CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.
Atto n. 97.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta precedente, osserva che dalla generalizzazione del principio del contraddittorio, prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle entrate non subiranno sostanziali modifiche e le Pag. 44tempistiche di lavorazione per la predisposizione e l'emissione degli atti impositivi non registreranno un rallentamento rispetto alla situazione attuale, giacché la comunicazione prevista dal citato articolo 6-bis verrà trasmessa contestualmente all'invito al contraddittorio previsto nel procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
  Chiarisce, quindi, che le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera f), in materia di chiarezza e motivazione degli atti tributari, non determinano attività istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, recando disposizioni sostanzialmente ricognitive di principi già esistenti, in quanto già allo stato la motivazione di tali atti deve essere esaustiva e completa, anche al fine di garantire la fondatezza della pretesa in sede giurisdizionale.
  Rileva, altresì, che le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che limitano a dieci anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili a fini tributari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto l'emissione di atti impositivi è prevista entro un termine massimo di dieci anni e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria in sede giudiziaria.
  Precisa, inoltre, che dalle disposizioni in materia di divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si rendono necessari interventi di adeguamento delle procedure e dei sistemi utilizzati a legislazione vigente, giacché tutti i dati dell'Anagrafe tributaria sono già oggetto di segreto d'ufficio.
  Segnala, quindi, che le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera m), volte ad assicurare il supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
  Fa, altresì, presente che le modifiche alla disciplina dell'interpello introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera n), non determinano effetti in termini di gettito e le relative attività potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando anche le assunzioni di personale già programmate.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), che istituisce il Garante nazionale del contribuente, assicura che il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023.
  Con riferimento, infine, ai risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), fa presente che sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente, prevede la nomina presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome di un garante del contribuente, al quale è corrisposto un compenso lordo annuo di 33.466,44 euro; sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a spese, compresi i compensi ai componenti, per il funzionamento del garante del contribuente, sono iscritti annualmente 771.585 euro, che nel disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 si riducono a 733.006 euro annui; le somme iscritte a legislazione vigente nel bilancio dello Stato sono destinate, per 702.795,24 euro, ai compensi riconosciuti, per 59.737,60 euro, al pagamentoPag. 45 dell'IRAP in misura pari all'8,5 per cento dei compensi, e, per 9.052,16 euro, al rimborso delle spese di trasferta.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (Atto n. 97);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dalla generalizzazione del principio del contraddittorio, prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle entrate non subiranno sostanziali modifiche e le tempistiche di lavorazione per la predisposizione e l'emissione degli atti impositivi non registreranno un rallentamento rispetto alla situazione attuale, giacché la comunicazione prevista dal citato articolo 6-bis verrà trasmessa contestualmente all'invito al contraddittorio previsto nel procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997;

    le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera f), in materia di chiarezza e motivazione degli atti tributari, non determinano attività istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, recando disposizioni sostanzialmente ricognitive di principi già esistenti, in quanto già allo stato la motivazione di tali atti deve essere esaustiva e completa, anche al fine di garantire la fondatezza della pretesa in sede giurisdizionale;

    le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che limitano a dieci anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili a fini tributari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto l'emissione di atti impositivi è prevista entro un termine massimo di dieci anni e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria in sede giudiziaria;

    dalle disposizioni in materia di divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si rendono necessari interventi di adeguamento delle procedure e dei sistemi utilizzati a legislazione vigente, giacché tutti i dati dell'Anagrafe tributaria sono già oggetto di segreto d'ufficio;

    le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera m), volte ad assicurare il supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

    le modifiche alla disciplina dell'interpello introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera n), non determinano effetti in termini di gettito e le relative attività potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando anche le assunzioni di personale già programmate;

    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), che istituisce il Garante nazionale del contribuente, il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambitoPag. 46 dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023;

