CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 gennaio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

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Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di avvocato David Ermini.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110) di Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; Alessandra Maddalena, vicepresidente; Salvatore Casciaro, segretario generale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Parere alle Commissioni I e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 gennaio e pertanto la Commissione dovrà rendere il prescritto parere entro la settimana corrente.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Bellomo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo del Protocollo – che consta di 14 articoli e di due allegati – richiama sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti.
  L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel Protocollo mentre l'articolo 2 esplicita la finalità del Protocollo medesimo, volto a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
  In base all'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree individuate all'Allegato 1 – secondo i criteri stabiliti dal Protocollo – destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e di quelle per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio, che sono concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo.
  L'articolo 4 prevede che la gestione delle strutture realizzate su tali aree spetta alle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Il comma 2, secondo periodo, precisa che le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
  L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.Pag. 50
  L'articolo 6 concerne le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree e prevede la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti. L'articolo dispone, tra l'altro, che i documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi.
  L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano.
  In particolare, al comma 4 si prevede che esso non è soggetto alla giurisdizione albanese per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi.
  Ai sensi del comma 5, il personale italiano è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del Protocollo in esame, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
  Il comma 6 stabilisce che, ad eccezione di questi casi (soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali), il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania. Nei casi in cui sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane.
  L'articolo 8 rinvia a successive intese la disciplina dell'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e della procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese.
  L'articolo 9 contiene disposizioni relative al periodo di permanenza dei migranti che non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. La medesima disposizione prevede che per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
  La regolazione degli oneri e delle spese è disciplinata dall'articolo 10 e dal connesso Allegato 2 che regola, appunto, la misura e le modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana a quella albanese.
  L'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo.
  Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Non sono comunque considerate dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti. La Parte italiana sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, i costi di rappresentanza legale nonché quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane.
  L'articolo 13 regola l'entrata in vigore e la durata del Protocollo; fissata in cinque anni, tacitamente rinnovabili per un analogo periodo.
  Infine, l'articolo 14 prevede la risoluzione in via amichevole delle eventuali controversie interpretative e applicative sul Protocollo e sulle intese.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso è composto da 7 articoli.
  I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.
  In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo prevedendo inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo,Pag. 51 l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria.
  I commi da 2 a 6 delineano le caratteristiche delle strutture per i migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo mentre il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente.
  Il comma 8 sancisce l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano derivanti dall'attuazione del Protocollo, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio degli atti di pignoramento o sequestro eventualmente notificati. In tali casi il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.
  L'articolo 4 reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile.
  Il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti – per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana della disciplina italiana ed europea in materia, in quanto compatibile e precisa espressamente che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma.
  Il comma 2 disciplina la procedura di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1, consentendo che essa sia rilasciata mediante sottoscrizione apposta su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica.
  Il comma 3 reca disposizioni volte a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero prevedendo, al primo periodo, che il «responsabile italiano» di ciascuna delle aree – individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 – adotti le misure necessarie a garantirne il pieno e tempestivo esercizio. Inoltre, si prevede che per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa sia utilizzato l'indirizzo di posta elettronica o altro servizio di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile italiano e che il diritto dello straniero di conferire con il proprio difensore sia esercitato mediante collegamento da remoto con modalità audiovisive che ne garantiscano il diritto alla riservatezza.
  Il comma 4 prevede che il ricorso avverso la decisione della sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine ordinario di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento.
  Il comma 5 prevede che in via generale l'avvocato del migrante partecipi all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura, comunque non superiore a 500 euro.
  Il comma 6 stabilisce la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dallo straniero all'interno delle aree date in concessione ai sensi del Protocollo. Al riguardo, la disposizione specifica la deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, in primis la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga all'articolo 10 del codice penale, il comma 6 stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (anziché un anno come Pag. 52previsto dalla norma generale). Resta fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato.
  Il comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine è previsto che il questore comunichi all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio. In questo caso, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. L'autorità giudiziaria procedente è tenuta a sua volta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso, il rimpatrio viene eseguito. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.
  Il comma 8 autorizza l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane a svolgere le proprie funzioni nelle aree definite dal Protocollo.
  Ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. Si ricorda che, in via generale, l'articolo 386 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo.
  Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e si rivolge al Ministro della giustizia, immediatamente o comunque prima dell'udienza di convalida, affinché eserciti il potere di richiesta di procedimento ex articolo 342 del codice di procedura penale, qualora, in relazione al reato per il quale è stato effettuato l'arresto in flagranza, questa sia necessaria per il prosieguo dell'azione penale. Sia l'interrogatorio da parte del pubblico ministero sia l'udienza di convalida dinanzi al giudice si svolgono sempre da remoto con le modalità disciplinate dall'articolo 133-ter del codice di procedura penale; l'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
  Il comma 11 prevede che, all'esito della udienza di convalida, il giudice può decidere di: applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; disporre una misura cautelare diversa; disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato.
