CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2023
217.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 127

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C, 988 Mollicone, all'esame della nostra Commissione, recupera i contenuti di progetti di legge già presentati nella scorsa legislatura presso i due rami del Parlamento, di cui non si era avviato l'esame, e risponde all'esigenza d'introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche. Il testo recepisce peraltro una pluralità di proposte emendative che ha avuto l'opportunità di presentare nel corso dell'iter presso la VII Commissione.
  L'articolo 1 elenca i princìpi generali, prevedendo in particolare, che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la Pag. 128formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133.
  L'articolo 2 contiene un elenco di definizioni. In particolare, al comma 1 si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.
  L'articolo 3 disciplina le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche, mentre l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, pubblicato sul sito del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale.
  L'articolo 5 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica; i componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Spetta al Comitato, tra l'altro, riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, provvedere al censimento ed alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni e predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della legge.
  L'articolo 6 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
  L'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, consentendo ai partecipanti alle manifestazioni stesse di esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori.
  L'articolo 9 attribuisce una serie di nuovi compiti alla Conferenza unificata Stato-regioni nell'attuazione della legge, mentre Pag. 129l'articolo 10 attribuisce allo Stato il compito di regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea; sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico; assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.
  L'articolo 11 disciplina i compiti di competenza delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni i quali, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della legge.
  L'articolo 12 prevede che il regolamento di attuazione della presente legge sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato tecnico-scientifico, con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400.
  L'articolo 13 dispone che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
  L'articolo 14 delega il Governo, con specifici princìpi e criteri direttivi, ad emanare il Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla richiamata Convenzione UNESCO del 27 settembre 2007, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, anche in considerazione di quanto espresso dalla menzionata Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e delle «espressioni di identità culturale collettiva» di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ciò per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni.
  Tra i princìpi e criteri direttivi è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali.
  L'articolo 15 prevede che, al fine d'instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, venga istituito, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale.
  Rileva che il provvedimento appare pienamente coerente con le iniziative ed i programmi dell'Unione europea nell'ambito della cultura, come ad esempio la salvaguardia del patrimonio culturale europeo, nella cooperazione tra le istituzioni culturali dei vari paesi e nella promozione della mobilità dei lavoratori del settore creativo.Pag. 130
  Il Trattato di Lisbona attribuisce infatti grande importanza alla cultura: nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'UE, come specificato nel trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE). L'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri».
  L'articolo 167 del TFUE fornisce maggiori dettagli sull'azione dell'UE in ambito culturale: l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. Le azioni dell'UE dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere e integrare la loro azione volta a migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.
  Questi indirizzi sono stati da ultimo ribaditi nella risoluzione, approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2022, riguardante l'attuazione della nuova Agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali.
  Per questi motivi preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, auspica una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento che mira a tutelare organicamente realtà del patrimonio culturale immateriale, come quella dello storico carnevale d'Ivrea, afferente al suo territorio.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. Di Maggio.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda, in premessa, che la Convenzione in titolo – entrata in vigore il 6 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia, nello stesso anno, con la legge n. 171 – ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione delle politiche sull'acqua e i servizi igienico-sanitari mediante un approccio comprensivo e preventivo finalizzato alla protezione della salute, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.
  Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati quindi negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa: il Protocollo in esame, su acqua e salute, firmato da trentasei Stati, tra cui l'Italia; e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da ventidue Stati (l'Italia non ha firmato questo Protocollo).
  L'obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.
  Le disposizioni del Protocollo devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 3, alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.Pag. 131
  Sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti dovranno prendere misure adeguate per assicurare: adeguate forniture di acqua potabile; servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua; l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente; sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole; effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua.
  L'articolo 5 illustra i princìpi e le strategie a cui le Parti si devono conformare nell'attuazione del Protocollo, tra cui menziona: il principio di precauzione; il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, senza tuttavia recare pregiudizio alle aree situate oltre i confini della giurisdizione nazionale; la necessità di gestire le risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza tuttavia compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri; l'esigenza di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute.
  Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 6, le Parti s'impegnano a garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione. Sottolinea che, per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire obiettivi locali e nazionali, da aggiornare periodicamente. Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro: la qualità dell'acqua potabile fornita; la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua; l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile e da sistemi fognari collettivi; l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue; lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite; la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, per la balneazione o per l'acquacoltura; l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione; l'identificazione e la bonifica di siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo; l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte.
  Ai sensi dell'articolo 7, le Parti dovranno raccogliere e rendere accessibili i dati relativi agli indicatori di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici del Protocollo, nonché agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscano alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.
  In base al successivo articolo 8, le Parti dovranno assicurare che vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e per fornire raccomandazioni alle autorità pubblichePag. 132 e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta.
  Le Parti, in accordo con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo, nonché garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni sopra citati.
  Ai sensi degli articoli 11 e 12, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionali di supporto. Nella stessa logica collaborativa, l'articolo 13 impegna le Parti a prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, nonché a sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee.
  L'articolo 14 vincola le Parti, nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche, a: predisporre piani di gestione delle acque, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido; sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua; istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua.
  Gli articoli da 15 a 26 del Protocollo riguardano disposizioni di tipo procedurale, con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Conclusivamente preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, atteso che il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirà, in particolare, al nostro Paese d'inserire le molteplici attività che già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recentemente attuata con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
  Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, sottolinea la rilevanza dell'Accordo inteso a tutelare grandi specchi internazionali come il Lago Maggiore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Candiani.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.
COM(2023) 529 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, segnala che la proposta di direttiva del Consiglio al nostro esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 settembre, è volta ad armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione.
  Ricorda in via preliminare che con l'espressione «prezzi di trasferimento» ci si Pag. 133riferisce, in ambito fiscale, alla corretta individuazione dei valori fiscali da attribuire alle operazioni tra imprese associate (ossia membri della stessa impresa multinazionale) che comportano il trasferimento di beni o servizi.
  Una quota significativa del volume di scambi globali è, come è noto, costituita appunto da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitali e beni immateriali all'interno di multinazionali, denominati «operazioni infragruppo».
  Poiché i calcoli fiscali sono generalmente basati sulla contabilità a livello di entità, i prezzi o le altre condizioni alle quali hanno luogo tali operazioni infragruppo incidono sui redditi e/o sulle spese delle entità interessate in relazione a tali operazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull'importo degli utili registrati a fini fiscali da ciascuna entità del gruppo. Un prezzo più elevato aumenta il reddito del venditore e riduce il reddito dell'acquirente. Un prezzo più basso riduce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell'acquirente. Il prezzo di trasferimento influisce quindi sulla base imponibile di entrambi i paesi, del venditore e dell'acquirente, nell'ambito di un'operazione transfrontaliera.
  Attualmente, non esiste un quadro normativo dell'UE in materia. Secondo le norme internazionali elaborate dall'OCSE, i prezzi delle operazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere calcolati sulla base del cd. «principio di libera concorrenza», ossia i singoli membri di un gruppo di imprese multinazionali devono negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. L'OCSE ha elaborato anche delle linee guida sui prezzi di trasferimento, non vincolanti, che vengono aggiornate periodicamente, che tra l'altro forniscono indicazioni sul significato e sull'applicazione del principio di libera concorrenza.
  Gli Stati membri (quasi tutti, ad eccezione di Malta, Cipro, Bulgaria e Romania, sono membri dell'OCSE) si sono impegnati a seguire le suddette linee guida ma applicano o interpretano quest'ultime e il principio di libera concorrenza in modo diverso e le loro legislazioni interne in materia di prezzi di trasferimento non sono del tutto allineate.
  Ciò si traduce in un'incertezza fiscale per le imprese, in elevati costi di conformità e in controversie legali frequenti e dispendiose in termini di tempo, che comportano, tra l'altro, notevoli importi di spese legali e creano ostacoli alle operazioni transfrontaliere ed elevati rischi di doppia e/o eccessiva imposizione per le imprese che operano a livello transfrontaliero, che inoltre riducono la certezza fiscale a causa di possibili controversie fiscali tra le amministrazioni fiscali di Stati membri diversi, nei casi in cui queste ultime adottano opinioni diverse in relazione al trattamento di una specifica operazione nell'ambito del loro regime di tassazione delle società.
  La complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri sollevano inoltre a giudizio della Commissione rischi di trasferimento degli utili e di elusione fiscale, ma anche di contenziosi e di doppia imposizione nonché elevati costi di conformità a carico delle imprese. La competitività del mercato unico risulta pertanto compromessa.
  Per queste ragioni, la Commissione ritiene necessario l'intervento legislativo a livello europeo.
  Nel rinviare alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti, illustra in estrema sintesi i principali contenuti della proposta di direttiva al nostro esame.
  Essa intende in particolare:

