CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 gennaio 2024
227.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.
C. 1624 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Avverte, altresì, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Riguardo agli articoli 2 e 3, segnala che le norme istituiscono un'apposita Cabina di regia per la definizione e l'implementazione del Piano Mattei e che le stesse specificano che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri Pag. 25emolumenti comunque denominati e che il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, alla luce della consueta clausola di esclusione dei compensi e delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme istituiscono, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione, articolata in due uffici di livello dirigenziale generale e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Evidenzia, inoltre, che alla struttura sono assegnate 15 unità di personale e che la stessa può utilizzare esperti che svolgono le loro prestazioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese. Rileva, altresì, che la relazione tecnica quantifica gli oneri di personale, per rimborso delle spese di missione e per il funzionamento della struttura di missione utilizzando dati in linea con precedenti quantificazioni e sulla cui base l'onere complessivo risulta verificabile: sotto questo profilo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Osserva comunque che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non, come invece disposto dalla norma, in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, rileva quindi l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria fa invece presente che il comma 1 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, recante l'istituzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
  Con riferimento all'impiego delle risorse del citato Fondo nell'anno 2023 non ha osservazioni da formulare, posto che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata nella medesima data di adozione del decreto-legge in esame, su di esso risultano accantonate risorse di importo corrispondente a quelle utilizzate con finalità di copertura. Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a decorrere dall'anno 2024, rappresenta che, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2024, il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento di competenza pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, in considerazione del carattere permanente degli oneri oggetto di copertura, ritiene nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per gli esercizi finanziari successivi al 2024, con particolare riferimento agli anni successivi al 2026. Fa presente, infine, che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). Ad integrazione dei contenuti della citata documentazione, fa altresì presente che agli oneri da sostenere per il trattamento economico del personale della struttura di missione istituita dall'articolo 4 si provvederà nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 4. Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono effettivamente disponibili.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1624, approvato dal Senato della Repubblica, di Pag. 26conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2023, recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    agli oneri da sostenere per il trattamento economico del personale della struttura di missione istituita dall'articolo 4 si provvederà nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 4;

    le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono effettivamente disponibili,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nel comunicare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, segnala, in primo luogo, che l'emendamento Rosato 1.301 risulta carente sotto il profilo della copertura finanziaria. In particolare, tale proposta emendativa, nel prevedere l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo per l'attuazione del Piano Mattei con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza peraltro indicare la quota di oneri rispettivamente a carico dei due Fondi, che comunque, nel loro complesso, non recano le occorrenti disponibilità.
  Ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo sui profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Provenzano 1.4, che, nel prevedere l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Mattei, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rinviando a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione dei sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire le necessarie risorse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria indicata;

   Faraone 2.301, che è volta a prevedere che il segretariato della Cabina di regia sia assicurato dalla Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito della clausola d'invarianza finanziaria ivi prevista;

   Provenzano 3.03, che, nel prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca per la creazione di centri universitari nei Paesi dell'aereaPag. 27 mediterranea, provvede ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rinviando a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione dei sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire le necessarie risorse. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria indicata;

   gli identici emendamenti Onori 5.3, Bonelli 5.4 e Provenzano 5.5, che sono volti a prevedere che la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Mattei, di cui all'articolo 5, includa una valutazione indipendente, ex ante ed ex post, dell'impatto sociale, economico e ambientale di ogni intervento del Piano, realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalle attività di supporto da parte di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica;

   Provenzano 5.03, che, nel modificare l'articolo 30 della legge n. 125 del 2014, prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri adotti il percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo all'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2030, secondo gli impegni concordati nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, e indichi gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Rosato 1.301 concordando con il relatore circa la carenza di copertura finanziaria della proposta emendativa.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Provenzano 1.4 per inidoneità della copertura finanziaria indicata, posto che quest'ultima non consente di assicurare con la dovuta certezza, anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale, il conseguimento delle risorse finanziarie occorrenti a far fronte agli oneri recati dalla medesima proposta emendativa.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Faraone 2.301, sull'articolo aggiuntivo Provenzano 3.03, sugli identici emendamenti Onori 5.3, Bonelli 5.4 e Provenzano 5.5, nonché sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03.
  Non ha, infine, rilievi da formulare in merito alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede maggiori delucidazioni in ordine al parere contrario formulato sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03, che ricalca peraltro lo schema già adottato in proposte emendative presentate dal suo gruppo con riferimento ad altri provvedimenti legislativi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Provenzano 5.03 discende dal fatto che tale proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Pag. 28

