CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 271

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 2023, quindi all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del ParlamentoPag. 272 europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione e, successivamente, all'esame in sede consultiva della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento in oggetto.

  Salvatore CAIATA (FDI), relatore, segnala che il disegno di legge al nostro esame introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica nazionale, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  L'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici – solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, richiama l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione.
  Le esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'economicità delle forniture – aspetti che operano tra loro in modo sinergico – richiedono l'adozione di misure urgenti, quali quelle che caratterizzano questo decreto-legge, di cui passa ad illustrare sinteticamente l'articolato, evidenziando che esso è strutturato in 3 capi: il Capo I (articoli 1-14) reca misure in materia di energia, il Capo II (articoli 15-18) reca misure in materia di ricostruzione nei territori richiamati, mentre il Capo III (articoli 19-21) detta disposizioni a carattere finanziario e quelle finali.
  L'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 2 demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l'8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore.
  Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati.
  L'articolo 2 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. L'articolo altresì qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
  L'articolo 3 modifica ed integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare viene prorogato il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e viene fissato, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. S'introduce altresì la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della Pag. 273concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20.
  L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.
  L'articolo 5 istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili e si prevede che, fino alla data d'entrata in operatività del suddetto meccanismo, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.
  L'articolo 6 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 megawatt, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.
  L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2.
  L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
  L'articolo 9 dispone e disciplina la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA ed alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.
  È altresì previsto che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa euro-unitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.
  In questi casi, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi.
  L'istanza di autorizzazione unica s'intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.Pag. 274
  L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. È importante sottolineare, come ricordato nella relazione illustrativa, che i progetti richiamati dalla disposizione in esame appaiono meritevoli di finanziamento in quanto pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale sull'efficienza energetica e, più in generale, in ragione del contributo che potranno offrire nel percorso di mitigazione delle emissioni di gas serra legate al settore della climatizzazione degli edifici.
  L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
  L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
  Ricorda in proposito che il fotovoltaico rappresenta una delle tecnologie chiave per il processo di transizione energetica, essendo destinato a divenire la fonte di energia rinnovabile con più rapida crescita. Come annunciato nel Green Deal europeo, la decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione europea risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.
  Il Piano REPowerEU prevede, infatti, l'installazione di almeno 60 gigawatt di moduli fotovoltaici nel territorio dell'Unione europea, nel prossimo decennio, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e accrescere l'indipendenza energetica e la transizione verde.
  L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).
  L'articolo 14, comma 1, stanzia un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.
  È altresì dettata la disciplina del servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.
  Si prevede inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.
  Sul punto mi preme rammentare che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambitoPag. 275 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito dell'obiettivo M1C2-7, valutato positivamente dalla Commissione dell'Unione europea in relazione alla terza rata.
  L'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subìti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
  L'obiettivo è quello di valorizzare, in coerenza con la normativa europea di settore, le produzioni tipiche del territorio, annoverando tali prodotti, ove danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra quelli ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione che certificano la filiera e che sono stati riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
  L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possano accedere alle misure di indennizzo previste dalla normativa di settore anche se non abbiano sottoscritto polizze assicurative (comma 1). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 18 dispone l'applicazione – nei territori della regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriali. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis» e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione Toscana. Per tali finalità vengono rese disponibili risorse sino a 50 milioni di euro.
  L'articolo 19 consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.
  L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.
  Poiché il provvedimento risulta pienamente coerente con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Caiata.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Pag. 276

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione.
(COM(2023) 643 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Candiani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, avverte che la proposta di legge all'esame della XIV Commissione reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.
  Per quanto riguarda la concreta attuazione di tale normativa, le stesse linee guida ministeriali del 2017 hanno sottolineato come nel corso degli anni, tale legge sia stata «scarsamente applicata anche per la sua limitata diffusione, rendendola, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; infatti, spesso l'accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d'arte è stato destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, comporta di fatto la non collaudabilità degli stessi».
  Il nuovo testo conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi opere d'arte. Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa.
  In particolare l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi.
  L'applicazione è inoltre estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949.
  Sono individuati criteri e parametri più stringenti per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente «innestata» nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, in coordinamento con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  Si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente Pag. 277dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi imprevisti, varianti d'opera o aumento dei prezzi; nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte.
  Si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.
  Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Le risorse sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Tenuto conto che la vigente disciplina prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi ingiustificata poiché incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento (recte, responsabile unico del progetto); in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.
  Sottolinea la peculiare portata di un progetto di legge che concorrerà a rivitalizzare un settore della produzione artistica nell'ambito degli edifici pubblici che ha avuto storicamente nel nostro Paese una grande rilevanza, come testimonia ad esempio l'importante raccolta d'arte della Farnesina.
  Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole, considerato come l'intervento legislativo sia pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea e, segnatamente, dia attuazione agli impegni assunti con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'UE (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Candiani.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 19 dicembre 2023.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 19 dicembre 2023.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 18.50 alle 19.