CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 gennaio 2024
229.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Intervengono, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1663, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi e ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Chiede quindi ai relatori per la I Commissione, onorevole Paolo Emilio Russo e onorevole Alessandro Colucci, di svolgere il loro intervento introduttivo, preannunciando che riguarderà gli articoli da 1 a 9, fatta eccezione per l'articolo 3 che, insieme ai restanti articoli, sarà illustrato dai relatori per la V Commissione, onorevole Frassini e onorevole Angelo Rossi.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), relatore per la I Commissione, avverte che il decreto-legge in conversione, entrato in vigore il 31 dicembre scorso, consta di 20 articoli e proroga termini in materie di competenza di numerosi ministeri. Come preannunciato dal Presidente, fa presente che nel corso della sua relazione si soffermerà sui primi due articoli del decreto-legge, mentre l'onorevole Paolo Emilio Russo descriverà gli articoli da 4 a 9, lasciando l'illustrazione della restante parte del decreto-legge ai colleghi relatori per la Commissione Bilancio.
  Passando alla sintetica descrizione del decreto-legge, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni. Si tratta in generale di consentire, anche per il 2024, alle pubbliche amministrazioni di procedere alle assunzioni già previste da precedenti provvedimenti legislativi e non Pag. 13ancora effettuate. Più in dettaglio, evidenzia che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione che consente l'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 e il comma 3, lettera b), dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2024 la possibilità di procedere ad assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. Il comma 3, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di procedere, da parte di pubbliche amministrazioni, alle assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022; le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017. Evidenzia che dalla relazione illustrativa si evince che la proroga è volta a consentire l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 200 unità di personale non dirigenziale. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019. Il comma 6 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per procedere alla stipula di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Il successivo comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Il comma 8, lettera a), proroga a tutto il 2024 l'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno; evidenzia che si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR. Lo stesso comma 8, alla lettera b), proroga per il 2024 l'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le successive lettere b) e c) prorogano la scadenza dei contratti a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. Il comma 11 prorogaPag. 14 all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi per assumere con contratto a tempo indeterminato 550 unità di personale non dirigenziale, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato – 450 unità –, alle Commissioni tributarie – 60 unità – e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi – 40 unità. Il comma 12 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere con contratto a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato. Il comma 13 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle Finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. I commi 14 e 15 prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità – già prevista da varie disposizioni di legge – di effettuare assunzioni, sia ordinarie sia straordinarie, di personale della Guardia di finanza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 16 detta disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che la disposizione, in particolare, modifica i termini di due normative transitorie, relative alla contribuzione obbligatoria inerente ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o di rapporti assimilati (lettera b)). Il successivo comma 17 prevede, conseguentemente, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 18 consente, fino al 31 dicembre 2024, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento. Il comma 19 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 20 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le assunzioni riguardano personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero. Infine, evidenzia che il comma 22 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV) bandito nel 2019.
  Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, evidenzia che contiene proroghe di termini in materie di competenza Pag. 15del Ministero dell'interno, di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Più in particolare, rileva che il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive – le cosiddette autocertificazioni – riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La successiva lettera b) estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione proroga al 31 dicembre 2024 la disposizione che attualmente consente fino al 2023, in via eccezionale e con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, che le funzioni di vicesegretario comunale possano essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni ed in possesso di specifici requisiti. Il comma 6 interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024, in luogo dell'esercizio 2023. I commi 7 e 8 destinano risorse – per circa 8,3 milioni – al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022, corrispondente alla fase di emergenza da COVID-19. Il comma 9, infine, prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.
  Nel rammentare che, come preannunciato, l'articolo 3 del decreto-legge riguarda la proroga di termini in materia economica e finanziaria, e sarà pertanto trattato dai colleghi della Commissione Bilancio, passa la parola all'onorevole Paolo Emilio Russo, per la descrizione degli articoli da 4 a 9 del decreto-legge.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore per la I Commissione, fa presente che l'articolo 4 del decreto-legge proroga termini in materia di salute. In particolare, evidenzia che il comma 1 proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 – vale a dire fino al 30 aprile 2024 – il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie, già fissato al 31 dicembre 2023; ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini Pag. 16professionali in base al principio di economia di gestione. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 dell'articolo 4 dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento: si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario. Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Il comma 7, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa, pari a 25,3 milioni di euro. Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione); ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.
