CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2023
220.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 91

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 20 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2022.
COM(2023) 664 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, segnala che la relazione della Commissione europea di cui avviamo oggi l'esame è un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione del sistema della «comitologia», uno degli elementi forse meno conosciuti ma in realtà più rilevanti per il funzionamento dell'ordinamento dell'Unione.
  Si tratta infatti del complesso di comitati, ben 322, che la Commissione europea deve consultare nell'esercizio delle competenze di esecuzione della normativa europea che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).
  L'importanza quantitativa e qualitativa dell'attività esecutiva della Commissione europea – e quindi del sistema dei comitati – è dimostrata con evidenza anzitutto dai principali dati riportati nella relazione al nostro esame: nel corso del 2022 sono stati adottati, secondo le procedure di comitologia, 2072 atti esecutivi, con una forte crescita rispetto ai 1592 del 2021. Atti concentrati in settori di grande delicatezza quali la salute e sicurezza alimentare (con 907 atti di esecuzione), la ricerca e innovazione (con 333), la politica di vicinato e allargamento (con 108), i partenariati internazionaliPag. 92 (con 104 atti di esecuzione), l'agricoltura e sviluppo rurale (con 100).
  Ove si consideri che nel 2022 gli atti adottati dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria sono stati 73, quelli emanati dal Consiglio secondo procedure legislative speciali 464 e gli atti delegati della Commissione 196, risulta chiaro come gran parte degli atti giuridicamente vincolanti dell'UE sia il prodotto delle procedure esecutive.
  Impressionanti sono anche i dati che danno conto della intensità dei lavori dei comitati che nel 2022 si sono riuniti 673 volte, numero leggermente superiore al 2021 (646), cui si aggiungono 1675 procedure scritte (cifra a sua volta superiore rispetto alle 1476 del 2021), ed hanno espresso 2048 pareri a fronte dei 1782 dell'anno precedente.
  Alla evidenza di queste statistiche si accompagna poi la constatazione che gli atti esecutivi disciplinano spesso aspetti tutt'altro che irrilevanti della materia. In numerose occasioni la nostra Commissione, nell'esaminare progetti legislativi ai fini della verifica di sussidiarietà, ha posto in evidenza la potenziale problematicità dell'ampio ricorso agli atti esecutivi, oltre che a quelli delegati, per normare questioni sensibili.
  L'esame della relazione della Commissione è dunque l'occasione per operare una valutazione accurata di procedure che incidono profondamente sulla produzione normativa europea e pertanto anche sull'impatto.
  Ricorda che il sistema della comitologia (o più correttamente comitatologia) si è sviluppato già a partire dagli anni sessanta, con riferimento alla crescente attribuzione alla Commissione di poteri di attuazione e gestione di atti normativi, soprattutto nel settore della politica agricola comune.
  Il Trattato di Lisbona ha modificato in modo profondo le regole relative ai poteri di attuazione che il legislatore può conferire alla Commissione (o al Consiglio), operando una netta distinzione tra gli atti di natura quasi legislativa (atti delegati) e gli atti che eseguono le disposizioni di un atto di base (atti esecutivi).
  In particolare, per quanto riguarda gli atti esecutivi il richiamato articolo 291 prevede che spetta agli Stati membri dell'UE la responsabilità primaria per l'attuazione degli atti giuridici dell'Unione; solo laddove sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, i medesimi atti possono conferire competenze in materia alla Commissione europea o, per casi specifici debitamente motivati e nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, anche al Consiglio.
  Proprio in quanto «derogatorio» rispetto alle competenze nazionali, l'esercizio dei poteri esecutivi da parte della Commissione è sottoposto, al controllo ex ante da parte dei comitati, composti di rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione europea.
  L'efficacia del parere del comitato è più o meno stringente a seconda della procedura stabilita dall'atto di base scegliendo di norma tra le due disciplinate dal Regolamento (UE) n. 182/2011, attuativo del richiamato articolo 291 del TFUE.
  La prima è la procedura di esame, che si applica per l'adozione di atti di esecuzione di portata generale o comunque relativi ai seguenti settori: ambiente, salute e sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, fiscale, agricola e pesca, commerciale, programmi con implicazioni sostanziali. Secondo questa procedura, il comitato esprime il proprio parere a maggioranza qualificata (il 55 per cento degli Stati membri in rappresentanza di almeno il 65 per cento della popolazione totale dell'UE). Se il parere è positivo, la Commissione adotta l'atto; se il parere è negativo, la Commissione non può adottare l'atto; se non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, ad eccezione dei casi specificati nel regolamento comitologia. Peraltro, in caso di parere negativo o di mancanza di parere che impedisca l'adozione dell'atto di esecuzione, la Commissione dispone di un mese per sottoporre il progetto di misura al «comitato di appello», anch'esso composto da rappresentanti degli Stati membri, oppure di due mesi per sottoporre una versione modificata del medesimo progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato.Pag. 93
  La seconda procedura è denominata «consultiva» e si applica di risulta per l'adozione di atti di esecuzione che non rientrano nella procedura di esame (o in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, per l'adozione di atti cui si dovrebbe applicare la procedura di esame). In base a questa procedura, il comitato esprime il proprio parere non vincolante a maggioranza semplice e la Commissione è libera di decidere se adottare o no l'atto, ma deve comunque «tenere nella massima considerazione» il parere del comitato.
  Rinvia alla documentazione degli Uffici per una illustrazione più dettagliata delle varianti procedurali e delle proposte di riforma del regolamento comitologia che sono state avanzate dalla Commissione europea senza raggiungere al momento il necessario accordo tra gli Stati membri.
  Nei casi in cui l'atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, l'esercizio dei poteri esecutivi conferiti alla Commissione è soggetto anche a poteri di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
  I due colegislatori dispongono anzitutto di un diritto d'informazione: tutte le disposizioni di esecuzione discusse nei comitati sono simultaneamente trasmesse al Parlamento e al Consiglio.
  Dispongono altresì di un diritto di opposizione, potendo opporsi alla proposta di atto di esecuzione se a loro avviso essa eccede le competenze della Commissione definite nell'atto iniziale. La Commissione è in tal caso tenuta a riesaminare l'atto che ha proposto tenendo conto della posizione delle altre istituzioni; deciderà quindi se mantenerlo, modificarlo o ritirarlo.
  Il diritto di controllo nel 2022 è stato esercitato soltanto dal Parlamento europeo che ha adottato 10 risoluzioni, tutte riguardanti atti dei comitati nell'ambito della salute e sicurezza alimentare (dato identico sia per numero che per settore nel 2021), mentre il Consiglio non ha invece mai esercitato tale diritto (nel 2021 lo aveva esercitato solo 1 volta).
  In ragione della particolare complessità e delicatezza delle questioni sottese al funzionamento del sistema di comitologia, propone di svolgere sul documento al nostro esame un breve ciclo di audizioni di esperti e di rappresentanti del Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.
COM(2023) 645 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, in sostituzione dell'on. Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che la proposta di regolamento al nostro esame è stata presentata lo scorso ottobre dalla Commissione europea con la finalità di prevenire l'inquinamento da microplastiche causato dal rilascio accidentale di pellet di plastica.

