CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 217

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2024.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 1).

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ribadendo il giudizio negativo espresso dal suo gruppo sul provvedimento già nel corso dell'esame in prima lettura.
  Ritiene, quindi, che la modifica introdotta dal Senato alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 del testo in esame – che attribuisce alla Commissione d'inchiesta anche il compito di esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e gli organismi dell'Unione europea ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico – amplifichi il vulnus già evidenziato dal suo gruppo relativamente alla mancata previsione di verificare anche il ruolo delle regioni.
  Sottolinea come, in quella fase, le regioni abbiano infatti svolto un ruolo determinate per le decisioni politiche da assumere a livello nazionale sulle misure di contenimento, in quanto le stesse raccoglievano e trasmettevano i dati relativi al contagio.
  Osserva quindi come anche i dati raccolti in maniera non corretta abbiano contribuito a determinare tali decisioni.
  Appare quindi decisamente incomprensibile e ingiustificabile l'atteggiamento della maggioranza di non voler in alcun modo coinvolgere le giunte regionali nel perimetro dell'indagine della Commissione.
  Ritiene pertanto che, nonostante l'istituzione della Commissione d'inchiesta in esame, la maggioranza non voglia veramente tesaurizzare l'esperienza fatta.

  Devis DORI (AVS) sottolinea, preliminarmente, – anche in ragione della sua provenienza dal territorio di Bergamo, provincia particolarmente segnata dalla pandemia – di essere favorevole a qualsiasi iniziativa che consenta di fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2.
  Dichiara tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulataPag. 218 dal relatore precisando come il suo gruppo non sia contrario all'istituzione della Commissione d'inchiesta ma giudichi il campo d'azione che il provvedimento attribuisce alla stessa troppo limitato, non interessando anche l'operato delle regioni.
  Ritiene infatti che la verifica di tale operato avrebbe potuto costituire un utile contributo per affrontare emergenze simili, qualora in futuro dovessero presentarsi nuovamente.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) per le medesime ragioni già espresse dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera, dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, preliminarmente, rammenta che l'Accordo mira a creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo – che consta di 30 articoli, suddivisi in tre titoli – richiama sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti.
  L'accordo copre tre principali aree di cooperazione: economica, normativa ed istituzionale.
  In primo luogo, sul piano economico, il titolo I (articoli 2-12) introduce: diritti di traffico, prevedendo in particolare il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza; norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.
  Sul piano della cooperazione normativa, il titolo II (articolo 13-20) impegna entrambe le parti a: accettare reciprocamente i certificati di aeronavigabilità, nonché le licenze; raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea; rispettare e promuovere i princìpi e i diritti fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo; promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente.
  In terzo luogo, il titolo III (articoli 21-30) reca norma in materia cooperazione istituzionale, prevedendo che ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio e che un comitato misto – composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno annualmente – è responsabile della gestione dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli, il cui Pag. 219contenuto può essere compendiato come segue.
  I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
C. 1588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, rammenta che il provvedimento riprende il contenuto di un disegno di legge analogo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, che non ha completato il suo iter di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (European Asylum Support Office – EASO) è un'Agenzia dell'Unione europea con sede principale a La Valletta (Malta) ed ha lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo. Altri compiti sono quelli di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.
  L'Accordo in esame – come si evince dalla relazione illustrativa – è volto a consentire il buon funzionamento della struttura operativa che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo del medesimo EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo – che consta di 16 articoli – si richiamano sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti.
  L'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio (articolo 2).
  Si prevede, inoltre che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO (articolo 3).
  L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, esclude tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, da censura o altre forme di intercettazione o interferenza.
  In linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, l'Accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio. In particolare, l'articolo 5 disciplina la responsabilità dell'EASO. Disponendo che la responsabilità internazionale Pag. 220derivante da atti od omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statutario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, ricada interamente sull'EASO. L'EASO risarcisce l'Italia nel caso di perdita o danno arrecato a beni di proprietà, in possesso o custodia dell'Italia o se l'Italia ha dovuto compensare un terzo per la perdita o per i danni arrecati a sue proprietà o per lesioni personali derivanti da comportamento doloso o negligente dei soggetti sopraindicati.