   1) introdurre il richiamato «principio di libera concorrenza» di cui alla disciplina OCSE nel diritto dell'UE;

   2) armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento. In particolare, vengono introdotte definizioni comuni di principio di libera concorrenza e di imprese associate e stabilite disposizioni in materia di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, di scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, di analisi di comparabilità, di determinazione dell'intervallo di liberaPag. 134 concorrenza e di requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento;

   3) chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento;

   4) creare la possibilità di stabilire, all'interno dell'UE, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

  Evidenzia che la relazione tecnica trasmessa dal Governo sulla proposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ricorda che l'Italia ha già attuato il principio di libera concorrenza, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento, nel proprio ordinamento attraverso l'articolo 110, comma 7, del TUIR.
  A giudizio della relazione, la proposta potrebbe rappresentare una semplificazione laddove non tutti gli Stati membri riconoscono tale principio; inoltre, il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe apportare benefici alle imprese italiane che effettuano operazioni transfrontaliere con altri Stati membri. La relazione prevede altresì tempi negoziali lunghi in quanto in Consiglio diversi Stati membri hanno espresso dubbi e perplessità sulla necessità di introdurre un'armonizzazione di tale disciplina, per le ragioni che si riserva di illustrare.
  Sottolinea poi che la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione afferma che costi e benefici della proposta non possono essere stimabili con precisione. Tuttavia, afferma anche che le misure proposte non dovrebbero comportare costi aggiuntivi per le società e le amministrazioni fiscali. Per quanto riguarda i benefici, ritiene che si concretizzerà un impatto economico positivo per effetto della riduzione dei costi di conformità a livello delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti grazie a una maggiore certezza fiscale e quindi a un minor numero di controversie fiscali.
  La relazione del Governo ritiene che per poter procedere ad una compiuta analisi degli eventuali costi gravanti sul bilancio nazionale, specie per quanto riguarda gli oneri amministrativi, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali e stime d'impatto più puntuali. Più in generale sugli effetti sull'ordinamento nazionale, evidenzia che i principali saranno quelli legati alla revisione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento e alle modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi. In merito agli effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale, ritiene invece che i costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta. In particolare, le amministrazioni dovrebbero predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo. Circa infine gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione segnala che la proposta comporta dei costi amministrativi per le imprese rientranti nello scopo in termini di compliance per quanto riguarda la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'entrata in vigore della direttiva.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 115 del TFUE, che è di norma l'articolo alla base delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché esso non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Da ciò ne discende anche che, ai sensi della base giuridica, la direttiva è il solo strumento ammissibile.
  La Commissione europea ritiene che la proposta risulti altresì conforme complessivamente al principio di sussidiarietà in quanto, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, la questione dei prezzi di trasferimento può essere affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione essendo di natura intrinsecamente transfrontaliera. Un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di Pag. 135prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati.
  A questo riguardo, va tuttavia osservato che, sempre secondo la relazione del Governo, diversi Stati membri hanno espresso dubbi e perplessità sulla necessità di introdurre un'armonizzazione di tale disciplina, evidenziando il rischio di duplicazione del lavoro dell'OCSE. Si rischierebbe, a loro avviso, di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'Unione europea.
  Su questo aspetto di particolare delicatezza anche ai fini della verifica di sussidiarietà, ritiene opportuno svolgere un approfondimento nel corso dell'esame della proposta.
  La proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto, come osserva la relazione tecnica del Governo, le misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico. La nuova disciplina dovrebbe anzi tradursi in un'applicazione e un'interpretazione meno frammentate del principio di libera concorrenza in tutta l'UE, riducendo così i contenziosi, le controversie e i costi complessivi di conformità per le imprese che operano nell'Unione.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 26 gennaio 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo e del sistema produttivo, nonché esperti della materia.

  La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame congiunto della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (COM(2023) 584 final), della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada.
(COM(2023) 592 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 final).