CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2023
217.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 dicembre 2023 – Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.Intervengono il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1606, Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive, commercio e turismo), del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606 Governo).
  Invita, quindi, gli on. Barabotti e on. Battistoni, rispettivamente, relatori per la X Commissione e per l'VIII Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore per la X Commissione, riferisce sui contenuti del decreto-legge di prevalente interesse della X Commissione, recati negli articoli da 1 a 3, 6, da 8 a 10, 12, 14, 18 e nell'articolo 19, comma 2.
  Osserva che tali disposizioni sono volte a migliorare la sicurezza energetica, promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili, sostenere le imprese a forte consumo di energia ed a favorire la ricostruzione delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
  Rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli Pag. 13investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 1 attribuisce – fino al 31 dicembre 2030 –, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per l'approvvigionamento energetico delle imprese elettrivore. Il comma 2 prevede la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da rinnovabili da parte di tali imprese. Il meccanismo consente alle imprese di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di potenziamento, nelle more della loro entrata in esercizio, da restituirsi successivamente. Il comma 3 prevede che i relativi oneri trovino copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A.
  Fa poi presente che l'articolo 2 detta una nuova disciplina, sostitutiva dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, prioritariamente ad imprese gasivore. Qualifica, inoltre, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stata rilasciata l'autorizzazione.
  Segnala che l'articolo 3 proroga la durata delle concessioni geotermiche in essere al 31 dicembre 2026 e fissa il termine per l'indizione della gara per la loro riassegnazione in due, anziché tre, anni prima della loro scadenza. Permette, inoltre, al concessionario uscente di presentare un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione per un periodo non superiore a 20 anni.
  Evidenzia poi l'articolo 6 che prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria che non comporti incremento della potenza elettrica sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di VIA, i medesimi interventi possono essere sottoposti a pre-screening; analogamente, ai fini dell'AIA, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se ritiene le modifiche sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.
  Rileva quindi che l'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
  Sottolinea quanto recato dall'articolo 9 che prevede, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A. di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni l'accesso alle informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. I commi da 5 a 9 prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di talune opere di rete previste da progetti di smart grid finanziati dal PNRR siano sottoposte a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, rilasciata a valle di una conferenza di servizi asincrona, con tempi abbreviatiPag. 14 e modalità semplificate di rilascio del provvedimento finale.
  Riferisce poi che l'articolo 10, comma 1 stanzia 96,7 milioni di euro per il finanziamento di progetti di realizzazione o ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Il comma 2, invece, dispone che il 50 per cento dei proventi delle aste CO2 maturate nel 2022 sia assegnato ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy: nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  L'articolo 12 attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle tipologie di moduli fotovoltaici, per una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
  Evidenzia quanto contenuto nell'articolo 14 che, al comma 1, stanzia un milione di euro per svolgere campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e, al comma 2, trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare le iniziative finanziate dal fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato. Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendone l'erogazione ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive e affidando l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso ad Acquirente Unico. Il comma 4 prevede, anziché l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali a favore del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, che le imprese esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla aggiudicazione del servizio di vulnerabilità. Il comma 5 prevede che l'addebito diretto per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità. Il comma 6 dispone che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori sia stabilito tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni praticate ai clienti domestici nonché la corretta erogazione del servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività.
  Fa poi presente che l'articolo 18 dispone l'applicazione, nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e stanzia, a tal fine, sino a 50 milioni di euro.
  Osserva, infine, che l'articolo 19, al comma 2, dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.
  Rinvia quindi alla relazione del collega Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, per quanto riguarda gli altri contenuti del provvedimento all'esame.

  Francesco BATTISTONI (FI-PPE), relatore per l'VIII Commissione, riferisce sui contenuti del decreto-legge in esame ulteriori rispetto a quelli su cui ha appena riferito il collega relatore per la X Commissione.
  Passa quindi ad illustrare tali ulteriori disposizioni, che recano misure su tematiche relative alla decarbonizzazione – le cui esigenze, come sottolineato nella relazione illustrativa, operano in modo sinergico con quelle di sicurezza ed economicità delle forniture energetiche – nonché alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, cui è destinato il Capo II del provvedimento in esame.