    con riferimento ai risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), è stato considerato che: l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente, prevede la nomina presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome di un garante del contribuente, al quale è corrisposto un compenso lordo annuo di 33.466,44 euro; sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a spese, compresi i compensi ai componenti, per il funzionamento del garante del contribuente, sono iscritti annualmente 771.585 euro, che nel disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 si riducono a 733.006 euro annui; le somme iscritte a legislazione vigente nel bilancio dello Stato sono destinate, per 702.795,24 euro, ai compensi riconosciuti, per 59.737,60 euro, al pagamento dell'IRAP in misura pari all'8,5 per cento dei compensi, e, per 9.052,16 euro, al rimborso delle spese di trasferta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), svolgendo preliminarmente una considerazione di ordine generale, dichiara la propria perplessità in merito alla possibilità di dare concretamente attuazione al provvedimento in esame nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando come le rassicurazioni al riguardo fornite dalla sottosegretaria Albano non appaiano suffragate da alcun elemento adeguatamente circostanziato. Osserva, inoltre, che l'acquisizione di tali dati risulta tanto più necessaria in considerazione dell'ampia portata innovativa dello schema di decreto in esame, che si colloca nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale che la stessa maggioranza non ha esitato a definire epocale.
  In secondo luogo, evidenzia come la sottosegretaria Albano non abbia altresì fornito alcuna precisazione, anche solo di carattere generale, in merito alla possibilità di svolgere le attività previste dalla nuova disciplina di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, tenuto peraltro conto che la citata disposizione, a differenza di altre contenute nel testo in esame, non è assistita da una apposita clausola di invarianza.
  Sottolinea, infine, la scarsità degli elementi esposti dalla sottosegretaria Albano a dimostrazione dell'assenza di rilievi problematici sul piano finanziario con riferimento alla lettera p) del comma 1 dello stesso articolo 1, che istituisce il Garante nazionale del contribuente. Al riguardo, venendo a profili più attinenti al merito, ricorda peraltro le forti perplessità manifestate dall'attuale maggioranza parlamentare sulla riforma della giustizia tributaria approvata nella scorsa legislatura, laddove aveva lamentato il rischio di un possibile attacco all'autonomia della magistratura costituzionalmente garantita, mentre il provvedimento ora in esame rende di fatto la figura del Garante nazionale un organo sostanzialmente dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una scelta a suo avviso profondamente discutibile.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, rilevando come una modifica tanto incisiva dello Statuto dei diritti del contribuente richieda da parte del Governo risposte puntuali in merito ai suoi possibili riflessi di ordine finanziario, laddove i dati in precedenza forniti dalla sottosegretaria Pag. 47Albano risultano approssimativi e fondati sul mero richiamo alla sussistenza di non meglio precisate risorse disponibili a legislazione vigente, cui si potrà ricorrere al fine di dare compiuta attuazione al provvedimento in esame. Concorda, altresì, con la deputata Guerra nella richiesta di maggiori delucidazioni in riferimento all'effettiva possibilità di svolgere quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 in condizioni di neutralità finanziaria.
  Per quanto riguarda, invece, l'istituzione del Garante nazionale del contribuente, di cui alla lettera p) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, ritiene che tale scelta rappresenti l'ennesima dimostrazione della volontà da parte del Governo di ricondurre a un'unica struttura centralizzata funzioni in precedenza esercitate in maniera ben più articolata sul territorio. Evidenzia come una simile decisione, che pure in linea di principio potrebbe eventualmente determinare economie di spesa, appare d'altro canto certamente suscettibile di complicare in modo anche significativo gli attuali assetti organizzativi, con ciò generando probabili inefficienze sul piano amministrativo che, a loro volta, richiederanno verosimilmente lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica. A tale ultimo proposito, richiama le perplessità di recente già manifestate in merito ai presunti risparmi di spesa derivanti dall'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, in luogo delle preesistenti zone economiche speciali.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle questioni sollevate degli onorevoli Guerra e Dell'Olio in merito all'articolo 1, comma 1, lettera g), ribadisce che, come riportato dalla relazione tecnica, le attività istruttorie ivi previste curate dall'Agenzia delle entrate presentano carattere del tutto similare rispetto a quelle già regolate nella disciplina settoriale, conseguendone che per l'attività svolta dalla medesima Agenzia le norme in esame possono essere considerate ricognitive di principi già esistenti e, come tali, non risultano suscettibili di produrre effetti in termini di gettito.
  Per tali ragioni, non ha ritenuto necessario fornire ulteriori elementi di chiarimento in relazione alle disposizioni in argomento, anche considerazione del fatto che nella relazione introduttiva non erano state formulate specifiche richieste al riguardo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 10.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo l'emendamento Gadda 5.1000, la cui copertura appare carente. Fa infatti presente che la citata proposta emendativa incrementa del 25 per cento i limiti di esclusione dal reddito imponibile delle indennità per trasferte e missioni dei conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della RagioneriaPag. 48 generale dello Stato, non reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità.
  Ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili finanziari associati alle seguenti proposte emendative:

   Benzoni 1.01, che è volta a conferire al Governo una delega avente ad oggetto la separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema. Al riguardo, considera necessario opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della medesima proposta emendativa;

   gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, che sono volte a prevedere che Acquirente Unico Spa comunichi periodicamente ai comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso all'apposito Portale dei consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 4;

   Evi 3.8, che reca un complesso articolato di misure volte, tra l'altro, ad ampliare il novero dei soggetti abilitati a promuovere la costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale (CERP), a favorire la realizzazione di impianti di produzione o di stoccaggio di energia rinnovabile nel medesimo ambito, anche avvalendosi delle risorse iscritte nel bilancio della competente Autorità di sistema portuale. Essa prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possano stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Sergio Costa 6.01, che è volta, tra l'altro, a prevedere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di sostenere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione a livello nazionale e regionale, provvedendo ai relativi oneri, pari a 300.000 euro annui decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura;

   Appendino 11.2, che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11, volto a disciplinare, a regime, il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non si applichino alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

   Porta 11.17, che reca una serie di modificazioni e integrazioni all'articolo 11, prevedendo, tra l'altro, che, qualora l'amministrazione non concluda entro i termini previsti i procedimenti tesi al rinnovo dei Pag. 49titoli concessori indicati al comma 5 del predetto articolo, le concessioni si intendono comunque rinnovate per un periodo di dodici anni. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

   Appendino 11.1, che introduce un ulteriore criterio di cui devono tenere conto le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 11 propedeutiche allo svolgimento delle procedure selettive, volto a prevedere che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al medesimo titolare, conseguentemente sopprimendo le lettere a) e b) del successivo comma 7, che recano l'abrogazione di talune disposizioni incompatibili con il nuovo quadro legislativo delineato dallo stesso articolo 11. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