  Marco GRIMALDI (AVS), pur prendendo atto del parere contrario formulato dalla sottosegretaria Albano, ritiene tuttavia che all'emendamento Bonelli 5.4, che si limita sostanzialmente a prevedere – nell'interesse generale di una più adeguata informazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei – che la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame includa una valutazione indipendente, ex ante ed ex post, dell'impatto sociale, economico e ambientale di ogni intervento del Piano, realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica i contenuti, si potrebbe comunque dare corso ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, allo scopo inserendo nello stesso, previa riformulazione, un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che una eventuale riformulazione dell'emendamento Bonelli 5.4 nel senso auspicato dall'onorevole Grimaldi potrà eventualmente essere presa in considerazione dal Comitato dei nove della Commissione Affari esteri, ai fini del successivo corso dell'esame.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sulle proposte emendative 1.4, 1.301, 2.301, 3.03, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari sociali in merito al testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Ricorda preliminarmente che sul testo approvato da questo ramo del Parlamento la Commissione ha espresso, nella seduta del 23 maggio 2023, un parere favorevole, segnalando al contempo che le modifiche apportate dal Senato non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Per quanto attiene ai profili finanziari della proposta di legge, ricorda che il comma 6 dell'articolo 7, non modificato dal Senato, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Ciò premesso, nel rilevare che le spese per il funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria, prevista dal comma 6 dell'articolo 7, dovrebbero intendersi riferite agli esercizi successivi al 2023, ritiene che il provvedimento non presentiPag. 29 profili problematici di carattere finanziario, considerando che lo stesso non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, in quanto i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 384 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato della Repubblica, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

   ritenuto che le spese per il funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria, prevista dal comma 6 dell'articolo 7, devono intendersi riferite agli esercizi successivi al 2023,

