CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 dicembre 2023
215.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 10.20.

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 1601, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge di conversione in legge del Pag. 14decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601, approvato dal Senato).
  Segnala che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è composto da 55 articoli, rispetto agli originari 24, suddivisi in cinque capi. Il Capo I, relativo a misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali, è costituito dagli articoli da 1 a 8-quinquies.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: in via eccezionale l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022. Tale conguaglio consiste in un incremento di otto decimi di punto percentuale (aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023), con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023. Il comma 2 dell'articolo 1 quantifica l'onere finanziario netto per il 2023 derivante dalla suddetta norma transitoria e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni del successivo articolo 23. L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù.
  L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.
  L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Segnala che l'obiettivo dell'intervento è quello di attribuire agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine di prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, dispone, in via eccezionale, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023. Tale incremento – che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ma con oneri a carico dei propri bilanci – non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente. Anche in questo caso per la copertura degli oneri finanziari, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 23.
  Rileva che i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 3 – inseriti nel corso dell'esame da parte del Senato – modificano la disciplina sul criterio di quantificazione del beneficio relativo alla concessione di prestiti, al fine dell'inclusione nel computo del reddito imponibile (sotto il profilo fiscale e contributivo) del lavoratore dipendente, o nel computo dei redditi imponibili equiparati o Pag. 15assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tale misura si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, assimila ai redditi di lavoro dipendente a fini Irpef le indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni, a decorrere dal 2024.
  L'articolo 3-ter – anch'esso inserito dal Senato – amplia una fattispecie transitoria, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. Rileva che nella formulazione finora vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui l'incarico sia conferito da organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. Fa quindi presente che la novella di cui al presente articolo 3-ter estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
  L'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, consente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni.
  Segnala che l'articolo 4 al comma 1 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il comma 2 dell'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri, valutati in 2.540,9 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2023, e rinvia per la copertura finanziaria all'articolo 23.
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato come i successivi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (cosiddetta rottamazione-quater) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023.
  L'articolo 4-ter dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari. L'articolo 4-quater estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L'articolo 4-quinquies abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte Pag. 16dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
  Fa presente che l'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito. La disposizione, infine, con una modifica introdotta dal Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell'importo del credito utilizzato.
  L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il medesimo articolo istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.
  L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. L'articolo rinvia quindi a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente articolo. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate all'integrazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
  Rileva che l'articolo 7, al comma 1, interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del «precedente bimestre», come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del «quadrimestre», come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica. Il comma 1-bis dell'articolo 7, introdotto dal Senato, reca disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.
  Fa presente che l'articolo 8 interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, il quale ha stabilito che, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvedesse ad erogare un servizio di riempimentoPag. 17 di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita. L'articolo in esame prevede di posticipare il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato insieme ai successivi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari. L'articolo 8-ter modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'articolo 8-quater modifica l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti. Nello specifico, segnala che la modifica introdotta dall'articolo in questione stabilisce che la sanzione amministrativa prevista dal comma 9 del suddetto articolo 258 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
  L'articolo 8-quinquies modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) al fine di stabilire un'eccezione alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
  Il Capo II del provvedimento in esame, costituito dagli articoli da 9 a 10-bis, reca misure in favore degli enti territoriali.
  Segnala quindi che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. In particolare, il comma 1 attribuisce alla regione 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione Siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, allo scopo di: ridurne i tempi da 10 ad 8 anni, inserire nella norma il richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornare gli impegni posti a carico della regione, anch'essi stabiliti nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo. I commi da 3 a 7 dell'articolo 9 recepiscono l'accordo tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, che aggiorna il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e i tre enti, intervenendo in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province, concorso alla finanza pubblica e regolazioni finanziarie. In particolare, i commi 3 e 4 intervengono nell'ordinamento finanziario delle province autonome disciplinato dallo statuto. A decorrere dal 2023, da una parte le province rinunciano al gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento (lettere a) e b) che modificano l'articolo 75 dello statuto) e dall'altra parte viene ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema territoriale regionale integrato (lettere c) e d) che modificano l'articolo 79 dello statuto). Il comma 5 attribuisce a ciascuna provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento. Il comma 6 attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano nel 2024 un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012. Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo e rinvia per la copertura all'articolo 23 del decreto-legge Pag. 18in esame. L'articolo 9, al comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 dell'articolo 9 prevede che le regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Si introduce inoltre il principio che l'autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e A.O.U.) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023, espressamente vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie ed il comma 12 prevede la corrispondente clausola di copertura finanziaria. Il comma 12-bis dell'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati dagli enti locali con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
  Fa presente che l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. La modifica precisa che l'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.
