CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) esprime, a nome del suo Gruppo, la richiesta di svolgere, presso la Commissione, un'audizione dei Ministri competenti in relazione al processo di attuazione del PNRR ed agli esiti del negoziato sul nuovo Patto europeo di stabilità e di crescita svoltosi in sede di Consiglio economia e finanza.

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  Piero DE LUCA (PD-IDP) nell'associarsi, a nome del Gruppo del Partito democratico, alla richiesta dell'on. Scutellà, sottolinea come finora si sia solo svolta, il 5 dicembre scorso, un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento sui contenuti del nuovo Patto, ma sia mancata un'informativa circa le risultanze del negoziato, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, che potrebbe essere svolta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, prende atto delle richieste dei colleghi Scutellà e De Luca.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere, su richiesta dell'on. Pisano, ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, del provvedimento C. 1588 Governo, approvato dal Senato e, successivamente, all'esame dei restanti provvedimenti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
C. 1588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, rileva che il provvedimento all'esame della XIV Commissione, approvato dal Senato il 29 novembre scorso, riprende il contenuto di un disegno di legge analogo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione Affari esteri dell'altro ramo del Parlamento, che non ha completato il suo iter d'approvazione a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (European Asylum Support Office – EASO) è un'agenzia dell'Unione europea con sede principale a La Valletta (Malta) ed ha lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo.
  Altri compiti sono quelli di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.
  L'Accordo in esame è finalizzato a consentire il buon funzionamento della struttura operativa che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo del medesimo EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  Più nel dettaglio, l'Accordo – che si compone di sedici articoli – riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Si prevede, inoltre, che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO.
  L'Italia s'impegna tuttavia a rendere disponibili i servizi pubblici – a partire dalla rete internet – necessari per il suo funzionamento, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane.
  In attuazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioniPag. 327 verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, sono escluse da censura o altre forme di intercettazione o interferenza.
  Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio.
  Poiché il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, rileva che il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 29 novembre scorso, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi.
  A tale fine, l'Intesa introduce condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale e una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo.
  L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.
  L'Accordo s'inquadra nel processo definito nella comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione dell'11 marzo 2005.
  Il Qatar è un partner stretto dell'Unione europea nel settore dell'aviazione. Prima della pandemia 6 milioni di passeggeri viaggiavano ogni anno tra l'UE e Doha nell'ambito dei 26 accordi bilaterali sul trasporto aereo conclusi con gli Stati membri dell'Unione.
  Sebbene nell'ambito di tali accordi bilaterali i voli diretti tra la maggior parte degli Stati membri dell'UE e il Qatar siano già stati liberalizzati, nessuno degli accordi comprendeva disposizioni relative alla concorrenza leale o alle questioni sociali e ambientali.
  Venendo sinteticamente ai contenuti, l'Accordo, che si compone di trenta articoli, copre tre principali aree di cooperazione: economica, normativa ed istituzionale.
  In primo luogo, sul piano economico, stabilisce le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar, tra cui: diritti di traffico, che prevedono il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza; norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.
  In terzo luogo, per quanto concerne la cooperazione istituzionale, ciascuna Parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio; un comitato misto – composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno annualmente – è responsabile della gestionePag. 328 dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Per quanto attiene agli specifici ambiti di competenza della XIV Commissione, rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'UE a sottoscrivere accordi con Stati terzi sia configurabile quale competenza esclusiva. L'UE ha già concluso accordi globali sul trasporto aereo analoghi con altri Stati partner, segnatamente Stati Uniti, Canada, Marocco, Georgia, Giordania, Moldova, Israele e Ucraina: quello con il Qatar è il primo sottoscritto con un Paese della regione del Golfo.
  Conclusivamente rileva che l'Intesa regola le dinamiche e le relazioni aeronautiche fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar collocandosi lungo un percorso che ha come sbocco la creazione di un unico mercato del trasporto aereo.
  Appaiono evidenti in tal senso i risvolti positivi che ne deriverebbero sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, come pure le acquisizioni benefiche nell'ambito della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente, connesse ad un approccio caratterizzato dalla progressiva convergenza regolamentare.
  Alla luce di tali considerazioni e poiché il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE), anticipando alcuni profili della relazione riguardante il successivo provvedimento di ratifica, richiama i risvolti positivi connessi all'Accordo, non soltanto sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, ma anche sul piano della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Sottolinea altresì come questa tipologia di accordi consenta di garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza al di fuori del mercato europeo, in contesti tradizionalmente dominati da forti aiuti di Stato. La presenza dell'UE come parte di questi grandi accordi globali consente ai Paesi europei, nei loro complesso, di definire delle intese con Stati partner extra-europei significativamente più vantaggiosi di quelli conseguibili a livello bilaterale. Auspica infine che la nuova legislatura del Parlamento europeo porti ad una riforma ed una razionalizzazione dell'attuale sistema del «Cielo unico europeo».

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, illustra i contenuti della proposta di parere, richiamando le argomentazioni espresse dalla collega De Monte.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE), relatrice, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 29 novembre scorso, mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti.
  L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.Pag. 329
  L'Intesa – che si compone di trentuno articoli e due allegati – copre tre principali aree di cooperazione: economica, regolamentare ed istituzionale.