  A motivazione del suo intervento, la Commissione europea ricorda anzitutto che i pellet di plastica costituiscono la materia prima industriale utilizzata per la produzione di tutta la plastica: ogni anno ne vengono prodotti e manipolati nell'UE circa 57 milioni di tonnellate. Le attuali pratiche di gestione dei pellet comportano tuttavia dispersioni in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, in particolare nella produzione (anche di riciclo), nella lavorazione, nel trasporto e nel trattamento dei rifiuti. Una volta nell'ambiente, i pellet sono quasi impossibili da recuperare, anche per la loro mobilità. Come tutte le microplastiche, i pellet di plastica che fuoriescono dagli impianti industriali o durante il trasporto si disperdono facilmente nell'aria, nelle acque superficiali e nelle correnti marine e nel suolo, anche nei terreni agricoli.Pag. 94
  La Commissione in particolare stima che ogni anno nel territorio dell'Unione vengano disperse importanti quantità di plastica da pellet, calcolate per il 2019 in una quantità tra le 52.140 e le 184.290 tonnellate, con danno per l'ambiente, per gli ecosistemi naturali, per l'integrità della filiera agro-alimentare e indirettamente per la salute umana.
  La dispersione di pellet di plastica nell'ambiente è pertanto la terza fonte di tutti i rilasci non intenzionali di microplastica che si aggiunge ad altre fonti quali vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e, in misura minore, capsule di detersivo, prodotti che ritiene debbano essere sostituiti o modificati in modo significativo per impedire il rilascio nell'ambiente di microplastiche.
  Per questa ragione la Commissione ha ritenuto di proporre nuove misure per una manipolazione consapevole e adeguata dei pellet di plastica, con l'obiettivo di contrastare quello che definisce un inquinamento evitabile.
  Passa successivamente ad illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di regolamento, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il regolamento proposto stabilisce l'obbligo generale per gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei Paesi terzi di prevenire la dispersione di pellet di plastica a partire dall'entrata in vigore del regolamento.
  Obblighi specifici sono previsti per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Le nuove disposizioni dovrebbero essere applicate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento:

   agli operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a cinque tonnellate nell'anno civile precedente;

   ai vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione.

  Tra i nuovi obblighi figurano:

   l'elaborazione di un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, tenendo conto della sua natura e dimensioni, nonché della portata delle operazioni;

   l'installazione di attrezzature e l'esecuzione di procedure così come previsto dal citato piano di valutazione dei rischi;

   la notifica del medesimo piano di valutazione all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto.

