CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 30

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 102.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 febbraio 2024, ai sensi della relativa norma di delega. Tuttavia, – essendo il testo trasmesso privo del prescritto parere della Conferenza unificata e del parere del Garante per la protezione dei dati personali – la Commissione ne può comunque avviare l'esame ma non è nelle condizioni di esprimersi in via definitiva prima che siano acquisiti i suddetti pareri.

  Ingrid BISA, relatrice, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pellicini, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 134 del 2021 che conferisce al Governo la delega ad adottare – entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega in via principale (e quindi entro il 30 dicembre 2024) e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – disposizioni integrative e correttive.
  Il termine per l'espressione del parere scade il 5 febbraio 2024.
  Il provvedimento è assegnato «con riserva», in quanto il testo trasmesso non è Pag. 31ancora corredato del parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.
  Preliminarmente, si ricorda che la riforma del processo penale è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In questo contesto, in attuazione della citata legge delega, è stato adottato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
  L'articolo 1 dello schema in esame apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.
  La lettera a) interviene sull'articolo 582 del codice penale (reato di lesioni personali) al fine di eliminare, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-octies), in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-quater, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023.
  Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.
  A seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La relazione illustrativa evidenzia che il richiamo all'articolo 583-quater ha inoltre la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi ivi prevista.
  La lettera b) modifica il quinto comma dell'articolo 635 del codice penale (reato di danneggiamento), allo scopo di estendere la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
  L'articolo 9, comma 1, dello schema in esame detta una disciplina transitoria conseguenziale alla modifica introdotta all'articolo 635 del codice penale.
  L'articolo 2 reca numerose modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.
  La lettera a) interviene sull'articolo 111-bis, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato, Nella relazione illustrativa si specifica che «la mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore».
  La lettera b) reca diverse novelle all'articolo 129-bis, relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa.
  In particolare, oltre ad aggiornare ai commi 1, 2 e 3 commi 1, 2 e 3, il riferimento normativo (al citato decreto legislativo n. 150 del 2022), si riformula il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l'aggiunta di dei commi 4-bis e 4-ter).
  La norma in commento prevede che durante la sospensione (confermata in un massimo di 180 giorni), il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; inoltre la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-bis); infine, nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare Pag. 32di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati, dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile (comma 4-ter).
  Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tali modifiche «sono imposte (...) dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-bis c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4».
  La lettera c) modifica l'articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.
  La lettera d) interviene sull'articolo 154 c.p.p. per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.
  La lettera e) modifica l'articolo 157-ter, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla lettera e) sono di natura meramente formale.
  La lettera f) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarvisi. Si sostituisce quindi il verbo «provano», definito incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto «dimostrano».
  La lettera g) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 la lettera b-bis), volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere a) e b) del medesimo articolo 304).
  Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la novella ha lo scopo di chiarire che la dichiarata natura «predibattimentale» dell'udienza non sottrae «la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p.» che fa esclusivamente riferimento al «dibattimento».
  La lettera h) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, c.p.p.).
  La lettera i) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato. Secondo quanto Pag. 33affermato dalla relazione illustrativa si tratterebbe della correzione di un mero refuso.
  La lettera l) reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti. Tali modifiche si ricollegano apportate agli articoli 415-bis e 415-ter c.p.p. dalle successive lettere m) e n).
  In particolare, oltre ad eliminare i riferimenti alle norme abrogate, viene stabilito che se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415-ter, comma 2 (introdotto dalla lettera n) dell'articolo in esame), l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni (a fronte degli attuali 30) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.
  Secondo la relazione illustrativa, i 90 giorni sono da ritenersi un termine minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa, considerando che l'avocazione ha luogo di solito in procedimenti di particolare complessità.
  Le lettere m) e n) sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione.
  A tal fine, la lettera m) abroga i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 415-bis, mentre la lettera n), sostituendo integralmente l'articolo 415-ter, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa.
  La vigente disciplina prevede che il pubblico ministero si rivolga al procuratore generale presso la corte d'appello per presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
  In base al nuovo articolo 415-ter, il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al p.g.).
  Il comma 2 del nuovo articolo dispone che se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Ai sensi del comma 3, sarà quindi il g.i.p. (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 25, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).
  Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al procuratore generale presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta;
  Quando il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a 20 giorni (termine per la Pag. 34cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis). Anche in questo caso copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.
  Infine, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1 (di cui alla lettera l) dell'articolo in commento), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a 20 giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.