  Negli ultimi due casi resta comunque fermo il trattenimento dello straniero, se in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
  Ai sensi del comma 12, l'istanza di riesame della misura coercitiva (ex articolo 309 del codice di procedura penale) deve essere presentata entro 15 giorni; anche all'udienza per il riesame, l'indagato partecipa a distanza secondo le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale, collegandosi dal luogo in cui si trova.
  Il comma 13 prevede che il procedimento penale è sospeso fino al termine del trattenimento disposto per lo svolgimento delle procedure alla frontiera che, ai sensi dell'articolo 6-bis,comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015, non può durare oltre 4 settimane, salvo il compimento di atti urgenti relativi al rimpatrio o all'arresto/fermo di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9, a cui l'imputato può prendere parte da remoto secondo le modalità di cui all'articolo 133-ter, del codice di procedura penale. Per effetto di tale sospensione, restano sospesi altresì i termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale, e i termini di durata massima delle indagini preliminari, di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.Pag. 53
  Inoltre, il comma 14 specifica che ai procedimenti penali previsti dall'articolo in commento non si applicano le disposizioni relative al giudizio direttissimo.
  Il comma 15 prevede, altresì, che il diritto dell'imputato sottoposto a custodia cautelare a conferire con il proprio difensore è assicurato con collegamenti audiovisivi.
  Il comma 16 richiama i commi 1 e 2 dell'articolo 156 del codice di procedura penale, stabilendo che le notificazioni al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 previste dal codice di procedura penale sono eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, nel luogo di detenzione/trattenimento mediante consegna di copia alla persona.
  Per quanto riguarda i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche.
  Il comma 18 dispone che i reati sottoposti alla giurisdizione italiana siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma.
  Infine, il comma 19 precisa che lo straniero può altresì rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  L'articolo 5, commi da 4 a 7, introducono alcune disposizioni organizzative relative al Ministero della Giustizia. In particolare, il comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare un contingente di 10 unità di personale, da destinare al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, prevedendo la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 5 analogamente, lo autorizza a reclutare 48 unità di personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, prevedendo la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 6 prevede, l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 10 unità, rimettendo a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il CSM, la corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma.
  Il comma 7 prevede che il CSM deliberi con urgenza l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.
  In particolare, il comma 1 autorizza la spesa: di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'interno e di 8 milioni di euro in favore del Ministero della giustizia, per la realizzazione delle strutture destinate alle procedure di ingresso e di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio; di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia, per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 5.
  Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, che prevede il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, qualora non sia possibile la partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo da remoto – valutati in 3.240.000 euro per l'anno 2024 e in 6.480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mentre il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia, di cui all'allegato 2 al Protocollo.
  Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi del successivo comma 4 che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con la dotazione di 89.112.787 euro Pag. 54per l'anno 2024 e di 118.565.373 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
  Il comma 6 reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto Fondo e dalle assunzioni presso il Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della salute, e di 10 magistrati ordinari autorizzate dal provvedimento in esame.
  L'articolo 7, da ultimo, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'articolo 13 del Protocollo prevede che quest'ultimo entri in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, composto da 20 articoli – accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge – rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, soffermandosi, nella presente relazione, sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1, comma 9, lettera b) consente la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti e ancorandola, invece, al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR. Si tratta di 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria e 326 unità nell'ambito della giustizia amministrativa.
  La lettera c) consente la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata «massima» di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026.
  Il comma 18 prevede inoltre la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento.
  L'articolo 2, comma 9 modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativi alla disciplina della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia.
  In particolare, la lettera b) integra il citato articolo 99 – che disciplina le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica – al fine di affidare ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica.
  Tale intervento, come si evince dalla relazione illustrativa, è volto a consentire maggiore speditezza nel rilascio della documentazione antimafia e si colloca nell'ambito delle misure finalizzate al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dell'obiettivo di digitalizzazione del PNRR
  La lettera a) del comma 9 in esame, sempre per ragioni di coordinamento, interviene sull'articolo 97 del Codice antimafia, modificando il richiamo al Regolamento con quello al decreto.
  L'articolo 3 reca proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria. Il comma 4 proroga di due anni (e non più di un solo anno come nella previgente disciplina) tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Conseguentemente, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Pag. 55Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. La relazione illustrativa ricorda che la misura qui prorogata è stata introdotta durante l'emergenza pandemica e dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.
  L'articolo 11 reca proroghe di termini in materia di giustizia.
  Il comma 1 sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive ai magistrati, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi (sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado) anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo. L'attuale disciplina li riserva invece ai magistrati che abbiano frequentato i citati corsi di formazione o che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive, nei cinque anni precedenti.
  Il comma 2 dispone che tale deroga si applichi anche ai bandi già pubblicati al 31 dicembre 2023. Inoltre, i magistrati cui sono già state conferite le suddette funzioni sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro i successivi sei mesi, salvo eccezioni.
  Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine decennale massimo di permanenza con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo, se esso scade in data antecedente.
  Il comma 4 estende – in via transitoria fino al 31 dicembre 2024 – da sei mesi a un anno il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento.