   Caramiello 12.03, che, nell'aggiungere l'articolo 12-bis, recante una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole, definisce quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra gli altri, il rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'istituzione e il consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario; l'introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale e, nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo, la previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi. Il comma 5 dell'articolo 12-bis prevede inoltre che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare la delega prevista dalla proposta emendativa nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria sopra descritto;

   Caramiello 13.01, che, nel prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e del made in Italy promuova campagne divulgative e programmi di consultazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Pag. 50della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

   Gadda 15.01000, che prevede che qualsiasi misura o agevolazione riconosciuta o attribuita alle imprese agricole, deve intendersi riferita anche a beneficio delle cooperative e loro consorzi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, che appaiono suscettibili di ampliare la platea dei soggetti beneficiari di misure di agevolazione già previste a legislazione vigente, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria;

   Magi 20.03, che, da un lato, incrementa la quota di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale al 10 per cento in determinate fasce orarie e al 15 per cento di ogni ora e, dall'altro, ridetermina corrispondentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato in 35 euro annui. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compensatività degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, tenendo conto che la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il canone di abbonamento per l'anno 2023 è pari a 90 euro annui;

   Della Vedova 21.06, che, nell'aggiungere l'articolo 21-bis recante una delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, definisce un insieme di principi e criteri direttivi concernenti, tra l'altro, gli elementi da valutare in sede di affidamento delle concessioni, la durata delle concessioni e la quantificazione dei canoni annui con riserva di una quota all'ente concedente da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, e prevede che dall'attuazione delle disposizioni di delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conformemente a quanto previsto dalla proposta emendativa medesima;

   Della Vedova 21.07, che reca una delega al Governo per l'aggiornamento e il completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, riprendendo il testo dell'articolo 6 del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, C. 3343, esaminato nella precedente legislatura. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, tenuto conto che la relazione tecnica riferita all'articolo 6 del disegno di legge C. 3343 specificava che gli effetti finanziari sul lato della spesa derivanti dalla medesima disposizione, allo stato non puntualmente determinabili, sarebbero stati quantificati in sede di predisposizione dei decreti delegati, conformemente al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, peraltro non richiamato dalla proposta emendativa in esame.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'emendamentoPag. 51 Pavanelli 12.5 che reca un onere di 2 milioni di euro per l'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta una disponibilità residua di circa 19,8 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 5.1000, per carenza della copertura finanziaria ivi individuata.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Benzoni 1.01, sugli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12 nonché sull'emendamento Evi 3.8, giacché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle predette proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sergio Costa 6.01, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la congruità della relativa copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Appendino 11.2, Porta 11.7 e Appendino 11.1, non potendosi escludere profili onerosi derivanti dall'eventuale protrarsi della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Formula, quindi, un parere contrario con riferimento all'articolo aggiuntivo Caramiello 12.03, in quanto, in assenza di relazione tecnica, la proposta appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione, nonché sull'articolo aggiuntivo Caramiello 13.01, per inidoneità della copertura finanziaria prevista a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, dal momento che in tal modo si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo medesimo destinate ad iniziative volte alla realizzazione di interventi considerati prioritari dal Governo stesso.
  Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Gadda 15.01000, Magi 20.03 e Della Vedova 21.06 e 21.07, tenuto conto che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle predette proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse, ivi incluso l'emendamento Pavanelli 12.5, in precedenza richiamato dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere la presunta onerosità degli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, che si limitano a prevedere una mera attività di comunicazione in capo ad Acquirente Unico Spa. Invita quindi la rappresentante del Governo a compiere su di essi un ulteriore approfondimento istruttorio, non risultando soddisfacenti le motivazioni in precedenza addotte a supporto del parere contrario.
  Con riguardo, invece, alla contrarietà manifestata sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07, recante una delega per la revisione del sistema di rilevazione catastale, dichiara di non comprendere in via generale i criteri di volta in volta seguiti dal Governo nella valutazione delle proposte emendative sottoposte all'esame di questa Commissione, posto che in precedenti occasioni, anche recenti, il Governo ha espresso nella presente sede parere favorevole su provvedimenti di delega, o relativi emendamenti, che pure recavano interventi di portata assai ampia. Per quanto, infatti, il citato articolo aggiuntivo non preveda espressamente il richiamo della procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, che consente di posticipare all'atto di adozione dei decreti delegati la quantificazione degli oneri che ne derivano e l'individuazione dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, ritiene, infatti, che non Pag. 52appaiano adeguatamente motivate le ragioni per cui nel caso di specie non possa darsi attuazione alla prospettata delega ad invarianza di oneri per la finanza pubblica. Considera, in definitiva, che un tale modo di operare rischi di condurre a un sostanziale svilimento delle funzioni esercitate dai componenti di questa Commissione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene molto discutibile il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, rammentando che sulla materia è peraltro intervenuta di recente la normativa unionale, circostanza che rende ancora più evidente la necessità di una iniziativa in tal senso. Con riferimento, invece, agli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, che utilizzano entrambi a copertura il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, rispettivamente a fronte di oneri permanenti dal 2024 e di oneri limitati al solo anno 2024, ritiene indispensabile che il Governo chiarisca se il predetto Fondo presenti o meno risorse disponibili per le annualità 2024 e seguenti, specificandone, in caso affermativo, l'ammontare. Poiché, infatti, come evidenziato dalla stessa relatrice il Fondo medesimo reca al momento una capienza di circa 19,8 milioni di euro per l'anno 2023, ribadisce nuovamente che, qualora il Fondo in questione presentasse anche per gli anni successivi le occorrenti disponibilità, la contrarietà del Governo sulle citate proposte emendative sarebbe motivata da ragioni esclusivamente di merito, che non rilevano in questa sede.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, ritiene che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07 derivi verosimilmente dalla circostanza per cui il testo della proposta emendativa non reca espressamente né una clausola di invarianza finanziaria né il rinvio al meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda, invece, gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12 osserva che questi ultimi, incidendo sul comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dell'articolo 2, sembrano suscettibili di comportare comunque costi aggiuntivi, foss'anche di trascurabile entità, rispetto alle risorse finanziarie stanziate dal comma 4 del medesimo articolo 2 ai fini dell'attuazione della disposizione sopra richiamata.
  Fa inoltre presente, a margine della discussione sollevata dalla deputata Guerra, come nella passata legislatura, sebbene a parti invertite rispetto agli schieramenti attuali, il gruppo della Lega si sia trovato spesso in difficoltà nel comprendere le ragioni che, di volta in volta, venivano addotte dal Governo a sostegno delle valutazioni sulla copertura finanziaria delle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle riferite a deleghe legislative.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che la contrarietà dichiarata sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07 discende dalla mancata previsione di una clausola di invarianza finanziaria e dal mancato rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di differire al momento dell'adozione dei decreti delegati, in ragione della complessità della materia trattata, la quantificazione degli oneri che ne derivano e l'individuazione dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, a differenza di quanto previsto in relazione all'articolo 6 del citato disegno di legge C. 3343 esaminato nella scorsa legislatura, che recava un intervento di delega di analogo contenuto.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur prendendo atto della delucidazione da ultimo fornita dalla sottosegretaria Albano, tiene a precisare che una simile argomentazione non era in alcun modo ricavabile dalla valutazione inizialmente resa dalla rappresentante del Governo a fondamento del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07. Osserva, tuttavia, come continui ad esservi una particolare confusione in merito alla valutazione degli effetti finanziari collegati ai Pag. 53provvedimenti di delega, siano essi assistiti o meno dall'esplicito richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta di acquisire dal Governo informazioni di maggior dettaglio circa l'ammontare delle risorse allo stato disponibili a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per le annualità 2024 e seguenti, ciò al fine di verificare la fondatezza del parere contrario espresso sugli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, dal momento che questi ultimi non presentano profili problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri, che sono limitati all'entità della spesa ivi rispettivamente autorizzata.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, comunica che per le ragioni precedentemente espresse il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non reca al momento risorse che possono essere destinate a far fronte agli impegni di spesa di cui alle predette proposte emendative.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022,

  esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.01, 2.4, 2.7, 2.12, 3.8, 5.1000, 6.01, 11.1, 11.2, 11.17, 12.03, 13.01, 15.01000, 20.03, 21.06 e 21.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.
C. 712 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel ricordare che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, identico all'abbinato testo C. 722, è stato assunto, nella seduta del 29 giugno scorso, come testo base nel corso dell'esame in sede referente dalla III Commissione affari esteri e non è stato oggetto di modificazioni durante l'iter in Commissione, evidenzia che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso Pag. 54alla Commissione affari esteri gli elementi informativi richiesti dalla medesima Commissione il 29 marzo 2023 sul testo delle predette proposte di legge, con particolare riguardo agli effetti diretti e indiretti sulle grandezze di finanza pubblica derivanti dalla ratifica dell'Accordo e dalla eventuale attivazione del Meccanismo europeo di stabilità previsto dal Trattato.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, non ha osservazioni da formulare circa le modificazioni di carattere procedurale e relative agli organi di governo del MES.
  Per quanto riguarda il dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, che diverrebbe attivabile in caso di crisi bancarie, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'eventualità che per effetto di tale impiego di risorse derivino incrementi apprezzabili della probabilità che l'Italia sia chiamata a versare ulteriori quote di capitale al MES.
  Circa l'introduzione, per i titoli di Stato di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, di clausole di azione collettiva (CACs) con votazione a maggioranza singola invece che doppia, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che all'introduzione delle CACs nel 2012 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che le clausole opererebbero solo nell'eventualità di una procedura di ristrutturazione del debito pubblico e dunque hanno carattere eventuale, che esse concernono comunque la procedura di deliberazione circa la ristrutturazione del debito pubblico e dunque hanno carattere procedurale. Sul punto, ritiene che andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo.
  Infine nel ricordare che è in corso il negoziato sulle proposte della Commissione europea per la revisione delle regole in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, osserva che il testo oggetto di ratifica, all'allegato III, recante i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, richiama parametri riconducibili sostanzialmente al Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al cosiddetto Fiscal Compact.
  In considerazione delle modifiche sostanziali alla disciplina della governance economica europea in corso di discussione, chiede, quindi, quali modifiche saranno necessarie per rendere tale allegato coerente con la nuova governance e con quale procedura sarà necessario intervenire per adeguare tale allegato.

