CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 63

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.
Atto n. 105.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 12 gennaio 2023 e segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. La Commissione può pertanto iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. In sostituzione del relatore Congedo, illustra quindi i contenuti del provvedimento.
  Ricorda anzitutto che la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema fiscale, indica all'articolo 17 i principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo. Il decreto legislativo di attuazione all'esame della Commissione intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente, recependo l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e introducendo misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materiaPag. 64 di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà, secondo quanto afferma il Governo, l'attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale.
  Lo schema di decreto consta di 39 articoli.
  Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I dello schema, contengono le disposizioni concernenti il procedimento di accertamento – modificando diverse norme del decreto legislativo n. 218 del 1997 – (articolo 1), le disposizioni in materia di analisi del rischio (articolo 2) ed introducendo specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti (articolo 3), disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA (articolo 4) e la revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione (articolo 5).
  In dettaglio l'articolo 1, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, propone, innanzitutto, di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente e, particolarmente, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Attualmente l'invito obbligatorio disciplinato dall'articolo 5-ter disciplina esclusivamente l'accertamento con adesione ai soli fini delle imposte dirette e dell'IVA, escludendo dall'ambito di applicazione i processi verbali di constatazione e gli accertamenti parziali. Il comma 1 dell'articolo 1 opera pertanto tale coordinamento, quanto al decreto legislativo n. 218/1997, attraverso le seguenti modifiche: previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma 2-bis) che includa anche l'invito alla definizione del «procedimento con adesione» tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio (lettera a)); più chiara configurazione dell'articolo 5 come disciplina generale dell'accertamento con adesione, d'ufficio o su istanza del contribuente (lettera b)); abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter (lettera c)), adempimento superato e assorbito dalla previsione, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, di prossima promulgazione; introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater, lettera d)) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Tale possibilità è oggetto di un'articolata disciplina; perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro predicabilità nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione (lettere e) ed h)). Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati; eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-ter, come ostativo all'adesione post accertamento (lettera e) n. 2); esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione; esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero prevedendo la non applicabilità della compensazione (lettera f)); omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (lettera g)).Pag. 65
  Il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera a), al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.
  Il medesimo comma 2, alla lettera b) introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 38-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Il comma 2 del nuovo articolo 38-bis dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.
  Infine la lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-ter al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; la precedente lettera c) abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato DPR n. 600 del 1973. Il comma 3 dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 4 reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero. Il comma 5 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono da intendersi al nuovo articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mentre il comma 6 estende l'applicazione della novella normativa contenuta al nuovo articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione. Il comma 7 prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.
  L'articolo 2, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e f), della legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti. In particolare, il comma 1 detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale. Il comma 2 conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. Il comma 3, per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimentoPag. 66 delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili. Il comma 4 prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. I commi 5 e 6 dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle imposte indirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 7 riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 8 prevede che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 9 dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, eccetera), condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa. In ultimo, il comma 10 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni in illustrazione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3, comma 1, propone modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. Le disposizioni incidono su vari aspetti concernenti: lo scambio di informazioni su richiesta; gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo; ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte.
  Le novelle in esame, tra l'altro, integrano la disciplina sulle forme di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di estendere la disciplina ivi prevista alle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, per mezzo di novelle al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al fine di impedire l'utilizzo abusivo delle procedure che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'IVA quando si importano nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo beni provenienti da Paesi extra-UE, si stabilisce che i soggetti importatori non residenti nell'Unione o nel suo Spazio Economico i quali adempiono gli obblighi in materia di IVA per mezzo di un rappresentante fiscale possano effettuare operazioni intracomunitarie soltanto previo rilascio di idonea garanzia. Il rappresentante fiscale, che dovrà essere in possesso di determinati requisiti, a sua volta avrà l'obbligo di verificare la completezza delle informazioni e della documentazione prodotti dal contribuente, nonché la loro corrispondenza con le notizie a sua conoscenza.Pag. 67 Se il rappresentante fiscale in questione è una persona giuridica, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante di tale persona giuridica. I requisiti necessari per la rappresentanza fiscale saranno individuati da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di inadempienze da parte del rappresentante fiscale, sono previste sanzioni amministrative a suo carico, variabili fra tremila euro e cinquantamila euro.
  L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici. Tali modifiche riguardano i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati e i termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato. L'articolo 5 comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 9, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente denuncia e versamento delle imposte sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. Il comma 2 del suddetto articolo 9 fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto. Con la novella in esame si propone di inserire un nuovo comma 2-bis. Tale comma aggiuntivo prevede che siano considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine suddetto. Si applicano comunque le sanzioni amministrative per il ritardo, (comma 2, primo periodo). La lettera b) modifica l'articolo 29 della citata legge n. 1261 del 1961 in materia di imposte sulle assicurazioni, introducendo, in primo luogo, la rubrica «Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato». La novella interviene sulle disposizioni inerenti ai casi di mancata o infedele denuncia. In tali casi, si prevede a legislazione vigente, l'azione dello Stato si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denunzia infedele. Con la modifica in esame si prevede che, in caso di denuncia infedele, l'azione dello Stato decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia; in caso di denuncia omessa, l'azione dello Stato legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Si prevede, inoltre, che l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2024. Nel testo vigente, la prescrizione scatta con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. Infine, si dispone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 29, il quale stabilisce che l'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale (comma 2, primo periodo).
