CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Maullu ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, evidenzia che intende soffermarsi sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, e rammenta che il provvedimento si compone di 21 articoli.
  L'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
  L'articolo 2 ridefinisce la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Inoltre, la norma qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
  L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, si proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e si fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni.
  L'articolo 4 reca disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.
  L'articolo 5 istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Inoltre prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.
  L'articolo 6 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, a specifiche condizioni, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2.
  Evidenzia che è di interesse per Commissione Finanze in particolare l'articolo 8, il quale prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
  A tal fine, il comma 1 prevede la pubblicazione, entro il 9 gennaio 2024, da parte del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare, nel rispetto Pag. 77degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
  Il comma 2 prevede, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'individuazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Il suddetto decreto individua anche: gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi, nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni e provincie autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. L'articolo dispone inoltre, ai commi da 5 a 9, in ordine alla realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui al PNRR.
  L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
  L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico.
  L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
  L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.
  L'articolo 14 detta una serie di misure riguardanti la cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico, anche prevedendo apposite campagne informative, disciplinando il servizio di vulnerabilità e disponendo in ordine al personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela.
  L'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
  L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntiviPag. 78 rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
  L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo previste ex lege anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.
  L'articolo 18 dispone l'applicazione – nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022).
  L'articolo 19 consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, secondo le migliori tecnologie disponibili. Inoltre dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.
  L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.
  L'articolo 21 reca le disposizioni in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore De Palma a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, illustra le principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze e ricorda che il provvedimento si compone di 20 articoli.
  Segnala preliminarmente che il decreto-legge contiene numerose disposizioni di proroga di termini per procedere ad assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto concerne più precisamente le norme in tema di assunzioni di interesse per la Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 1, comma 11, che proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450), alle Commissioni tributarie (60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40).
  Ricorda poi che l'articolo 1, comma 13, proroga al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. L'autorizzazione era già stata precedentemente prorogata dal 2021 al 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 198 del 2022.
  L'articolo 1, comma 14, proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. Sotto un diverso profilo, sempre di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle Pag. 79amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
  L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
  Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l'anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti-legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022.
  L'articolo 3, comma 4, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Per effetto delle modifiche in esame, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età è destinata a decorrere dal 1° gennaio 2029.
  Più in dettaglio, il richiamato comma 4 dell'articolo 3 modifica l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 198 del 2022; tale disposizione, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, prevedeva la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130. La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, stabilendo, tra le altre, che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) debbano cessare dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.
  L'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime. Con le modifiche in esame si proroga di due anni (e non più di un solo anno come previsto dall'originario comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022) tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto-legge, quindi, fino al 31 dicembre 2028, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni sarà a regime dal 1° gennaio 2029) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.
  L'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e Pag. 80agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Tale proroga è disposta con la dichiarata finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Ricorda che la proroga è disposta in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
  L'articolo 3, comma 7, proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, aveva previsto per l'anno 2023 che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, potesse istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto; il comma 7 sopra menzionato estende tale misura a tutto il 2024.
  La norma in esame precisa, altresì, che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si segnala che, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al secondo periodo, destinava le maggiori entrate derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive al Fondo per le emergenze nazionali per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  L'articolo 3, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività. Tale facoltà era stata inizialmente concessa dal TUB in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 176, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), al 31 dicembre 2018 dall'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, e infine al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 69, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
  Segnala infine che l'articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci). Il primo mandato dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 228 del 2021. Successivamente l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato tale mandato al 30 giugno 2023. Infine, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 ha disposto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023.

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  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per richiamare l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 4, del provvedimento in esame, sebbene affronti una materia che non investe direttamente le competenze della Commissione Finanze. Esso proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie e, in particolare, posticipa l'entrata in vigore dei termini per l'adeguamento del sistema delle gallerie ferroviarie ai requisiti previsti dagli allegati al decreto medesimo in attuazione di standard europei di costruzione e durata delle gallerie stesse.
  Si tratta di una materia che, a suo parere, riveste comunque interesse per la Commissione Finanze: essa concerne infatti le infrastrutture poste sulle autostrade, i cui pedaggi costituiscono risorse finanziarie che affluiscono al bilancio dello Stato.
  Evidenzia da un lato la legittimità delle richieste di alcuni portatori di interessi – quali gli autotrasportatori che effettuano trasporti eccezionali – di poter continuare a svolgere la propria attività, nelle more dell'attuazione della normativa comunitaria; dall'altro lato, ritiene che sia necessario porre un termine non più procrastinabile per l'entrata in vigore dei nuovi standard. Ricorda in proposito che solo pochi mesi fa si è verificato un crollo nella galleria di San Silvestro, in Abruzzo, e che è stato solo un caso se non vi sono stati feriti o vittime.
  Per porre rimedio alle questioni connesse alla sicurezza delle gallerie autostradali, più che disporre una proroga di termini ritiene necessario predisporre un piano ordinato, che dia conto delle problematiche di tali infrastrutture e definisca gli interventi prioritari, eventualmente con il coordinamento di ANSFISA, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
  Conclude evidenziando che la proroga dei termini di legge è uno strumento utile in specifici ambiti, tra cui le assunzioni nella Pubblica Amministrazione; tuttavia, esso appare meno opportuno se viene utilizzato per posticipare l'entrata in vigore di disposizioni attinenti alla sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle infrastrutture.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 gennaio 2024.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 11.55.

Audizione informale di rappresentanti della Federesco.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.10.

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Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale delle progettazioni costruzioni e infrastrutture CNL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

Audizione informale di rappresentanti di FINCO (Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizione informale di rappresentanti di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.