CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 dicembre 2023
221.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e III)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore per la III Commissione, in premessa, segnala che nella sua esposizione si limiterà a descrivere i contenuti del Protocollo, lasciando alla collega della I Commissione il compito di illustrare le norme del disegno di legge di ratifica, nonché quelle di coordinamento con l'ordinamento interno.
  In via generale, sottolinea che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995. In particolare, l'articolo 19 del Trattato del 1995 impegna i due Paesi ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana». Segnala, altresì, che Albania e Italia sono legate dalla comune Pag. 4appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo.
  Rileva che l'Intesa – che si compone di quattordici articoli e due allegati – all'articolo 1 contiene le definizioni, mentre all'articolo 2 dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
  Osserva che secondo l'articolo 3 la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, ovvero l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. L'Allegato 1 le identifica, rispettivamente: in un'area ubicata presso il porto di Shengjin e in un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër.
  Fa presente che in tali aree, la Parte italiana può realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'Allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
  Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non potrà essere superiore a 3 mila.
  Al riguardo, segnala che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.
  Rileva che l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. La Parte italiana sostiene, inoltre, le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari.
  Sottolinea che l'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La Parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Segnala, peraltro, che tali spese sostenute dalla Parte italiana sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali.
  Osserva che l'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle aree, prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti, e in particolare: le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese; le competenti autorità della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono tuttavia accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericoloPag. 5 che richiede un immediato intervento.
  Evidenzia, altresì, che Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. Le competenti autorità italiane sostengono, inoltre, ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto e le cure mediche, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.
  Fa presente che l'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano. Tra le altre cose, segnala quanto segue: l'ingresso e il soggiorno in Albania per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione; le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese; il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi, al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
  Rileva che secondo l'articolo 8 l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree; i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana.
  Sottolinea che l'articolo 9 dispone che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con costi a carico della Parte italiana. Precisa che, al fine di assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
  Osserva, quindi, che l'articolo 10 riguarda le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2. Più in dettaglio, è previsto che la Parte italiana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, accrediti la somma di 16,5 milioni di euro quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo; successivamente, la Parte albanese comunica alla Parte italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. È prevista altresì la costituzione di un Fondo di garanzia a favore della Parte albanese, al fine di assicurare il rimborso delle spese eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana.
  Evidenzia che l'articolo 11 elenca gli adempimenti della Parte italiana al termine del Protocollo, ossia: restituzione delle aree alla Parte albanese, che non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate; allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del Protocollo.
  Fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei Pag. 6danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte.
  Rileva, che, in base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. Precisa che ciascuna delle Parti, peraltro, può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi.
  Segnala, infine, che secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

  Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, ricorda che, come preannunciato dal relatore per la III Commissione, provvederà a descrivere sinteticamente il contenuto degli articoli del disegno di legge di ratifica.
  Evidenzia anzitutto che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.
  Il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo. In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle strutture aventi sede a Roma. Si tratta di prefettura, questura, commissione territoriale di asilo, provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine. Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle economie di scala che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le amministrazioni centrali, fattori fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo. Fa presente poi che i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo. In particolare, il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Sottolinea che il comma 4 equipara entrambe le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), denominate «strutture per le procedure di ingresso», e lettera B), denominate «strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano», agli hotspot. Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Fa presente poi che il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dal comma 1 può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture. Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme Pag. 7penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inoltre, viene espressamente consentito di derogare allo schema di capitolato di gara di appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021. Rammenta poi che il comma 8 dell'articolo 3 prevede l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano.
  Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, evidenzia che esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiane. In particolare, i commi da 1 a 5 prevedono disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana per le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti. Più in dettaglio, fa presente che il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile. Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello status di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). Viene espressamente precisato che per le procedure previste dalle predette disposizioni sussiste la giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma. Evidenzia che il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. In particolare, si prevede che la procura speciale sia rilasciata dallo straniero mediante sottoscrizione apposta su un documento analogico e sia trasmessa con modalità di comunicazione elettronica, anche mediante copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento rilasciato allo straniero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione da parte di un operatore della Polizia di Stato dell'avvenuta sottoscrizione da parte dello straniero. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore. Il comma 4 prevede che il ricorso avverso la decisione della sezione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento (termine di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008). Il comma 5 prevede che di norma l'avvocato del migrante partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura comunque non superiore a euro 500. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sottolinea poi che i commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana, con alcune eccezioni, dello straniero che si trova nelle aree date in concessione e vi commette un delitto, ad eccezione dei casi in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. Pag. 8In particolare, la punibilità del delitto comune commesso dallo straniero all'estero secondo le norme del diritto italiano è stabilita dal comma 6 in deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, in primis la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga al codice penale il comma 6 stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia non sia necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (anziché un anno come previsto dalla norma generale). Resta in ogni caso fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato, pertanto ove si tratti di un reato punibile a querela della persona offesa, questa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale. Il successivo comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine è previsto un sistema di scambio di informazioni tra il questore, che è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio, e l'autorità giudiziaria procedente, che è tenuta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. Se lo straniero è stato rimpatriato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Se lo straniero è sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere, il rimpatrio viene eseguito alla revoca o all'estinzione della misura. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale. Fa presente quindi che i commi da 8 a 18 dettano specificamente le disposizioni procedurali da applicare ai reati commessi nelle citate aree date in uso all'Italia dal Governo albanese. Anzitutto si dispone che tali reati siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma; a tal fine dispone il comma 18. Conseguentemente, in base al comma 8, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane sono autorizzate a svolgere le proprie funzioni nelle suddette aree secondo le disposizioni del codice di procedura penale integrate secondo la procedura delineata dai commi seguenti. Sottolinea che ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto ad un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. L'interrogatorio da parte del PM e l'udienza di convalida davanti al GIP si svolgeranno sempre a distanza, con collegamento dell'arrestato o del fermato dal luogo in cui si trova. In base al comma 11, all'esito dell'udienza di convalida il giudice può decidere: di applicare la custodia cautelare in carcere, ed in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; disporre una misura cautelare diversa ovvero di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Il comma 12 dispone, in caso di richiesta di riesame, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'istanza di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni. Il comma 13 disciplina la sospensione del procedimento penale fino al termine del periodo massimo di quattro settimane previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 in caso di procedura accelerata in frontiera. Quanto agli ultimi commi dell'articolo 4, fa presente che il comma 14 prevede che ai reati di cui al comma 6 non si applichi il giudizio direttissimo; il comma 15 dispone che i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare siano svolti mediante collegamento audiovisivo e il comma 16 prevede che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 4 siano eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito. Per quanto riguarda i depositi e le Pag. 9comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, evidenzia che il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche e il comma 19 riconosce che lo straniero possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ai sensi dall'articolo 14, comma 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Rileva quindi che l'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo. In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti. Per quanto riguarda i loro compiti, i responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. I successivi commi 2 e 3 recano alcune disposizioni di organizzazione, ai fini dell'attuazione del Protocollo, di competenza del Ministero dell'interno quali l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della Questura di Roma; l'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale mediante l'espletamento delle necessarie procedure concorsuali o lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Si prevede poi che, per l'attuazione del Protocollo, il Capo della Polizia istituisca un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. I commi da 4 a 6 autorizzano il Ministero della giustizia ad effettuare le occorrenti assunzioni di personale. Si tratta, in particolare: di 10 unità di personale amministrativo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, di 48 unità di personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, di 10 magistrati ordinari con corrispondente incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria, da attribuire al tribunale di Roma. Il comma 7 autorizza la deliberazione d'urgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace a favore del relativo ufficio di Roma. Il comma 8 autorizza il Ministero della salute, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, all'assunzione di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale. Nelle more delle previste procedure di reclutamento, è consentito il ricorso ad un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando. Infine, il comma 9 dispone che nelle specifiche aree individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolge le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere 28 unità di personale. Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che esso reca le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 autorizza le spese per la realizzazione delle strutture e delle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, ai cui oneri finanziari, pari a circa 47,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale, ai sensi del successivo comma 5. I commi 2 e 3 recano la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni relative al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato – valutati in 3.240.000 euro per l'anno 2024 e in 6.480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 – e dalla costituzione del fondo di garanzia previsto dall'allegato 2 al Protocollo, nonché per il rimborso delle ulteriori spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutatiPag. 10 in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di 89,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Attraverso tali risorse, oltre a coprire gli oneri individuati dai commi 2 e 3, si provvede anche all'istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, alle spese per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per le udienze civili e penali, per la predisposizione di reti infrastrutture e collegamenti telematici, per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania nonché le spese di parte corrente per il personale italiano inviato nelle strutture in Albania. Il comma 6 reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto Fondo, di cui al comma 4, e dalle assunzioni autorizzate dall'articolo 5 del disegno di legge presso il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero della salute. Il comma 7 prevede che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Il comma 8, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rammenta infine che l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come la stessa relazione illustrativa del collega Formentini evidenzi le molte incongruenze dell'accordo con l'Albania, la cui eventuale ratifica è oggetto dell'esame delle Commissioni I e III. Aggiunge che tali incongruenze consistono tra l'altro in criticità giuridiche relativamente al rispetto delle norme internazionali, richiamando in particolare le precisazioni delle istituzioni dell'Unione europea, le quali hanno fatto presente che potranno essere trasferiti in Albania esclusivamente i migranti raccolti da navi militari italiane in acque extra UE, a dimostrazione che in caso contrario le norme europee qualificherebbero tali trasferimenti come respingimenti illegittimi. Ritiene che già questo basti per astenersi dall'iniziativa in corso, tanto più che i soggetti soccorsi in acque extra UE costituiscono un numero decisamente esiguo rispetto al totale. Aggiunge che i migranti trasferiti in Albania andranno comunque portati in Italia, sia se dovesse risultare che hanno diritto alla protezione internazionale, sia in caso contrario ai fini del loro rimpatrio. Nel sottolineare che si tratterebbe comunque di rimpatri che questo Governo non è evidentemente in grado di garantire, fa presente inoltre che nei due centri che dovrebbero essere realizzati in Albania, peraltro in siti sperduti e privi di strutture, potrebbero essere ospitati al massimo 720 migranti al mese, sempre che vi sia la possibilità di organizzare un efficace turn over, ipotesi a suo avviso improbabile considerato che il trattenimento può arrivare fino a diciotto mesi. Rileva inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha stimato in 100 milioni di euro per il 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi il costo dell'Accordo, a carico dei cittadini, per di più per ottenere un risultato assai esiguo. Nel ribadire pertanto che il Protocollo rappresenta uno strumento inefficace per una sana gestione del fenomeno migratorio, nel riservarsi di evidenziare ulteriori criticità nel seguito dell'esame, pur nella ristrettezza dei tempi concessi alle Commissioni riunite, esprime la netta contrarietà del suo gruppo all'Accordo con l'Albania tanto nella forma quanto nella sostanza.

  Nazario PAGANO (FI-PPE), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 21 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.20.