CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 214

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 19 dicembre 2023.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce sul Testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone come risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della VII Commissione cultura, competente in sede referente.
  Ricorda, innanzitutto, che esso si compone di 17 articoli recanti disposizioni in Pag. 215materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Espone quindi succintamente i suoi contenuti soffermandosi poi, brevemente, sui soli aspetti di particolare interesse per la Commissione.
  Quanto all'articolato, fa presente che l'articolo 1 elenca i princìpi generali. Esso prevede, in particolare, che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale ed economico della Nazione.
  L'articolo 2 reca le definizioni di cosa si intende per associazioni di rievocazione e per manifestazioni di rievocazione storica.
  Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche. In particolare, per quanto di interesse per la Commissione, ricorda che tra le altre azioni si prevede che lo Stato promuova: il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di «saperi», eventi espositivi; lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio; l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese.
  Rileva che l'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e demanda a un decreto del Ministro della cultura, la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale.
  Segnala poi che l'articolo 5 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca, un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da rappresentanti dei comitati regionali, da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da funzionari – uno per ciascun dicastero – del Ministero della cultura, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero del turismo, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, e ne disciplina i compiti.
  L'articolo 6 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
  L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
  L'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, disponendo particolari cautele.
  L'articolo 9 attribuisce specifici compiti alla Conferenza unificata ai fini dell'attuazione della proposta di legge in esame tra i quali esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi.
  L'articolo 10 attribuisce allo Stato, tra gli altri, i compiti di: regolamentare la Pag. 216disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico.
  Segnala poi che l'articolo 11 disciplina i compiti di competenza delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni i quali, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della legge, inter alia e in particolare per quanto di interesse della Commissione, promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti.
  L'articolo 12 dispone circa le modalità di adozione del regolamento di attuazione della legge.
  L'articolo 13 prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
  Evidenzia altresì che l'articolo 14, comma 1, reca delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, e delle «espressioni di identità culturale collettiva» di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra i criteri e prìncipi direttivi per l'esercizio della delega ricorda in particolare, per quanto di interesse della Commissione: prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio; razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi. Questi sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa acquisizionePag. 217 del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri di competenza.
  Segnala inoltre che l'articolo 15, al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, con funzioni consultive e di proposta. Esso è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte al già citato all'elenco e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente. Ai suoi lavori sono invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia in oggetto, tra i quali un rappresentante del Ministero del turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  Infine, ricorda che l'articolo 16 reca l'ormai consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuito speciale e le province autonome, mentre l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando che restano le perplessità già segnalate dai componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle della VII Commissione, e trasposte in proposte emendative non accolte dalla Commissione di merito, relativamente a quanto recato dall'articolo 8 del testo in titolo concernente il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'ippicultura.
C. 329 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, espone i contenuti della proposta di legge in esame ricordando che essa si compone di tre articoli e si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli. Il primo articolo contiene le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia e il terzo prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1.
  Fa quindi presente che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2) e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo (comma 3).
  Osserva che gli ambiti di interesse per la Commissione, stando quindi a quanto stabilito dal predetto comma 2, sono molto labili, riducendosi praticamente a quanto previsto al comma 4, lettera c), che considera connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, tra le altre attività esercitate dall'imprenditore agricolo, la valorizzazione e la promozione Pag. 218delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre.
  Rileva poi che i commi 5-8 dell'articolo 1 recano norme fiscali e previdenziali specifiche nonché il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
  Ricorda, infine, che degli articoli 2 e 3 ha già riferito all'inizio.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
C. 706 Ciaburro e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, riferisce sulla proposta di legge in titolo ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, competente in sede referente.
  Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.
  L'articolo 1-bis, con una novella all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che disciplina l'apicoltura, specifica che tale attività è riconosciuta anche come attività di interesse didattico, culturale ed educativo.
  L'articolo 2 reca le definizioni novellando l'articolo 2 della predetta legge 24 dicembre 2004, n. 313, e integrandolo.
  L'articolo 2-bis reca modifiche alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci, novellando l'articolo 4 della predetta legge 24 dicembre 2004, n. 313, e assegna alle regioni determinati poteri in materia.
  L'articolo 3 contiene un'integrazione del documento programmatico per il settore apistico. In particolare, si interviene sull'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 313 del 2004 aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento programmatico per il settore apistico: 1) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; 2) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; 3) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; 4) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. È previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione, articolo 4-bis, alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, ove si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (anche imprenditori apistici e associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) ed enti locali, istituti scolastici ovvero comunità e strutture che accolgono bambini o ragazzi al fine di promuovere la conoscenza sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema.
  Evidenzia che l'articolo 5 reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Pag. 219proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Il comma 2, indica i princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Tra di essi, di interesse della Commissione, ricordo: a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi e a condizione che siano garantiti i requisiti minimi di igiene; b) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea; c) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo; d) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori ad indirizzo imprenditoriale.
  Segnala poi che l'articolo 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico. In particolare, il comma 1 interviene, modificandola, sulla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva alla pappa reale o gelatina reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il comma 2-bis esclude gli imprenditori apistici dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mentre il comma 2-ter interviene sulle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il comma 2-quater sottrae i soggetti del settore da taluni adempimenti previsti in caso di movimentazioni che avvengono tra apiari dello stesso operatore, con stesso codice aziendale, nell'ambito della provincia di appartenenza: in tal caso tuttavia tali operatori hanno l'obbligo di effettuare i censimenti almeno ogni sei mesi e sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.
  Sottolinea altresì che l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Il Pag. 220comma 2 autorizza, per tali finalità, la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  Riferisce, infine, che l'articolo 7-bis introduce la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.