  L'articolo 6 dà attuazione agli articoli 1 e 2 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, ribadendo l'inviolabilità dei locali dell'Ufficio (a cui nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza che richiedano immediate misure di protezione) e degli archivi dell'Ufficio (che si estende a tutti i registri, anche informatici, alla corrispondenza, ai documenti, manoscritti, fotogrammi e immagini cinematografiche, film, registrazioni sonore e alle informazioni ivi contenute), con la precisazione per cui i locali dell'Ufficio non potranno comunque essere utilizzati per fini incompatibili con le funzioni istituzionali dell'EASO.
  L'articolo 7, al comma 1, dà anch'esso attuazione all'articolo 1 del Protocollo, riconoscendo l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo, al comma 2, elenca i casi in cui l'Ufficio non beneficia dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione forzata: procedimento civile promosso da terzi per danni derivanti da incidente causato da un veicolo che appartiene all'Ufficio, o è utilizzato per suo conto, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; procedimenti civili per responsabilità contrattuale, salvo che per contratti conclusi in conformità al regolamento interno del personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giurisdizionali promossi dall'Ufficio. Il comma 3 estende le immunità di cui al comma 1 ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili (comma 4) e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono all'Ufficio, o sono utilizzati per suo conto (comma 5).
  Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie – in particolare, quelle fiscali – assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9); accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, tra i quali si rammenta è ricompresa anche l'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti (articolo 10); regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale (articolo 11); dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13); stabiliscono, infine, la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).
  Per quanto concerne la Dichiarazione interpretativa del luglio 2021, che è parte integrante dell'Accordo, essa è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'Intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed in particolare relativi alla figura del Capo dell'ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.
  Quanto al disegno di legge di ratifica – che consta di quattro articoli – si segnala che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete Pag. 221clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri addizionali derivanti dall'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, rammenta che l'Accordo in esame regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti ed ha come obiettivo la creazione di uno spazio aereo comune tra le Parti nonché l'istituzione di un unico mercato dei trasporti aerei e l'avvio di una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo – che consta di 31 articoli, suddivisi in tre titoli, e di due allegati – richiama sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti.
  Dopo aver dunque precisato l'obiettivo dell'Accordo (articolo 1) e aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), l'accordo copre tre principali aree di cooperazione: economica, regolamentare ed istituzionale.
  In primo luogo, sul piano economico, il titolo I (articoli 3-13) introduce: diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l'Unione e l'Armenia o di sorvolare il territorio dell'altra parte o di effettuare scali nel territorio dell'altra parte per scopi non commerciali; flessibilità operativa, che contempla l'esecuzione del traffico di transito attraverso il territorio dell'altra parte, combinando il traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dall'origine di tale traffico e servendo più di un punto durante lo stesso servizio; autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell'altra parte; opportunità commerciali, per garantire a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso alle opportunità commerciali, quali l'assistenza a terra, la condivisione dei codici e l'intermodalità e la possibilità di fissare liberamente un prezzo; norme per garantire una concorrenza leale e facilitare le attività commerciali; norme sui diritti di utenza per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e aerei.
  Sul piano della cooperazione regolamentare, il titolo II (articolo 14-21) impegna entrambe le parti a: rispettare determinate disposizioni in materia di sicurezza dell'Unione, elencate in un allegato all'accordo; riconoscere i rispettivi certificati di sicurezza; riconoscere i rispettivi certificati di sicurezza; cooperare in materia di ambiente, tutela dei consumatori e aspetti sociali: l'Armenia ha inoltre accettato di attuare determinate norme e misure specifiche per l'ambito dell'aviazione dell'Unione in materia di protezione ambientale, sociale e di tutela dei consumatori.
  In terzo luogo, il titolo III (articoli 22-31) reca norma in materia cooperazione istituzionale, prevedendo che ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio e che un comitato misto – composto da rappresentantiPag. 222 di entrambe le parti e che si riunisce almeno annualmente – è responsabile della gestione dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli, il cui contenuto può essere compendiato come segue.
  I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e e) della legge 17 giugno 2022, n. 71.
