CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2023
217.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 9.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica 2023, osservando, altresì, che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento gli emendamenti approvati non risultavano corredati di relazione tecnica e che il Governo ha comunque messo a disposizione della 5a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta in sede consultiva del 5 settembre 2023, una nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste formulate dal relatore. Fa presente, altresì, che nella valutazione degli effetti del provvedimento, si è tenuto conto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è stata trasmessa dal Governo.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una più ampia valutazione dei profili finanziari del provvedimento, si sofferma nella propria esposizione sulle disposizioni meritevoli di maggiore approfondimento. In primo luogo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, segnala che tale disposizione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle novelle legislative disposte dal precedente comma 3, lettere d) ed e-bis), pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con riferimento alla capienza delle risorse utilizzate non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso – il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva, inoltre, che il tenore letterale della norma presuppone che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.
  In merito ai profili di quantificazione, segnala quindi che le disposizioni di cui all'articolo 11, come chiarito dalla relazione tecnica, sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della cosiddetta direttiva BolkesteinPag. 36 nel settore del commercio su aree pubbliche. Al riguardo, con riferimento ai commi da 4 a 6 del predetto articolo 11, che prevedono una disciplina transitoria nel cui ambito, tra l'altro, talune concessioni non interessate dalle nuove procedure di gara vengono prorogate, per evitare discontinuità fino al 31 dicembre 2025, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità di tali prolungamenti dei rapporti concessori in essere con la disciplina unionale, al fine di evitare il perpetuarsi della procedura di infrazione attualmente aperta.
  Per quanto riguarda, infine, l'articolo 16, volto ad escludere dall'applicabilità dei diritti brevettuali di esclusiva le preparazioni estemporanee di medicinali effettuate nelle farmacie su ricetta medica, anche nell'ipotesi – esclusa espressamente dalla vigente normativa – in cui si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente, nel presupposto, ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che l'eccezione alla tutela brevettuale non comporti eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto ad obblighi di fonte internazionale ed europea per la tutela della proprietà industriale.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), che tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato, che non presentano comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, precisa che le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e che le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione.
  Evidenzia, infine, che le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

    le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della Pag. 37concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015;

   rilevato che il Ministro dell'economia e delle finanze si deve intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del provvedimento;

   nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta del 6 dicembre, segnala in primo luogo che l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Assicura, inoltre, che al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento.
  Precisa, infine, che i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1342-A, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e Pag. 38del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento;

