre, che l'articolo 15 interviene sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel quadro della più ampia procedura – recata dai commi 793, 795 e 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 – volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, suscettibili di attribuzione alle regioni a statuto ordinario nell'ambito delle intese Stato-regione volte all'attribuzione di forme di autonomia differenziata a queste ultime. In particolare, la disposizione in esame abroga il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione, da parte della Cabina di regia, di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di Pag. 116norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 Caparvi e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 799 Caparvi e n. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come modificato a seguito dell'esame svolto in sede referente presso la VII Commissione (Cultura).
  Fa presente che il provvedimento si compone di 17 articoli. L'articolo 1, recante i princìpi generali, stabilisce che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.
  L'articolo 2 reca le definizioni; in particolare, il comma 1 prevede che, ai fini della proposta di legge, si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.
  L'articolo 3 prevede una serie di attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche, tra le quali l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese.
  L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 5 prevede che il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e ne prevede la composizione e le funzioni. L'articolo 6 prevede un calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 7 riguarda le iniziative didattiche nelle scuole, mentre l'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi nel corso delle manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 9 attribuisce una serie di compiti alla Conferenza unificata, tra i quali definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica. Gli articoli 10 e 11 attribuiscono una serie di compiti, rispettivamente alle istituzioni statali, regionali e comunali, per la promozione e la diffusione delle rievocazioni storiche.
  L'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge, mentre l'articolo 13 reca i princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale, riconosciuto come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunitàPag. 117 locali e la comunità nazionale. L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'articolo 15 istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, attribuendogli i compiti e definendone la composizione. L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.
  In considerazione del contenuto del provvedimento in oggetto, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.