CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 dicembre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti del CONI.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.45.

Audizione informale dei nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli Pag. 76articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti dei Gruppi sportivi militari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  Evidenzia quindi che il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in tre Capi. Con riferimento ai profili di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 6 che reca semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti. In particolare il comma 1 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2002. Detti interventi, pertanto, sono subordinati alla comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori, anziché all'autorizzazione unica del medesimo ministero cui sono sottoposte le modifiche sostanziali.
  Il comma 2 prevede che, per i medesimi interventi, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare (cosiddetto pre-screening VIA). L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura di valutazione ambientale. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.Pag. 77
  Con riguardo all'autorizzazione integrata ambientale, si applica l'articolo 29-novies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora le modifiche progettate siano considerate sostanziali ai fini delle applicazioni delle disposizioni in materia di AIA, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
  Il comma 3 prevede, sempre con riguardo alla realizzazione nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, che detti interventi non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. A tal fine, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro della cultura, unitamente alla comunicazione preventiva per l'avvio dei lavori, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.
  L'articolo 9 che dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni e provincie autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.
  In particolare il comma 1 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 7 giugno 2024), Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca un Portale digitale dove sono riportati:

   a) i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

   b) le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna.

  L'articolo 9, comma 1, quindi, prevede l'obbligo per Terna di realizzare il suddetto portale digitale e redigere relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete di trasmissione nazionale.
  Il comma 2 prevede l'accesso al Portale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 affida la gestione e l'aggiornamento del Portale a Terna S.p.A.
  Il comma 4, infine, affida all'ARERA il compito, su proposta di Terna S.p.A., di disciplinare le modalità di funzionamento del Portale e la copertura dei costi sostenuti per le attività di realizzazione, gestione e aggiornamento del medesimo portale.
  Il medesimo articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti Pag. 78di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. In questi casi, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L'istanza di autorizzazione unica si intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun.
  Segnala, preliminarmente, che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si sottolinea la crescente intensità delle relazioni fra i due Paesi in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana, evidenziando che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun, svoltasi nel marzo 2016, oltre all'Accordo in esame, sono state sottoscritte due nuove intese fra università: la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il Memorandum d'intesa tra la stessa università di Padova e il Ministero dell'habitat e dell'urbanistica, in materia di assistenza tecnica. Ricorda, altresì, che secondo l'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017 – ultimo dato disponibile – risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunense ed è offerto presso 66 istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015 gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676. Evidenzia quindi come il Camerun, ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto partner ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunense introdotto a partire dal 2013.
  Venendo ai contenuti dell'Intesa – che si compone di diciassette articoli –rileva che l'articolo 1 definisce i settori d'intervento, concernenti lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza Pag. 79reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.
  Gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
  L'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti, mentre l'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
  L'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
  L'articolo 7 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
  L'articolo 8 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata, di audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale e di film d'interesse educativo o documentari riguardanti i rispettivi Paesi.
  L'articolo 9 favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, portate avanti bilateralmente in Camerun Ambito di applicazione dell'Accordo Borse di studio e di perfezionamento Collaborazione nei settori museale 2 fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.
  L'articolo 10 promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.
  L'articolo 11 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
  L'articolo 12 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi mentre l'articolo 13 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e per stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dal funzionamento della predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
  L'articolo 14 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali. Negli articoli 15 e 16 sono stabilite le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'accordo. Infine l'articolo 17 prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.
  Passando al disegno di legge di ratifica – che consta di cinque articoli – evidenzio che l'articolo 3 autorizza la spesa per complessivi 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Pag. 80affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 19 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.