CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 dicembre 2023
223.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 651

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 16.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato.
C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le parti di propria competenza del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché della relativa Nota di variazioni, approvati dal Senato della Repubblica.
  Ricorda che i gruppi, come concordato nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, hanno rinunciato a presentare emendamenti.
  Fa presente, dunque, che la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi sul provvedimento nella giornata odierna, al Pag. 652fine di consentire alla Commissione V (Bilancio) di concludere l'iter in tempi compatibili con l'avvio della discussione in Assemblea, previsto a partire dalla giornata di domani.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nella seconda sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione.
  Nello specifico saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza delle Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.
  Avverte che la pubblicità dei lavori relativa al provvedimento in oggetto sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.
  Preliminarmente, intende evidenziare che la manovra finanziaria in commento reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale.
  Vi sono misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di riduzione della pressione fiscale, di pubblico impiego, di rinnovo dei contratti pubblici, di lotta all'evasione fiscale. Vi sono poi disposizioni in materia di lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali, misure per il potenziamento del sistema sanitario, misure in favore delle imprese, per il potenziamento degli investimenti e della ricerca, nonché interventi in materia di istruzione e di cultura, interventi in materia di difesa nazionale e sicurezza, in materia di immigrazione, di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché in favore dell'Ucraina, misure in materia di calamità naturali ed emergenze, e, in materia di enti territoriali.
  Nella presente relazione, segnala che porrà l'attenzione sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio riconducibili alle competenze della XI Commissione: saranno quindi illustrati i principali interventi recati dal provvedimento in materia di lavoro e di previdenza.
  Venendo, quindi, agli specifici contenuti del provvedimento di interesse della Commissione, per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il disegno di legge di bilancio, all'articolo 1:

   al comma 15, introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;

   ai commi 16 e 17, eleva, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro Pag. 653per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa;

   al comma 18, riduce, anche per il 2024, dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività;

   ai commi da 21 a 25, riconosce – dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 – una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro;

   ai commi da 180 a 182, prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

  In materia previdenziale, segnala che:

   il comma 125, lettera a), riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l'importo di questa sia non inferiore a quello dell'assegno sociale;

   il comma 125, lettera b), modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo;

   il comma 125, lettera c), dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita;

   i commi da 126 a 130 riconoscono la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi;

   i commi da 131 a 133 dispongono che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto;

   i commi 134 e 135 modificano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento;

   i commi 136 e 137 prorogano l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 65 anni a 65 anni e 5 mesi;

   il comma 138 estende l'istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni;

   i commi 139 e 140 estendono Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel Pag. 654corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici;

   il comma 141 proroga anche per il 2024, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria;

   i commi da 157 a 161 modificano, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni;

   i commi 162 e 163 modificano, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci;

   il comma 164 prevede la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età;

   il comma 165 modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

   il comma 318 stanzia ulteriori risorse per il prepensionamento dei giornalisti;

   i commi 350 e 351 prevedono un incremento di 5 milioni per il 2024 e di 10 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022;

   il comma 520 istituisce una Commissione per la valutazione dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali;

   il comma 521 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al pensionamento anticipato, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024.

  In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori:

   i commi da 142 a 155 riconoscono a regime, per sei mensilità, l'indennità di Pag. 655continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti;

   i commi da 168 a 176 prorogano alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale.

  In materia di facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni, il provvedimento in commento:

   dispone, ai sensi del comma 38, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50 per cento, al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione;

   specifica, al comma 39, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione Calabria e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche – previo espletamento di procedure concorsuali – i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni;

   riconosce, ai sensi dei commi da 191 a 193, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

   dispone, al comma 295, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate;

   ai commi 326 e 327 si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

   al comma 330 incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento;

Pag. 656

   riconosce, ai sensi dei commi 475 e 476, la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l'accordo per il ripiano del disavanzo.

  Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel disegno di legge di bilancio si segnalano, in particolare:

   i commi da 27 a 31, che dispongono l'incremento delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale;

   il comma 43, ai sensi del quale si prevede che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica;

   il comma 156, che provvede ad una ridefinizione dei criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare;

   il comma 179, che modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino: in particolare, alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80 per cento della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60 per cento della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80 per cento per il 2024;

   il comma 202, che dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

   i commi 203 e 204, che prorogano fino al 2026 dell'operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali.

  Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il disegno di legge di bilancio 2024-2026 – aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni – autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023.
  In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 milioni di euro (da 123.687 a 123.705,3 milioni di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 milioni di euro).
  Nell'ambito di tale Missione 26, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di spending review (articolo 1, comma 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l'occupazione e la formazione.
  Formula, infine, una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla Pag. 657proposta di relazione della relatrice sia sul provvedimento, rilevando il fallimento politico di una maggioranza che, dopo aver sbandierato l'intenzione di procedere a tempi di esame rapidi e snelli, si riduce a concludere l'iter di esame del disegno di legge di bilancio solo in prossimità della fine dell'anno, peraltro evitando l'esercizio provvisorio esclusivamente grazie al senso di responsabilità dei gruppi di opposizione. Evidenzia come la manovra finanziaria in esame, come ammesso peraltro dallo stesso Ministro Giorgetti – che ha lanciato alcuni segnali di allarme probabilmente rivolti alla sua stessa maggioranza, anche a seguito della mancata ratifica del MES – appaia priva di una efficacia anticiclica e di promozione della crescita, contemplando come unico intervento rilevante la proroga di una misura di riduzione del cuneo fiscale, peraltro di natura non strutturale. In proposito, ritiene peraltro sia necessario intervenire a beneficio dei livelli salariali con altri strumenti, piuttosto che ricorrere alla fiscalità generale gravando sulla collettività.
  Esprime forti perplessità sulle misure in materia previdenziale, laddove si restringono i requisiti per l'accesso a opzione donna, all'APE sociale e alla cosiddetta «quota 103». Stigmatizza poi l'assenza di qualsiasi intervento di sostegno al reddito, lamentando che, nonostante i dati statistici comunicati da Censis, Eurostat e OCSE, il Governo si rifiuta di prevedere un intervento sul salario minimo nonché qualsiasi meccanismo di indicizzazione automatica degli stipendi – ormai fermi da anni a livelli molto bassi – condannando le prossime generazioni alla povertà. Fa presente che il suo gruppo ha presentato su tali argomenti e su altri temi, come quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, specifiche proposte di modifica, sulle quali auspica possa esserci un sussulto di dignità da parte del Governo.

  Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che la manovra in esame sia misera e incapace di generare crescita, facendo notare che si continuano ad ignorare e a sminuire – come dimostrano le dichiarazioni rese dal Ministro Calderone – i dati drammatici registrati e diffusi da diversi organismi, come la Banca d'Italia, secondo la quale le nuove regole introdotte dal Governo escluderebbero da qualsiasi forma di sostegno circa 900 mila famiglie. Fa notare che le misure sull'assegno di inclusione previste dal Governo in carica rappresentano un fallimento evidente, atteso che si determineranno ulteriori discriminazioni tra poveri, sulla base di criteri a suo avviso troppo rigidi – come quelli anagrafici, di occupabilità o che rendono difficoltoso l'accesso alla piattaforma – che non prendono in considerazione realmente la situazione drammatica di migliaia di lavoratori.
  Lamenta l'assenza di misure di contrasto alla povertà, nonostante la stessa ISTAT abbia sottolineato la situazione allarmante di milioni famiglie in condizioni di povertà assoluta. Osserva che la stessa misura di riduzione del cuneo fiscale, prevista nel provvedimento in esame, non è altro che la proroga di un intervento già realizzato dagli Esecutivi precedenti, non rivestendo peraltro alcun carattere strutturale. Evidenzia, piuttosto, che misure di carattere strutturale, suscettibili di fronteggiare l'inflazione e sostenere il mercato del lavoro, potrebbero esser prese ricorrendo alla tassazione degli extraprofitti delle imprese operanti in alcuni settori, intervento che, a suo avviso, il Governo in carica non prende neanche in considerazione. Soffermandosi, infine, sulle disposizioni in materia previdenziale recate dal provvedimento in esame, osserva che il Governo, smentendo le promesse fatte in campagna elettorale, ha finito per irrigidire le forme di flessibilità in uscita, peraltro operando un peggioramento della condizione delle donne, alla luce di criteri di accesso vergognosi e discriminatori.

  Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), soffermandosi sulle misure di carattere previdenziale contenute nella manovra – in particolare in tema di APE sociale, quota 103 e «opzione donna» – fa notare che il Governo si è limitato a prorogare misure già previste, peraltro inasprendo i requisiti e penalizzando in particolare le donne, rispetto alle quali si contemplano criteri discriminatori, come ad esempio quello che subordina Pag. 658l'accesso alla presenza o meno di figli. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice, facendo notare che la manovra in questione mette in discussione le prospettive future di una società.

  Francesco MARI (AVS) manifesta preoccupazione per una manovra economica che non incide sulla crescita e sul mercato del lavoro, ignorando qualsiasi sostegno ai lavoratori poveri. Fa notare che, piuttosto che limitarsi a sgravi contributivi finanziati dalla fiscalità generale – che, a suo avviso, sarebbero insufficienti anche laddove rivestissero in futuro una valenza strutturale – bisognerebbe agire su altri versanti per innalzare i livelli salariali dei lavoratori. Soffermandosi, infine, sulle norme in tema di previdenza, fa presente che il fatto di perseverare nelle proroghe di interventi riguardanti la flessibilità in uscita, ignorando riforme più ampie, non fa altro che confermare un'anomalia del sistema e una palese iniquità sociale che porta inevitabilmente ad avvantaggiare i più abbienti, ovvero coloro i quali possono permettersi di anticipare la propria uscita dal lavoro. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Schifone quale relatrice presso la V Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Nisini, dopo aver svolto la relazione introduttiva, ha formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.
C. 1624 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione III (Affari esteri) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1624, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.
  Rileva preliminarmente che il provvedimento, composto da 7 articoli, va a disciplinare il documento programmatico denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo negli Stati africani.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di Pag. 659un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in particolare soffermandosi sulle parti di interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che tale piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato, indicando, al comma 2, i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti – dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale – tra i quali si segnalano, in particolare, la formazione superiore e la formazione professionale, il sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile, e la promozione dell'occupazione.
  Il comma 3 chiarisce che il Piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del contenente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del Piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza. Il comma 5, infine, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza. L'ampiezza dei settori di collaborazione coinvolti nel Piano Mattei (e la sua rilevanza per l'agenda di Governo) è confermata dal fatto che il provvedimento, di iniziativa del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato presentato (circostanza assai poco frequente) con il concerto di tutti i ministri.
  L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Viceministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., un rappresentante della società SACE S.p.A. e un rappresentante della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il comma 2 prevede che, su delega del Presidente del Consiglio, la Cabina di regia possa essere convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 3 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
  Il comma 4 stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo articolo 4.
  L'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento che spettano al Presidente del Consiglio, i compiti della Cabina di regia sono: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, Pag. 660svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo; «finalizzare» il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento, di cui al successivo articolo 5; promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali; coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del piano.
  L'articolo 4, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  Ai sensi del comma 2, la struttura, tra l'altro, assicura supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vicepresidente della Cabina di regia. Ne cura il segretariato e predispone la relazione annuale al Parlamento.
  Il comma 3 definisce la composizione della struttura, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.
  Il comma 4 assegna alla struttura un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.
  Il comma 5 definisce la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio, stabilendo che tale personale deve essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo che mantengano il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza.
  Il comma 6 prevede che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che reca una disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza.
  L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno.
  L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura.
  L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.05.