  L'articolo 10 al comma 1 rifinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di COVID-19. Il comma 2 rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto «bonus trasporti» per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede un incremento, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Tale incremento è volto a predisporre interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.
  Il Capo III, costituito dagli articoli da 10-ter a 16, reca misure in materia di investimenti e in materia di sport.
  Fa presente quindi che l'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato come il successivo articolo 10-quater, dispone che nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ove ricorrano ragioni di pubblico Pag. 19interesse. L'articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
  Segnala che l'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Il nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Con l'introduzione di ulteriori commi nel corso dell'esame in Senato è stata prevista la possibilità di effettuare il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento, ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari, nonché è stato approvato un incremento, di importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, del contributo previsto per la partecipazione italiana al C.E.R.N. e all'A.I.E.A.
  L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di Rete ferroviaria italiana, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetta Nuova Sabatini.
  Fa presente che l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato così come i successivi articoli 13-ter e 13-quater, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
  L'articolo 13-ter reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi. Si prevede, in particolare, che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni. Si prevede, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione. Le disposizioni dell'articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
  L'articolo 13-quater estende a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dal decreto-legge n. 61 del 2023, originariamente a favore delle impresePag. 20 esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio scorso, consistente nell'erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti (comma 1). La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici (comma 2). Si prevede poi, a favore delle imprese localizzate nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici. L'articolo incrementa, infine, il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022 relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.
  L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato in connessione con il rifinanziamento di cui all'articolo 14, dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 fino al termine della concessione medesima e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro. Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario. È disciplinata, altresì, la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario.
  L'articolo 15 rifinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa ai programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.
  L'articolo 15-bis, inserito dal Senato, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.
  Segnala che l'articolo 16 (commi 1, 2 e 3) dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso). Rileva quindi che, con una novella introdotta al Senato, sono stati differiti dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro. Con un'ulteriore novella, recante una norma di interpretazione autentica, è stato stabilito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.
  Il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-bis, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza.
  L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali, rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo articolo 23. L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo, compensandoPag. 21 in tal modo la riduzione, pari anch'essa a 10 milioni, contemplata, per il medesimo anno 2023, dal decreto-legge n. 16 del 2023.
  L'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
  L'articolo 17-ter – anch'esso introdotto dal Senato – dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità; in base all'integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI); Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS). Il medesimo articolo provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'integrazione suddetta e alla copertura dello stesso.
  L'articolo 18 reca una disposizione volta a individuare la platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi 5 non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
  L'articolo 18-bis – anch'esso introdotto dal Senato – proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
  Segnala che l'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine – originariamente fissato al 31 ottobre 2023 – entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.
  L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.
  L'articolo 20-bis, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, al comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione Pag. 22dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. Il comma 2, al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.
  L'articolo 21 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. È istituito, inoltre, un ulteriore fondo, sempre presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. Con una modifica introdotta dal Senato è stato previsto un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti a fronte della spesa sostenuta per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad un milione per il 2023. Si estende inoltre all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Si innalza contestualmente il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione: da 37,3 milioni a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo destina, inoltre, 7 milioni di euro per il 2023 alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché 1 milione per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. Estende, altresì, la destinazione delle risorse derivanti dal contributo di cittadinanza anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. La disposizione autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, e autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti. Con norme inserite dal Senato, è infine prorogato al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni. Si demandano ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e le rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.
  Rileva quindi che l'articolo 21-bis, introdotto dal Senato così come il successivo articolo 21-ter, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.
  L'articolo 21-ter stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – disponga annualmente l'assegnazione di risorse per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
  L'articolo 22, oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame in Senato, con una novella al decreto-legge n. 34 del 2020, reca disposizioni funzionali a una più efficientePag. 23 acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto bonus psicologo.