  Il sottosegretario Federico FRENI osserva che le richieste di chiarimento della relatrice non sono di poco conto e, pertanto, riconosce di non essere preparato a fornire una risposta esaustiva già in questa sede. Si riserva, quindi, di rispondere alle medesime richieste in una seduta da convocare nella giornata di domani.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) sottolinea che l'Accordo che modifica il MES è stato sottoscritto dall'Italia nel 2021 e i suoi contenuti sono in discussione da circa quattro anni, rilevando altresì che l'esame del relativo disegno di legge di ratifica è già stato avviato da tempo in Assemblea. Ritiene, quindi, sorprendente che il Governo non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.
  Osserva, peraltro, che le modifiche alle regole della governance economica europea sono tuttora in fase di discussione e, pertanto, a suo avviso non è possibile evitare la prosecuzione dell'iter legislativo del provvedimento richiamando una possibile incoerenza rispetto a regole che non sono ancora vigenti.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'evidenziare che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno inscenato una vera e propria commedia, a suo avviso poco rispettosa della Commissione, osserva che ancora una volta l'esame dei profili finanziari dei provvedimenti viene utilizzato per impedire la discussione di proposte sgradite alla maggioranza. Ritiene, peraltro, che l'ultimo quesito posto dalla relatrice esuli dalle competenze della Commissione, non riguardando profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.Pag. 55
  Esprime il timore che la maggioranza e il Governo, al momento della prosecuzione dell'esame del provvedimento in Assemblea, intendano procrastinarne la discussione adducendo come scusante la mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che il Governo e la maggioranza, per quanto possano utilizzare legittimamente la mancata ratifica del trattato in esame come arma di contrattazione nel negoziato sulla riforma della governance economica dell'Unione europea, non possano tuttavia esimersi dall'assumere una precisa posizione politica nelle aule parlamentari sul contenuto dell'accordo di modifica del MES.
  Nel ritenere che, sicuramente, il rappresentante del Governo potrebbe fornire già ora i chiarimenti richiesti, osserva che si sarebbe anche potuto evitare di avviare l'esame del provvedimento in sede consultiva già nella giornata di oggi, sapendo che non si sarebbe potuto pervenire all'espressione di un parere.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi a quanto testé osservato dai colleghi, evidenzia che la proposta di legge di ratifica, all'articolo 3, contempla una clausola di neutralità finanziaria e rammenta inoltre che la legge di ratifica del trattato istitutivo del MES ha autorizzato la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al medesimo Meccanismo prevedendo che ulteriori apporti di capitale siano soltanto di carattere eventuale. Ritiene, pertanto, che queste semplici considerazioni siano sufficienti a fornire risposta alle richieste formulate dalla relatrice.
  In ogni caso, osserva che la Commissione non è obbligata ad attendere i chiarimenti del Governo per esprimere il parere di propria competenza.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto delle esigenze manifestate dal rappresentante del Governo e del dibattito svolto, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento alla giornata di domani.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel ribadire che le questioni poste dalla relatrice sono palesemente dilatorie, si dichiara pronto a un confronto sulla materia con l'onorevole Lucaselli e ricorda che non è mai accaduto in passato che, in occasione della ratifica di trattati che comportassero la partecipazione finanziaria dello Stato a organismi internazionali, siano state richieste delucidazioni in merito agli effetti finanziari che ne derivano. Chiede, pertanto, di motivare in modo più dettagliato le ragioni in base alle quali si intende rinviare l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nega che le domande rivolte al Governo abbiano un intento dilatorio, evidenziando che esse si basano principalmente sulla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e che spesso in passato i deputati dei gruppi di opposizione hanno sollecitato la risposta da parte dei rappresentanti del Governo richiamando le osservazioni contenute nella medesima documentazione. Con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine al coordinamento tra il trattato in esame e la riforma della governance economica europea, evidenzia che le valutazioni della Commissione bilancio non riguardano soltanto le coperture finanziarie contenute nei provvedimenti, ma anche, più in generale, gli effetti finanziari che le disposizioni possono determinare nel lungo periodo, sottolineando che il MES implica evidentemente effetti di carattere sistemico che meritano di essere approfonditi.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che le richieste di chiarimento formulate dalla relatrice con riferimento ai provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, per costante prassi, sono inviate al Governo con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della seduta, in modo da consentire ai competenti uffici di svolgere le necessarie verifiche istruttorie, non ritiene accettabile il comportamento Pag. 56assunto nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, che ha chiesto un rinvio dell'esame del provvedimento affermando di non essere in possesso degli elementi necessari a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice. A tale riguardo osserva che mentre le richieste riferite al contenuto del provvedimento in esame risultano, a suo avviso, evidentemente strumentali, circa la questione della coerenza tra le disposizioni recate dalla proposta di legge di ratifica in esame e il nuovo quadro di governance economica europea, segnala che, in questo ultimo caso, si tratterebbe di un rilievo di merito che esula dalle competenze della Commissione bilancio. Ciò premesso, pur comprendendo le esigenze istruttorie manifestate dal rappresentante del Governo, chiede tuttavia che il seguito dell'esame del provvedimento in sede consultiva abbia luogo già domani mattina, in modo da non ritardare ulteriormente la sua discussione in Assemblea.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), segnala che la nota trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso giugno, nel riportare che dalla ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del MES non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati nel 2012 in occasione della ratifica del trattato stesso, risulta già risolutiva delle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta odierna.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi per non essere ancora in possesso dei necessari elementi di risposta, precisa che la richiesta di rinvio non ha finalità dilatorie ma è semplicemente dovuta al fatto che l'istruttoria sul provvedimento non è ancora stata ultimata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, tuttora impegnati nella verifica della relazione tecnica riferita al maxiemendamento al disegno di legge di bilancio che sarà presentato dal Governo nei prossimi giorni.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di confermare che entro la seduta di domani saranno disponibili elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, in modo da consentire alla Commissione bilancio di poter esprimere il parere di propria competenza.

