CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui profili critici
della produzione normativa.

(Deliberazione).

  Bruno TABACCI, presidente, sulla base di quanto convenuto nella precedente seduta del 13 dicembre, ed essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa.
  L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 settembre 2024 e si svolgerà sulla base del programma allegato (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 14.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI

  La seduta comincia alle 14.05.

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Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1606 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità; in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all'articolo 11 (Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi) e all'articolo 19, comma 1 (Riutilizzo dei materiali di dragaggio);

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 63 commi 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e di 6 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4), al fine di disciplinare la procedura per la localizzazione del sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'ambito del Parco Tecnologico da seguire in caso di approvazione della Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), inserisce due nuove disposizioni (commi 6-bis e 6-ter) all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; in particolare, il nuovo comma 6-ter dispone che, con riferimento a ciascuna area autocandidata, la Sogin S.p.A., entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate, effettua le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia, che vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto; in proposito, si ricorda che il riferimento all'Agenzia, contenuto nel citato comma 6-ter è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 coerentemente con la definizione di cui all'articolo 2, lettera a) del citato decreto legislativo 31 del 2010; tuttavia, a seguito della soppressione della citata Agenzia (disposta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il richiamato articolo 29 della legge n. 99 del 2009 è stato a sua volta abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il quale, all'articolo 9 comma 2, dispone che ogni riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è ora da intendersiPag. 5 rivolto all'ISIN, che ne assume le funzioni e i compiti; alla luce di questa ricostruzione, si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, al fine di sostituire esplicitamente il riferimento all'Agenzia, oramai soppressa, con quello all'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ovvero facendo riferimento esplicito ad altri eventuali enti competenti nel settore, coordinando conseguentemente anche la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4).»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo.
(Parere alla Commissione IX).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, chiede al deputato Baldelli di assumerne le funzioni.

  Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1435 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    il comma 3, lettera a), dell'articolo 17 prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, la “riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali”; ancora, al medesimo articolo, medesimo comma, la lettera h) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, “riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale”; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatorePag. 6 delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

    potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso: l'articolo 17, comma 3, lettera c) (“revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea”); lettera o) (“attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote”); lettera q) (“miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità”); lettera s) (“determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale”);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso n. 10), introduce all'articolo 187 del Codice della strada i commi 6-bis e 6-ter, che hanno ad oggetto l'ipotesi in cui il conducente nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero il reato di rifiuto ai controlli volti a stabilire se questi abbia assunto sostanze vietate non risulti ancora titolare di patente di guida; in particolare, il comma 6-ter prevede che quando tali reati siano commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente o della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica il divieto di conseguirla, per una durata corrispondente a quella della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe costituire oggetto di approfondimento, atteso che la sospensione della patente nei confronti di quanti commettano i fatti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 187 del codice della strada, che consegue come sanzione amministrativa accessoria rispetto all'accertamento del reato e che viene disposta con ordinanza del Prefetto, non ha durata fissa, ma è compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di due anni, sicché risulta incerto nel quantum il periodo del divieto di conseguimento della patente;

    l'articolo 1, al comma 2, reca, con riferimento ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, modifiche di coordinamento tra gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, che disciplinano tali reati, e le novelle operate sull'articolo 187 del Codice della strada; in particolare viene integralmente sostituito, in entrambi gli articoli, il secondo comma; in proposito, si ricorda che lo scorso 25 ottobre è entrata in vigore la legge n. 138 del 2023 che introduce nei medesimi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche; potrebbe risultare necessario approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che attualmente appare fare riferimento unicamente all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali, al fine di coordinarne il contenuto con la vigente formulazione degli articoli 589-bis e 590-bis, per come modificati dalla legge n. 138;

Pag. 7

    l'articolo 7, che introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari, al comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possano essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile; alla luce dell'imposizione di tale obbligo generale, riferibile sia alle imprese di noleggio sia ai proprietari singolarmente intesi di tali mezzi, potrebbe risultare necessario disporre il coordinamento della disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma 75-ter, della legge n. 160 del 2019, che invece stabilisce che sia la Giunta comunale, con propria delibera, a disporre l'obbligo di copertura assicurativa per le imprese che effettuano servizi di noleggio di tali mezzi;

    il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 17 prevede che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; si segnala inoltre che il secondo parere è previsto solo da parte delle commissioni parlamentari per materia mentre la previsione di un nuovo invio alle Camere è formulata con riferimento a difformità rispetto ai pareri delle commissioni parlamentari, senza distinguere tra quello delle commissioni parlamentari per materia e delle commissioni parlamentari per i profili finanziari (si veda, al riguardo, su questi aspetti, da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici nella seduta del 27 aprile 2022);

    il comma 4 dell'articolo 17 prevede che il Governo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, possa adottare, nelle materie indicate nel medesimo comma, uno o più regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, “nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3”, in proposito, si rileva che l'attuale formulazione non consente di individuare in termini univoci il termine per l'adozione dei regolamenti, fermo restando che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 non prevede l'obbligo di un termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione; si rileva poi che non appaiono esplicitate le norme generali regolatrici della materia; con riferimento a tale profilo, si può comunque ritenere che esse siano determinate implicitamente attraverso il richiamo ai “princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3”, nonché nelle specificazioni contenute nell'elenco delle materie oggetto di delegificazione presente nel medesimo comma 4; a tale ultimo riguardo andrebbe però approfondita la formulazione della materia di cui alla lettera b) (“disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto”) al fine di circoscriverne in modo più dettagliato il perimetro applicativo;

    il comma 6 dell'articolo 17 prevede che il Governi adotti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo; in maniera sostanzialmente analoga, il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle Pag. 8disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;

    il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e il testo degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale come da ultimo sostituiti dalla legge n. 138 del 2023;

  All'articolo 17, comma 1, provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.”

  Il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 17, comma 3, lettere a), c), h), o), q) e s);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso n. 10), comma 6-ter, l'articolo 7, comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, l'articolo 17, commi 4 e 6 e l'articolo 18, comma 1»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo.
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, presidente, constatata l'assenza del relatore, chiede al deputato Colucci di assumerne le funzioni.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i i principali aspetti del provvedimento di interesse per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1560 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega previsti dall'articolo 2, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e Pag. 9criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera e), in tema di predisposizione di un Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera f), in tema di sviluppo di azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti previste dal medesimo Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera g), in tema di predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; la lettera m), in tema di disciplina dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica; la lettera n), in tema di definizione di figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; peraltro, andrebbe altresì valutata l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera m) al fine di circoscrivere la definizione di “centri per il giardinaggio”;

    il comma 1 dell'articolo 3 prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

    il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), m) e n), dell'articolo 3, comma 1.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.25.