  Passando alla descrizione del successivo articolo 5 del decreto-legge, sottolinea che la disposizione prevede proroghe di termini in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola». Il comma 2, lettera a), proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle Pag. 17supplenze stesse per il personale docente ed educativo. La successiva lettera b) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere. Il comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente, e che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.
  Evidenzia poi che l'articolo 6 proroga termini in materia di università e ricerca. Più nel dettaglio, fa presente che il comma 1 innalza da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti nell'ambito dei quali sono nominati i componenti dell'organo direttivo Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ANVUR. Il comma 2 differisce – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Sottolinea in merito che resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023 e i lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023. Fa presente poi che i commi da 6 a 8 dell'articolo 6 prorogano termini relativi alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, il comma 6 estende dall'anno accademico 2023-2024 all'anno accademico 2024-2025 la possibilità per tali istituzioni di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette «143». Il comma 7, lettera a), proroga all'anno accademico 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento di tale personale. La lettera b) differisce – dall'anno accademico 2024/2025 all'anno accademico 2025/2026 – l'abrogazione di alcune disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento. Il comma 8 consente alle istituzioni AFAM di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'anno accademico 2023/2024, anche per l'anno accademico 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, evidenzia che esso proroga termini in materia di cultura. Più specificamente, fa presente che i commi da 1 a 3 dispongono la proroga da Pag. 18sette a otto anni della durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, creata nel 2016 allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Prevedono inoltre la proroga dal 2023 al 2024 dell'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone e autorizzano la relativa spesa di copertura degli oneri, quantificati in 1 milione di euro per il 2024. Il comma 4, lettera a), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura; la lettera b) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri. Il comma 5 interviene sulla disciplina delle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato. Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019.
  In relazione all'articolo 8, che proroga termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia in particolare che il comma 1 stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'Aeroporto di Firenze. I commi 2 e 3 prorogano di tre ulteriori mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti, sorte nel 2016; prevede inoltre, anche per il 2024, risorse per il personale non avviato al lavoro. Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate. Il comma 6 posticipa una pluralità di termini relativi alla riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 8 prevede che per le attività di investimento di Anas s.p.a. è riconosciuto, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale e autostradale; la disposizione inoltre precisa che, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al 9 per cento. Infine, viene disposto che entro il predetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali Pag. 19devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal concedente; l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infine, è disposto l'incremento delle tariffe autostradali conformemente all'inflazione nella misura pari al 2,3 per cento. Da ultimo, il comma 10 dell'articolo 8 dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.
  Passando a descrivere sinteticamente l'articolo 9 del decreto-legge, rileva che si tratta di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, i commi 1 e 2 prorogano dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche. Infine, il comma 4 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati – fino al 2020 – al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore per la V Commissione, segnala preliminarmente che nell'ambito della sua esposizione si concentrerà sui contenuti degli articoli 3 e da 10 a 13 del decreto-legge, mentre gli articoli da 14 a 20 saranno illustrati dall'altra relatrice per la V Commissione, l'onorevole Frassini.
  Rileva, in primo luogo, che l'articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, fa presente che il comma 1 proroga all'anno 2024 le disposizioni ai sensi delle quali, con riferimento ai contratti di locazione passiva, le amministrazioni centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, in presenza di determinate condizioni, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10 del decreto-legge n. 95 del 2012. Passando quindi al contenuto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 3, rileva che il successivo comma 2 reca la proroga di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2024, del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, mentre il comma 4 differisce di un ulteriore anno i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Osserva che, per effetto delle disposizioni in esame, pertanto, la cessazione a regime dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. Il successivo comma 5 reca la corrispondente copertura finanziaria. Il comma 6 proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le autorità responsabili Pag. 20non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Il comma 7 proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del lotto e del superenalotto, destinando contestualmente le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il comma 9, in considerazione dell'attacco subito ai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023, dispone che ai fini del computo dei termini amministrativi nella medesima regione non si tenga conto del periodo compreso tra tale data e il 30 gennaio 2024. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e del PNC. In relazione a tale previsione, il successivo comma 10 prevede che la regione Molise e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei predetti procedimenti, mentre il comma 11 prevede che in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali per il medesimo periodo siano sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il comma 12, infine, proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi accordi convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova convenzione.
