CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 287

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sull'ordine dei lavori.

  Mauro ROTELLI, presidente, concorde la Commissione, ritiene opportuno svolgere prima l'esame dell'atto del Governo n. 106 e del testo unificato delle proposte di legge nn. 799 e 988, per poi passare alla riunione del Comitato ristretto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Atto n. 106.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2023.

  Mauro ROTELLI (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.
Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo unificato delle proposte di legge n. 799 Caparvi e n. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come modificato in seguito all'approvazione degli emendamenti.
  Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta si compone di 17 articoli e che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati introdotti alcuni elementi di interesse per la Commissione.
  Passando ad una breve analisi del contenuto degli articoli, fa presente che l'articolo 1, che reca i principi generali, stabilisce che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.
  L'articolo 2 reca le definizioni e stabilisce che le manifestazioni di rievocazione storica, tra le altre cose, si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale.
  L'articolo 3 prevede una serie di attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche, tra le quali l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese.
  L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 5 prevede che il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e ne prevede la composizione e le funzioni.
  L'articolo 6 prevede un calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 7 prevede iniziative didattiche nelle scuole, mentre l'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi nel corso delle manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 9 attribuisce una serie di compiti alla Conferenza Unificata, tra i quali definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica. Gli articoli 10 e 11 attribuiscono una serie di compiti rispettivamente allo Stato e a regioni, province città metropolitane e comuni, per la promozione e la diffusione delle rievocazioni storiche.
  L'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge, mentre l'articolo 13 reca i principi relativi al patrimonio culturale immateriale, riconosciutaPag. 289 come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.
  L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, prevedendo, tra i criteri direttivi, l'adozione di misure volte a: assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura; garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita; prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio; prevedere un coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi; promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. I decreti legislativi sono adottati anche su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 15 istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, attribuendogli i compiti e definendone la composizione. Ai lavori del forum è invitato a partecipare tra l'altro anche un rappresentante del Ministro dell'ambiente.
  L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuito speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 17 reca infine la copertura finanziaria.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in commissione.

  La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 10 gennaio 2024.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.
C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 20.55.