Atto n. 110.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 28 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega. Fa presente quindi che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, tenuto conto dei limitati tempi a disposizione, i gruppi sono invitati a formulare eventuali richieste di audizione entro le ore 16 di oggi.
  In qualità di relatore, sottolinea che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita dal citato articolo 1 della legge n. 71 del 2022, i cui criteri e princìpi direttivi sono puntualmente indicati agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge.
  In ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni, fino al 30 marzo 2024.
  Il termine per l'espressione del parere scade invece il 28 gennaio 2024.
  In particolare, le disposizioni di delega mirano: alla revisione, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità; alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura.
  Osserva che l'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della citata legge delega.
  In particolare, mentre la lettera a) reca un mero coordinamento formale della disposizione già vigente, secondo cui tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle vi sia – oltre ai presidenti delle corti di appello – anche il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglioPag. 223 direttivo della Corte medesima, la lettera b) introduce la previsione secondo la quale le suddette proposte debbano essere corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio, sentiti i dirigenti dei corrispondenti uffici requirenti e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (del Consiglio nazionale forense, per la Cassazione).
  La lettera c) e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali e dei programmi per la gestione dei procedimenti.
  La lettera d) inserisce i seguenti nuovi commi nell'articolo 7-bis.
  Il comma 2.1 introduce la possibilità che il dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, dichiari l'immediata esecutività delle variazioni delle tabelle in caso di assoluta necessità o urgenza o quando le modifiche abbiano ad oggetto l'assegnazione di magistrati.
  Il comma 2.2 prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard definiti con delibera del CSM e trasmessi per via telematica.
  Il comma 2.3 disciplina nel dettaglio i modelli standard.
  Il comma 2.4 prevede che i pareri dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli standard definiti dal CSM e contengano solo i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge delega).
  Il comma 2.5 prevede – in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge delega – che le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il CSM non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni dall'acquisizione dei pareri del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Cassazione che, a loro volta, devono esaminare le proposte entro i 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio ed esprimersi entro i successivi 90 giorni.
  L'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sui consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della Corte di cassazione (decreto legislativo n. 25 del 2006) in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge delega. In sintesi, viene data loro la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni nonché di esprimere il voto nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di Scuola superiore della magistratura (decreto legislativo n. 26 del 2006), prevedendo alla lettera a) tra i compiti della Scuola l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario. La lettera b) inserisce quindi nel citato decreto legislativo la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi (Titolo I-bis, articoli da 17-sexies a 17-octies). Si prevede, tra l'altro, che i costi gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero (articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 106 del 2006). In virtù delle modifiche introdotte il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero è adottato sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del CSM analogamente a quanto previsto per l'organizzazione degli uffici giudicanti dallo schema in esame e trovano quindi applicazione le disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto compatibili introdotte dallo schema medesimo.
  L'articolo 5 reca rilevanti modifiche alla disciplina in materia di accesso in magistratura e di progressione economica e di funzioni dei magistrati (decreto legislativo n. 160 del 2006).Pag. 224
  In particolare, il comma 1 interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per l'accesso in magistratura, prevedendo che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, e confermando le materie dei tre elaborati scritti (diritto civile, penale e amministrativo), con la specificazione del richiamo ai principi costituzionali e dell'Unione europea, e delle materie della prova orale, sostituendo le dizioni di «diritto fallimentare» con «diritto della crisi e dell'insolvenza» e «di diritto comunitario» con «diritto dell'Unione europea».
  Il comma 2 introduce una nuova disposizione (articolo 10-bis) sulla valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati.
  In particolare, la lettera a) istituisce presso il CSM il fascicolo personale del magistrato e indica gli elementi che ne dovranno far parte di tale fascicolo. In particolare, in tale fascicolo devono confluire: i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione; i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato; i provvedimenti organizzativi che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongano i piani mirati di smaltimento; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive; ulteriori elementi da inserire nel fascicolo definiti dal CSM.
  Il comma 3 dell'articolo 10-bis individua i soggetti legittimati a ad accedervi, tra cui vi sono i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari.
  Il comma 4 prevede, infine, l'eliminazione dal fascicolo gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione.
