CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 255

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice Matteoni a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, illustra in provvedimento in esame. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita del provvedimento, si propone di evidenziare i principali profili di competenza della Commissione Finanze.
  Nello specifico, l'Accordo sostituisce tutti gli accordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo. L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.
  Ricorda che l'accordo è composto di 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero. L'accordo copre tre principali aree di cooperazione: cooperazione economica, stabilendo le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar; cooperazione in campo normativo, con particolare riferimento alla sicurezza dell'aviazione, alla protezione della navigazione aerea e alla gestione del traffico; norme di carattere istituzionale.
  Con riferimento alla cooperazione economica, l'accordo stabilisce le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar, tra cui: diritti di traffico, che prevedono il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza; norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.Pag. 256
  Per quanto riguarda la cooperazione in campo normativo, entrambe le parti si impegnano a: accettare i certificati di aeronavigabilità e di competenza, nonché le licenze, rilasciati dall'altra parte; raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea, compresa la conformità alle norme aeronautiche internazionali e alle pratiche raccomandate; rispettare e promuovere i princìpi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale organizzazione e cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo; promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente (l'accordo comprende anche norme atte a consentire la tassazione del carburante per l'aviazione all'interno dell'Unione; cooperare nella gestione del traffico aereo; cooperare per raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori.
  Con riferimento infine alle norme istituzionali, si stabilisce che ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio. Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si incontra almeno annualmente, è responsabile della gestione dell'accordo e di garantirne la corretta attuazione. L'accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Evidenzia che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 9 dell'Accordo, che reca disposizioni in tema di diritti doganali e fiscalità. Esso in particolare dispone che, all'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo, nonché altri articoli destinati a garantire l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base del principio di reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall'imposta sul valore aggiunto e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi.
  Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
C. 1588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice Cavandoli a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, anzitutto ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (European Asylum Support Office – EASO) è un'agenzia dell'UnionePag. 257 europea con sede principale a La Valletta, a Malta. L'agenzia è stata istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Altri compiti sono quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.
  Rammenta che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.
  Ricorda che l'Accordo è composto di 16 articoli. L'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio (articolo 2). Si prevede, inoltre che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4).

  Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (articoli 6 e 7).
  Per quanto di interesse della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 7 riconosce l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il comma 3 dell'articolo 7, in particolare, estende le richiamate immunità ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono all'Ufficio, o sono utilizzati per suo conto. Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (artt. 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (artt. 12 e 13), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).
  Rileva inoltre che di particolare interesse per la Commissione Finanze sono gli Pag. 258articoli 8, 9, 10, 11 e 12. In particolare, l'articolo 8 dà attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, disciplinando le esenzioni fiscali di cui gode l'Ufficio nell'esercizio delle sue attività ufficiali: dalle imposte dirette per l'Ufficio e le sue proprietà; dall'IVA per gli «acquisti di importo rilevante» di beni o servizi (il cui valore supera il limite fissato dalla normativa italiana per le organizzazioni internazionali in Italia); da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Le esenzioni non si applicano ai dazi e alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità forniti all'Ufficio. I beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane competenti e il pagamento dei relativi imposte, diritti e contributi. L'Ufficio potrà, inoltre, ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti, nonché conti in qualsiasi valuta, nella misura in cui ciò è necessario per le sue esigenze istituzionali.
  L'articolo 9 prevede esenzioni dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto per un massimo di tre veicoli acquistati o importati dall'Ufficio per suo uso ufficiale. Tali veicoli, esenti anche dalle tasse automobilistiche, devono essere registrati con serie speciali.
  L'articolo 10 dà attuazione, tra l'altro, agli articoli 11, 12, comma secondo, e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Al personale statutario dell'Ufficio (funzionari, agenti temporanei e a contratto) sono concesse: esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti ad essi pagati dall'Ufficio (estesa anche gli esperti nazionali distaccati che non sono cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia); immunità da procedimenti giurisdizionali (estesa anche agli END); l'esenzione, assieme ai familiari e al personale domestico al seguito, da forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; le agevolazioni, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; il diritto ad importare, senza dazi, divieti e restrizioni, entro un anno dall'assunzione in servizio presso l'Ufficio e con un massimo di due spedizioni, gli effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore; l'esenzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione del loro arrivo presso l'Ufficio, dall'IVA per l'acquisto di mobilio e altri beni per la casa, necessari alla loro installazione; la possibilità, nel caso in cui non lo abbiano importato, di acquistare un veicolo a motore senza dazi e imposte che sarà registrato in una categoria particolare e che sarà esente da tasse automobilistiche; il diritto di esportare, nell'anno seguente alla cessazione del proprio impiego presso l'Ufficio, senza divieti o restrizioni, il mobilio, gli effetti personali e i veicoli a motore in possesso ed uso.
  L'articolo 11 prevede che, su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale statutario a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. A tali attività non si applicano privilegi e immunità.
  L'articolo 12 regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio: per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto si applica il regime di sicurezza sociale dell'Unione europea. Gli agenti a contratto con un contratto di durata inferiore a un anno possono optare per il regime dello Stato di ultima iscrizione. Se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo di sicurezza sociale, l'agente deve scegliere tra il regime dell'Unione europea e quello dell'Italia. Per il personale non iscritto al regime italiano, l'Ufficio è esente dal versamento contributi obbligatori dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte. Il personale di cittadinanza italiana iscritto al regime dell'Unione europea o di altro Stato membro sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattiaPag. 259 relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.
  Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, rammenta che l'intesa regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. L'Accordo copre tre aree principali di cooperazione: le norme economiche, la cooperazione regolamentare e le norme istituzionali, con particolare riferimento alla gestione e all'attuazione dell'accordo stesso.
  Ricorda che l'Accordo mira all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata, quali la sicurezza aerea; la protezione; i diritti dei passeggeri; la gestione del traffico aereo; la regolamentazione economica; la tutela dei consumatori; la non discriminazione e la parità di condizioni per le imprese.
  L'Accordo si compone di 31 articoli e di due allegati. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del provvedimento, richiama i contenuti dell'articolo 10, di interesse per la Commissione Finanze, che descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo. In particolare, l'articolo stabilisce che all'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (inclusi viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli utilizzati per l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, tasse, diritti e oneri analoghi. L'articolo precisa, tra l'altro, che le disposizioni dell'Accordo non hanno alcunaPag. 260 incidenza nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che l'Accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'UE e l'Armenia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.
  Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3).