    i princìpi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'obbligo con le seguenti: anche considerando la possibilità».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative.
  In primo luogo, segnala l'emendamento Fenu 1.57, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili, anche attraverso l'aumento della tassazione, sui beni di lusso inquinanti, nonché l'applicazione di aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose all'ambiente, con l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con il Green deal europeo e la disciplina europea armonizzata dell'accisa e la rimodulazione dell'imposta in funzione delle emissioni di CO2, anche attraverso l'eliminazione graduale dell'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate dannose per l'ambiente. Al riguardo, in considerazione del fatto che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare effetti di segno opposto sul versante delle entrate, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali effetti si compensino e, più, in generale, sulla possibilità di dare attuazione alla stessa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione Pag. 39del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;
  Formula la medesima richiesta anche con riferimento all'emendamento Aiello 1.58, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'accisa sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.
  Inoltre, segnala l'emendamento Soumahoro 1.59, che prevede tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora. Al riguardo, in considerazione del fatto che la direttiva oggetto di recepimento si riferisce anche ai lavoratori del settore pubblico e che la proposta emendativa nella sua attuale formulazione non esclude la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;
  Rappresenta, dunque, che l'emendamento Casu 3.50 prevede tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, la previsione dell'obbligatorietà dell'applicazione della medesima direttiva, secondo principio di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;
  La medesima richiesta è formulata con riferimento all'emendamento Casu 3.12, che prevede tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, la previsione, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti essenziali e importanti di cui all'articolo 3 della citata direttiva, di meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.
  Segnala, quindi, l'emendamento Orrico 10.1, che reca un criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, che richiede di garantire l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS nel settore portuale. Al riguardo, considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa gli effetti finanziari della proposta emendativa, considerando anche che gli atti oggetto di recepimento prevedono l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito in determinati settori;
  Richiama successivamente l'emendamento Ilaria Fontana 10.5, che è volta a introdurre quale principio e criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del Pag. 40trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione ai sensi della quale le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;
  Parimenti ritiene utile acquisire l'avviso del Governo con riferimento all'emendamento Barbagallo 10.9, che è volta a introdurre quali princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione di forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;
  Segnala, dunque, l'articolo aggiuntivo Fenu 10.05, che introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, in materia di livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia. Al riguardo, in considerazione del fatto che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione ai membri della istituenda commissione, la cui composizione non risulta peraltro esplicitata, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;
  Richiama, successivamente, gli emendamenti Sergio Costa 11.50 e 11.1000, che, nel sostituire integralmente l'articolo 11, introducono principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, tra cui figura l'introduzione di disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;
  Inoltre, segnala l'emendamento Fenu 13.1, che modifica princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, al fine di introdurre tra le autorità competenti, per i profili di competenza, l'Agenzia delle entrate, e l'emendamento Fenu 13.3, che è volto a introdurre quali princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento Pag. 41(UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, il potenziamento dello scambio di informazioni tra autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative segnalate in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua firma 3.50, volto a prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, ai comuni e alle province, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, segnalando come che su tale specifico impegno, parzialmente trasfuso nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, si sia realizzato tanto presso la XIV Commissione in sede referente quanto presso la I Commissione in sede consultiva un ampio e trasversale consenso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso nella presente sede dalla rappresentante del Governo, dal momento che la citata proposta emendativa non è suscettibile di comportare alcun onere immediato per la finanza pubblica, considerato, da un lato, che le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento non entreranno in vigore nell'immediato futuro, e, dall'altro, che dei predetti principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza dovrà necessariamente tenersi conto all'atto di adozione dei decreti attuativi, nell'ambito dei quali potrà dunque provvedersi alla perimetrazione degli eventuali effetti finanziari.
  Ciò premesso, ritiene che il richiamo, da parte del Governo, di presunte criticità di ordine finanziario dell'emendamento a sua firma 3.50 nasconda in realtà una decisione di natura prettamente politica, che si pone peraltro in senso diametralmente opposto rispetto all'orientamento emerso nel corso della discussione del provvedimento in sede referente e che appare ancor più immotivata considerato l'incremento esponenziale del numero di attacchi digitali subiti dal nostro Paese, nell'ordine del 163 per cento, un valore decisamente superiore alla media registrata negli altri Stati membri dell'Unione europea. Nel contestare dunque la contrarietà espressa sull'emendamento a sua firma 3.50, ribadisce che nel caso di specie non vi sarebbe la necessità di operare sin d'ora una quantificazione degli eventuali oneri, giacché a tale operazione potrà procedersi all'atto dell'adozione del decreto attuativo, come del resto accadrà per l'applicazione della medesima disciplina al comparto delle regioni e delle amministrazioni centrali.
  Richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che l'intenzionale esclusione dei comuni dall'ambito di applicazione della direttiva comporterà inevitabilmente un generale abbassamento dei livelli di cibersicurezza.Pag. 42 Nel riservarsi di intervenire nuovamente nel merito della questione nel corso del successivo esame in Assemblea, rileva altresì la palese discrasia tra le rassicurazioni verbali più volte fornite al riguardo dal Governo, anche in sede di risposta a recenti atti di sindacato ispettivo, e le scelte concretamente compiute, come dimostra in modo inequivocabile il parere contrario espresso nell'odierna seduta dalla sottosegretaria Savino sull'emendamento a sua firma 3.50. Auspica, quindi, che tale ultima valutazione possa essere attentamente riconsiderata, anche valutando una possibile riformulazione del testo dell'emendamento volta a prevedere, ad esempio, l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, pur comprendendo le considerazioni svolte dal deputato Casu, osserva tuttavia che l'emendamento a sua firma 3.50, introducendo un obbligo di applicazione per i comuni e le province della disciplina recata dalla direttiva (UE) 2022/2555, volta ad assicurare un livello comune elevato di cibersicurezza, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura.
  Evidenzia tuttavia che, proprio a testimonianza della rilevanza delle questioni poste dal deputato Casu, la Commissione, nel deliberare il parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, pur prendendo atto delle criticità di carattere finanziario segnalate dalla rappresentante del Governo, ha ritenuto opportuno non espungere dal testo il riferimento agli enti locali, riformulando la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 al fine di consentire comunque di estendere l'ambito di applicazione della predetta disciplina unionale anche ai comuni e alle province e rimettendo in questo modo al legislatore delegato la valutazione in ordine alle modalità con le quali realizzare tale eventuale estensione nell'ambito della cornice finanziaria del decreto legislativo che sarà adottato.