  Il sottosegretario Federico FRENI, pur affermando di non poter garantire che l'istruttoria possa concludersi già nel corso della mattinata di domani, ribadisce che in ogni caso la Commissione nella giornata di domani sarà in condizione di poter esprimere il parere di propria competenza sul provvedimento, impegnandosi a sollecitare una celere istruttoria sui profili richiamati dalla relatrice.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene che gli elementi contenuti nella summenzionata nota dello scorso giugno siano più che sufficienti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice, sollecitando, pertanto, una risposta da parte del sottosegretario Freni già in questa sede.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel segnalare l'esigenza di svolgere un maggiore approfondimento circa i contenuti della predetta nota alla luce delle ulteriori richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, ribadisce la richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel sollecitare nuovamente il parere del Governo sul provvedimento in esame, propone una breve sospensione della seduta, in modo da consentire al rappresentante del Governo di approfondire i contenuti della nota del Gabinetto del Ministro e, quindi, fornire elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur ritenendo in astratto possibile che il Governo dichiari di non essere in grado di fornire in questa sede una risposta in merito alla coerenza della disciplina in esame rispetto alla proposta di riforma del sistema di Pag. 57governance economica europea, ancora in fase di negoziazione, rileva tuttavia che il tempo a disposizione dell'Esecutivo sia stato più che sufficiente per poter elaborare adeguate risposte alle prime due richieste di chiarimento formulate dalla relatrice. Sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo a voler almeno fornire risposte a tali richieste.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta di un supplemento di istruttoria formulata dal rappresentante del Governo e del dibattito appena svoltosi, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani, assicurando che in tale sede la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce che, a suo avviso, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa nello scorso mese di giugno è già sufficientemente esaustiva e, pertanto, non ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel segnalare a sua volta come la nota del Ministero dell'economia e delle finanze escluda espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal provvedimento in esame, ritiene che la richiesta di rinvio sia motivata esclusivamente da motivazioni politiche di cui la maggioranza dovrebbe assumersi la piena responsabilità, finalmente prendendo una posizione netta a favore o contro la ratifica del trattato, invece di escogitare accorgimenti procedurali per determinare un rinvio della trattazione del provvedimento.

  (I deputati dei gruppi AVS, AZ-PER-RE, IV-C-RE, M5S e PD-IDP abbandonano i lavori della Commissione)

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, contenute nel fascicolo 2.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che il fascicolo in esame, oltre alle proposte emendative già comprese nel fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 6 dicembre, contiene gli emendamenti Varchi 1.50, 2.50, 5.50, 8.50, 9.50 e 11.50, che sono volti a sopprimere alcune disposizioni recate dal provvedimento, mantenendo tuttavia ferma la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 13. Tanto premesso, nel rilevare che le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 58