  Il Titolo II introduce nell'ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.
  Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.
  In particolare, l'articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. 'articolo 7 definisce l'ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l'Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell'istituto a fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
  L'articolo 8 prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
  L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. Esso è elaborato dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedentePag. 68 il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi e dell'Irap. Allo scopo di elaborare la proposta l'Agenzia utilizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi nonché gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. L'Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.
  Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
  L'articolo 10 indica i requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 e non devono avere debiti tributari ovvero, devono aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
  L'articolo 12 individua gli effetti dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l'Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.
  L'articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
  L'articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato per i soggetti ISA. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi, che comportano una maggiorazione del reddito e del valore aggiunto sottoposti a imposizione.
  L'articolo 15 individua le modalità per l'individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri (previsti dall'articolo 54 TUIR) senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni.
  L'articolo 16 individua le modalità per l'individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, Pag. 69proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. Il saldo tra componenti attive e passive comportano una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR. Inoltre, è stabilito un limite minimo di reddito d'impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l'applicazione del concordato.
  L'articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini Irap proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d'impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro.
  L'articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
  L'articolo 19 stabilisce l'irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti. Infine si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA.
  L'articolo 20 dispone che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
  L'articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l'attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie.
  L'articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per specifici importi; ovvero la commissione di violazioni qualificate ex lege come «di non lieve entità»; la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato; la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari; l'omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.
  Il Capo III del Titolo II concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.
  L'articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfettario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III.
  L'articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall'accesso al concordato preventivo biennale.
  L'articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall'accettazione della proposta della proposta di concordato.Pag. 70
  L'articolo 26 stabilisce che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario.
  L'articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale.
  L'articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato.
  L'articolo 29 precisa che l'adesione al concordato non ha effetti sul regime dell'imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario.
  L'articolo 30 precisa l'irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che tale irrilevanza venga meno nel caso di minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento.
  L'articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte.
  L'articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all'articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA).
  L'articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 22 sopra descritte.
  Il Capo IV contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.
  L'articolo 34 esclude l'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo.
  L'articolo 35 prevede che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
  L'articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia.
  L'articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato.
  Conclude rammentando che il Titolo IV contiene infine le disposizioni finanziarie (articolo 38) e le disposizioni finali (articolo 39).
  Invita infine i colleghi a intervenire.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) interviene per evidenziare alcuni aspetti del provvedimento che a suo avviso sono meritevoli di attenzione, ai fini di individuare eventuali rilievi e osservazioni in sede di espressione del parere da parte della Commissione.
  Un primo profilo problematico riguarda i termini e le scadenze del concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In considerazione dei termini di legge previsti per tali soggetti ai fini dell'invio della modulistica e della dichiarazione dei redditi, evidenzia che la tempistica individuata dal provvedimento in esame per l'adesione alla proposta di concordato risulta essere troppo stringente; l'adesione al concordato implica di fatto un anticipo degli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi pari a circa quattro mesi, con conseguenti disagi per i professionisti. Rileva quindi l'opportunità di suggerire al Governo di prevedere una diluizione dello scadenzario.
  Un secondo profilo meritevole di attenzione, a suo parere, riguarda l'obbligo per i soggetti ISA – previsto dall'articolo 10 del Pag. 71provvedimento – di ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 per accedere al concordato preventivo biennale. Tale requisito rischia di rendere poco appetibile l'istituto per i soggetti ISA che già raggiungono tale punteggio, che potrebbero non avere interesse al concordato. Dall'altro lato, coloro che non possiedono un punteggio sufficiente dovrebbero integrare la documentazione, al fine di ottenere un punteggio idoneo ad accedere all'agevolazione; si rischia in tal modo di compromettere la finalità dell'istituto.
  Un terzo e ultimo profilo riguarda i contribuenti forfettari. Evidenzia al riguardo come il regime forfettario sia caratterizzato, tra l'altro, da una netta semplificazione degli adempimenti, ragione per cui esso ha registrato una crescente adesione da parte dei contribuenti. Tuttavia, il legislatore fiscale sembra avere aggiunto nel tempo ulteriori adempimenti, tra cui la fatturazione elettronica; evidenzia quindi il rischio che anche il provvedimento in esame segua lo stesso orientamento, di fatto aggiungendo ulteriori aggravi e così invertendo il trend di semplificazione.
