CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022».
  Dopo aver dato conto delle sostituzioni, in qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, evidenzia che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 823, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari». Segnala che si tratta di proposte emendative che non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere un nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
C. 706 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il prescritto parere alla XIII Commissione sulla proposta di legge C. 706, nel testo, composto da 11 articoli, risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.
  Passando alla descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità dell'intervento legislativo precisando, al comma 1, che la proposta di legge è finalizzata alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, contenuta nella legge n. 313 del 2004, recante disciplina dell'apicoltura, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica Pag. 19quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura. Rileva che l'articolo 1-bis interviene sulla citata legge del 2004 per riconoscere l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, mentre l'articolo 2, anch'esso integrando la disciplina del 2004, introduce alcune definizioni, quali quelle di miele, pappa reale e servizio di impollinazione. Il suddetto articolo precisa altresì che al miele non può essere aggiunto alcun altro ingrediente alimentare né alcun additivo. L'articolo 2-bis apporta modifiche alla disciplina in materia di fitofarmaci stabilendo che nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura, le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti. Le regioni possono inoltre adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i suddetti prodotti e individuare zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei citati prodotti, al fine della salvaguardia delle api. Le regioni possono anche escludere dall'applicazione dei divieti determinati prodotti microbiologici di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api. L'articolo 2-bis stabilisce inoltre che le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Fa presente poi che l'articolo 3, intervenendo sulla citata legge n. 313 del 2004, integra il contenuto del documento programmatico per il settore apistico, aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento: dallo sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative sul miele italiano al rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele; dal miglioramento dei meccanismi di controllo a seguito della segnalazione di avvelenamenti di api allo sviluppo di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele. Il successivo articolo 4, novellando la legge n. 313 del 2004, reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema stabilendo che lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari. Le attività di sensibilizzazione dovranno essere svolte in conformità alle linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano Strategico della PAC 2023-2027. L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro un anno, decreti legislativi per semplificare la normativa relativa al settore apistico nazionale. Il comma 2 dell'articolo 5 indica i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Si tratta, ad esempio, della semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi. Si tratta poi della creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, nonché del potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione. Ai sensi Pag. 20del comma 3 dell'articolo 5 i decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa presente poi che l'articolo 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico: oltre ad estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva ad alcuni prodotti e servizi, demanda a un decreto del Ministro dell'economia l'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole, ai fini delle imposte sui redditi. Ulteriori previsioni intervengono sulle scritture contabili delle imprese di allevamento, sulla tassazione degli apicoltori produttori di idromele, sulla sanità animale e sull'IVA da applicare alla pappa o gelatina reale. L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Per tali attività è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 7-bis introduce la clausola di salvaguardia. L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alla materia «agricoltura», ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. In merito, infatti, come stabilito dalla legge n. 313 del 2004, recante disciplina dell'apicoltura e oggetto di novelle attraverso la proposta di legge, la conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Fa altresì presente che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza legislativa residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali o concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea e alle materie di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali, ad esempio, la tutela della concorrenza (lettera e)), l'organizzazione amministrativa (lettera g)), l'ordinamento civile e penale (lettera l)) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s)). Risultano interessate anche le materie relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); all'alimentazione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede delle forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. In particolare, all'articolo 5 si stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere sottoposti alla previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 313 del 2004, il documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico che la proposta di legge, all'articolo 3, intende integrare, è adottato dal Ministro delle politichePag. 21 agricole e forestali (oggi dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nonché previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, in qualità di relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 329 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  La proposta di legge è composta da 3 articoli, il primo dei quali – al comma 1 – definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata. Ai sensi del comma 2, le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi, siano essi destinati o meno alla produzione di alimenti per il consumo umano. In entrambi i casi le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento, svolte in forma imprenditoriale, sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Rammenta che ai sensi di tale disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge sono considerate connesse all'attività di ippicoltura le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie universitarie; svolgimento delle attività di mascalcia.
  Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che qualora tali attività siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (come previsto dall'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Alla cessione e vendita degli equidi disciplinati dalla proposta in esame, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'aliquota IVA al 5,5 per cento (comma 6). Come previsto dal comma 7, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 vieta di destinare Pag. 22alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
  L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento in esame, pur incidendo sulla materia agricoltura, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie tutela della concorrenza, sistema tributario dello Stato e ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo, comma, lettere e) ed l). Ricorda infatti che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra quelle di competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (C. 1540). Ricorda che la citata Convenzione, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, è entrata in vigore il 6 ottobre 1996 ed è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171. Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa: il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati nel corso della Conferenza di Kiev (Ucraina) «Ambiente per l'Europa» il 21 maggio 2003, che – come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – l'Italia non ha ritenuto opportuno firmare; il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999 e firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia (di cui il presente disegno di legge autorizza alla ratifica). Il Protocollo è entrato in vigore il 4 agosto 2005, trascorsi novanta giorni dal deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Segnala che fino ad oggi il Protocollo è stato ratificato da 28 Stati.
  Secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in tale ambito in un quadro Pag. 23normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  Con riguardo al contenuto del Protocollo, fa presente che, come riportato nell'articolo 1, il suo obiettivo principale è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.
  Mentre l'articolo 2 contiene le definizioni, l'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del Protocollo, circoscrivendolo alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.
  Sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti dovranno prendere misure adeguate per assicurare: adeguate forniture di acqua potabile salubre; un'adeguata raccolta e depurazione delle acque tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento; l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente; sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole; effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua.
  L'articolo 5 illustra i principi e le strategie a cui le Parti si devono conformare nell'attuazione del Protocollo, tra cui menziona: il principio di precauzione; il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, senza tuttavia recare pregiudizio alle aree situate oltre i confini della giurisdizione nazionale; la necessità di gestire le risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza tuttavia compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri; l'esigenza di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute.
  Al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo, le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione, mentre l'articolo 7 prevede per le Parti l'obbligo a raccogliere e rendere accessibili i dati relativi agli indicatori di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici del Protocollo. In base al successivo articolo 8, le Parti dovranno assicurare che vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e per fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta. Inoltre le Parti, in accordo con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo. Ai sensi degli articoli 11 e 12, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionaliPag. 24 di supporto. Nella stessa logica collaborativa, l'articolo 13 impegna le Parti a prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, nonché a sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali mentre l'articolo 14 è relativo all'assistenza reciproca per l'attuazione di piani nazionali e locali nelle materie oggetto del Protocollo.
  Segnalando che gli articoli da 15 a 26 del Protocollo riguardano disposizioni di tipo procedurale.
  Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rilevo che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In conclusione, formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
C. 938, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Appurato che nessun deputato chiede di intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare e comunica che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a martedì 9 gennaio alle ore 15.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione di norme prerepubblicane.
C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.Pag. 25
  Verificato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Ennio Amodio, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Milano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.