  esprime

NULLA OSTA».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel condividere la proposta di parere testé formulata, non ha rilievi da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Atto n. 101.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, nel premettere che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia quindi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge di delega, i decreti legislativi intervengono progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in taluni ambiti fra i quali, alla lettera f), l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
  Per quanto riguarda i profili finanziari, segnala che l'articolo 3 della legge di delega ha disposto, al comma 1, che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega medesima si provveda: con le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della delega; mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
  Il successivo comma 3 del predetto articolo 3 ha stabilito, inoltre, che le amministrazioni competenti provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il seguente comma 4 ha previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano Pag. 30corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Esso ha infine previsto che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più dei citati decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme istituiscono il «Garante», organo collegiale composto dal presidente e da due componenti ed attribuiscono al presidente e ai componenti specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Esse istituiscono, altresì, l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione – con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco – ovvero di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessivo annuo.
  Osserva, poi, che viene prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai sensi della quale il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. Rileva che all'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza.
  Evidenzia altresì che, su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali: proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa; proporre alle amministrazioni pubbliche un «accomodamento ragionevole»; proporre alle amministrazioni competenti un cronoprogramma per rimuovere le barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, le barriere sensopercettive e ogni altra barriera che pone limiti alle persone con disabilità; proporre alle amministrazioni competenti, nei casi di urgenza, l'adozione di misure provvisorie; ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle suddette proposte.
  Segnala che gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Rileva al riguardo che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante, di cui agli articoli 1 e 2, e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, mentre dalle altre disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dal comma 2 dell'articolo 7.
  In proposito, per quanto riguarda le indennità del presidente e dei componenti del Garante, rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non formula osservazioni. Rileva tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante, Pag. 31e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, ritiene che andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024.
  Con riferimento ai rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non formula osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, evidenzia che la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione, quali ad esempio militari e docenti, per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non formula osservazioni.
  Rileva, tuttavia, che in più punti lo schema di decreto prevede la possibilità dell'istituto del fuori ruolo: per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6. Segnala, in proposito, che solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito, ritiene quindi che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituito del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze.
  Osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non, come invece disposto dalla norma, in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né – in alternativa – indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi. Sul punto, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi.
  In merito agli altri costi dell'Ufficio, ubicato a Roma, la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito, ritiene che andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo.
  Rileva, altresì, che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa, come gli oneri del personale, dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito, considera pertanto necessario acquisire tali elementi dal Governo.Pag. 32
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa infine presente che l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020 e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità». Tale Fondo è dunque iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega, considera comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
  Rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sui profili di carattere finanziario del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.
Atto n. 105.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», che dettano princìpi e criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, prevedendo, tra l'altro, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e misure per razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo. In particolare, si prevede l'adesione diretta ai processi verbali di constatazione, che consente al contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle già ridotte a un terzo del minimo dal comma 5 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 nel caso di adesione ordinaria. In proposito non formula osservazioni, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, tale riduzione non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti, poiché tali sanzioni, in Pag. 33forza dei commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, sono state applicate nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, tale riduzione risulta di fatto già scontata nei flussi previsionali delle entrate di bilancio. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 8, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione letterale della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché, da un lato le disposizioni in esame, avendo carattere definitorio, non producono effetti di gettito, dall'altro le attività che le pubbliche amministrazioni coinvolte – Agenzia delle entrate e Guardia di finanza – dovranno intraprendere per dare concretezza alle nuove facoltà istruttorie offerte dalle norme stesse possono essere svolte in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto degli investimenti che le amministrazioni medesime hanno già effettuato nel settore della digitalizzazione e, in particolare, dell'analisi del rischio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola ritiene necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituire le parole: «non possono derivare» con le seguenti: «non devono derivare», provvedendo altresì a esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 e inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla relazione tecnica.
  Relativamente all'articolo 3, fa presente che le norme in esame recano modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli strumenti di cooperazione attualmente non disciplinati a legislazione vigente sono già previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa unionale di riferimento e quindi l'amministrazione finanziaria di fatto già svolge le attività di cui trattasi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. In merito ai profili di copertura finanziaria, rappresenta che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione letterale della disposizione.
  Riguardo all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 633 del 26 ottobre 1972 e al decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. La relazione tecnica, ipotizzando che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che detterà le concrete modalità attuative della disposizione sarà emanato nella prima metà del 2024, ascrive alle norme effetti di maggior gettito pari a 71,5 milioni di euro per il 2024 e a 143 milioni Pag. 34di euro a decorrere dal 2025. In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione, posto che questi ultimi non vengono riportati dalla relazione tecnica.