  Andrea CASU (PD-IDP), nel ribadire quanto in precedenza osservato, ritiene discutibile l'asserita necessità di quantificare sin d'ora gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 ai comuni e alle province, a differenza di quanto invece richiesto per le regioni, anche in considerazione del fatto che tale quantificazione non sarebbe comunque operabile in assenza della previa definizione di quei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza richiamati dall'emendamento, che già di per sé appaiono funzionali ad assicurare che l'estensione agli enti locali delle misure in materia di cibersicurezza possa avere luogo in condizioni di sostenibilità finanziaria. Non ravvisando, dunque, la sussistenza di validi motivi ostativi ad una positiva valutazione del suo emendamento 3.50, sottolinea che la contrarietà su di esso espressa dalla rappresentante del Governo assume piuttosto la valenza di una scelta esclusivamente politica, destinata a penalizzare in modo ingiustificato i circa 8.000 comuni italiani, con una decisione particolarmente grave alla luce del notevole incremento del numero di attacchi digitali registrati nel nostro Paese.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede se, al fine di superare i rilievi critici formulati dalla sottosegretaria Savino, vi sia la possibilità in questa sede di procedere a una riformulazione dell'emendamento Casu 3.50.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che, qualora nel Comitato dei nove della XIV Commissione maturassero proposte al riguardo, la Commissione Bilancio ne valuterà senz'altro le implicazioni finanziarie, ricordando in ogni caso che già con il parere riferito al testo del provvedimento si sia proposta una riformulazione che potrebbe superare le criticità segnalate.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3, dalla cui attuazione non possono derivare a suo giudizio effetti finanziari di segno negativo. Osserva, infatti, che la prima delle citate proposte emendative si limita ad includere l'Agenzia delle entrate tra le autorità competentiPag. 43 già previste dalla legislazione vigente, con riferimento all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo al controllo sul denaro contante in entrata o in uscita dell'Unione europea. Evidenzia, inoltre, che anche l'attuazione dell'emendamento Fenu 13.3, che prevede il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, non sembrerebbe richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, in analogia con l'emendamento Fenu 13.2, volto ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento, quali ad esempio le transazioni in criptovalute, sul quale difatti il Governo non ha formulato rilievi. Invita dunque la sottosegretaria Savino e la relatrice a riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3.

  Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'emendamento a sua firma 3.50, dichiara di non comprendere per quale ragione sia da ritenersi applicabile alle sole amministrazioni centrali e regionali, e non già a quelle comunali, il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, a norma del quale, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svolto, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.57, 1.58, 1.59, 3.12, 3.50, 10.1, 10.5, 10.9, 10.05, 11.50, 11.1000, 13.1 e 13.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.
C. 1550, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che la proposta di legge recante l'istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana, già approvata dal Senato, non è stata modificata dalla Commissione Cultura.
  Passando ad esaminare gli aspetti finanziari del provvedimento, nel segnalare che il testo iniziale del provvedimento non era corredato di relazione tecnica, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione Pag. 44Bilancio ha espresso sul testo parere non ostativo, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione riferita alla copertura finanziaria del provvedimento, che è stata recepita dalla Commissione di merito.
  Nel rilevare che il provvedimento prevede la concessione all'Istituto della Enciclopedia italiana di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
  Nel segnalare che la citata disposizione di copertura finanziaria recepisce, nella sua attuale formulazione, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ricorda che, in base al vigente bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, la dotazione iniziale del predetto Fondo è pari a 71.385.238 euro per ciascuno degli anni ivi considerati e che tale ammontare risulta sostanzialmente confermato anche dal disegno di legge di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, con uno stanziamento programmato di 70.385.238 euro per l'anno 2024 e di 71.385.238 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, salva l'esigenza di acquisire una conferma dal Governo rispetto alla disponibilità delle risorse utilizzate.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma la disponibilità delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 necessarie per provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che recentemente, in occasione dell'esame di una proposta emendativa contenente una disposizione di copertura finanziaria analoga a quella prevista dal provvedimento in esame, il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario, affermando che sul Fondo per esigenze indifferibili, considerando le dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente, non residuavano risorse disponibili, mentre non era possibile utilizzare le risorse stanziate sul medesimo fondo dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024, poiché tale ultimo provvedimento non era ancora stato definitivamente approvato.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, anzitutto sottolinea che, poiché il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dal Senato, la disponibilità delle risorse del fondo utilizzate con finalità di copertura è stata verificata alla data dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio del Senato. Ricorda infatti che è al momento dell'espressione del parere sui profili finanziari dei provvedimenti esaminati in prima lettura dalle Camere che avviene l'effettivo accantonamento delle risorse che si prevede di utilizzare.
  Osserva che è probabile, dunque, che l'indisponibilità di risorse, cui ha fatto riferimento il deputato Dell'Olio, sia stata rilevata in un momento successivo all'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.
  In ogni caso, invita altresì a considerare che il Fondo utilizzato dal provvedimento in esame è quello previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 199 del 2014, che non deve essere confuso con quello di cui al comma 200 del medesimo articolo 1, che è rifinanziato, per 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 86, comma 2, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1550, approvata dalla 7a Commissione permanentePag. 45 del Senato della Repubblica, recante istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzato ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.
Atto n. 91.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti contenuti nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata agli atti della Commissione nella seduta del 6 dicembre scorso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), la stima dei maggiori oneri riportata dalla relazione tecnica con riferimento all'erogazione dell'indennità per le sedute del Consiglio della magistratura militare è stata calcolata su undici mensilità annue, tenendo conto dell'interruzione feriale prevista per il mese di agosto e ipotizzando lo svolgimento di un numero di diciassette riunioni plenarie e di quattro riunioni in sede disciplinare, a fronte di un numero di riunioni plenarie pari a 15 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, a 10 nell'anno 2020, a 13 nell'anno 2021, a 12 nell'anno 2022 e a 11 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, e a un numero di riunioni in sede disciplinare pari a 2 nell'anno 2018, a 1 nell'anno 2020 e nell'anno 2021 e a 1 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, mentre negli anni 2019 e 2022 non si sono svolte riunioni in sede disciplinare;