  Secondo la relazione illustrativa, l'intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega (articolo 1, comma 9, lettere da e) a h) della legge n. 134 del 2021), ma, al contempo, opera una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti e prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.
  La lettera o) interviene sull'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione che l'udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre) se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno (numero 1) ovvero il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno (numero 2).
  La lettera p) modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai «prevedibili» tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).
  La lettera q) e la lettera r) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150/2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia.
  Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche. In particolare, all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento. All'articolo 456 si prevede quindi che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
  La lettera s) interviene sull'articolo 459, comma 1-ter, che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.Pag. 35
  La lettera t) sopprime il comma 3-bis dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo n. 150/2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.
  La lettera u) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-bis, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso.
  La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.
  Vengono inoltre espunti, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell'analisi tecnico-normativa).
  La lettera v) inserisce, all'articolo 554-ter, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4.
  La norma da ultimo richiamata dispone l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.
  La lettera z) reca alcune modifiche all'articolo 598-bis, in base al quale, in linea di principio, la corte provvede sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.
  La modifica recata dal numero 2) della lettera z) riguarda proprio la richiesta di partecipazione in caso di appello proposto dal PM, nel qual caso la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.
  Il numero 3) reca altre modifiche all'articolo 598-bis, tramite l'inserimento di ulteriori commi.
  La prima è volta a prevedere che nelle memorie presentate dall'imputato ai fini della decisione, l'imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva, altrimenti se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza, da tenersi non oltre i 60 giorni successivi, e sospende il processo; l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti, salva diversa decisione della corte (nuovo comma 1-bis).
  La seconda modifica è volta a prevedere che, nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell'udienza (comma 4-bis); il procedimento resta il medesimo descritto al comma 1-bis. Al riguardo andrebbe verificato se il richiamo al secondo e al terzo periodo del comma 1-bis sia corretto oppure se sia più opportuno fare riferimento al terzo e quarto periodo del citato comma.Pag. 36
  La terza modifica proposta prevede che, se in appello viene applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni, la corte sostituisce la pena detentiva, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso sia necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo in cancelleria, assegnando all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, fissa l'udienza, da tenersi non oltre i successivi 30 giorni e senza la partecipazione delle parti, e sospende il processo. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte conferma il dispositivo o lo integra e provvede al deposito, che equivale alla lettura data in udienza. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si segue il procedimento descritto al comma 1-bis. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado di cui all'articolo 545-bis.
  La lettera aa) interviene sull'articolo 599-bis, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lettera z), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis (di cui alla lettera z) dell'articolo in commento), ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.
  La lettera bb) interviene sull'articolo 601, in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.
  La lettera cc) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della citata legge n. 134/2021, disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.
  La lettera dd) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'articolo 442, comma 2-bis, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.
  L'articolo 3 introduce alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
  In primo luogo, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 63-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 che prevede che, quando l'atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un «avviso di cortesia», avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l'indagato è tenuto a fornire. La «comunicazione di cortesia» costituisce quindi un ulteriore momento di garanzia a favore dell'indagato e/o dell'imputato onde assicurare una effettiva conoscenza degli atti da cui tali soggetti siano raggiunti (in sede, soprattutto, di prima notifica).
  La novella in esame sopprime il riferimento all'imputato e inserisce quello agli atti «garantiti» (l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, Pag. 37456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna).
  La lettera b) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150 del 2022.
  Il citato articolo 127, recante «Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale» pone in capo alla segreteria del pubblico ministero una serie di adempimenti dovendo essa, estrarre dai «fascicoli» una serie di dati per poi procedere alla comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello in tre elenchi distinti.
  La novella in esame rende mensile, e non più settimanale come previsto attualmente, l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie. Inoltre, la lettera b) in esame specifica, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-bis del codice: in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta (si tratta del nuovo procedimento sulla discovery).
  In fine, la novella in esame sopprime, per coordinamento, la lettera c) del comma 1 e il comma 2 del citato articolo 127.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 12-ter della legge n. 283 del 1962, inserito dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, con il quale si prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari.
  L'articolo in esame interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.
  Si rammenta che la nuova procedura estintiva in materia alimentare è stata introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 in attuazione della delega contenuta nel comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 134 del 2021 (cosiddetta riforma Cartabia).
  L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
  Con riferimento alla disciplina della competenza penale del giudice di pace, l'articolo 6 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022.
  L'articolo 7, interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, apportando modificazioni agli articoli 59 e 61.
  La lettera a) del comma 1, sostituisce nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-bis del codice di procedura penale, prevedendo che la contestazione operata dal pubblico ministero all'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.
