CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 dicembre 2023
223.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 580

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/1 Governo.
(Relazione alla V Commissione)
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La seduta comincia alle 17.40.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Evidenzia che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle 1 e 2 relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.Pag. 581
  Ricorda, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 20 dicembre, si è convenuto di non procedere alla fissazione di un termine per la presentazione delle proposte emendative presso la VI Commissione.
  Invita quindi il relatore, onorevole De Palma, a illustrare i contenuti del provvedimento, rammentando che il testo della relazione è già disponibile per i colleghi sulla piattaforma Geocomm.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, illustra le disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Finanze.
  Anzitutto, richiama il comma 7 dell'articolo 1, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.
  I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell'esame in Senato, prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie appena richiamate di «famiglie numerose» che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio.
  I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
  Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).
  I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
  Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020.
  Il comma 45 fissa al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti per l'igiene femminile (quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali) nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.
  Il comma 46 assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22 per cento, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
  Il comma 47 fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, conclusi dai distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri, in attuazione degli accordi e contratti con i costruttoriPag. 582 automobilistici o importatori, sancendo che tali contratti non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia.
  Il comma 48 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
  I commi da 49 a 51 differiscono una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.
  I commi 52 e 53 estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.
  Il comma 54 modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema e ad ulteriori contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.
  Con i commi da 55 a 58 si autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo si designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e si prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.
  Il comma 59 estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
  I commi da 60 a 62 dispongono che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
  Il comma 63 modificato al Senato, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime. Si prevede inoltre che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto. Il comma modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
  Il comma 64 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio Pag. 583dello Stato per essere destinate al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale».
  I commi 68 e 69 ampliano la platea di enti pubblici per i quali le concessioni o le locazioni di beni immobili appartenenti alla PA possono avere una durata di 50 anni.
  Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
  Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.
  Il comma 77 converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.
  I commi da 78 a 85 dispongono circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.
  I commi 86 e 87 prevedono che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
  I commi da 88 a 90 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estendono, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
  Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi nonché plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
  Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.
  I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
  Il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamentePag. 584 comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.
  Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
  I commi da 101 a 111 istituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
  I commi da 113 a 122 istituiscono e disciplinano il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.
  Il comma 205 esclude – con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo – l'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione salariale, mentre il comma 206 indica la copertura finanziaria dell'intervento.
  Il comma 249 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno.
  I commi 296 e 297 estendono alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci.
  Il comma 305 intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.
  Il comma 356 incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo di assistenza per i finanzieri. Il comma 358 provvede alla copertura finanziaria dell'intervento.
  I commi da 435 a 442 disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  Il comma 528 prevede che, dal periodo d'imposta 2023, si applichino all'imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  Il comma 529 dispone l'abolizione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, dovuti dal viaggiatore – negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, prevedendosi che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito.
  Il comma 537 proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente, pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.
  I commi da 545 a 547 modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.
  I commi 548 e 549 modificano la disciplina della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023.
  Il comma 559 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.
  Infine il comma 560 prevede una esenzione dall'IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.Pag. 585
  Formula dunque una proposta di relazione favorevole (vedi allegato).

  Marco OSNATO, presidente, chiede se vi sono interventi in dichiarazione di voto. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.
  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede di intervenire, ancorché la Commissione si sia già espressa, per motivare il suo voto contrario sulla proposta di relazione del relatore. Afferma di non essersi reso conto che il Presidente avesse chiesto ai deputati se intendessero intervenire, in quanto intento ad approfondire la documentazione predisposta degli uffici.