  Si prevede inoltre che gli operatori, nell'attuare il piano di valutazione dei rischi provvedano, in ordine di priorità, a prevenire ed evitare eventuali fuoriuscite di pellet dal contenimento primario, contenere i pellet eventualmente fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente e bonificare dopo un evento di fuoriuscita o dispersione.
  Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovranno inoltre garantire che il proprio personale sia formato e capace di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite; tenere un registro delle azioni intraprese per ottemperare agli obblighi previsti dalle nuove disposizioni; tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e del volume totale di pellet di plastica manipolato.
  Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi devono adottare misure correttive.
  Ogni anno gli operatori economici che non siano micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1.000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi. La valutazione interna può riguardare, tra l'altro:

   le quantità stimate e le cause delle dispersioni;

   le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementatePag. 95 per evitare future dispersioni e la loro efficacia;

   i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

  Sono previste certificazioni obbligatorie per gli impianti in cui sono trattati i pellet per agevolare i controlli di conformità delle autorità nazionali competenti. Sono inoltre definiti i requisiti che i certificatori sono tenuti a soddisfare per essere accreditati dagli Stati membri. Nel valutare la conformità, i certificatori devono effettuare controlli a campione. Dopo aver rilasciato un certificato, i certificatori sono tenuti a notificarlo all'autorità competente, che deve tenere un registro corrispondente. Tale registro deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web a fini di trasparenza.
  La verifica di conformità è affidata alle autorità nazionali designate dagli Stati membri che potrebbero eseguire ispezioni ambientali e controlli e, in caso di eventi e incidenti gravi, imporre a operatori economici e vettori le misure ulteriori per limitarne le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire incidenti o dispersioni, fino alla sospensione del funzionamento degli impianti in caso di pericolo immediato per la salute umana o effetti negativi significativi sull'ambiente.
  La proposta introduce anche obblighi di comunicazione per gli Stati membri, ovvero la presentazione alla Commissione, ogni tre anni, di una relazione sull'attuazione del regolamento. Le autorità competenti dovrebbero tra l'altro poter accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi ad eventuali violazioni; poter avviare ispezioni per far cessare o vietare eventuali violazioni e poter accedere agli impianti.
  Per consentire una stima delle quantità di pellet disperse nell'ambiente, è previsto che la Commissione chieda agli organismi europei di normazione di stabilire uno standard di calcolo. Sono previste forme di sostegno per favorire la conformità delle piccole e medie imprese anche attraverso materiale di sensibilizzazione e formazione elaborato dalla Commissione europea.
  Infine, si prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni, effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili per eventuali violazioni. Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione ed il loro valore dovrebbe essere gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 per cento del fatturato annuo dell'operatore economico nello Stato membro interessato nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.
  Infine, secondo le norme proposte, in caso di violazioni tali da arrecare un danno alla salute, il pubblico potrebbe chiedere e ottenere il risarcimento del danno dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.
  Da ultimo, per tenere conto del progresso tecnico e scientifico, è conferito alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare le norme di dettaglio ora contenute negli allegati.
  Venendo alla verifica del rispetto dei princìpi in materia di competenze dell'Unione, rileva anzitutto che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata correttamente nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tale modo la Commissione ritiene preponderante nella sua iniziativa la dimensione della protezione dell'ambiente sulle disposizioni volte ad evitare la frammentazione del mercato nella gestione dei pellet.
  Con riferimento alla conformità con il principio di sussidiarietà, che costituisce l'oggetto principale del nostro esame, segnala che la Commissione europea definisce la propria iniziativa necessaria, ritenendo essenziale un complesso armonizzato di prescrizioni per la manipolazione dei pellet all'interno dell'Unione per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.Pag. 96
  La Commissione europea sottolinea altresì la dimensione transfrontaliera di tale forma di inquinamento per la caratteristica delle microplastiche di essere facilmente trasportabili da un luogo ad un altro e di potersi diffondere in ogni tipo di ambiente, anche nelle acque e nel suolo. Sottolinea inoltre la minore efficacia che potrebbero avere iniziative autonome degli Stati membri e gli ostacoli che verrebbero creati da legislazioni nazionali diverse e contrastanti.
  Quanto al valore aggiunto dell'iniziativa dell'Unione, la Commissione pone l'accento sul più elevato livello di protezione ambientale che potrebbe essere offerto da norme armonizzate.
  Con riguardo al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la propria iniziativa non vada al di là di quanto necessario per consentire agli operatori economici di grandi dimensioni che gestiscono impianti nei quali sono manipolati pellet di plastica o ai trasportatori di trattare tale materiale in modo sicuro e responsabile. Ricorda altresì che le disposizioni proposte, che introducono nuovi obblighi per le imprese, non riguardano le piccole e medie imprese.
  In ragione dei numerosi ed articolati obblighi introdotti, la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità richiede tuttavia un maggiore approfondimento nel corso dell'esame.
  Segnala che peraltro sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo e che la scadenza per rendere il parere sulla conformità al principio di sussidiarietà è fissata al 9 febbraio 2024.
  Anche alla luce dell'assenza della relazione tecnica, propone di procedere nel corso del mese di gennaio ad un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e delle categorie produttive interessate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 20 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla riunione dei presidenti della COSAC svoltasi a Madrid dal 17 al 18 settembre 2023.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che l'on. Pisano, designato quale suo rappresentante, ha effettuato una missione per partecipare ad una riunione dei presidenti della COSAC che si è tenuta a Madrid dal 17 al 18 settembre scorsi.
  In esito allo svolgimento della missione, l'on. Pisano ha quindi presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.