  La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 61, comma 1, per realizzare una forma di coordinamento con le nuove regole di giudizio previste per le sentenze di non luogo a procedere (articolo 425, comma 3, come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022), inserendo fra i casi per i quali il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere, quelli in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.Pag. 38
  L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-bis) per dettare una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma numero 3-bis del codice penale in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo.
  Il nuovo comma 5-bis infatti prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.
  In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 420-quater, comma 3 c.p.p. in materia di assenza dell'imputato. Di conseguenza, in tali ipotesi, il termine di prescrizione è quello ordinariamente previsto per i reati per cui si procede e non quello pari al doppio del termine di prescrizione previsto dall'articolo 157 del codice penale (com'è invece per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 in caso di assenza del prevenuto) ed il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch'esso ridotto e pari al predetto termine prescrizionale.
  L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale, conseguentemente alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema in esame.
  In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del provvedimento, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2022, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, integrando la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione disciplina inoltre gli adempimenti che il personale di cancelleria deve eseguire in relazione alla predetta impugnazione. Tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  Il comma 2 prevede che del deposito dell'impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette il provvedimento impugnato e il relativo fascicolo processuale alla corte d'appello.
  Il comma 3 sancisce che l'atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria della corte d'appello.
  L'articolo 11, in fine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Valentina D'ORSO (M5S) si richiama al proprio intervento svolto nella giornata odierna nel corso dell'esame congiunto, con la VI Commissione, dell'atto del Governo n. 99, relativo alla previsione in tale schema di decreto legislativo dell'obbligo di notificare e depositare gli atti esclusivamente Pag. 39con la modalità telematica anche per la parte che sta in giudizio personalmente.
  A tal proposito, nota come l'articolo 2 del provvedimento in esame, al contrario, andando nel senso da lei auspicato, modifica il comma 4 dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, estendendo anche alla persona offesa dal reato l'eccezione all'obbligo di deposito telematico per gli atti che le parti compiono personalmente.
  Ritiene che, anche per ragioni di coerenza normativa, sarebbe opportuno inserire anche nell'atto del Governo n. 99 una previsione che vada nella medesima direzione.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'adozione delle misure urgenti che caratterizzano il provvedimento in esame è dettata dalle esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'economicità delle forniture sollevate dall'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici.
  In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione complessiva del decreto-legge, composto da 21 articoli, suddivisi in 3 Capi, limitandosi in questa sede ad illustrarne sinteticamente i contenuti.
  Il Capo I, (articoli da 1 a 14) reca misure in materia di energia.
  L'articolo 1 prevede misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
  L'articolo 2, al comma 1, sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Come evidenzia la relazione illustrativa, la finalità dell'intervento è quella di superare le criticità della disciplina in questione, manifestatesi in sede attuativa.
  In particolare, il nuovo articolo 16, nel confermare Gestore dei Servizi energetici GSE – Spa (GSE) quale soggetto responsabile ad avviare, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli e conferma, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni – esistenti, come viene specificato – anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).
  Si segnala, in particolare, che il nuovo articolo 16 condiziona l'efficacia delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti alla stipula dei contratti di approvvigionamento tra il Pag. 40GSE e i concessionari, la quale è, a sua volta, successiva allo svolgimento procedure di allocazione a favore dei clienti finali.
  L'articolo 2, altresì, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2).
  L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche, mentre l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.
  L'articolo 5 prevede misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.
  L'articolo 6 semplifica il procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti mentre l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di stoccaggio geologico di CO2.
  L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
  L'articolo 9 reca diverse misure in materia di infrastrutture di rete elettrica mentre l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
  L'articolo 11 prevede misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi; l'articolo 12 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle tecnologie per il fotovoltaico; l'articolo 13 rifinanzia in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo italiano per il clima e l'articolo 14 prevede disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica.
  Il Capo II (articoli da 15 a 18) introduce misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023: modificando la normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità (articolo 15); derogando ai requisiti minimi di efficienza energetica per la ricostruzione a seguito di alluvione (articolo 16); prevedendo l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 (articolo 17); introducendo disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2 novembre 2023 (articolo 18).
  Il Capo III (articoli da 19 a 21) reca le disposizioni finali e finanziarie. In particolare, l'articolo 19 dispone alcune abrogazioni per semplificare procedure riguardanti impianti di illuminazione pubblica e l'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissionePag. 41 di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  Segnala, in fine, che ai sensi dell'articolo 21, il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 10 dicembre 2023.
  Ciò premesso, considerati i limitati profili di interesse della Commissione giustizia, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.