  La lettera b) novella la disciplina vigente riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati, di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
  Al comma 1 del nuovo articolo 11, che riguarda la periodicità quadriennale delle valutazioni, si specifica che ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022. Il periodo trascorso in aspettativa è comunque computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
  Il comma 2 riproduce le norme vigenti ma si inserisce, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio. Possono costituire indice di gravi anomalie (il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumonoPag. 225 carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato).
  Ancora, si integra il criterio della laboriosità con riferimento al contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione.
  Il comma 3 attribuisce al CSM la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, specificando che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato, e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto; il rispetto dei termini; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.
  Si affida altresì al CSM la definizione – oltre che dei moduli, come attualmente previsto – anche dei criteri di redazione delle relazioni dei magistrati, dei rapporti del dirigente dell'ufficio e dei pareri del consiglio giudiziario.
  In attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71, si prevede quindi che il CSM debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere il giudizio positivo articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo».
  Il comma 4 riproduce integralmente la normativa vigente mentre il comma 5, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, si limita ad aggiungere il riferimento ai magistrati in aspettativa.
  Il comma 6 prevede che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità.
  Il comma 7 prevede che il CSM ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente. Inoltre, si prevede che il consiglio giudiziario comunichi i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.
  La nuova formulazione dell'articolo 11 non riproduce l'attuale disciplina relativa all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, in quanto la lettera c) introduce i nuovi articoli 11-bis e 11-ter.
  L'articolo 11-bis riguarda il procedimento di valutazione.
  Rispetto all'attuale disciplina, si aggiunge tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al fascicolo per la valutazione del magistrato nonché alle ulteriori informazioni disponibili presso il CSM e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare.
  Inoltre, si specifica che si in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata. Ancora si specifica che le segnalazioni del consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo.
  È stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritiene di dover confermare, anche tramite mero rinvio, il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto.
  Infine, si prevede che il CSM valuti la professionalità del magistrato esaminati, in particolare, il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato, prevedendosi altresì, che se il CSM ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione.Pag. 226
  Il nuovo articolo 11-ter riguarda gli esiti della valutazione di professionalità. Rispetto alla disciplina precedente, si prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo».
  Nel caso di giudizio non positivo, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, può essere espresso un secondo giudizio ugualmente «non positivo» (e quindi non necessariamente «negativo» o «positivo»). Al secondo giudizio «non positivo» consegue, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari, che il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall'ottenimento del successivo giudizio «positivo» e, che fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità.
  Similmente, dopo un primo giudizio «negativo», se si riscontrano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi può essere un giudizio «non positivo» da cui consegue che il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio «positivo». Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.
  In entrambi i casi, il CSM può disporre che il magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede.
  In caso di giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.
  Il comma 3 dell'articolo 5 in commento riguarda il conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi.
  La lettera a) modifiche l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. In particolare: ai fini del conferimento delle funzioni direttive di legittimità si aggiunge l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati – consentita dalla normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti – diventa possibile solo per i magistrati che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione.
  La lettera b) introduce l'articolo 12-bis, al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante il procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.
  Il comma 1 stabilisce che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità si applicano i principi generali del procedimento amministrativo e dell'accesso agli atti.
  Il comma 2 riproduce la normativa vigente quanto ai requisiti professionali, che sono valutati da una commissione, nominata dal CSM, composta di 5 membri (3 magistrati, 1 professore ordinario e 1 avvocato) che durano in carica 2 anni e non possono essere immediatamente confermati.
  Il comma 3 affida ad una delibera del CSM i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei 3 parametri designati – attitudini, merito e anzianità; per quest'ultima, in particolare, si attribuisce un punteggio a ciascuna valutazione di professionalità –, nonché per il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre e il numero di provvedimenti estratti a campione, per l'espressione del giudizio. I parametri da utilizzare per la valutazione delle attitudini sono esplicitati dal comma 4.
  Il comma 5 detta le modalità di lavoro della commissione e i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme.
  Il comma 6 dispone che la commissione esprima il giudizio di «inidoneo», «discreto »,Pag. 227 «buono» o «ottimo». Tale parere ha valore preminente, tuttavia il CSM può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni.
