CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 gennaio 2024
229.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene, da remoto, il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.45.

D.L. 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Testa ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Guerino TESTA (FDI), relatore, illustra il provvedimento in esame, rammentando anzitutto che il decreto-legge è composto di quattro articoli.
  L'articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, anche nel caso in cui tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il comma 2 riconosce, inoltre, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributoPag. 37 di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  Il contributo, è finanziato a valere sulle risorse che residuano dallo stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali sono stati utilizzati soltanto 3.559.000 euro. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di 16.441.000 euro. Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
  L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici delle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. La norma in esame stabilisce che partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2023) le disposizioni appena ricordate, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
  Il comma 2 dell'articolo 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si ricorda, a tale proposito che il comma 8-ter dell'articolo 119 riconosce, tra l'altro, agli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.
  L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante (comma 1, lettera a). Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati (comma 1, lettera b). Con la lettera c) del comma 1 viene inoltre abrogato il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio le spese sostenuta per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
  Il comma 2, modificando l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla lettera a), limita al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e Pag. 38per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi ossia: per i condomìni in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità (comma 2, lettera b)).
  Ai sensi del comma 3, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; nel caso in cui non sia prevista, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 30 dicembre 2023).
  Ricorda che l'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà al termine della seduta odierna dovrà definire modalità e tempi della prosecuzione dell'esame del provvedimento, che dovranno tenere conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fissata dalla Conferenza dei capigruppo svoltasi ieri a partire da lunedì 29 gennaio prossimo.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), anticipando le richieste che verranno avanzate dal proprio gruppo nel corso dell'ufficio di presidenza, sottolinea la necessità di procedere ad alcune audizioni sul provvedimento in esame. Sotto il profilo metodologico afferma che, in luogo di emanare un autonomo provvedimento, la disciplina del superbonus avrebbe trovato più propria collocazione in seno al decreto-legge «proroga termini», attualmente all'esame della Camera.
  Per quanto invece riguarda il merito del provvedimento in esame, reputa che esso non risolva le principali questioni ancora aperte, né rechi una disciplina adeguata con riferimento ai lavori non completati. Richiamando i conflitti sul tema interni alla maggioranza, ritiene inoltre insufficiente l'insieme delle misure nei confronti dei nuclei familiari più fragili, in particolare il contributo a carico del Fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge.
  Evidenzia infatti che vi è un alto numero di contenziosi in atto e che numerosi sono i lavori sospesi, anche a causa del continuo avvicendarsi di norme cui si è assistito negli ultimi anni; sottolinea che la responsabilità di tale incertezza normativa è da ascriversi a tutte le forze politiche.
  Reputa dunque necessario che sia data un'adeguata certezza del diritto ai contribuenti, e ritiene che le forze politiche, collettivamente responsabili della richiamata stratificazione normativa, abbiano il dovere di cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in discussione per riordinare la materia delle detrazioni fiscali in materia edilizia.
  Da ultimo, evidenzia la necessità di effettuare un adeguato monitoraggio sulle misure sinora introdotte, allo scopo di ottenere dati aggiornati sull'andamento delle agevolazioni, anche attivando adeguate forme di attività conoscitiva.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12. alle 12.10.