  Nell'illustrare i contenuti dell'articolo 10, osserva che esso reca la proroga di un termine in una materia di competenza del Ministero della difesa, prevedendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle disposizioni relative al deposito mediante invio tramite posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenute nell'articolo 75, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021.
  Segnala, quindi, che l'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1 sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che i magistrati cui sia stato conferito un incarico, che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni, debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime. Il comma 3, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, prevede che se il termine massimo di dieci anni di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino alla medesima data. Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. Il comma 5 proroga, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024, il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti a un giudice onorarioPag. 21 nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale. Il comma 6 prevede che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite dal mese di aprile al mese di ottobre. Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nell'ambito della cosiddetta «riforma Cartabia» del processo penale, in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Il comma 9 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. I successivi commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria della misura di cui al comma 9 e autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Passando, quindi, all'illustrazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, fa presente che esso reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale. Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati. Il comma 5 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, il termine fino al quale è autorizzato, a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste, dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio. Il comma 6 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.
  Venendo, infine, all'esame dell'articolo 13, fa presente che esso reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste nei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, per valutare la regolarità della posizione contributiva e fiscale del beneficiario, prevedendo che in tal caso il pagamento in anticipo sia sottoposto a condizione risolutiva. Il comma 2 proroga al 2024 il termine, di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa che consentono, in particolare, di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta in deroga ai vincoli previsti a legislazione vigente, nonché ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infette le piante che siano esenti da patogeni e da organismi nocivi. Il comma 3 Pag. 22fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. In particolare, la disposizione proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di due anni, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2018.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice per la V Commissione, avverte che, come ricordato dal collega Angelo Rossi, nella sua esposizione si soffermerà sui contenuti del decreto-legge in esame recati dagli articoli da 14 a 20.
  Al riguardo, fa presente in primo luogo che l'articolo 14 reca la proroga di termini in materia di sport. In particolare, il comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, mentre il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.
  Osserva, quindi, che l'articolo 15, intervenendo sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio per il 2023, abroga il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard.
  Evidenza, inoltre, che l'articolo 16, nelle more dell'espletamento della procedura di gara prevista dal decreto-legge n. 198 del 2022, definisce i criteri per il riparto delle risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Tale disciplina, che è volta ad evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, si applica non oltre il 30 giugno 2024. Rileva, inoltre, che l'articolo in esame prevede che le agenzie di stampa beneficiarie del riparto siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
  Segnala, quindi, che l'articolo 17 autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023. A tal fine, i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di carattere pluriennale.
  Rileva, poi, che l'articolo 18 reca disposizioni relative a termini di competenza del Ministero del lavoro delle politiche sociali. In particolare, i commi 1 e 2 introducono modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi assegnate ad Assoprevidenza, attribuendo al predetto Comitato il contributo previsto dall'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 e disciplinando le modalità di erogazione del medesimo contributo. Il successivo comma 3 sopprime pertanto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva, invece, attribuito le funzioni del Comitato Previdenza Italia ad Assoprevidenza. Osserva, inoltre, che il successivo comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse, pari a 5 milioni di euro, già Pag. 23previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge di bilancio 2020, per l'attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere 1° gennaio 2024, siano destinate al finanziamento delle attività svolte dai medesimi istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, con riferimento alla presentazione della domanda di assegno di inclusione e alle successive verifiche periodiche, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
  Rileva, quindi, che l'articolo 19, al comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza. Si prevede, pertanto, che fino a tale data: il personale dei servizi sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possano essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizzi gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 2 proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
  Rileva, infine, che l'articolo 20 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 dicembre 2023.
  Per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rinvia conclusivamente alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, ricordando che nella giornata di lunedì 15 gennaio avrà luogo un breve ciclo di audizioni.

  La seduta termina alle 11.55.