CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 dicembre 2023
215.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 34

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 dicembre 2023.

Audizione informale del Rappresentante del Presidente dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, Andrew Baker.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 13.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, in premessa, ricorda che un disegno di legge di analogo contenuto è stato presentato al Senato nel corso della XVIII legislatura,Pag. 35 ma non ha completato il suo iter di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Rileva che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si sottolinea la crescente intensità delle relazioni fra i due Paesi in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana, segnalando che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun, svoltasi nel marzo 2016, oltre all'Accordo in esame, sono state sottoscritte due nuove intese fra università: la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il Memorandum d'intesa tra la stessa università di Padova e il Ministero dell'habitat e dell'urbanistica, in materia di assistenza tecnica.
  Evidenzia che, secondo l'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017 – ultimo dato disponibile – risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunese ed è offerto presso 66 istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015 gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676.
  Osserva che il Camerun, ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto partner ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunese introdotto a partire dal 2013.
  Venendo ai contenuti dell'Intesa – che si compone di diciassette articoli – rileva che l'articolo 1 definisce i settori d'intervento, concernenti lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.
  Segnala che gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
  Osserva, quindi, che l'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti, mentre l'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
  Fa presente che l'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
  Evidenzia che ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico.
  Sottolinea che ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. Osserva, altresì, che gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo,Pag. 36 i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia.
  Passando al disegno di legge di ratifica – che consta di cinque articoli – rileva che l'articolo 3 prevede una spesa autorizzata per complessivi 230 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
C. 1539 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, in premessa, sottolinea che il Protocollo – ratificato da sessanta Paesi, di cui diciannove appartenenti all'UE – è finalizzato a rafforzare il quadro giuridico internazionale, creando nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, per migliorare la protezione delle vittime e prevedere azioni di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.
  Al riguardo, richiama quanto emerso nel corso della recente audizione, in sede di indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani, del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di esseri umani, Andrea Salvoni: in quella sede, è stato evidenziato che la che la tratta di esseri umani è un problema in rapida crescita a livello globale, che coinvolge circa 28 milioni di persone, di cui almeno un terzo sono bambini.
  Evidenzia che l'Italia si è da tempo dotata di validi strumenti normativi per contrastare in maniera efficace il fenomeno del traffico di esseri umani, che appaiono in linea con il Protocollo di cui trattiamo.
  Ricorda, in particolare, il decreto legislativo n. 24 del 2014, che recepisce la direttiva 2011/36/UE. Tra le altre cose, tale disciplina, modificando gli articoli 600 (riduzione in schiavitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale, ha rafforzato lo strumento punitivo ed esteso il relativo campo di applicazione, assicurando, in tal modo, che nessuna delle possibili manifestazioni della tratta di esseri umani possa sfuggire alla repressione penale. Segnala, inoltre, altre novità significative introdotte dal decreto legislativo n. 24 del 2014, nello specifico: la codificazione dell'irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento, qualora sia stato utilizzato ai suoi danni uno dei metodi coercitivi individuati; la punibilità dell'istigazione, del favoreggiamento, del controllo e del tentativo di tratta; il diritto all'indennizzo da parte della vittima. Osserva che il decreto legislativo prevede, altresì, l'adozione di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA), adottato per la prima volta nel 2016 ed aggiornato il 19 ottobre 2022: tale piano definisce le strategie pluriennali e le azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento ed è fondato sulle quattro direttrici (prevention, prosecution, protection, partnership), che a livello internazionale guidano la lotta alla tratta degli esseri umani.
  Venendo al contenuto del Protocollo – che consta di dodici articoli –, sottolinea che l'articolo 1 stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime Pag. 37protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio. Prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti. Ribadisce, inoltre, la definizione di lavoro forzato o obbligatorio riportata nella Convenzione n. 29/1930, in base alla quale le misure di cui al presente Protocollo devono comprendere specifiche azioni contro la tratta di persone finalizzata al lavoro forzato o obbligatorio.
  Evidenzia che l'articolo 2 specifica le misure per prevenire il lavoro forzato od obbligatorio, tra cui menziona: istruzione e informazione dei lavoratori – soprattutto quelli considerati più vulnerabili – e dei datori di lavoro; azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell'economia; potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro; protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro; azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano.
  Fa presente che l'articolo 3 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno.
  Osserva che l'articolo 4 prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo. Prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai princìpi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 prevede l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, mentre i restanti articoli da 6 a 12 del Protocollo rivestono carattere meramente procedurale, in quanto volti a disciplinare gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica.
  Passando al disegno di legge di ratifica – che consta di quattro articoli – segnala che l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, peraltro, che agli eventuali oneri derivanti dall'obbligo di cooperazione con altri Stati aderenti al Protocollo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea la rilevanza del Protocollo in esame, anche alla luce delle evidenze emerse nel corso della citata audizione del Rappresentante speciale OSCE, Andrea Salvoni. Pertanto, ne auspica la rapida ratifica, al fine di rafforzare ulteriormente il quadro giuridico nazionale per il contrasto al lavoro forzato. Tuttavia, evidenza che la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica rischia di vanificare le buone intenzioni del Governo, dal momento che una strategia efficace per combattere questa piaga sociale non può prescindere dallo stanziamento di risorse adeguate; al riguardo, ricorda di aver promosso, in qualità di Presidente della Camera, una conferenza internazionale sulla partnership fra Italia e Nigeria per l'empowerment femminile e la lotta al traffico di esseri umani, nel corso della quale era emersa l'impossibilità di tutelare le vittime nigeriane della tratta in assenza Pag. 38di fondi per i servizi di traduzione nei vari dialetti locali.
  A suo avviso, la clausola di invarianza finanziaria rende di fatto inattuabili le previsioni normative, come accade nel caso delle iniziative per combattere la violenza sulle donne, che prevedono attività di formazione per i corpi dello Stato senza le necessarie coperture economiche.

  Paolo FORMENTINI, presidente, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 novembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024.
  Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 novembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024.
  Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

  La seduta termina alle 13.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 13.25.

In ordine alle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 giugno 2023, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, conferendo mandato ai relatori, Amendola e Gruppioni, a riferire favorevolmente all'Assemblea.Pag. 39
  In considerazione del fatto che l'onorevole Amendola, per motivi personali, ha rinunciato all'incarico, propone che la Commissione deliberi di sostituirlo nello svolgimento delle funzioni di relatore per l'Assemblea con l'onorevole Quartapelle Procopio.

  Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) osserva che, vista la perdurante incertezza delle forze di maggioranza in merito alla ratifica in esame, l'avvicendamento del relatore rischia di rilevarsi superfluo, dal momento che la tempistica di esame in Assemblea del provvedimento potrebbe subire ulteriori ritardi.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 13.30.