  L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. In particolare, per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), alimentato, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni Pag. 15dal 2024 al 2032, da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47/2020, di competenza del MASE, e si prevedono diverse misure funzionali alle suddette finalità. L'urgenza della misura deriva dall'esigenza di raggiungere gli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, offrendo alle regioni un quadro completo per incentivarle a ospitare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, tenuto conto che, come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica avente a oggetto la fissazione di criteri nazionali per l'individuazione delle aree idonee è all'esame della Conferenza unificata.
  L'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto delle peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto conto del riordino delle attribuzioni dei Ministeri in tale ambito.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2. In particolare sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 162/2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio medesimo. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa, l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «Hard To Abate» (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività. In particolare, sono introdotti, tra l'altro, gli articoli 11-bis e 11-ter nel citato decreto legislativo n. 162 del 2011 che disciplinano rispettivamente le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 e norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di tali programmi. Si prevede inoltre la predisposizione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di uno studio propedeutico volto, tra l'altro, a effettuare la ricognizione della normativa relativa allo stoccaggio di CO2 e definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera relativa a cattura, traporto, utilizzo e stoccaggio della CO2.
  L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale. A tal fine, la norma interviene apportando modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per quanto concerne, in particolare, la procedura di localizzazione del Deposito. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento, che si innesta su quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI), che prevedePag. 16 la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), in tal modo favorendo una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito unico nazionale. Riguardo a tale tematica, ricorda che l'VIII Commissione ha svolto nei mesi scorsi un'istruttoria approfondita sulla proposta di legge n. 492 a prima firma del deputato Molinari, volta a introdurre norme nella direzione dei predetti obiettivi. Segnala inoltre che nell'ambito dell'articolo 11 si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro annui dal 2024 per il riconoscimento di misure premiali sulla base di uno specifico programma degli interventi oggetto di tali misure a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico.
  L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).
  L'articolo 15 interviene, modificandola, sulla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
  L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
  L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 – anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Inoltre, si prevede che la regione Toscana possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Gli oneri economici connessi alla disposizione graveranno sulle risorse già stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale.
  Soffermandosi sulle parti dell'articolo 19 non già illustrate dal relatore per la X Commissione, segnala che il comma 1 è volto a eliminare la previsione, contenuta nel comma 5-ter dell'articolo 184-quater del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), secondo cui deve essere adottato un decreto ministeriale che disciplini le norme tecniche in materia di opzioni di riutilizzo dei materiali di dragaggio, dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili, che in base a determinati requisiti e condizioni cessano di essere rifiuti. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento in esame, che abroga la norma che prevede l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, è necessario in quanto le norme tecniche in questione risultano oggetto di un decreto ministeriale – di prossima pubblicazione al termine della consultazione pubblica in atto – che semplifica la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 13/2023.
  Il comma 3 sopprime la previsione dettata dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.
  Il comma 4 prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge n. 176/2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energeticaPag. 17 di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
  Infine, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie, stabilendo che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che il provvedimento all'esame è non solo anacronistico, recando misure che potevano forse andare bene qualche decennio addietro, ma anche ipocrita in quanto, nonostante il titolo si richiami alla promozione delle fonti rinnovabili, invece di sostenere e promuovere la transizione energetica ed ecologica contiene disposizioni che vanno in direzione opposta. Anziché promuovere la decarbonizzazione, la riduzione dei consumi energetici e colpire le rendite e gli extraprofitti concernenti l'energia fossile si tassano i produttori di energia rinnovabile e quindi si aggrediscono le rinnovabili e l'ambiente senza tutelare i cittadini per quanto concerne la fornitura di energia.
  Osserva peraltro che ciò avviene in un momento in cui la Cop 28 punta a superare l'utilizzo dei combustibili fossili per ridurre i costi energetici e contrastare i cambiamenti climatici, mentre il Governo va controcorrente incentivando nuove trivellazioni, prevede nuovi rigassificatori, sostegni per gli impianti con bioliquidi e misure per favorire lo stoccaggio della CO2. Ritiene invece che debbano essere privilegiate le fonti di produzione energetica alternativa nonché intervenire sui costi anche per rafforzare la competitività delle imprese. Crede quindi che quanto previsto nel provvedimento sia del tutto incoerente con le promesse finalità.