  Conclude invitando tutti i gruppi parlamentari a riflettere sulle tematiche esposte, al fine di perseguire correttamente gli intenti della legge delega, volta a semplificare il sistema, ridurre gradualmente l'imposizione e migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Rileva infine che la semplificazione è un passo importante per stimolare la compliance fiscale e, dunque, garantire allo Stato maggior gettito.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), ricollegandosi a quanto già esposto dal collega Gusmeroli, sottolinea che le disposizioni dello schema in esame rischiano di complicare in particolare il lavoro dei professionisti, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti per i menzionati soggetti ISA. Evidenzia che la tempistica prevista dagli articoli 9 e 10 dello schema non appare adeguata né per garantire un'adeguata informativa ai contribuenti da parte dei professionisti fiscali, né per consentire a questi ultimi di consultarsi in modo appropriato coi propri clienti ai fini della decisione in merito al concordato preventivo biennale. Raccomanda dunque al relatore di tenere conto delle predette osservazioni ai fini della predisposizione del parere, ritenendo che la previsione di scadenze meno stringenti possa venire incontro all'interesse dello Stato, dei professionisti e dei contribuenti.

  Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) condivide le criticità evidenziate dai colleghi e aderisce alle osservazioni formulate, nell'ottica di perseguire un intento di semplificazione del calendario fiscale.

  Marco OSNATO, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dell'ippicoltura.
Nuovo testo C. 329 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

  Marco OSNATO, presidente e relatore, avverte che il Governo ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di svolgere alcuni approfondimenti per quanto attiene ai profili fiscali delle norme che si propone di introdurre.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Pag. 72Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame che, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative, si compone di 11 articoli.
  L'articolo 1 indica le finalità della proposta, che ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.
  L'articolo 1-bis apporta modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 in tema di apicoltura, per integrare la disciplina vigente con uno specifico riconoscimento a tale attività del valore di attività di interesse didattico, culturale ed educativo.
  L'articolo 2, anch'esso modificativo della legge n. 313 del 2004, reca alcune norme definitorie. In particolare, specifica la definizione di miele, introducendo quella di servizio di impollinazione e di pappa reale.
  L'articolo 2-bis modifica le norme sulla disciplina dei fitofarmaci, allo scopo di consentire alle Regioni di individuare limitazioni e divieti cui sottoporre i prodotti che riportano, nell'etichetta, specifiche avvertenze relative alla pericolosità per le api e gli altri insetti impollinatori (insetti pronubi). Sono attribuite alle Regioni ulteriori poteri di tutela e salvaguardia delle api.
  L'articolo 3 integra il documento programmatico per il settore apistico, aggiungendo alcune materie alle quali tale documento deve attenersi. In particolare, il documento viene integrato con le seguenti materie: sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api che prevedano l'intervento immediato e congiunto dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali per i riscontri in campo valorizzando a tal fine la figura dell'agronomo fitopatologo; sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale, individuandone altresì i principi e i criteri direttivi. In particolare si prevede: la semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici presso la sede aziendale; la creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia; l'individuazione di meccanismi che consentano di determinare le possibili cause delle morie delle api in modo rapido e tempestivo; la promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge; l'alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica; il potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione; l'adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore; l'introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione; il sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei Pag. 73casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica; la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.
  Evidenzia che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 6, che contiene alcune misure di semplificazione per il settore apistico. Il comma 1 modifica la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento alla pappa reale o gelatina reale, nonché ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative. Al riguardo, ricorda che l'articolo 7 della legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023, reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo tra l'altro, alla lettera c) del comma 1, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva.
  Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il compito di provvedere all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, ai fini dell'applicazione del regime speciale di determinazione del reddito per le attività agricole (di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
  Le norme (comma 2-bis) esentano poi l'attività apistica dall'obbligo di tenuta di alcune scritture contabili, in particolare del registro di carico e scarico. Inoltre, al comma 2-ter, si prevede l'applicazione agli apicoltori produttori di idromele, assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dello specifico regime agevolativo previsto dall'articolo 37 del Testo Unico Accise per il vino. Si tratta di agevolazioni riferite agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché riferite alle relative sanzioni penali e amministrative. Sono poi previste specifiche semplificazioni per la movimentazione di animali nel settore apiario (comma 2-quater).
  Infine, il comma 2-quinquies fissa la percentuale di compensazione Iva (ai fini dell'applicazione del regime Iva per l'agricoltura, che prevede un calcolo su base forfettaria della detrazione, secondo l'articolo 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) per la pappa o gelatina reale all'8,8 per cento.
  L'articolo 7 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predisponga apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano. Si prevede a tal fine una spesa di 160.000 euro annui.
  L'articolo 7-bis reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
  Infine, l'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Accogliendo alcuni rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze, formula in conclusione una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.