    con riferimento alla medesima stima, l'importo da imputare sul relativo capitolo di spesa è stato quantificato al lordo delle ritenute fiscali e, pertanto, non sono stati considerati effetti indotti di carattere fiscale, mentre per il calcolo dell'IRAP è stata applicata un'aliquota dell'8,5 per cento;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, la rimodulazione dell'organico degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli non determina Pag. 46nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'istituzione di posizioni di procuratore militare aggiunto non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per i sostituti procuratori militari né determina un aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

    i fondi iscritti sui capitoli 1164, piano gestionale 1, 1116, piano gestionale 8, e 1111, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa recano le disponibilità necessarie a dare attuazione alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;

    rilevata l'esigenza di rivedere la formulazione delle disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 4 dello schema,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Atto n. 93.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 6 dicembre scorso (vedi allegato 2).
  Sintetizzandone i contenuti, evidenzia che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI. Aggiunge che, per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva che l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario.
  Segnala, poi, che le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta Pag. 47dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo.
  Rileva, inoltre, che le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente.
  Fa presente che, dalle disposizioni dell'articolo 6 ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Assicura quindi che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte.
  Sottolinea che la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, fa presente che gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare.
  Assicura, altresì, che l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito.
  Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi.
  Segnala che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.
  Assicura che l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichiarazionePag. 48 dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima.
  Con riferimento all'articolo 20, osserva che l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto cassetto fiscale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti.
  Con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software, ricorda che l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.
  Sottolinea, infine, che l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto n. 93);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI;

    per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 49n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente;

    con riferimento all'articolo 2, l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario;

    le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo;

    le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente;

    dalle disposizioni dell'articolo 6, ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte;

    la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare;

    l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito;

    le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità Pag. 50delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

    l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima;

    con riferimento all'articolo 20, l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto “cassetto fiscale”, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti;

    con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software, l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

    l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese;

   rilevato che, al fine di garantire l'effettività della copertura finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 1, che prevede la riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è necessario che il provvedimento in esame sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, già esaminati da questa Commissione, che prevedono l'alimentazione del medesimo Fondo;