  Evidenzia, peraltro, che dovrebbero essere finanziate misure efficaci mentre il provvedimento sembra insistere su tecnologie di dubbia efficacia, come quella dello stoccaggio della CO2, ovvero su misure oggettivamente disincentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, misure che oltre che essere irragionevoli, considerando che il costo dell'energia si sta riducendo proprio grazie ad esse, alla fine danneggeranno anche le comunità energetiche rinnovabili.
  Segnala anche che oltre a questi aspetti il provvedimento in esame avrà negative conseguenze anche sui molti milioni di consumatori che subiranno gli effetti della riforma del mercato tutelato. Su quest'ultimo punto rileva che il richiamo alla necessità di intervenirvi collegandolo alla PNRR, come sembrano affermare la maggioranza e il Governo, non è affatto convincente perché altrimenti il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche ad altre cose come, ad esempio, la questione delle concessioni balneari e invita a considerare in quali condizioni 5 milioni di famiglie si troveranno ad accedere al mercato libero. Anche ciò, ritiene, può essere considerata come una tassa per i cittadini.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda al collega Cappelletti che entrambe le Commissioni si trovano nella necessità di rispettare i tempi previsti per la seduta odierna in considerazione dei rispettivi lavori già previsti nelle convocazioni di ciascuna Commissione: la X Commissione, ad esempio, è convocata in sede referente per la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza e per l'audizione del Ministro del turismo. Quindi considerando che la discussione generale sul provvedimento non si limita a questa seduta, che altri componenti delle Commissioni hanno chiesto di intervenire, e che c'è la possibilità di continuare la seduta delle Commissioni riunite dopo l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno delle singole Commissioni, chiede se non acconsenta a rinviare ad un secondo momento la prosecuzione e la conclusione del suo intervento, lasciando spazio ad altri interventi.

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  Enrico CAPPELLETTI (M5S) anche in considerazione del fatto che altri colleghi hanno chiesto di intervenire, acconsente a sospendere il suo intervento e a continuarlo alla ripresa dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

  Angelo BONELLI (AVS) rileva che il provvedimento, approvato tre giorni prima delle conclusioni della Conferenza delle parti di Dubai, rappresenta un pessimo biglietto da visita per il Governo, che traccia un percorso in palese contrasto con gli obiettivi assunti all'unanimità in sede internazionale. Concorda con il collega che l'ha preceduto con riguardo all'introduzione di una tassa odiosa sulle energie rinnovabili, che invece non viene prevista per le fonti fossili. Osserva che il provvedimento disincentiva gli investimenti sulle fonti rinnovabili e che, al pari dell'articolo 6 del cosiddetto «decreto anticipi», contiene solo «regali» per le grandi società energetiche. Rileva, infatti, che vengono previsti in quel provvedimento 450 milioni di sconto a loro favore, viene posposto il pagamento della tassa sugli extraprofitti e si è deciso – come dimostra il parere contrario del Governo all'ordine del giorno presentato dal proprio gruppo in Assemblea – di non riscuotere quella introdotta durante il Governo Draghi. Stigmatizza la ripresa delle ricerche ed esplorazioni dei combustibili fossili, di fatto le trivellazioni, che, operate nel golfo di Napoli, di Sorrento, di fronte alle isole Egadi, mineranno anche il turismo di quei territori, in totale controtendenza con gli obiettivi che il Governo dovrebbe perseguire.
