CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 dicembre 2023
215.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 10.10.

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 1601 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalle ore 11 di oggi. Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione e la formulazione della proposta di parere.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023, cosiddetto decreto «anticipi».
  Diverse sono le disposizioni che riguardano le materie afferenti alle competenze della nostra Commissione, molte delle quali sono state introdotte nel corso dell'iter in sede referente al Senato.
  Tra queste, richiama l'articolo 4-ter, che dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari.
  L'articolo 4-quater, inserito anch'esso in sede referente al Senato, estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
  L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente al Senato, assoggetta, a decorrere dal Pag. 1491° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, a un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina (10 per cento). L'articolo rinvia quindi a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente articolo.
  Fa presente, poi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria, sottoscritto il 16 ottobre 2023. In particolare, il comma 1 attribuisce alla regione 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023, che consente alla Regione Siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, allo scopo di ridurne i tempi da dieci a otto anni, inserire nella norma il richiamo ai princìpi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornare gli impegni posti a carico della regione, anch'essi stabiliti nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo.
  L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
  Il comma 9 del medesimo articolo 9, modificato al Senato, prevede che le regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorire l'equilibrio di bilancio dei medesimi enti e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. Come indicato dalla relazione illustrativa, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, l'obiettivo della disposizione del comma 9 è chiarire il ruolo svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari.
  Si introduce, inoltre, il principio per cui l'autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (Asl, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e Aziende ospedaliere universitarie) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei LEA e di riequilibrio dei risultati d'esercizio sia del bilancio sanitario delle aziende, sia del bilancio sanitario consolidato della regione.
  Il comma 11 dell'articolo 9, infine, incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo da destinare agli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  Passando ad altro tema, rileva che l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, prevede un incremento, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Tale incremento è volto a predisporre interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.
  L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali, rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo articolo 23. Pag. 150L'incremento è volto a ripristinare l'importo ordinario annuo della dotazione del Fondo; esso compensa, infatti la riduzione, (pari anch'essa a 10 milioni) contemplata, per il medesimo anno 2023, dal decreto-legge n. 16 del 2023.
  L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del Runts. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111 del 2017.
  L'articolo 17-ter – inserito in sede referente al Senato – dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità. In base all'integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic); Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici); Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Een); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (Anffas).
  L'articolo 18-bis – inserito in sede referente al Senato – proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.
  L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine – originariamente fissato al 31 ottobre 2023 – entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023.
  L'articolo 21, comma 9, autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 9-bis proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni di euro. Il comma 9-ter demanda ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.
  L'articolo 22, oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.
  L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il bonus psicologo. Viene così raddoppiato il fondo 2023, che passa da 5 a 10 milioni complessivi.
  In considerazione dei vari interventi contenuti nel provvedimento in esame in materie afferenti alla tutela della salute e alle politiche sociali, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 151

  Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla X Commissione (Attività produttive) sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato il 15 novembre 2023. Il testo del disegno di legge, come risultante a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate dal Senato, consta di 22 articoli.
  Passando a illustrare le disposizioni che interessano le competenze della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica e integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al settore del trasporto ferroviario. In particolare, la lettera b) del comma 1, inserendo il comma 3-bis nel predetto articolo, dispone che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto. Si prevede, inoltre, che ciascun datore di lavoro sia tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.
  Rileva poi che l'articolo 10, introdotto anch'esso dal Senato, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, prevede l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). Scaduto il predetto termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti. Sono, inoltre, apportate modifiche alla legge quadro n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di CEM, stabilendo che lo stesso effettui la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della salute e al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.
  Inoltre, l'articolo 15, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure di semplificazione concernenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, cioè quelli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli secondo le buone pratiche di lavorazione. Le misure introdotte consistono nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, il cui ciclo produttivo – dalla semina al confezionamento finale del prodotto – si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
  È inoltre stabilito che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisca le modifiche ai decreti ministeriali vigenti, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.
  Osserva, infine, che l'articolo 16 interviene sull'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale) che disciplina le ipotesi di limitazione del diritto di brevetto che tutela la proprietà industriale, prevedendo che la facoltà esclusiva Pag. 152attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, quale che sia l'invenzione, ai casi di preparazioni galeniche di limitata quantità (unità di medicinali) confezionate nelle farmacie su presentazione di ricetta medica, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente. Ciò in quanto il diritto alla tutela della salute è preminente sulla tutela della proprietà industriale nei casi di preparazioni estemporanee, cioè in base alle esigenze del singolo paziente che può necessitare di un diverso dosaggio ovvero può essere allergico all'eccipiente utilizzato per il medicinale autorizzato al commercio.
  L'intervento normativo in esame, sopprimendo la disposizione «purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente», produce l'effetto di consentire anche l'utilizzo di princìpi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando così le fattispecie della cosiddetta «eccezione galenica». Nell'uso comune dei preparati galenici magistrali – vale a dire su presentazione di ricetta medica – tale condizione pone infatti su un piano di disparità il farmacista rispetto alle aziende produttrici di medicinali equivalenti che possono approvvigionarsi da grossisti che certifichino il diritto alla vendita di tali farmaci.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.30.