Pag. 51

   considerata l'esigenza di rivedere la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute nell'articolo 1, comma 3, nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, comma 2, nell'articolo 16, comma 8, nell'articolo 19, comma 2, nell'articolo 22, comma 3, nell'articolo 23, comma 4, nell'articolo 24, comma 4, e nell'articolo 25, comma 2, al fine di prevedere, in conformità alla prassi costante, l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   il provvedimento sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, che prevedono l'alimentazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

  e con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'esigenza di fare riferimento, nelle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 16, comma 8, all'articolo 19, comma 2, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 23, comma 4, all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 25, comma 2, all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anziché a quelle previste a legislazione vigente, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento all'articolo 2 che estende ai contribuenti con sostituto d'imposta la facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24, chiede al sottosegretario Freni di precisare se sia stato stimato l'effetto in termini di gettito derivante da eventuali comportamenti elusivi da parte dei sostituti di imposta.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, precisa che l'articolo 2 non aumenta il rischio di evasione fiscale da parte dei sostituti di imposta e che le considerazioni svolte nella documentazione depositata rispetto a tali rischi si riferiscono alla situazione a legislazione vigente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.
Atto n. 97.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nell'esaminare gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera e), fa preliminarmente presente che le disposizioni in oggetto mirano a consolidare la preliminare attivazione del contraddittorio con i contribuenti ogniqualvolta i provvedimenti tributari siano tesi a incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, tranne per gli atti privi di contenuto provvedimentale e per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che la relazione tecnica afferma che, ai fini di una valutazione degli effetti finanziari che la norma può produrrePag. 52 rispetto alle attività istruttorie curate dall'Agenzia delle entrate, occorre comunque tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio «preventivo» con il contribuente interessato.
  Al riguardo osserva come la relazione tecnica evidenzi che gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione, la cui attivazione a legislazione vigente esclude la possibilità di avviare un nuovo procedimento di adesione dopo la notifica del provvedimento di accertamento, così come per altre procedure fiscali: di conseguenza le attività istruttorie dell'Agenzia delle entrate non sarebbero influenzate dalla nuova disposizione che introduce un principio da ritenersi d'ora in poi «generalizzato». Sul punto, posto che il successivo comma 2, recando la clausola di neutralità, fa riferimento anche alla disposizione in esame, rileva che andrebbero forniti elementi informativi riguardo all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali, già previste dalla legislazione vigente, ai fini della copertura amministrativa delle attività istruttorie concernenti la procedura di contraddittorio generalizzato, previste dalle disposizioni in esame.
  Fa presente come sarebbe altresì utile acquisire indicazioni sulle attività ulteriori che potrebbero gravare sull'amministrazione, atteso che tali procedure appaiono ad un primo esame sostanzialmente analoghe, in termini di atti ed attività, rispetto a quelle di formale «interpello» già previste dalla legislazione vigente, che il contraddittorio «generalizzato» intenderebbe ridurre. Al riguardo, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, rileva come vada pertanto ribadito che la mera certificazione di neutralità a corredo di nuovi o maggiori adempimenti non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di maggiori oneri, se non accompagnata all'illustrazione in apposita relazione tecnica degli elementi e dati che ne dimostrino l'effettiva e piena sostenibilità. Rinvia comunque alla successiva lettera n) e al comma 2 dell'articolo in esame.
  Quanto alle modifiche recate dalla lettera f) all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, osserva come queste apportano innovazioni, a pena di annullabilità, sui contenuti delle motivazioni degli atti tributari, dovendo d'ora innanzi l'amministrazione finanziaria indicare i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione, stabilendosi altresì che, nel caso la motivazione faccia riferimento ad un altro atto che non sia già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo debba essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati, di cui alle modifiche previste al comma 1. Inoltre, fa presente come si stabilisca che gli atti della riscossione, che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, debbano indicare, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento e il criterio di determinazione, nonché l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione, di cui al nuovo comma 1-ter. Ciò premesso, evidenzia che la previsione di formali contenuti obbligatori aggiuntivi nella motivazione dell'atto tributario, con il connesso rischio di rendere più concrete, in carenza di tali indicazioni, le possibilità di annullamento dei relativi atti impositivi, allorché tali carenze integrino un «difetto» di motivazione, sembrano prefigurare lo svolgimento di approfondimenti ed attività istruttorie ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ai fini dell'adozione degli atti di accertamento. Fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni sulla possibilità di svolgere tali attività a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Inoltre, posto che la disposizione in esame non è espressamente richiamata dalla clausolaPag. 53 di neutralità di cui al successivo comma 2, ribadisce che la mera assicurazione di neutralità in relazione tecnica non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non supportata da una clausola di invarianza che dovrebbe accompagnarsi alla illustrazione dei dati ed elementi idonei a provarne la sostenibilità.