CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2024

Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 1297 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle relative disposizioni. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Pag. 67

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge recante l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» è già stato esaminato, nella seduta dello scorso 10 gennaio 2024, dalla Commissione Bilancio che ha espresso, in quella sede, un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione. Rammenta altresì che, nella medesima data, la Commissione Agricoltura ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative della relatrice volte a recepire integralmente le predette condizioni. Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferite al provvedimento in esame. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, che prevede la soppressione dell'articolo 11, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame. Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel citato fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, giacché quest'ultimo, come già evidenziato dal relatore, è volto a sopprimere l'articolo 11, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame. Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) auspica in via generale che anche per il futuro la motivazione dei pareri contrari espressi dal Governo sulle proposte emendative all'esame della Commissione sia sempre puntualmente esplicitata, come accaduto nel caso presente.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Vaccari 11.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 68

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione.
  Nel segnalare che la proposta di legge di legge non è corredata di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale immateriale. A tal fine, evidenzia che sono previste una serie di misure, di carattere potenzialmente oneroso, relativamente alle quali ritiene necessario valutare l'impatto per la finanza pubblica.
  In particolare, richiama l'articolo 3, che prevede, tra l'altro, che lo Stato provveda alla sensibilizzazione del pubblico e al sostegno del prodotto culturale attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa, al sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni, nonché degli eventi e delle attività che ne forniscono i presupposti. Fa riferimento, inoltre, all'articolo 4, che istituisce presso il Ministero della cultura l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, con riferimento agli eventuali oneri di gestione e adeguamento delle dotazioni strumentali. Segnala, quindi, l'articolo 7, che prevede, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito in concorrenza con le istituzioni scolastiche, la promozione di iniziative didattiche e formative finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali. Richiama, altresì, gli articoli da 9 a 11, che attribuiscono alla Conferenza unificata, allo Stato e agli enti territoriali – regioni, province, città metropolitane e comuni – specifici compiti, verosimilmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in merito alla promozione delle associazioni e degli eventi di rievocazione storica.
  Ciò stante, fermi restando i rilievi concernenti la copertura finanziaria di cui all'articolo 17, considerato che la gran parte delle disposizioni potenzialmente onerose in precedenza descritte appaiono formulate in termini generali e che, pertanto, l'effettiva portata delle stesse e gli effetti finanziari da esse derivanti potranno essere puntualmente valutate solo all'atto della predisposizione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di definire con il presente provvedimento una dotazione finanziaria a valere sulla quale il citato regolamento potrà operare, dall'altro lato, di prevedere la trasmissione alle Camere dello schema del citato regolamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire la verifica dei predetti effetti in sede parlamentare.
  Riguardo infine all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, rileva che le norme stesse prevedono che tale istituzione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ciò posto, considerato che al suddetto Comitato sono assegnati numerosi compiti, tra cui il censimento e la tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, la promozione di ricerche e di studi, il patrocinio di progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica, nonché la promozione e il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme delegano il Governo ad adottare Pag. 69uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale per assicurare una più efficace salvaguardia del medesimo patrimonio. Osserva che la delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria nonché dal rinvio al meccanismo procedurale di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, nei casi di particolare complessità della delega, la quantificazione degli eventuali oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria possono essere effettuate in sede di adozione dei relativi decreti legislativi. Al riguardo, rileva innanzitutto che alcuni princìpi e criteri previsti dalla delega potrebbero dar luogo ad oneri, ove non si potesse provvedere all'attuazione degli stessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quali ad esempio l'istituzione di specifici elenchi nazionali del patrimonio culturale, la previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari ad hoc, nonché la promozione di figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale. Ciò posto, ritiene che andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo riguardo agli eventuali oneri ascrivibili alla delega, fermo restando che una puntuale verifica degli stessi potrà aver luogo in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi che daranno attuazione alla delega stessa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 14 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale i decreti legislativi di cui alla presente legge – rectius articolo – sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, del forum nazionale del patrimonio culturale immateriale e precisano che a tale istituzione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, considerato che al suddetto forum sono assegnati numerosi compiti che potrebbero risultare non privi di effetti dal punto di vista finanziario, come ad esempio il sostegno di incontri tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sia a livello nazionale che internazionale, nonché la promozione di iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e la realizzazione di iniziative per salvaguardare e valorizzare detto patrimonio, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che lo svolgimento di tali adempimenti sia sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 prevede che ai componenti del Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, istituito ai sensi del precedente comma 1, non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati. Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione, al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, precisando che ai componenti del predetto Forum non spettano «compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese Pag. 70o altri emolumenti comunque denominati».
  Rileva altresì che il comma 5 del medesimo articolo 15 prevede una clausola di invarianza riferita al medesimo articolo secondo la quale all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, rileva preliminarmente che le norme prevedono che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016. In proposito, osserva innanzitutto che le norme, pur evidenziando la presenza di oneri, non provvedono alla quantificazione degli stessi né nel loro complesso né in relazione ai singoli interventi, né tanto meno provvedono ad indicare se essi siano costituiti da limiti massimi o da previsioni di spesa, come invece richiederebbe l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ne consegue che ciò non consente di valutare, non solo la congruità degli oneri quantificati rispetto alle misure previste, ma neppure la capienza delle risorse poste a copertura. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge e dei singoli interventi in essa contenuti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 17 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica – rectius Fondo nazionale per la rievocazione storica – di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, ribadisce quanto già rilevato con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ossia che la disposizione non indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento, la spesa autorizzata ovvero le previsioni di spesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contabile. Ciò posto, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura dal presente articolo, rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 il Fondo nazionale per la rievocazione storica reca una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che la legge di bilancio per il 2024 con riferimento al triennio 2024-2026 prevede uno stanziamento sul citato Fondo pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2 milioni di euro per il 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, tenuto anche conto degli specifici rilievi formulati dalla relatrice con particolare riguardo ai profili di quantificazione degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, segnala la necessità di acquisire sul provvedimento in esame un'apposita relazione tecnica, sulla cui base poter svolgere una compiuta valutazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del testo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto prospettato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la trasmissione della relazione tecnica sul testo unificato in esame possa aver luogo nel termine di sei giorni, considerato che le votazioni in Assemblea sul predetto provvedimento sono state calendarizzate a partire da, prossimo martedì 23 gennaio.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del Pag. 71provvedimento in esame nel termine di sei giorni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Atto n. 101.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai rilievi formulati dalla relatrice nella seduta dello scorso 9 gennaio, fa presente che l'avvio dell'attività dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 1 avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta strettamente correlata a quella dell'Ufficio di supporto.
  Precisa, altresì, che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 saranno sostenuti nei limiti della corrispondente autorizzazione di spesa, secondo le voci di dettaglio riportate nella relazione tecnica e che in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'Ufficio del Garante saranno sostenuti nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali del medesimo Ufficio.
  Evidenzia, inoltre, che la stima dei costi relativi alla locazione dell'immobile, con sede in Roma, che dovrà ospitare gli uffici dell'Autorità Garante risulta congruente rispetto a quella utilizzata in altre relazioni tecniche riferite a disposizioni concernenti locazioni di uffici nel comune di Roma.
  Assicura, infine, che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 1, reca le necessarie disponibilità e i relativi stanziamenti possono essere ridotti nei termini indicati senza recare pregiudizio a ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che tra i chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano non figurano specifiche rassicurazioni in ordine al fatto che le altre pubbliche amministrazioni, nei cui confronti l'istituendo Garante, ai sensi degli articoli 4 e 5 del provvedimento, potrà formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità, anche attraverso la misura del cosiddetto accomodamento ragionevole, potranno svolgere le relative attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione della seduta al fine di effettuare i necessari approfondimenti sulla questione richiamata dall'onorevole Guerra.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, a seguito delle verifiche svolte per le vie brevi Pag. 72con i competenti uffici, conferma che le attività cui potranno eventualmente essere chiamate le altre pubbliche amministrazioni al fine di corrispondere a specifiche richieste loro indirizzate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le stesse saranno comunque sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (Atto n. 101);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'avvio dell'attività dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta strettamente correlata a quella dell'Ufficio di supporto;

    gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 saranno sostenuti nei limiti della corrispondente autorizzazione di spesa, secondo le voci di dettaglio riportate nella relazione tecnica;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'Ufficio del Garante saranno sostenuti nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali del medesimo Ufficio;

    la stima dei costi relativi alla locazione dell'immobile, con sede in Roma, che dovrà ospitare gli uffici dell'Autorità Garante risulta congruente rispetto a quella utilizzata in altre relazioni tecniche riferite a disposizioni concernenti locazioni di uffici nel comune di Roma;

    il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 1, reca le necessarie disponibilità e i relativi stanziamenti possono essere ridotti nei termini indicati senza recare pregiudizio a ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   rilevata l'esigenza di:

    indicare espressamente che l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decorra dal 1° gennaio 2025, al fine di assicurare che gli oneri riferiti all'organo collegiale si producano a partire dal medesimo anno 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1;

    prevedere che, anche nei casi di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dalle norme nazionali, aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2025

Pag. 73

  All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  All'articolo 3, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere, ritenendo censurabile e a dir poco paradossale la circostanza per cui il provvedimento in esame, come confermato anche da una delle condizioni contenute nella medesima proposta di parere, pur costituendo uno tra i primi decreti attuativi della delega al Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021, rinvierebbe in sostanza l'istituzione del Garante al 1° gennaio 2025. Dichiara di non comprendere le ragioni di un tale differimento, che non può essere imputabile alle tempistiche relative al reclutamento del personale da assegnare al nuovo organo giacché, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Autorità Garante, vi è l'espressa previsione dell'avvalimento provvisorio di un contingente di personale dipendente della pubblica amministrazione. Ciò premesso, ritiene che la previsione di applicare la nuova disciplina a decorrere dall'anno 2025 sia ancora più grave e preoccupante alla luce delle consistenti riduzioni, delle risorse a vario titolo destinate alle politiche pubbliche a sostegno delle persone con disabilità, operate da parte del Governo già a partire dall'esercizio finanziario 2023 e ribadite anche nell'ultima legge di bilancio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.
Atto n. 105.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2024.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo nella seduta dello scorso 9 gennaio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, essendo in via di ultimazione i necessari approfondimenti istruttori sulle richieste formulate dal relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce della richiesta testé formulata dalla sottosegretaria Albano, reputa indispensabile acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il provvedimento in esame – a dispetto di quanto sembrerebbe trapelare da alcune indiscrezioni di stampa – non sia già stato iscritto, ai fini della sua definitiva adozione, all'ordine del giorno della odierna riunione del Consiglio dei ministri, ciò al fine di consentire al Governo di tenere nella doverosa considerazione il parere che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere sullo schema in discussione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il presente schema di decreto non risulta iscritto all'ordine del giorno della odierna riunione del Consiglio dei ministri e assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva dello schema di decreto.

Pag. 74

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che, non essendovi obiezioni, il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani 17 gennaio.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.