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.
Atto n. 99.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nell'esaminare gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, per quanto attiene ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento alle modifiche al processo tributario previste alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), bb), cc) e dd), pur considerando gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica diretti ad assicurare che non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli ulteriori adempimenti e agli indispensabili potenziamenti delle infrastrutture informatiche rispetto alla dotazione già esistente in relazione al cosiddetto «processo telematico» si provvederà con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso, può essere utile soffermarsi su alcune disposizioni che appaiono innovare sensibilmente le procedure e le modalità di notifica nell'ambito della giurisdizione tributaria, in quanto suscettibili di produrre effetti finanziari.
  In particolare, fa presente che le modifiche al processo tributario apportate dalle lettere a), b), c), d) e), f), g), l), m), n), q) e dd) del comma 1 dell'articolo in esame sembrano prefigurare per l'amministrazione della giustizia tributaria la necessità di dotarsi di strumentazioni digitali per la gestione informatizzata delle procedure di raccolta, elaborazione, comunicazione e archiviazione degli atti e delle testimonianze nell'ambito dei procedimenti del giudizio tributario. Osserva che sarà altresì necessaria la presenza di professionalità informatiche e di sistemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi informatici nelle sedi della giurisdizione tributaria. A tale proposito, andrebbero pertanto forniti, a suo avviso, elementi e dati utili per valutare le conseguenti ricadute in termini di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia tributaria.
  Venendo ai profili di copertura, rileva che la relazione tecnica afferma che per l'attuazione della riforma non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli ulteriori adempimenti e i potenziamenti delle infrastrutture informatiche si realizzeranno con le risorse attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso e che i relativi costi troveranno copertura sui soli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-26. Sul punto, osserva che andrebbero pertanto forniti elementi di chiarificazione in merito agli specifici adeguamenti della dotazione informatica software e hardware che si renderanno necessari ai fini della attuazione delle norme in esame presso tutte le Corti di giustizia tributaria, nonché dati di stima riguardo alle possibili spese da sostenersi per il finanziamento di iniziative di formazione del personale di cancelleria. Inoltre, osserva che per talune delle disposizioni in esame il successivo articolo 4 prevede espressamente che queste si applichino ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024: sul punto ritiene utile acquisire informazioni, per i possibili riflessi finanziari, riguardo ai motivi di carattere procedurale oppure organizzativo che impongono il differimento dell'entrata in vigore di tali norme.
  Per quanto concerne le modifiche al processo tributario previste all'articolo 1, comma 1, lettere t), u) e v), per i profili di quantificazione sottolinea preliminarmente che la relazione tecnica, attraverso una procedura di stima dei valori unitari «medi» dei contenziosi e del numero dei procedimenti trattati dagli organi della giustizia tributaria – ed assumendo, a parametro, in ragione annua, i dati disponibili relativi ai procedimenti trattati in primo e secondo grado dagli organi della giurisdizione tributaria – stima che le disposizioni non determinerebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analogamente a Pag. 59quanto valutato in occasione dell'introduzione degli articoli da 48 a 48-ter nel decreto legislativo n. 546 del 1992 ad opera del decreto legislativo n. 156 del 2015. Per contro, rileva invece che, qualora la conciliazione venisse adottata in sede di giudizio in Corte di cassazione, secondo le stesse percentuali di applicazione rilevate nelle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, si potrebbero determinare effetti finanziari «positivi» per l'erario che prudenzialmente non vengono quantificati. In proposito, rileva che la relazione tecnica si sofferma sulla stima degli effetti ipotizzabili partendo dai dati relativi all'estensione dell'istituto della conciliazione anche ai giudizi innanzi alla Corte Suprema, assumendo che per tale esito si perviene mediamente ad una sensibile riduzione dell'importo dell'imposta dovuta in aggiunta ad una riduzione al 60 per cento delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
  Fa presente innanzitutto che la relazione tecnica assume nel calcolo il numero complessivo delle decisioni depositate presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nel triennio 2021-2023 riguardanti il contenzioso instaurato nei confronti sia dell'Agenzia delle entrate che dell'Agenzia delle entrate-riscossione; utilizza altresì il numero delle conciliazioni perfezionate in relazione alle controversie pendenti in primo e secondo grado nello stesso triennio 2021-2023. A tale proposito, riguardo ai dati concernenti il numero dei procedimenti contenziosi tributari definiti nel corso del 2022, a suo avviso, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dei dati riportati dalla relazione tecnica, nonché rassicurazioni riguardo ai dati dei contenziosi definiti presso le commissioni di primo e secondo grado nel medesimo anno, atteso che questi sembrerebbero ad un primo esame non coincidenti con quelli riportati nella Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario.
  Rileva come nella quantificazione si ipotizzi poi di prendere come anno di riferimento il numero delle decisioni e delle conciliazioni che si sono perfezionate nel 2022 nell'ambito del solo secondo grado di giudizio e che la relazione tecnica considera poi il valore economico delle conciliazioni perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo e in secondo grado nel triennio 2021-2023, sempre con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione; il valore unitario medio degli importi conciliati nel grado di appello nel solo anno 2022 risulta pari a 194.576,53 euro ossia 163.638.858,30 euro diviso 841. Ne segue che, applicando tale valore medio alle 212 conciliazioni ipotizzate per i procedimenti gravanti presso la Corte di cassazione, si perviene alla stima complessiva di 41.250.224,36 euro ossia 194.576,53 euro moltiplicato 212, quale valore «economico» totale degli accordi conciliativi che potrebbe derivare, a titolo di debito d'imposta e sanzioni, dall'applicazione della norma. Fa presente che la relazione tecnica segnala che il suddetto importo è da ritenersi stimato sensibilmente in eccesso, in considerazione della vetustà delle controversie pendenti presso la Corte di cassazione, evidenziando altresì che, sulla base delle serie storiche delle conciliazioni concluse in appello dall'Agenzia delle entrate, circa il 50 per cento si chiuderebbe con il pagamento in un'unica soluzione: conseguendone che, qualora le condizioni descritte fossero rispettate anche nel giudizio di legittimità, dall'applicazione della norma potrebbe derivare un incasso di circa 20 milioni di euro in un anno solare, oltre ulteriori 20 milioni di euro potenzialmente dilazionabili in 16 rate trimestrali.
  Rileva che, in assenza di conciliazione, il valore economico potenziale complessivo sottoposto a giudizio della Corte di cassazione ammonterebbe dunque a circa 120 milioni di euro, posto che nel giudizio di secondo grado la proporzione tra importo conciliato e importo contestato sarebbe mediamente pari a 1/3. Applicando a tale contenzioso l'indice di vittoria che si rileva per tutte le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione – pari a circa il 70 per cento – la stima del valore economico complessivo dei giudizi di legittimità con esito favorevole all'ente impositore risulterebbePag. 60 pari a 84 milioni di euro. Conseguentemente, il 30 per cento di soccombenza per l'ente finanziario ammonterebbe a 36 milioni di euro. Segnala che, con riguardo all'importo di 84 milioni di euro, dato che l'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, si attesta all'esigua quota dell'8 per cento, ne consegue che le possibili maggiori entrate derivanti dalla prosecuzione del giudizio di legittimità sarebbero ipotizzabili in circa 7 milioni, la cui riscossione risulterebbe, comunque, molto dilazionata nel tempo.
  Fa presente che, in definitiva, gli effetti risulterebbero ipotizzabili in un range compreso tra l'incasso ipoteticamente conseguibile dalle conciliazioni, pari a circa a 20 milioni di euro, e quello derivante dalla conclusione del giudizio davanti la Corte di cassazione con esito favorevole all'ente impositore, pari a 7 milioni di euro, riscuotibili peraltro in un lasso di tempo considerevole. Alla luce degli elementi e dati considerati dalla relazione tecnica, la quale esclude che dall'estensione della conciliazione possano derivare effetti di perdita di gettito per l'erario e che, anzi, potrebbe determinare limitati effetti positivi, comunque non considerati a fini prudenziali, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità andrebbero forniti, a suo avviso, alcuni elementi informativi aggiuntivi in merito ai dati considerati, indispensabili a chiarire il grado di prudenzialità della stima.
  In tal senso ritiene che andrebbero pertanto fornite le fonti dei dati considerati dalla relazione tecnica anche in merito: al valore delle trattazioni complessive in primo e secondo grado da parte delle commissioni tributarie, sempre per le annualità del triennio 2021-2023; ai tempi medi di incasso di quanto dovuto all'erario rispetto a quanto definito in sede di conciliazione o sentenza delle commissioni tributarie; alla percentuale media, indicata in ordine al 50 per cento, che si chiuderebbe con il pagamento in un'unica soluzione nei procedimenti secondo grado; al valore pari a 1/3 della proporzione tra importo conciliato e importo contestato nel giudizio di secondo grado; all'indice di «vittoria» medio, pari a circa il 70 per cento, nelle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione; all'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, pari all'8 per cento del definito.
  Infine, pur considerando il tenore essenzialmente procedurale delle disposizioni in esame, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione in merito ai possibili effetti in termini di gettito, atteso che le misure in esame sono espressamente finalizzate alla diminuzione del contenzioso dei contribuenti con le amministrazioni dell'erario.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare sull'articolo 1, comma 1, concernente le modifiche al processo tributario previste alle lettere z) e aa), trattandosi di disposizioni a contenuto ordinamentale, né sull'articolo 2 dello schema di decreto.
  Con riferimento all'articolo 3, per quanto concerne i profili di copertura ribadisce che l'apposizione di clausole di neutralità, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte dell'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri come previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito al comma 6-bis dell'articolo 17 della medesima legge, ovvero che dette clausole debbano sempre accompagnarsi ad una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. In tale quadro, resterebbe comunque sempre preclusa, almeno in linea di principio, la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.
  Infine, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, ritenuto il tenore procedurale e ordinamentale della disposizione.