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), rileva che la disposizione estende alle scritture contabili l'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci, chiarendo che tale obbligo riguarda non solo la conservazione ma altresì l'utilizzazione dei predetti atti, e precisando altresì che il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione. Osserva come tale disposizione sembrerebbe sancire un principio di segno opposto rispetto a quello individuato dalla Corte di cassazione secondo cui le società devono conservare le scritture contabili obbligatorie anche oltre dieci anni. Ciò premesso, fa presente che sia da valutare se la norma in esame sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare in presenza di procedimenti riguardanti illeciti connessi agli adempimenti degli obblighi tributari, per cui andrebbero forniti chiarimenti in merito alla loro mancata evidenziazione.
  In riferimento alla lettera i), posto che la norma fa divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, rileva che andrebbe confermato che tale divieto non venga a determinare effetti aggiuntivi di spesa nei confronti dell'amministrazione al fine di dotarsi di idonei dispositivi di sicurezza ed archiviazione, anche informatica, delle informazioni in suo possesso. Rileva che andrebbero in ogni caso fornite rassicurazioni sulla capacità da parte dell'amministrazione di provvedere in modo adeguato avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.
  Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articoli 10-quater e 10-quinquies, posto che l'istituto dell'annullamento in autotutela degli atti emanati dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei propri poteri accertativi è già previsto dalla legislazione vigente e che ad esso sono associati effetti sulle entrate rispetto all'accertato, fa presente che andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame: sia allorché il ricorso a tale istituto abbia carattere «obbligatorio», nei soli casi di errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente che sia facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria, sia quando sia «facoltativo» in tutti gli altri casi, fornendosi una stima distinta per i casi di autotutela obbligatoria o facoltativa. Sottolinea infatti che all'adozione di provvedimenti in autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, annullamento, ritiro o riforma degli atti relativi all'accertamento di tributi, può associarsi una «minore» maggiore imposta accertata definita all'esito degli accertamenti effettuati.
  Per i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 10-sexies, pur considerando che alcune attività di supporto ai contribuenti ivi considerate, e, in particolare, quelle a titolo di «interpello», sono già previste dalla legislazione vigente, rileva come andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tutte le attività avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 10-octies, evidenzia che la disposizione introduce nuove e ulteriori attività consulenziali in favore di soggetti collettivi qualificati, rispetto al diritto di interpello già previsto in favore dei contribuenti, attività espressamente finalizzate a fornire chiarimenti interpretativi alle organizzazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici e privati,Pag. 54 a regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato. Posto che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali in favore dei soggetti citati saranno svolte dall'Agenzia delle entrate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va rammentato che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi i dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Rinvia al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 10-novies, per i profili di quantificazione, premesso che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali dedicate ai contribuenti persone fisiche e alle società semplici e di persone potranno essere assicurate dall'Agenzia delle entrate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadisce che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Segnala inoltre che il comma 1 prevede l'istituzione di una apposita banca dati, che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contenga i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo: anche su questo punto andrebbero fornite conferme in merito alla possibilità di attivare tale infrastruttura, avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. Rinvia quindi al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.
  Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera n), premesso che la legislazione vigente già ad oggi prevede il diritto di interpello in favore di tutte le tipologie di contribuenti, osserva che il comma 5 dell'articolo 11 come riformulato stabilisce un termine di sessanta giorni dalla richiesta entro il quale l'amministrazione è tenuta a fornite risposta al quesito, e che la risposta, in forma scritta e corredata di motivazione, vincola ogni organo della amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Rileva che si stabilisce altresì che, nel caso la risposta non sia comunicata entro il termine, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione che equivale alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Per gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che risultino comunque difformi dalla risposta o alla soluzione assentita tacitamente dall'amministrazione è prevista la nullità radicale.