  Quanto agli impianti di rigassificazione di Gioia Tauro e Porto Empedocle, osserva che l'Italia non ha alcun problema di approvvigionamento delle fonti energetiche. La diversificazione dell'approvvigionamento garantisce infatti all'Italia una tranquillità energetica, senza bisogno di ricorso ai rigassificatori. Sarebbe quindi opportuno, a suo giudizio, non investire su altri impianti di rigassificazione, ma destinare maggiori investimenti alle energie rinnovabili. Sottolinea come la politica energetica dell'Italia la detti l'Eni, come dimostra la presenza dell'amministratore delegato dell'Eni agli incontri politici internazionali del Presidente del Consiglio in tale ambito. In ultimo, con riferimento al deposito di mezzo miliardo di CO2 da stoccare al largo di Ravenna, rileva che non vi sono esempi di successo di questo tipo di progettazione, ma lo stoccaggio consente di continuare ad investire sulle fonti fossili, come dimostra l'accordo siglato con il Qatar sulla fornitura di gas fino al 2053.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, concordi le Commissioni, sospende la seduta fino alle 15.30.

  La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.30.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che i lavori riprendono consentendo all'on. Cappelletti di continuare e concludere il suo intervento, interrotto nella prima parte della seduta.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) dopo aver annunciato che il suo gruppo ha in animo di presentare una serie di emendamenti che intendono porre rimedio alle molte criticità del provvedimento, evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni contenute all'articolo 1 devono essere senza dubbio modificate per evitare la discriminazione contenuta nella norma che riguarda la previsione di una preferenza nella concessione di aree pubbliche per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica, essendo tale discriminazione contraria alla regolamentazione comunitaria sulla concorrenza.
  Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 2, segnala come particolarmente critiche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3. In particolare critica quanto previsto al comma 3, cioè la conferma dell'ammissibilità, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marittime protette, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi esistenti o nuove. Si chiede dove sia la coerenza con la promozione delle fonti rinnovabili richiamata nel titolo Pag. 19del provvedimento e segnala anche che tale prelievo di idrocarburi riguarda zone assai delicate e che hanno subito ingenti danni già da molti anni. Con riferimento al comma 2 esprime forti perplessità circa la scelta di nuovi rigassificatori, considerandola del tutto inappropriata in ragione del fatto che si sta vivendo una fase in cui i consumi del gas crollano, che è stata sostituita l'offerta del gas dalla Russia e che si stanno realizzando già due rigassificatori a Ravenna Piombino, potenziandone altri già esistenti. A suo avviso ciò comporterà che le nuove infrastrutture e le trivelle saranno sottoutilizzate con costi che verranno socializzanti in bolletta esponendo, inoltre, l'Italia a maggiori rischi di sicurezza energetica.
  Quanto al ricorso alla cattura e sequestro del carbonio (CCS), sottolinea che si tratta di una tecnologia vecchia di mezzo secolo che a parere di molti non ha fin qui prodotto utilità e sulla quale dovrebbero quindi essere evitati investimenti con risorse pubbliche. Sull'argomento cita alcune opinioni di importanti personalità internazionali quali il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia che, riferendosi ad essa, ha parlato di «sequenza di delusioni» ovvero l'ex amministratore delegato di Enel che si è chiesto: «quante volte si deve riprovare una cosa che non ha funzionato?». Ricorda altresì che importanti multinazionali come la Chevron hanno molto investito e molto perso con questa tecnologia.
  Infine intende altresì ricordare a tutti che gli ultimi dati sulle morti legate alla combustione di risorse fossili suggeriscono che ogni anno 5 milioni di persone, di cui almeno 50 mila in Italia, muoiono a causa di esse.
  Conclude ricordando altresì che in novembre il prezzo unico nazionale sulla elettrica si è ridotto di circa il 10 per cento rispetto al mese precedente (e di oltre il 40 per cento su base annua) sotto la spinta di un deciso incremento della produzione rinnovabile e che per l'ENEA gli interventi di efficientamento energetico nel 2022 hanno generato un risparmio di circa 3 miliardi di euro sulla fattura energetica nazionale, equiparabile ad una riduzione di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep) e di 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Rimarca quindi che se si vuole intervenire concretamente sulla sicurezza energetica nonché rilanciare la crescita e la competitività dell'Italia si deve investire massicciamente sugli interventi per efficienza e ridurre i consumi di energia ed incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, e non certamente tassare gli operatori del settore delle rinnovabili, anche perché tali gli investimenti stimolerebbero la domanda interna della produzione facendo crescere anche i livelli occupazionali.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.