  Marco OSNATO, presidente, sottolinea di avere tempestivamente posto i colleghi in condizioni di poter intervenire sul provvedimento prima dello svolgimento della votazione; nondimeno, dà la parola al collega D'Alfonso per illustrare le motivazioni del proprio voto.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene in particolare sull'articolo 1, comma 249, del provvedimento in esame. Esso modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, tra l'altro specificando il tetto di spesa autorizzato per l'agevolazione, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.
  Rammenta che tale norma rinvia inoltre a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato; si tratta, a suo avviso, di disposizioni volte a ripristinare la funzionalità della ZES unica, disciplinata dal recente decreto-legge n. 124 del 2023.
  Rammenta altresì che nella documentazione predisposta sul provvedimento si segnala l'opportunità di valutare la fissazione di un termine per l'emanazione del predetto decreto.
  Nell'evidenziare come la norma citata intervenga su un istituto di recente disciplinato dal legislatore, intende rilevare i potenziali costi economici e normativi derivanti da interventi legislativi tra loro così ravvicinati nel tempo. Alla luce della propria esperienza di amministratore di enti territoriali, ma soprattutto della lunga tradizione dottrinaria in materia di incentivi al Mezzogiorno, reputa necessario evitare una stratificazione normativa così complessa, in quanto essa è potenzialmente foriera di un contesto legislativo incerto e tale, dunque, da disincentivare l'attrazione degli investimenti stranieri sul territorio nazionale.
  Sotto un diverso profilo rammenta che il medesimo disegno di legge di bilancio contiene, all'articolo 1, comma 70, una specifica disposizione che rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche nel caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, incentivando così alla semplificazione. Alla luce di una lettura congiunta delle due disposizioni, ribadisce che la stabilità dell'assetto normativo – come, tra l'altro, chiarito anche da alcune pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti – è un fruttuoso incentivo all'investimento straniero nel territorio nazionale, dal momento che gli operatori economici ricercano, anche in ambito fiscale, un quadro normativo di riferimento caratterizzato da stabilità.
  Evidenzia poi che l'istituzione di una ZES unica richiede che vi sia una tempistica certa per l'avvio della funzionalità dell'istituto.
  Sotto un diverso profilo, evidenzia l'importanza delle ZES differenziate, come delineate dal legislatore ante riforma del 2023, adducendo come esempio le proficue esperienze di altri Paesi quali la Francia, la Spagna e la Polonia.Pag. 586
  Rileva, a titolo esemplificativo, come anche l'istituto del cosiddetto Superbonus sia stato oggetto di una complessa stratificazione normativa in un arco di tempo molto breve, fattore che ha cagionato incertezze tra gli operatori economici ed effetti, a suo avviso, negativi. In linea generale, reputa necessario evitare la cosiddetta «amministrativizzazione» delle norme di legge, che per loro natura possiedono le caratteristiche di generalità e astrattezza e che non dovrebbero, dunque, provvedere in ordine a singole e concrete esigenze. Rammenta che il Comitato per la legislazione coadiuva il legislatore nel mantenere tali fondamentali caratteristiche delle disposizioni normative.
  Esprime più in generale dissenso per l'istituzione della ZES unica del Mezzogiorno, alla luce della pregressa esperienza delle ZES ante riforma; ritiene al riguardo che il previgente assetto normativo fosse adeguato alle esigenze dei territori, e che l'istituzione della ZES unica presenti difficoltà di avviamento, motivo per cui sono già richieste delle modifiche normative. Si riferisce in particolare al comma 249 in commento, che – nel ridisciplinare il limite di spesa – reca a suo parere disposizioni proprie dell'attività amministrativa e non, invece, proprie del legislatore.
  Rammenta infine come le ZES siano state un'intuizione legislativa avente radici profonde nella politica italiana e che, nel previgente assento, costituivano modalità efficaci per attrarre e veicolare risorse europee. Ritiene che il precedente quadro normativo fornisse già uno strumentario sufficiente, che tuttavia non è stato utilizzato adeguatamente. A fronte del mancato funzionamento delle ZES, in luogo della modifica dell'intero istituto, avrebbe ritenuto più opportuna la sostituzione dei relativi Commissari.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) chiede anch'egli, al pari del collega D'Alfonso, di poter intervenire per esplicitare le ragioni del proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, che non ha potuto illustrare in precedenza considerata la rapidità con la quale la Presidenza ha posto in votazione la proposta di relazione.

  Marco OSNATO, presidente, ribadisce di avere posto i colleghi in condizione di poter adeguatamente intervenire sul provvedimento prima dello svolgimento della votazione; nondimeno, dà la parola al collega Tabacci.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) esprime il proprio disappunto sulla circostanza per cui, per la prima volta, uno dei due rami del Parlamento si trova esaminare il disegno di legge di bilancio nei pochi giorni intercorrenti tra Natale e Capodanno.
  Evidenzia inoltre come il provvedimento in esame presenti una struttura particolarmente complessa, in quanto costituito da ventuno articoli, il primo dei quali consta di 561 commi. Auspica che, in sede di pubblicazione, il provvedimento sia corredato da apposite note esplicative, affinché la relativa lettura risulti più agevole.

  Marco OSNATO, presidente, preso atto dei rilievi da ultimo evidenziati dal collega Tabacci e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 18.05.