  Fa presente che il Capo V, composto dagli articoli da 23 a 24, reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 23, modificato dal Senato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, con una dotazione di 2,76 miliardi di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026. In linea con quanto indicato nella relazione annessa alla NADEF 2023, con la quale si è richiesta al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, si incrementano di 15 miliardi di euro nell'anno 2023, in termini di solo saldo netto da finanziare, le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi. Si dispone, inoltre, l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF, anche alla luce della costituzione, nell'ambito del medesimo Ministero, del Dipartimento della giustizia tributaria. Si incrementa, altresì, il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, nonché l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto «Patrimonio destinato» di 2540,9 milioni di euro per l'anno 2024. Vengono indicati, inoltre, gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico e si provvede alle coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento. Infine, in corrispondenza dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere a ottobre 2023, l'articolo sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 – che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento – con l'allegato 2 annesso al decreto-legge n. 145 del 2023. Si autorizza, da ultimo, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  L'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 24 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 19 ottobre 2023.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «sistema tributario e contabile dello Stato» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo: le competenze esclusive in materia di «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e), l) ed o); le competenze concorrenti in materia di «tutela della salute», «istruzione», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma); le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 9, comma 11, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni; all'articolo 10-bis, comma Pag. 243, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta; all'articolo 13-ter, comma 13, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche; all'articolo 21, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; al medesimo articolo, comma 4, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori.
  In conclusione, formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1502, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2015, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.
  Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e l'Accordo di Lisbona formano quello che viene comunemente chiamato «Sistema di Lisbona».
  Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica e più ampiamente descritto nel dossier del Servizio studi, evidenzia che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra – composto di 7 capitoli e 34 articoli – è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona assicurando anzitutto pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine. L'Accordo prevede inoltre un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali «genere», «tipo», «stile» e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore e la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra. L'Accordo prevede infine la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative, la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona, in modo da estenderePag. 25 l'ambito geografico di applicazione della protezione e l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolato del disegno di legge C. 1502, segnala che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto si tratta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose e del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei restanti prodotti. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e prevede inoltre che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla parte dell'accordo relativa al finanziamento dell'Unione speciale si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 prevede infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.
C. 1550, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) relatore, evidenzia che la proposta di legge C. 1550, approvata dal Senato, recante «Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana», non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura e consta di un unico articolo suddiviso in 3 commi. Fa presente che in base al comma 1, al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il comma 2 dispone che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto. Infine, il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto Pag. 26delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Ciò premesso, ricorda che in tale materia il diretto intervento statale risulta ammissibile quando sia rinvenibile una dimensione nazionale dell'interesse perseguito, come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004. Rileva, nel caso specifico, che l'Istituto dell'Enciclopedia italiana è qualificato dalla legge n. 123 del 1980 come ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale. Ricorda, infine, più in generale, che la Corte costituzionale ha evidenziato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni; in merito richiama le sentenze n. 478 del 2002, n. 307 del 2004 e n. 140 del 2015.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
C. 938, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 938, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni». Segnala che la proposta – frutto di una iniziativa parlamentare ed approvata all'unanimità dal Senato lo scorso 1° marzo 2023 – interviene in materia di elezioni comunali su due profili: riduce il quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista (articolo 1); introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comunalePag. 27 anche nei comuni con meno di 1.000 abitanti attualmente esentate da tale obbligo (articolo 2).
  Più specificamente, l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), riducendo il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Ricorda che attualmente l'articolo 71, comma 10, del TUEL, stabilisce che nei comuni sino a 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti «tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato» nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: i) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (quorum strutturale); ii) che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (quorum funzionale). Fa presente che, nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l'elezione è nulla.
