CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2023
217.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In sostituzione della relatrice Di Maggio, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura sulla proposta di legge C. 329, d'iniziativa della deputata Gadda, recante norme per la disciplina dell'ippicoltura.
  Evidenzia che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse. Ricordo che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda) «Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore», provvedimento che non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura.
  A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.
  Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.
  In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettiviPag. 84 delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-bis, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5). Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).
  L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
C. 706 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge in titolo, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente.
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

   l'articolo 1 che indica le finalità della proposta di legge in esame. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura;

   il nuovo articolo 1-bis che reca una novella all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 che reca la disciplina in materia di apicoltura, prevedendo che l'apicoltura sia riconosciuta anche come attività di interesse didattico, culturale ed educativo;

   l'articolo 4 che reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. È previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione (articolo 4-bis) dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di sensibilizzazione in relazione al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. In essa si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono Pag. 85bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi;

   l'articolo 5 che reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Tra i princìpi e criteri direttivi segnalo la lettera d-ter) che prevede la promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.

  Formula, in fine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Atto n. 98.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre scorso.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In qualità di relatrice formula, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.
(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

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  La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In qualità di relatrice sul provvedimento propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

  La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

  Giorgia LATINI, presidente, invita i rappresentanti dei Gruppi a procedere alla designazione dei componenti del Comitato ristretto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315 Mollicone.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Giorgia LATINI, presidente e relatrice, ricorda che nella giornata di lunedì 4 dicembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono state presentate 4 proposte emendative, su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione (vedi allegato 4).
  Non essendoci deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, esprime, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 2.1 Piccolotti e sull'articolo aggiuntivo 4.01 Piccolotti mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 7.01.
  Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.1e 2.1 nonché l'articolo aggiuntivo Piccolotti 4.01 mentre approva l'articolo aggiuntivo Schullian 7.01 (vedi allegato 5).

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 247 Marocco e C. 520 Di Lauro.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, cede la parola alla relatrice, onorevole Dalla Chiesa, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente si pongono l'obiettivo di rendere stabile e regolamentare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la figura dello psicologo scolastico.
  Con riferimento alla proposta di legge C. 247 Marrocco, evidenzia che l'articolo 1 reca l'istituzione della figura professionale Pag. 87dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o le situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo.
  L'articolo 2 in materia di modalità operative prevede che lo psicologo scolastico operi alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formuli pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità. Lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera.
  L'articolo 3 dispone che l'attività dello psicologo comprenda le seguenti aree di intervento:

   a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;

   b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;

   c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   d) supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;

   e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

   g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

   i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;

   l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

  L'articolo 4 disciplina il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico prevedendo che esso sia disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.
  L'articolo 5, in materia di titoli d'accesso, prevede che possano svolgere l'attivitàPag. 88 di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
  L'articolo 6, in materia di reclutamento, dispone che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado siano fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che per l'attuazione della presente legge sia autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Passando alla proposta di legge C. 520 Di Lauro segnala che l'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della proposta di legge, in particolare prevedendo che la finalità principale del provvedimento è quella di promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, prevenire l'emergere di stress correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e promuovere il benessere nei contesti educativi. A tali fini, viene istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.
  L'articolo 2 disciplina l'istituzione della figura dello psicologo scolastico, demandando a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità per l'individuazione delle caratteristiche di questa figura. Con il medesimo decreto, saranno inoltre stabilite le modalità di funzionamento delle reti di scuole che dovranno gestire gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento.
  Lo stesso articolo stabilisce poi che compito dello psicologo è quello di instaurare con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo, nonché, ove richiesto o ritenuto necessario, di partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori, e che il dirigente scolastico può avvalersi della sua consulenza anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero partecipare a progetti didattici. Si stabilisce inoltre che lo psicologo: debba fornire ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; possa, su indicazione del dirigente scolastico, organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno; possa accedere a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica. Sono quindi elencate le seguenti aree di intervento:

   sostegno agli alunni e allo sviluppo delle loro competenze di vita;

   predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

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   interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

   realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.

  L'articolo 3, in materia di modalità di accesso, stabilisce che per poter accedere al ruolo di psicologo scolastico è necessario essere in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva, essere regolarmente iscritti all'albo professionale e avere un'esperienza almeno triennale in contesti educativi.
  Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

  Antonio CASO (M5S), chiede alla presidenza lo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame.

  Irene MANZI (PD-IDP), si associa alla richiesta del collega Caso circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

  Giorgia LATINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.