  In primo luogo, sul piano economico, l'Accordo stabilisce norme comuni nelle seguenti materie: diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra Parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte per scopi non commerciali; flessibilità operativa, che contempla l'esecuzione del traffico di transito attraverso il territorio dell'altra parte, combinando il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dall'origine di tale traffico e servendo più di un punto durante lo stesso servizio; autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte ad operare nel territorio dell'altra Parte; opportunità commerciali, per garantire a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso all'assistenza a terra, la condivisione dei codici e l'intermodalità, nonché la possibilità di fissare liberamente un prezzo; norme per garantire una concorrenza leale e facilitare le attività commerciali; norme sui diritti di utenza per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e aerei.
  Sul piano della cooperazione regolamentare, entrambe le Parti si impegnano a: rispettare determinate disposizioni in materia di sicurezza dell'Unione, elencate in un allegato all'accordo; riconoscere i rispettivi certificati di sicurezza; cooperare sulla protezione e per il riconoscimento reciproco delle rispettive norme di protezione; cooperare nella gestione del traffico aereo al fine di estendere il cielo unico europeo all'Armenia ed incentivare il rispetto delle disposizioni dell'Unione sulla gestione del traffico aereo, come elencato in un allegato all'accordo; cooperare in materia di ambiente, tutela dei consumatori e aspetti sociali.
  In terzo luogo, per quanto concerne la cooperazione istituzionale, ciascuna Parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio; un comitato misto – composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno annualmente – è responsabile della gestione dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Segnala conclusivamente che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, dopo avere ricordato che l'oggetto dell'esame, in questa fase, riguarderà le sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento, passa ad illustrare i contenuti del provvedimento, in sostituzione dell'on. Giordano, è impossibilitato a prendere parte ai lavori della seduta odierna.
  Rileva che il testo unificato all'esame della Commissione è diretto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare (bicamerale) d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
  Il provvedimento, all'esame della Camera in seconda lettura, è stato approvato lo scorso 8 novembre dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo approvato dalla Camera in prima lettura il 6 luglio di quest'anno.
  Dà conto sinteticamente dei contenuti del provvedimento – composto di 7 articoli – ed in particolare delle modifiche apportate dal Senato.Pag. 330
  L'unica modifica all'articolo 1 – che prevede l'istituzione della Commissione con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione di tale virus nel territorio nazionale – riguarda la specifica che tra i compiti dell'organo rientri quello di valutare oltre alla prontezza ed efficacia, anche la resilienza delle citate misure, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia.
  La modifica all'articolo 2, che ne disciplina la composizione, riguarda la prima convocazione della Commissione, che i Presidenti delle Camere dovranno effettuare entro quindici giorni dalla nomina, e non più entro dieci giorni come nel testo approvato in prima lettura.
  L'articolo 3, che reca l'elenco dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta, è stato modificato in più punti. Rispetto a quanto contenuto nel testo licenziato dalla Camera, è stata integrata la lettera i), relativa all'esame dei rapporti intercorsi tra le autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico.
  Particolare rilievo assume, ai fini della competenza della XIV Commissione, la previsione, di cui alla richiamata lettera i), intesa ad estendere l'ambito di tali compiti alle relazioni con gli organismi dell'Unione europea.
  È stata altresì modificata la lettera t), che nella formulazione attuale non prevede più che la Commissione debba anche individuare eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione o contrastanti con i princìpi costituzionali.
  È stata, inoltre, soppressa la lettera v), relativa alla valutazione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza.
  In relazione alla lettera dd), che nel testo approvato dalla Camera corrispondeva alla lettera ee), concernente lo svolgimento di indagini sugli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una specificazione relativa alla verifica della tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili. L'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 5 è stato integrato al Senato al fine di specificare che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della propria indagine, possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, se non coperti da segreto d'indagine.
  Sottolinea che non sono state apportate modifiche né all'articolo 6 né all'articolo 7 recanti, rispettivamente, disposizioni sull'obbligo del segreto e la disciplina dell'organizzazione interna della Commissione ivi comprese le spese di funzionamento.
  Ricorda che il 10 marzo 2022 il Parlamento ha deliberato l'istituzione di una «Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro».
  La Commissione speciale, attraverso un processo approfondito di consultazioni, ha esaminato l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la campagna di vaccinazione, dando una risposta anche alle istanze dei cittadini inserite nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e la competitività dell'UE, nonché per garantire un accesso equo alla salute per tutti.
  Il Parlamento europeo, il 12 luglio 2023, ha adottato la relazione predisposta dalla Commissione speciale che formula raccomandazioni specifiche per colmare le lacune e le carenze individuate, articolando l'azione futura in quattro ambiti principali: salute, democrazia e diritti fondamentali, aspetti sociali ed economici e risposta globale alla pandemia. Tra le indicazioni operative di maggiore impatto figurano: il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea in tema di medicinali, la trasparenza nelle attività di appalto congiunto ed un maggiore controllo parlamentare a livello sia europeo che nazionale sul ricorso alle leggi di emergenza.Pag. 331
  Propone conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4) sul provvedimento che si ricollega agli orientamenti ed agli indirizzi espressi dal Parlamento europeo in ordine all'impatto della crisi pandemica, all'efficacia delle misure europee e nazionali nonché alle raccomandazioni specifiche formulate per colmare le lacune e le carenze individuate.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.