  Sul punto, fa presente come appaia evidente che la nuova disciplina dell'istituto e il meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata risposta nei termini previsti richiederà all'Agenzia delle entrate di dotarsi di competenze professionali idonee a fornire riscontri tempestivi e argomentati agli interpelli dei contribuenti, a pena di sancire la legittimità di prassi e comportamenti concernenti gli obblighi tributari da cui potrebbero scaturire effetti finanziari potenzialmente negativi. Rileva pertanto l'utilità di acquisire rassicurazioni sul grado di adeguatezza delle risorse professionali e strumentali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'assolvimento delle attività previste in relazione al diritto di interpello, come riconfigurato dalle disposizioni in esame. Riguardo al comma 3 dell'articolo 11, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di interpello sia in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la «formazione» del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economiaPag. 55 e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza, fa presente che andrebbe fornita una stima dei conseguenti introiti ipotizzabili a fronte di una puntuale illustrazione dei fabbisogni finanziari connessi alle esigenze di accrescimento e qualificazione formativa per il personale dell'Agenzia delle entrate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera p), evidenzia preliminarmente che la norma reca una nuova disciplina del Garante del contribuente, unica figura nazionale con sede in Roma, il cui mandato ha durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, in luogo dei Garanti attualmente previsti a livello regionale. Fa presente che è stabilito che la figura sia scelta tra elevate professionalità accademiche oppure iscritte agli ordini professionali competenti; è altresì previsto che al rinnovato organo, in base a segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto, spetti il compito di rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, potendo a tal fine accedere agli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico. Fa presente come lo stesso Garante dovrà relazionare semestralmente sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali e al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni, nonché annualmente al Governo e al Parlamento riferendo dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
  Sul piano organizzativo, ai fini dell'assolvimento dei relativi compiti, rileva che è previsto che il Garante nazionale disponga per le funzioni di segreteria e tecniche degli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i profili di stretta quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che il compenso annuo lordo del Garante, comprensivo della misura del rimborso delle spese di trasferta dovute per gli eventuali accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quello della sua sede, dovranno essere stabiliti nel limite massimo di euro 329.000 annui, con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente all'entrata in vigore del predetto regolamento saranno soppressi i Garanti del contribuente previsti in ogni regione o provincia autonoma dal vigente articolo 13 dello Statuto, cui è corrisposto un compenso mensile lordo di euro 2.788,87, che su base annua risulta pari a euro 33.466,44. A tale proposito, pur non avendo particolari osservazioni in merito agli oneri della nuova configurazione dell'ufficio del Garante del contribuente, sottolinea comunque che su tale soggetto graverà d'ora innanzi il carico di lavoro che attualmente risulta distribuito su ventuno analoghe figure previste in ambito regionale: fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi carichi di lavoro, a valere sulle risorse umane e strumentali in servizio presso il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Venendo ai profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica evidenzia che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle somme attribuite ai ventuno Garanti regionali del contribuente sono pari ad euro 771.585 annui, di cui euro 702.795,24 per i compensi erogati, a cui vanno aggiunti euro 59.737,60 a titolo di IRAP e l'importo di euro 9.052,16 a titolo di rimborso delle spese di trasferta, conseguendone all'esito del riordino risparmi di spesa a partire dal 2025, che verranno riassegnati al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge delega n. 111 del 2023, non ha nulla da osservare.
  Per quanto concerne i profili di copertura riferiti all'articolo 1, comma 2, ribadiscePag. 56 che la mera apposizione di clausole di neutralità, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della stessa legge, come peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei conti, ovvero che dette clausole siano accompagnate da una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, per i profili di quantificazione, posto che con i commi 2 e 3 dell'articolo in oggetto vengono definiti i termini finanziari in base ai quali viene riconfigurata la figura del Garante del contribuente in organo nazionale, rileva l'opportunità di integrare la relazione tecnica facendo emergere in termini chiari la quantificazione dei risparmi stimati a regime a decorrere dal 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Atto n. 98.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che disciplina i raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, segnala che la relazione illustrativa del provvedimento, precisa che, sotto il profilo contabile/Pag. 57finanziario, lo schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In proposito ricorda che l'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 99 del 2022 prevede una clausola d'invarianza, secondo la quale all'attuazione del citato articolo 8 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Nel rilevare che le disposizioni del provvedimento hanno carattere prevalentemente ordinamentale, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo sul fatto che lo schema di decreto possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'articolo 3 concernente i patti federativi tra gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, tenendo conto del fatto che il rinvio, contenuto nella medesima disposizione, all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010 comporta altresì l'applicazione della clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel successivo articolo 29, comma 22, della medesima legge.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste formulate, conferma che le disposizioni contenute nello schema di decreto hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che possono essere attuate mediante utilizzo delle risorse disponibili previste a legislazione vigente. In particolare, assicura che all'attuazione dei patti federativi tra ITS Academy e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Atto n. 98);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che all'attuazione dei patti federativi tra ITS Academy e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

  La seduta termina alle 14.50.