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Rubano a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), relatore, ricorda che il testo della proposta si compone di 18 articoli ed è volto a promuovere e favorire: la coltivazione, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche, della specie arborea del castagno; la manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto; la prevenzione e il recupero delle attività colturali abbandonate e degradate dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario; il sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto; il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva; la ricerca e informazione legate alla valorizzazione delle filiere, al recupero del territorio e alla gestione e contenimento delle emergenze fitosanitarie.
  Segnala che, tra le proposte di legge abbinate alla proposta di legge C. 565 Nevi, la proposta di legge C. 992 Caramiello conteneva alcune disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. In particolare, l'articolo 5, comma 2, lettere b) ed e), si affidava al Piano triennale di interventi volti a favorire attività di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti – di cui all'articolo 3 della medesima proposta di legge – il compito di disporre, tra l'altro, crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori e di promuovere forme di assicurazione agevolate tra i medesimi soggetti.
  Evidenzia tuttavia che tali disposizioni non sono contenute nel testo base adottato dalla Commissione Agricoltura il 28 settembre 2023, sul quale oggi viene richiesto il parere della Commissione Finanze; propone pertanto, alla luce di quanto esposto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), richiamata preliminarmente la rilevanza della tematica trattata, interviene per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Pag. 261Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-01782 Borrelli: Proroga per i versamenti dell'IMU 2023 nei Comuni interessati dal ritardo nella revisione delle aliquote.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto ritiene opportuna la concessione di una proroga, come auspicato nel testo dell'interrogazione.

5-01783 Merola: Dati relativi alle risorse derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto per l'anno 2023.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). Precisa, in conclusione, come non sia possibile determinare la destinazione delle specifiche risorse aggiuntive derivanti dalle estrazioni straordinarie, una volta che queste siano confluite nel Fondo per le emergenze nazionali, le cui risorse sono complessivamente ripartite.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) si dichiara soddisfatto per i dati esaurienti forniti dal Governo; ribadisce l'esigenza di conoscere l'ammontare complessivo confluito nel Fondo per le emergenze nazionali, rilevando la necessità che adeguate risorse siano destinate ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

5-01784 Congedo: Chiarimenti in merito al calcolo delle imposte dovute a seguito delle rivalutazioni dei fondi per il TFR.

  Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01785 Fenu: Dati relativi ai cosiddetti «crediti d'imposta incagliati» e misure per favorirne lo smaltimento.

  Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, con particolare riferimento alla carenza di dati sugli importi dei crediti non utilizzati; a suo avviso si tratterebbe di un ammontare agevolmente calcolabile. La conoscenza di tali importi consentirebbe, tra l'altro, di valutare l'impatto di tali crediti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sui parametri di bilancio richiesti in sede europea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-01786 Centemero è rinviato ad altra seduta.

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5-01787 Gebhard: Misure volta a garantire i benefìci fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0.

  Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) giudica rassicurante la risposta del Governo; rileva tuttavia come l'interrogazione presentata originasse proprio dal fatto che vi sarebbero stati casi nei quali, pur essendo stata fornita la prescritta documentazione, sarebbero lo stesso sorti dei problemi. Poiché la risposta del Governo appare escludere tale evenienza, si ritiene soddisfatto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.