  Rileva che la proposta di legge conferma il quorum funzionale – ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti – ma alleggerisce il quorum strutturale, stabilendo: a) che debba partecipare alla votazione almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (e non più il 50 per cento); b) che ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che non hanno votato. La disposizione mira dunque a scomputare gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Sottolinea che la ratio di questa modifica è stata ben spiegata nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame in Senato di una proposta di legge analoga a quella oggi in esame (XVIII Legislatura, A.S. 1196), da un'audizione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI. L'ANCI ha infatti ricordato le difficoltà in molti Comuni di raggiungere la soglia del 50 per cento degli elettori partecipanti alla votazione, a causa delle problematiche legate allo spopolamento e per la mancata partecipazione dei residenti all'estero, sostenendo la necessità di procedere ad una revisione della normativa, perché altrimenti «[s]i rischia la nullità delle elezioni con il commissariamento dell'Ente fino alle elezioni successive con tutto ciò che ne consegue», nonostante il frequentemente ricorso, per evitare tale situazione, alle cosiddette liste satellite. Ricorda, inoltre, rinviando per gli approfondimenti al Dossier del Servizio studi, che gli effetti della modifica proposta dal provvedimento al nostro esame sono già stati anticipati, inizialmente limitatamente all'anno 2021 e poi per gli anni 2022 e 2023, dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 25 del 2021, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2022 e dall'articolo 2, comma 7-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 in considerazione del quadro epidemiologico da COVID-19.
  Rammenta, altresì, che la legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del TUEL, nella parte in cui condiziona la validità delle elezioni al raggiungimento di un quorum dei votanti rapportato anche ai residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto, è stata oggetto di approfondimento da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2012. Secondo il giudice rimettente, il Consiglio di Stato, la norma avrebbe finito col determinare un'eccessiva compromissione del voto degli abitanti, in quanto condizionato da quello dei residenti all'estero avulso dalla partecipazione responsabile alla vita democratica mentre l'estromissione dal quorum degli iscritti all'AIRE avrebbe di contro assicurato il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori, senza peraltro incidere sulla capacità elettorale Pag. 28dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale. Pur rigettando la questione di legittimità prospettata dal giudice remittente, in quanto la disposizione è giudicata frutto del legittimo – in quanto non manifestamente irragionevole – esercizio del potere spettante al Parlamento, la Corte costituzionale ha sottolineato l'opportunità, da parte del legislatore, di una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma.
  L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, per esigenze di coordinamento normativo, abroga l'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), che contiene una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato articolo 71 del TUEL, la cui mancata abrogazione esplicita potrebbe ingenerare dubbi in sede applicativa.
  Nello specifico, ai sensi del primo periodo del comma primo del citato articolo 60, qualora nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti (e non 15.000 come disposto dal TUEL), sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati al verificarsi delle seguenti condizioni: i) che gli stessi abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti: ii) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La disposizione, al secondo periodo, anch'esso oggetto di abrogazione, reca anche la fattispecie dell'unica lista ammessa e votata nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. In tal caso le condizioni previste per la validità delle elezioni sono le seguenti: i) i candidati compresi nella lista devono aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; ii) il numero dei votanti non deve essere stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale richiesta – ai sensi del secondo comma – la elezione è nulla. Inoltre si stabilisce che sia parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.
  Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, riguardante il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. La disposizione, pur novellando per intero il comma 1, ne conferma l'impianto – che prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato – salvo introdurre le lettere l), m) e n), con conseguente soppressione del comma 2 della legge n. 81 del 1983. La lettera i) del comma 1 e il comma 2, nel testo vigente, prevedono, rispettivamente, che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti e che non sia necessaria alcuna sottoscrizione per le liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  La proposta di legge, abrogando il comma 2 e introducendo le lettere dalla l) alla n) nel comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1983, conferma per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 2000 abitanti la sottoscrizione da parte di minimo 25 e massimo 50 elettori e introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste e delle candidature anche per i comuni con popolazione inferiore, nei seguenti termini: l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti; m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti; n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.
  In altri termini, le modifiche mirano, come detto, a rendere obbligatoria la sottoscrizione delle candidature e delle liste anche in comuni con meno di 1000 abitanti,Pag. 29 a differenza di quanto è previsto dalla legislazione vigente.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge interviene in materia di legislazione elettorale dei comuni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  Da ultimo, tiene ad evidenziare che il provvedimento è stato approvato all'unanimità al Senato, augurandosi che un iter ugualmente rapido si possa verificare anche presso questo ramo del Parlamento.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ringraziare il deputato Iezzi per la precisazione in ordine all'iter del provvedimento presso il Senato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.