CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 dicembre 2023
215.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 155

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per il settore florovivaistico.
C. 1560 Governo e C. 389 Molinari.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 1560 Governo – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 marzo 2023.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Governo C. 1560, vertente sulla medesima materia. Avverte che tale disegno di legge, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, si intende abbinato alla proposta di legge C. 389 Molinari, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

  Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), relatrice, fa presente che il disegno di legge C. 1560, analogamente alla proposta di legge C. 389, reca norme in materia di florovivaismo. In proposito ricorda che, nella riunione del 5 aprile scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge C. 389, giunto alla fase dell'esame delle proposte emendative, fino all'assegnazione del disegno legge preannunciato dal Governo in materia di florovivaismo, al fine di disporre di un quadro compiuto circa gli orientamenti del Governo per procedere in modo coordinato e produttivo nell'esame dell'intervento legislativo su tale tematica.
  Passando al contenuto del disegno di legge in esame, segnala che esso, a differenza della proposta di legge Molinari, reca, all'articolo 1, una delega legislativa al Governo, il quale, entro ventiquattro mesi Pag. 156dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.
  Evidenzia che l'articolo 2 definisce i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, il Governo sarà chiamato a:

   disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

   definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

   prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;

   prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

   prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge n. 10 del 2013;

   prevedere che il citato Piano nazionale individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

   predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

   pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole), ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

   prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico. In proposito, ricorda che l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 ha introdotto iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego;

   prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzionePag. 157 di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

   disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

   definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

   promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 154 del 2016, che demanda alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi;

   favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

   prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

   includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

  L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Il comma 1 statuisce che gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È precisato che se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il comma 2 specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative alla legge e l'articolo 5 prevede la consueta clausola di salvaguardia relativa all'applicazione della legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
  Tutto ciò premesso, propone che la Commissione adotti come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 1560.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) stigmatizza il metodo con cui, ancora una volta, il Governo, interferendo con i lavori parlamentari, ha esautorato la Commissione e il Parlamento, presentando un disegno di legge riguardante una materia su cui la Commissione, attraverso la proposta di legge C. 389, Pag. 158aveva già avviato un esame proficuo, arrivato alla fase emendativa. Ritiene, inoltre, che la previsione di una delega legislativa e di un termine di ventiquattro mesi per l'adozione dei relativi decreti legislativi non farà che dilazionare ulteriormente i tempi di attuazione di misure attese da tempo dal settore florovivaistico. Crede, inoltre, che rispetto ai punti più controversi, come ad esempio la disciplina dei centri di giardinaggio, il Governo non riuscirà a giungere a un risultato soddisfacente entro i termini previsti per la delega. A suo avviso, invece, sarebbe stato meglio proseguire l'esame della proposta di legge C. 389, che, come già ricordato, era stato proficuo e condiviso e aveva visto anche la collaborazione dei soggetti del comparto.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S), concordando con l'onorevole Vaccari, stigmatizza il metodo con cui il Governo ha esautorato il Parlamento, presentando un disegno di legge avente contenuto analogo a quello di una proposta di legge, peraltro già esaminata nella scorsa legislatura, il cui iter era arrivato alla fase emendativa. Non volendo esprimere un voto contrario poiché il comparto florivivaistico attende da tempo risposte dal mondo politico, annuncia, pertanto, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo del disegno di legge C. 1560.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo del disegno di legge C. 1560.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame.
  Evidenzia che il disegno di legge in esame, che si compone di 4 articoli – recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore – riguarda l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo su acqua e salute, fatto a Londra il 17 giugno 1999, della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Rileva che, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirebbe, in particolare, all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  Passando al contenuto del Protocollo su acqua e salute, segnala che il suo obiettivo principale è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.
  Per quanto riguarda, in particolare, le competenze della Commissione Agricoltura,Pag. 159 segnala che, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, le disposizioni in esso contenute si applicano, tra l'altro, alle acque costiere destinate all'acquacoltura e alla molluschicoltura e alle acque interne trattate e fornite per uso irriguo. Sottolinea che, a norma dell'articolo 4 del Protocollo, le Parti sono tenute ad assumere misure appropriate finalizzate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e adottare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche, a livello locale-regionale, ad una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici. Evidenzia che a tale scopo le Parti sono tenute ad adottare misure adeguate per assicurare, tra l'altro:

   l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente;

   una sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole.

  Osserva che, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo, le Parti dovranno garantire l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti, stabilendo obiettivi locali e nazionali da raggiungere e mantenere per assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua. Sottolinea che tali obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro:

   lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite per l'uso sicuro di acque reflue ed escrementi nel settore agricolo e in quello dell'acquacoltura;

   la qualità delle acque usate per l'acquacoltura.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.