  Il comma 5 è volto a prorogare dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare ad un giudice onorario nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni taluni specifici adempimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale. Tale facoltà, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2023, fino al 31 dicembre 2023 e quindi estesa al 30 aprile 2024 dalla stessa legge di conversione (n. 137 del 2023) è adesso prorogata al 17 ottobre 2024 (ovvero dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 149 del 2022, di riforma del processo civile).
  Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare la durata quadriennale degli organi, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2008, in considerazione del fatto che le precedenti elezioni del 2020 ebbero luogo Pag. 56nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile, a causa dell'emergenza COVID-19.
  Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione nel processo penale fissato dalla cosiddetta «Riforma Cartabia» del processo penale (articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022).
  La citata disposizione stabilisce che alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2023 – termine già prorogato al 15 gennaio 2024 – continui ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per contenere gli effetti dell'epidemia di COVID-19, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, sul cosiddetto «rito camerale non partecipato».
  Il comma 8 proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore. Inoltre, prevede che, anche per l'anno 2024, così come avvenuto per gli anni da 2018 a 2023, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI.
  I commi 9, 10 e 11 recano rispettivamente, l'ulteriore differimento, fino al 1° gennaio 2026 della data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, nonché le disposizioni per la specifica copertura finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega Ricorda altresì che la scorsa settimana è terminato il ciclo di audizioni programmato.

  Enrico COSTA (AZ-PER-RE) condivide con i colleghi alcune osservazioni che a suo avviso dovrebbero essere considerate ai fini dell'espressione del parere sullo schema in esame, senza che ciò preluda alla formulazione di una proposta di parere alternativa.
  Rammenta di aver partecipato, nella precedente legislatura, all'approfondito dibattito che si è svolto sulla legge delega alla quale lo schema di decreto in esame dà attuazione e sottolinea come tale legge – a fronte di proposte emendative tra loro contrapposte – sia stata una sintesi di diverse sensibilità.
  In primo luogo, sottolinea come, con riferimento agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, lo schema in esame non faccia altro che riprodurre il relativo principio di delega – che prevede che gli stessi siano ammissibili solamente se compatibili con l'ordinario svolgimento del lavoro giudiziario – senza precisarne le tipologie.
  Ritiene che invece il legislatore dovrebbe delineare dettagliatamente tale compatibilità per non rimettere la decisione agli organi di governo autonomo. Ritiene pertanto che sarebbe necessario prevedere all'interno della proposta di parere una condizione che inviti a precisare le tipologie di incarichi extragiudiziari incompatibili con l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, quanto a tempo impiegato,Pag. 57 a durata, a retribuzione e qualità delle attività.
  Parimenti, per quanto attiene al tema dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato, rileva che lo schema di decreto in esame non precisa quali siano i criteri per individuare un eventuale conflitto, limitandosi a ribadire il principio di delega in base al quale non è possibile mandare fuori ruolo un magistrato ove tale collocamento possa comprometterne l'autonomia e l'indipendenza.
  A suo avviso, è necessario che su questo punto il Governo indirizzi l'interprete, ovvero l'organo di autogoverno, fissando criteri per quelle che devono essere le sue valutazioni. Osserva invece come, nel testo in esame, non sia fissato alcun limite né per quanto attiene alla qualità degli incarichi, né per quanto concerne le funzioni di amministrazione attiva che i magistrati sono chiamati a svolgere con le conseguenti ricadute sotto il profilo del conflitto di interessi nell'ipotesi di un eventuale sindacato giurisdizionale.
  Un altro elemento sul quale ritiene che si debba svolgere una riflessione riguarda i magistrati fuori ruolo che fanno parte dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Rammenta come in proposito, nel corso dell'esame della legge delega, avesse presentato una proposta emendativa volta proprio a limitarne la presenza all'interno di tale ufficio, per evitare che siano esclusivamente magistrati a predisporre il testo di norme e a formulare pareri su temi che afferiscono alla loro attività professionale.
  Propone pertanto, ferma restando l'importanza dell'apporto che tali magistrati fuori ruolo forniscono all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, di rilevare l'esigenza che sia stabilito un tetto massimo di magistrati fuori ruolo assegnati a tali uffici.
  Rileva inoltre che lo schema di decreto legislativo in esame prevede una serie di deroghe del tutto disomogenee ed immotivate – che riguardano principalmente i capi dipartimento – le quali, sommate, ammontano a circa un quarto del massimo numero di magistrati fuori ruolo autorizzabili in base allo schema di decreto legislativo stesso.
  Sottolinea come, sebbene la legge delega non stabilisca nulla in merito a una norma transitoria su tale materia, lo schema in esame introduce una norma transitoria che a suo avviso potrebbe non essere pienamente conforme ai limiti della delega.
  Da ultimo, ritiene che il numero previsto di 180 magistrati ordinari collocabili fuori ruolo previsto nello schema in discussione sia arbitrario e rammenta come lo stesso Ministro della Giustizia abbia affermato che non sarebbe stato necessario prevedere un numero superiore al 20 per cento del totale dei magistrati da collocare fuori ruolo.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede quindi alla relatrice, onorevole Matone, se è nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, fa presente che sono in corso interlocuzioni particolarmente importanti sul testo in esame e di non essere pertanto ancora nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 16 gennaio 2024.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.