Pag. 61

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
Atto n. 100.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, rileva che lo schema di decreto in esame dispone l'attuazione della parte della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, volta all'estensione soggettiva e al potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), della predetta legge.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono, ai fini dei requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, una mappa dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali nonché l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, prevedendo altresì che le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento siano indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a). Avverte che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 prevede inoltre l'emanazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime.
  In proposito, prendendo atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame e la possibilità di provvedere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a implementare le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione, potendo a tal fine fare leva sul patrimonio di conoscenze ed esperienze già maturate nella gestione pluriennale del regime, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che disciplina gli effetti del regime del cosiddetto adempimento collaborativo, prevedendo: la disapplicazione integrale, anziché la riduzione della metà, delle sanzioni amministrative per il contribuente che aderisce al regime e che comunica preventivamente i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente nonché la riduzione della metà delle sanzioni amministrative quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), n. 3), capoversi commi 3 e 3-bis; la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, purché detta comunicazione sia effettuata prima di accessi, ispezioni, verifiche o notifica di accertamenti, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), n. 3), capoverso comma 3-ter; misure volte a rafforzare le premialità del predetto regime, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), numero 3), capoversi commi 3 e 3-bis; l'estensione del regime di esonero dalla prestazione delle garanzie, previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), numero 5); la Pag. 62riduzione dei termini di decadenza per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), numero 6); l'ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), numero 2); infine, un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e).
  In proposito, per quanto riguarda la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, osserva che, secondo la relazione tecnica, tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali – per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari – suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata. In proposito rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento dianzi citate fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica – come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica – il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, prendendo atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle stesse disposizioni e riguardo alla possibilità delle amministrazioni interessate di provvedere a implementare le attività derivanti dalle disposizioni medesime facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti presso le stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2, comma 1, reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola rileva la necessità, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, di sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare», provvedendo altresì alla correzione dell'errore materiale precedentemente segnalato.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 19 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.