  In caso di identica valutazione, il comma 7), prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la corte di appello per almeno quattro anni.
  Il comma 4 dell'articolo 5 effettua un intervento di mero coordinamento.
  Il comma 5 introduce nel citato decreto legislativo n. 160/2006 gli articoli da 46-bis a 46-terdecies, in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
  L'articolo 46-bis disciplina la forma della domanda, fissando il limite di 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semidirettivo.
  L'articolo 46-ter, dispone la pubblicità del deposito e revoca delle domande.
  L'articolo 46-quater, fissa il principio generale, con la possibilità di alcune deroghe, secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  L'articolo 46-quinquies prevede che la commissione debba procedere all'audizione di tutti i candidati, ma se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.
  L'articolo 46-sexies indica gli elementi di valutazione del CSM ai fini del conferimento degli incarichi direttivi: fascicolo personale; parere del consiglio dell'ordine degli avvocati; parere dei magistrati assegnati al medesimo ufficio; parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio.
  Ulteriori indicazioni in merito ai pareri di cui all'articolo 46-sexies sono dettate dall'articolo 46-septies, al fine di consentire che i pareri del dirigente amministrativo e del consiglio dell'ordine degli avvocati siano trasmessi entro 10 giorni, termine che opera anche per la trasmissione al consiglio giudiziario dei pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri. Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere audito. Se il CSM ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.
  L'articolo 48-octies, dispone che la valutazione è riservata al CSM.
  Al fine di rendere maggiormente omogenee le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il legislatore delegato ha individuato nove diverse tipologie di incarichi (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle dimensioni degli uffici giudiziari, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al CSM dal comma 3).
  Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all'accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati.
  Per quanto riguarda la fase di comparazione, il CSM è chiamato a determinare preliminarmente il rilievo da attribuire ad una serie di elementi (comma 7), anch'essi positivamente indicati.
  L'articolo 46-novies stabilisce che la valutazione delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il collocamento fuori ruolo organico in relazione alle attitudini organizzative, possano essere effettuate solo se ricorrono specifiche condizioni.
  L'articolo 46-decies predispone un sistema di valutazione del magistrato che abbia ricoperto un incarico ai fini di una Pag. 228sua eventuale riconferma nell'incarico direttivo o semidirettivo.
  Ai sensi dell'articolo 46-undecies, la procedura di valutazione sopra indicata avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma. In tal caso, l'esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
  L'articolo 46-duodecies individua una causa ostativa alla conferma nell'incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.
  L'articolo 46-terdecies impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).
  Il comma 6 dell'articolo 5 in commento reca un intervento di mero coordinamento.
  Il comma 7, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo n. 160 del 2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.
  L'articolo 6 modifica la disciplina sulla formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza, consentendo l'accesso anche agli studenti che hanno superato gli esami ma non abbiano ancora conseguito la laurea, lasciando il conseguimento della laurea come titolo di preferenza.
  L'articolo 7, ai commi da 1 a 4 reca alcune disposizioni di coordinamento.
  Il comma 5 interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
  In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 103 viene sostituito il requisito della terza valutazione di professionalità con la valutazione di professionalità indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (ovvero la quarta valutazione di professionalità) per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre, dispone l'aumento a tre dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (in luogo dei 2 attualmente previsti).
  Infine, la lettera b prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l'avere specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, riguardanti alcuni gravi delitti informatici ivi specificamente individuati.
  L'articolo 8 reca disposizioni transitorie.
  In particolare, il comma 1 fissa il termine di 90 giorni al CSM, in relazione all'adozione delle delibere necessarie a dare attuazione al decreto in esame.
  Il comma 2 stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dallo schema di decreto), si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.
  Infine, il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies, relative ai limiti per il conferimento di nuovi incarichi, si applichino ai magistrati Pag. 229che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.
  L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 gennaio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107) di Giuseppe Santalucia, presidente, Alessandra Maddalena, vicepresidente e Salvatore Casciaro, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107) di Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107) di Francesco Petrelli, presidente e Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione delle Camere penali (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107) di Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (Atto n. 107) di Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale (in videoconferenza).