  Rispetto all'articolo 5, osserva preliminarmente che le norme introducono modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici riferite ai termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nonché ai termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato che vengono ridotti. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che la relazione tecnica fa presente che dalle attività accertative poste in essere nel triennio 2021- 2023 è emerso un trend decrescente delle irregolarità riscontrate e un numero medio di controlli effettuato nel triennio 2021-2023 pari a 37 che riguarda l'insieme delle attività di accertamento poste in essere nei confronti di soggetti esercenti attività assicurativa con codici attività 65.11.00 – Assicurazioni sulla vita, 65.12.00 – Assicurazioni diverse da quelle sulla vita, e 65.20.00 – Attività di riassicurazione. La relazione tecnica, pertanto, considerata l'esiguità del numero stimato delle attività accertative, ritiene che l'amministrazione finanziaria potrà gestire con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone le attività necessarie per rispettare il diverso termine di decadenza introdotto dalle disposizioni stesse, grazie a una pianificazione tempestiva delle lavorazioni.
  Per quanto concerne gli articoli da 6 a 9, rappresenta che essi recano disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale e prevedono che esso si applichi ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, ai fini della definizione biennale delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In questo quadro, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia delle entrate formula una proposta ai fini della citata definizione biennale e mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. La relazione tecnica fa presente che gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni di natura meramente procedurale e, pur rilevando che gli articoli 8 e 9 prevedono attività a carico dell'Agenzia delle entrate, ritiene che tali adempimenti possano essere effettuati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, nell'evidenziare l'esigenza che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta comunque la necessità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria al riguardo.
  Con riferimento agli articoli da 10 a 33, rileva preliminarmente che le norme recano l'introduzione del concordato preventivo biennale per contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) e per contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Al riguardo, la relazione tecnica ritiene che il nuovo regime possa dare origine a un'emersione di base imponibile e, conseguentemente, ad un effetto positivo di gettito a favore dell'erario, grazie all'adesione al concordato di quota parte dei contribuenti che dovrebbero agire sulla base di un ragionamento di tipo utilitaristico, che consiste nel considerare, da un lato, i benefici economici connessi ai possibili orizzonti di sviluppo dell'attività dei predetti contribuenti, dall'altro lato, la premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla riduzione delle occasioni di conflitto con l'amministrazione finanziaria e dei conseguenti contenziosi.
  In questo quadro, le maggiori entrate sono quantificate dalla relazione tecnica partendo dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2021, riportando analisi distinte per i contribuenti forfettari e per i soggetti ISA, tenuto conto delle diverse modalità applicative del concordato preventivoPag. 35 biennale per le due platee di contribuenti interessate. Per entrambe le platee le maggiori entrate vengono quantificate come sommatoria di diversi effetti che comportano al tempo stesso oneri a carico dei contribuenti e maggiori entrate per la finanza pubblica, partendo dall'ipotesi che i contribuenti forfettari abbiano la convenienza ad aderire al concordato in presenza di oneri non superiori al 10 per cento dei propri ricavi o compensi, mentre i contribuenti ISA, tenuto conto delle loro dimensioni significativamente più rilevanti, abbiano interesse ad aderire in presenza di oneri non superiori al 5 per cento dei propri ricavi o compensi.
  In particolare, fa presente che la relazione tecnica ascrive ai contribuenti forfettari maggiori entrate integralmente imputabili all'IRPEF, poiché detti contribuenti versano un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, per quanto riguarda quelle riconducibili ai contribuenti ISA, la medesima relazione le suddivide tra IRPEF, IRES, IVA e IRAP e a seconda che siano versate a saldo 2023 nell'anno 2024 o che vengano versate in acconto, con il metodo previsionale, negli anni 2024 e 2025. Tali importi vengono quindi depurati dagli effetti derivanti dal pagamento dei debiti pregressi superiori a 5 mila euro, posto che tali maggiori entrate non vengono scontante in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 2, di cui si dirà in seguito. Ai fini di tale suddivisione la relazione tecnica, nell'esporre il procedimento logico che ha ispirato tale ripartizione, fa presente di aver considerato l'aliquota media del 40 per cento, calcolata sulla base dei dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito istituzionale per il periodo d'imposta 2017.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda il citato procedimento. Ritiene tuttavia opportuno un chiarimento in merito alla ragione per la quale le maggiori entrate non siano state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, come invece sembrerebbe richiedere il fatto che le stesse derivano dall'introduzione di una nuova disciplina i cui effetti non appaiono limitati nel tempo.
  Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento relativo alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate.
  Relativamente agli articoli da 34 a 37, osserva che le norme prevedono, tra l'altro: all'articolo 34, l'esclusione dell'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo; all'articolo 35, che la Commissione di esperti per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia e che, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti entro il 30 giugno tale termine sia differito al 30 luglio.
  In proposito, per quanto riguarda l'articolo 34, nell'evidenziare che la relazione tecnica afferma che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato possa essere adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri contribuenti, ritiene comunque opportuno, al fine di escludere il verificarsi di nuove o maggiori oneri collegati all'intensificazione dei citati controlli, corredare l'articolo in esame di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Non formula invece osservazioni con riguardo all'articolo 36, dal momento che la relazione tecnica rileva che il comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 Pag. 36del 24 aprile 2017 espressamente prevede che i componenti della citata commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e che il comma 19 del medesimo articolo 9-bis, dispone che dall'attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, non ha osservazioni da formulare neppure con riferimento all'articolo 37, giacché la relazione tecnica evidenzia che esso dispone un mero spostamento in avanti della data entro la quale effettuare i versamenti a saldo delle imposte all'interno del medesimo esercizio finanziario per altro in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 che prevede che, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il termine per aderire, correlato al termine per l'effettuazione dei versamenti dei saldi delle imposte, sia differito di un mese.
  Per quanto concerne l'articolo 38, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme valutano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale in 1.160 milioni di euro per l'anno 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025 e ne prevedono l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 9 agosto 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze affinché vi confluiscano le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla medesima legge n. 111 del 2023. Evidenzia che le norme prevedono, altresì, un meccanismo di salvaguardia ai sensi del quale tali risorse possono essere utilizzate previo monitoraggio delle maggiori entrate effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze.
  In tale contesto, qualora dagli esiti del predetto monitoraggio risulti che le maggiori entrate erariali realizzatesi sono inferiori rispetto alle risorse in precedenza indicate, la differenza è accantonata sul medesimo fondo e resa indisponibile. Fa presente inoltre che, nel caso in cui il monitoraggio rilevi invece maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che destina le maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo al Fondo per dare attuazione a interventi in materia fiscale – istituito dal comma 2 del medesimo articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – e definisce i criteri per considerare permanenti le entrate stesse.
  In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo sia in merito alla ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica sia in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, comunica che il seguito dell'esame del provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani 10 gennaio, considerato che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 12 gennaio prossimo.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.